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IL SILENZIO
Una prima distinzione da fare è tra il silenzio significativo previsto per legge e il silenzio inadempimento.
Una seconda distinzione è tra silenzio e segnalazione certificata di inizio attività.
Nell'ipotesi del silenzio inadempimento o del silenzio significativo per legge: abbiamo un'istanza del privato che fa una richiesta all'amministrazione, c'è un termine di conclusione della procedura, e allo scadere del termine non viene emanato il provvedimento.
Nel caso della selezione certificata di inizio attività: siamo in una ipotesi di liberalizzazione temperata; non è un provvedimento amministrativo, non si ha all'esito di una procedura amministrativa ma semplicemente a fronte della presentazione della scia da parte del privato, gli unici poteri amministrativi che ci possono essere sono successivi di controllo, verifica cautelare ecc.
SILENZIO INADEMPIMENTO: il legislatore prevede un
Potere/dovere dell'amministrazione di provvedere. A fronte del dovere di provvedere la legge ci dice che l'amministrazione deve concludere il procedimento con un atto espresso. Vi è un termine entro cui va emanato e abbiamo un'inerzia da parte di chi deve provvedere ad emanare il provvedimento. Conclusa la procedura se al termine non viene emanato il provvedimento espresso, allora scattano le responsabilità. I soggetti coinvolti diventano responsabili. I soggetti coinvolti possono essere solo uno, il responsabile del procedimento c'è sempre; oppure possono essere più soggetti, come il dirigente o l'organo che doveva emanare il parere non lo ha fatto. Il responsabile del procedimento sicuramente è responsabile. Poi ci sono altri soggetti che eventualmente assumono responsabilità. Le responsabilità possono essere di vario tipo. Responsabilità penale in caso di omissione da ufficio; responsabilità civile si.
Il testo estende alla pubblica amministrazione, quindi non solo al soggetto responsabile. Esiste una responsabilità del dirigente di verifica e controllo che ci sia una continuità nel rispetto delle tempistiche e delle procedure della propria unità organizzativa. Esiste un soggetto identificato dal legislatore come titolare del potere sostitutivo, identificato dalla PA tra le figure apicali; soggetto che deve attivarsi in caso in cui il responsabile non abbia rispettato le tempistiche della procedura. Egli deve fare sempre una relazione periodica al dirigente di come è lo stato delle tempistiche, deve segnalare all'organo di disciplina e alla corte dei conti, in caso di responsabilità amministrative, il mancato rispetto del termine della conclusione della procedura. Che cosa può fare il soggetto che aveva diritto all'emanazione del provvedimento nel termine previsto e non è stato fatto? Può attivare tutte le eventuali
Responsabilità in caso di danni ecc, e dovrà decidere e andare in via amministrativa o in via giurisdizionale. Se decida di andare in via amministrativa può rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo e ottenere l'emanazione di tale provvedimento nella metà del termine previsto. Nel caso in cui non faccia ciò che è dovuto a fare si accolla anche lui tutte le responsabilità.
La possibilità di rivolgersi al TAR prevede la possibilità attraverso un rito speciale di chiedere l'accertamento del dovere di provvedere da parte dell'amministrazione.
Art. 2 legge 241/1990 "conclusione del procedimento": Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza (c'è un'istanza e un obbligo di agire a fronte dell'istanza), ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Seravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità.
non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. Art. 18 "autocertificazione": 1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni. 2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quandosono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.- Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
- Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nullaosta comunque denominati, le dichiarazioni, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti
Art. 31 del codice del processo amministrativo
Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non
Sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione. La domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di 180 giorni. La nullità dell'atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice.
8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto.
dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 9-bis. L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto odell'unità organizzativa))a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'inter