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Appunti di diritto amministrativo II – Prof. ProttovOLUME II

Notificazione del ricorso

Una volta effettuato e sottoscritto, il ricorso deve essere notificato. Quando si parla di termini per la proposizione dell’azione intendiamo i termini per notificazione del ricorso o dell’appello. La notificazione serve a portare a conoscenza delle altre parti l’iniziativa processuale: l’obbligo della notificazione riposa sul principio del contraddittorio.

La notificazione è un atto con delle forme precise, dal rispetto delle quali discende la presunzione di conoscenza in capo alle altre parti; viceversa, il mancato rispetto delle forme previste per la notificazione fa venire meno tale presunzione e soprattutto comporta la nullità della notificazione stessa.

Come si notifica il ricorso?

Art 39.2 co c.p.a.: “Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.”

Il principio sancito all’art 39, 2 comma cpa è che le notificazioni sono disciplinate dalle norme del cpc e dalle altre leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari, salvo alcune norme specifiche previste dal cpa con oggetto esclusivo il processo amministrativo. Questo riguarda anche e soprattutto coloro che sono deputati ad effettuare le notificazioni: gli agenti di notificazione; tra questi il principale è l’ufficiale giudiziario che ha sede presso ogni capoluogo di distretto di corte d’appello.

Accanto gli ufficiali giudiziari il regolamento di procedura prevedeva la possibilità per il processo amministrativo di notificare gli atti attraverso i messi comunali. Tale possibilità è venuta meno perché il cpa ha abrogato interamente il regolamento di procedura e non prevede una norma specifica.

Accanto all’ufficiale giudiziario c’è la possibilità che possa provvedere alla notifica direttamente l’avvocato in procura che abbia ottenuto l’abilitazione, l’autorizzazione dal consiglio dell’ordine. Tale organo gli affida un registro sul quale l’avvocato dovrà annotare scrupolosamente, in ordine cronologico, tutte le notifiche, i destinatari ed il giorno della notifica. Ovviamente l’avvocato può solo fare la notifica a mezzo posta, non certo a mani.

L’ufficiale giudiziario ha una competenza territoriale: può effettuare solo le notifiche che hanno come destinatari soggetti che si trovano nell’ambito della propria competenza. La competenza dell’UG è determinata dal giudice presso cui è proposta l’impugnazione. La notifica a mani può essere effettuata solo nei confronti di soggetti che si trovano nel comune presso cui ha sede l’UNEP; altrimenti solo a mezzo posta.

L’ufficiale giudiziario, a seconda della notifica chiesta deve compiere determinate attività:

  • Se è chiesta una notifica a mezzo posta, provvederà alla redazione di un verbale nel quale è affermato che è stata inserita una copia conforme all’originale in suo possesso all’interno di una busta e che tale copia è stata inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ai destinatari;
  • Se la notifica è effettuata a mani, l’ufficiale giudiziario si reca, se privato all’indirizzo presso cui il soggetto ha la residenza, se società dove ha la sede legale, se amministrazione presso la sede presso cui è domiciliato il legale rappresentante dell’amministrazione.

Le norme del cpc e le leggi collegate prescrivono una serie di formalità per il caso in cui l’ufficiale giudiziario non trovi reperibile il destinatario della notifica: l’ufficiale giudiziario si deve recare prima alla residenza, poi al domicilio, poi alla dimora per cercare il destinatario: molto spesso questi luoghi coincidono; se non trova il destinatario affigge alla porta dell’abitazione un avviso nel quale afferma di aver tentato la notifica, dopodiché affigge all’albo pretorio comunale analogo avviso; dopodiché provvede ad inviare mediante raccomandata con ricevuta di ritorno l’avviso della tentata notifica.

Se il destinatario scopre che gli è stato notificato un atto, dovrà recarsi all’ufficio postale per ottenere la copia e la notifica si riterrà effettuata. Qualora invece il destinatario non si attivi per ottenere copia trascorso un determinato periodo, la cd avvenuta giacenza, la notifica si ritiene perfezionata: l’ufficio postale rilascerà una dichiarazione di avvenuta giacenza dopodiché la notifica si intende perfezionata.

L’ufficiale giudiziario deve tendere a notificare l’atto direttamente al destinatario; può esserci però una persona incaricata di ricevere gli atti (questo avviene nel caso del portinaio o nel caso delle notifiche dirette alle PA): in tal caso l’ufficiale giudiziario è tenuto ad inviare una comunicazione per posta affermando di aver notificato l’atto alla persona incaricata.

Analoghe regole valgono per la notifica effettuata per posta dall’avvocato: questi effettuerà una dichiarazione attestante le operazioni il cui contenuto non si discosta da quello del verbale dell’ufficiale giudiziario nel caso di notifica a mezzo del servizio postale. Qualora la notifica sia effettuata dall’ufficiale giudiziario, l’atto col quale si certifica è la cd relata di notifica; nonostante nella maggior parte dei casi tale operazione venga compiuta dall’avvocato, la notifica rimane pur sempre un atto dell’ufficiale giudiziario: non è necessario che i destinatari della notifica firmino per l’avvenuta notifica è l’ufficiale giudiziario che ha la competenza a certificare che quel soggetto è il destinatario.

Disciplina delle notifiche nel processo amministrativo

Questa è la disciplina delle notifiche secondo il cpc. Tuttavia esistono delle particolarità nel processo amministrativo che trovano una precisa collocazione nel cpa: in particolare la notifica a mezzo fax o, in generale, in via telematica: qualora vi sia una questione impellente non risolvibile attraverso la notifica mediante i mezzi ordinari ai sensi dell’art 52 il ricorrente può chiedere al presidente del tribunale o della sezione, di farsi autorizzare a notificare il ricorso con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli via telematica o via fax.

In questi casi la notifica è diversa perché con la notifica a mezzo fax l’avvocato provvede ad effettuare la relata e a inviarla ai destinatari: nel momento in cui il fax emette la ricevuta di avvenuta consegna, questa equivale ad avvenuta notifica, ad avvenuta trasmissione. Al tempo stesso c’è la possibilità, quando i destinatari sono particolarmente numerosi di procedere alla cd notifica a mezzo di pubblici proclami.

Art 41.4: “Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”.

Esempio: impugnazione di graduatoria di concorso per 300 posti: in questo caso è difficile fare la notifica per 300 persone, possiamo chiedere di essere autorizzati. Nel cpc è previsto che questa notifica debba essere fatta direttamente dall’ufficiale giudiziario; l’art. 41, comma IV non dice nulla in merito, pertanto, nel silenzio della norma apparirebbe possibile che la notifica per pubblici proclami possa anche essere fatta dall’avvocato: tale notifica si fa mediante pubblicazione sui fogli legali della provincia e, soprattutto, sulla gazzetta ufficiale di un estratto del ricorso (indicazione degli atti impugnati, indicazione sintetica dei motivi e delle conclusioni): dalla pubblicazione del pubblico reclamo sulla gazzetta ufficiale si ha per perfezionata la notifica a tutti i destinatari.

Termini per la notifica

Quando si dice che la notifica deve avvenire in un determinato termine si deve chiarire che cosa deve accadere in quel termine. L’art 41 dice che il provvedimento deve essere impugnato entro 60 giorni; ma quando diciamo 60 giorni che cosa deve avvenire? Deve essere avvenuta la consegna del ricorso all’agente di notificazione: entro il 60 giorno è sufficiente che la parte abbia consegnato il ricorso all’ufficiale giudiziario. È irrilevante ai fini del termine il giorno in cui la notifica si perfeziona, il giorno in cui giunge a destinatario. Tale termine di perfezionamento diventa rilevante per le altre fasi processuali (ad es termine per la costituzione).

La notifica può, come il ricorso, essere nulla se non vengono rispettate le forme e siccome la notifica è il corollario, l’applicazione concreta del principio del contraddittorio, la notifica deve essere regolare; se viene violata una di queste forme la notifica è nulla; ciò però non esclude che la notifica possa essere rifatta o sanata: in base al principio ex art. 156 cpc che prevede che l’atto è valido se, al di là delle forme previste, raggiunge lo scopo per cui era preordinato.

Nullità della notifica

La nullità della notifica può essere rimediata in due modi:

  1. Rimessioni in termine per disposizione del giudice: il giudice può rilevare che la notificazione è nulla per un fatto imputabile all’ufficiale giudiziario o comunque non imputabile alla parte; in tutti i casi, il giudice può ritenere che la notificazione sia nulla ma, nonostante ciò, può essere riconosciuto alla parte che ha effettuato la notifica l’errore scusabile. In passato la giurisprudenza tendeva a negare l’errore scusabile quando si procedeva alla notifica negli ultimi giorni disponibili: non vi è nessuna ragione per distinguere nell’ambito degli errori scusabili a seconda del tempo in cui è effettuata la notifica. Dal momento che nel processo amministrativo, i termini per impugnare l’atto sono molto brevi non vi è alcuna ragione per distinguere tra il primo ed il sessantesimo giorno: se ricorrono i presupposti, l’errore scusabile è riconosciuto alla parte ed il giudice rimette in termini il ricorrente per effettuare una nuova notifica.

  2. Vi è una sostanziale differenza tra il cpc e cpa: l’art 191 cpc dice che laddove il giudice rilevi la nullità della notifica rimette in termini la parte per effettuarne una nuova (è anche vero il cpc fa riferimenti a diritti pertanto il termine di proposizione della domanda sono soggetti a prescrizione, quindi, sono molto lunghi); tale regola, per espressa menzione della legge delega in base alla quale è stato emanato il cpa, avrebbe dovuta essere attuata nel codice ma la norma che si occupa della nullità nel cpa è diversa perché l’art44.4 cpa dice “Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza”.

    Il c.p.a. fa riferimento ad una causa non imputabile al ricorrente (l’art 191 cpc non fa alcun riferimento a cause non imputabili) e, di conseguenza, lascia maggior margine valutativo circa la possibilità o meno di disporre la rinnovazione. Nel momento, però, in cui il giudice dispone la rinnovazione non si verifica alcuna decadenza.

  3. Sanatoria mediante costituzione della parte intimata: l’art. 44.3 c.p.a. dice: “La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonché le irregolarità di cui al comma 2”. Se la parte si costituisce, la nullità della notifica è sanata perché lo scopo della notifica è stato raggiunto. Es se l’ufficiale giudiziario non ha messo l’avviso sulla porta o sull’albo pretorio ma, nonostante ciò, il destinatario si costituisce, la costituzione del destinatario dimostra che l’atto ha raggiunto comunque il suo scopo.

  4. La differenza tra la rimessione nei termini e la costituzione della parte intimata consiste nel fatto che, nel secondo caso, sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle parti: affinché la notifica sia sanata a tutti gli effetti, è necessario che la costituzione della parte avvenga prima che siano maturate delle decadenze: la costituzione ha effetti sananti purché avvenga prima che qualche termine sia scaduto cioè quindi qualche decadenza si è verificata perché la norma fa salvi i diritti acquisiti; per questo, alcune volte, per evitare la sanatoria della costituzione le parti ed in particolar modo l’avvocatura si presentano in udienza dichiarando espressamente di non costituirsi al solo fine di far rilevare la nullità della notifica. L’efficacia sanante deve avere due presupposti:

    • Deve derivare da un atto processuale, cioè dalla costituzione e può derivare solo dalla costituzione: non si può sanare la nullità dicendo che la parte ne è a conoscenza o l’ha conosciuta; anche se tale conoscenza risulta documentata è necessario l’atto specifico della costituzione in giudizio.
    • La seconda condizione consiste nel fatto che la notifica sia nulla ma non inesistente: è nulla per violazione delle forme previste; è inesistente quando il ricorrente di procedere egli stesso alla notifica: la notificazione deve essere effettuata da un agente di notificazione, se è effettuata direttamente dal ricorrente è nulla.

Conclusione

Con la notificazione, l’atto è portato a conoscenza delle altre parti ma non si è ancora instaurato il rapporto processuale: nel processo amministrativo non opera il principio della vocatio in ius ma opera il principio della vocatio iudicis: il rapporto processuale si instaura nel momento del deposito del ricorso, l’atto con cui si coinvolge il giudice: fino a quel momento il rapporto processuale non esiste ancora.

Ciò ha delle conseguenze sul piano pratico: se ho notificato posso anche decidere di non depositare il ricorso: ciò ha conseguenze sulla litispendenza; posso ancora scegliere, se non ho ancora depositato il ricorso al TAR, la via del ricorso straordinario.

Formalità del deposito

Anche il deposito ha determinate formalità; esso è disciplinato dall’art 45 del c.p.a. I comma: “Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5”.

Il dies a quo di questi 30 giorni decorre dal momento in cui la notificazione si perfeziona anche per il destinatario, cioè quando l’ufficiale giudiziario gli notifica il ricorso o quando riceve la raccomandata. Se abbiamo fatto la notifica a più destinatari, il termine decorre nel momento in cui si perfeziona l’ultima notifica. Si deve depositare il ricorso con la prova delle intervenute notifiche, quindi, con le relate.

Già prima era consentito il cd deposito della velina: la copia del ricorso,(ovviamente sprovvista di relata), con la prova della richiesta di notificazione: II comma: ”E' fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante”.

Il ricorrente si reca dall’ufficiale giudiziario che rilascia una ricevuta; se il ricorrente per particolari ragioni di urgenza (vuole richiedere un provvedimento cautelare o ha effettuato notifiche a mezzo posta, quindi, non sa entro quale termine l’efficientissimo servizio delle poste italiane consegnerà le raccomandate ai destinatari) deposita la velina, copia del ricorso non originale (quella originale ce l’ha l’ufficiale giudiziario), insieme alla ricevuta che l’ufficiale giudiziario ha consegnato perché dice la norma “fin dal momento in cui la notificazione si perfeziona per il notificante”.

III comma: “La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate”. Può succedere che il ricorrente depositi la velina con la ricevuta dell’ufficiale giudiziario ma al momento in cui il giudice esaminerà la domanda, il ricorrente dovrà dimostrare che i destinatari hanno ricevuto la notificazione; ciò si può dimostrare nel caso di notifica a mezzo posta con il dettaglio internet delle poste italiane che dichiara consegnata la raccomandata.

IV comma: “La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza”. Originariamente, il ricorrente era obbligato a depositare oltre al ricorso anche il provvedimento impugnato. Ovviamente, se il provvedimento gli era stato notificato non c’era alcun problema; non sempre però aveva la disponibilità di tale provvedimento: essendo la norma formulata in termini tassativi, era necessaria, prima di procedere al deposito del ricorso, una procedura volta a far constatare il rifiuto da parte dell’amministrazione di rilasciare copia del provvedimento. Pertanto, il ricorrente doveva chiedere il rilascio del provvedimento; se tale richiesta veniva rifiutata, il ricorrente doveva chiedere formalmente.

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gianfix21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Protto Mariano.
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