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LE FONTI ORDINARIE DEL DIRITTO
Possono essere:
- le leggi del Parlamento
- altri atti aventi forza di legge (decreti-legge, decreti legislativi, referendum abrogativi)
→
Nel 1970 la Repubblica accoglie l’idea di regionalismo leggi delle regioni
(Leggi delle due province speciali)
Potere di fare leggi di stato e regioni: ambito di potere legislativo statale (centrale) e regionale (locale)
Il potere legislativo è distribuito tra il centro e le autonomie regionali
Nelle materi è più rilevanti è lo stato ad avere il potere legislativo esclusivo
IL POTERE LEGISLATIVO REGIONALE
Modifica nel 2001: venne approvata la legge di revisione costituzionale n° 3
Riforma del titolo V, parte seconda della costituzione
Dal 2001 vengono modificati più articoli del titolo V(come il 114 e 117), il 115 venne soppresso
▪ Prima della riforma del 2001 il titolo V si apriva con l’art. 114 che affermava che la Repubblica si
→
ripartiva in regioni, province e comuni (1947) l’assemblea costituente faceva propria l’idea delle
regioni
▪ L’ordinamento italiano monarchico non riconosceva le regioni come articolazioni dello stato
→
monarchico (territori con del potere) ma esistevano comunque comuni e province oggetto di
un’apposita disciplina post-Italia
Nel 1861 venne applicato un pacchetto di leggi per l’unificazione amministrativa del neo-nato Stato
italiano
▪ →
Regioni come circoscrizioni/compartimenti territoriali dal 1912 si passa al concetto di regioni MA
servivano per mere finalità statistiche (non avevano funzioni amministrative, non approvavano
leggi…)
Il quel periodo (subito dopo l’unità) non ci si poteva aspettare un decentramento del potere, in
quanto sarebbe stato contraddittorio con l’unificazione del regno
▪ →
Nel 1946-47 l’assemblea costituente decise di promuovere le autonomie locali (regionalismo)
promuovere e valorizzare il decentramento amministrativo (non solo a Roma)
Valorizzare le differenze a livello locale
Si individuò come livello territoriale ottimale il livello regionale, a cui si assegnava il potere
→
legislativo* già dal 1948 non servono solo per il decentramento del potere ma anche per fare le
leggi
*si tratta di un potere legislativo limitato per evitare di mettere in discussione l’unità della repubblica
Regole per frazionare il potere legislativo (art 117 prima della riforma)
Ogni regione ha il potere di emanare leggi regionali in un elenco di materie* ma nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti con leggi dello Stato. Le leggi regionali così approvate non potevano entrare
in contrasto con l’interesse nazionale
*elenco di materie indicate nell’art 117:
• Turismo e industria alberghiera
• Musei e biblioteche di enti culturali
• Fiere e mercati
• Navigazione e porti
• Pesca, agricoltura e artigianato
• Urbanistica* (si noti lo specifico riferimento all’urbanistica)
8
*leggi cornice statali: la realizzazione del “quadro” era rimessa a disposizione delle regioni ma doveva restare
→
all’interno della “cornice” statale (insieme delle norme statali in merito all’urbanistica) confini entro i quali
ciascuna regione doveva muoversi
PODESTÀ LEGISLATIVA DI TIPO CONCORRENTE riconosciuta alle regioni (integrazione tra potere legislativo
statale e regionale): per definire le regole applicabili alle materie dell’art 117 bisogna andare a vedere le
regole di stato e regione
- l’unica podestà legislativa riconosciuta alle regioni era quella di tipo concorrente →
Fino al 2001 le regioni erano titolari solo di una podestà legislativa di tipo concorrente le regioni potevano
creare leggi solo nelle materie indicate, ma le leggi regionali dovevano essere approvate a quel perimetro
definito per legge la parte dello stato/principi fondamentali stabiliti dallo stato (legge cornice)
Su una stessa materia concorrevano le leggi statali e regionali
Esempio: L’insieme delle norme in materia urbanistica nasceva dalla concorrenza tra leggi regionali e statali
≠
Potere legislativo (produrre leggi) potere normativo (produrre norme giuridiche, tipo amministrazioni
→
comunali il comune può approvare norme giuridiche dette regolamenti). Il potere legislativo è un
sottoinsieme del potere normativo
La legge 117 valeva soltanto per le regioni a statuto ordinario (non per quelle a statuto speciale, che avevano
→
speciali forme di autonomia riconoscimento di maggiori poteri legislativi)
▪ Ogni singola regione era regolata da una singola disciplina
▪ Venivano attribuite forme e condizioni speciali di autonomia secondo statuti speciali con leggi
costituzionali (di pari rango con l’art 117)
▪ Ciascuna delle regioni a statuto speciale ha un’apposita legge costituzionale
Riformulazione dell’art 114
Doppia modifica: (1) regioni, province e comuni diventano ENTI COSTITUTIVI della Repubblica, non
sono più ripartizioni della Repubblica ma componenti di essa
(2) la repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane e regioni (l’ordine cambia,
→
prima era al contrario) viene messo al primo posto il livello amministrativo più vicino al cittadino
Le componenti della repubblica aumentano: appaiono le città metropolitane
Principio di sussidiarietà verticale (art 118)
Le funzioni amministrative sono attribuite (nella realtà: dovrebbero essere attribuite) ai comuni,
salvo che per assicurare il loro esercizio unitario debbano essere conferite ai livelli sovracomunali
secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione (meccanismo ascensionale:
provincia, regione, stato) 9 Lezione del 17 ottobre 2022
Modificare l’art 117 (2001): la podestà legislativa è tanto dello stato quanto delle regioni (le 15 regioni a
statuto ordinario) nel rispetto della carta costituzionale e nel rispetto dei vincoli derivanti dal vincolo
comunitario (appartenenza all’UE, comunità sovranazionale)
Il vincolo dell’Unione europea →
Rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla comunità europea fenomeno
dell’integrazione europea (che parte con gli anni 50)
1° comma art 117: la podestà legislativa è esercitata da regioni e stato nel rispetto degli obblighi costituzionali
e della stessa costituzione ma anche nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
→
(modifica) una legge statale/regionale non può mettersi in contrasto con le regole che disciplinano il
funzionamento dell’UE (autolimitazioni)
Regole di riparto del potere legislativo tra stato e regioni (a statuto ordinario)
La modifica del 2001 ha inciso anche sulle regole di riparto del potere legislativo
Comma 2, 3, 4 art 117: tra loro disomogenei in quanto alla struttura (2 e 3 strutturati per elenchi, il 4 si
esaurisce in un unico periodo molto sintetico). Questi 3 commi disciplinano il riparto del potere legislativo
dopo il 2001
2° comma art 117: elenca le materie in cui lo stato ha una podestà legislativa esclusiva. Segue l’elenco delle
→
materie (da A a S) soltanto lo stato in quelle materie può legittimamente approvare/produrre leggi o atti
aventi forza di legge. Elenco di materie:
• Politica estera
• Immigrazione
• Difesa e forze armate: l’esercito deve essere uno e nazionale
• Materia giurisdizione norme processuali (per disciplinare processi, norme di diritto penale…)
• S) Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali* (importante!! chiude l’elenco)
*con beni culturali si deve intendere il patrimonio culturale (dato dalla somma di beni
culturali e beni paesaggistici)
3° comma art 117: contiene un elenco di materie. sono materie di podestà legislativa concorrente (a stato e
regioni) quelle relative a:
• governo del territorio*
• produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia
• valorizzazione dei beni culturali e ambientali (paesaggistici)
• tutela della salute
• protezione civile
• istruzione (non sapere elenco)
*Non troviamo quelle espressamente relative alla materia urbanistica. Questa materia scompare
→
dopo la riforma del 2001 perché si fa propria una diversa nozione GOVERNO DEL TERRITORIO (al
cui interno è compresa l’urbanistica)
Spetta alle regioni la podestà legislativa salvo che per la determinazione dei principi fondamentali (della
materia), che è riservata alla legislazione dello stato (vale quindi la stessa cosa della podestà concorrente
→
prima della riforma) la podestà legislativa è regionale ma può esprimersi solo all’interno delle leggi statali
4° comma art 117: non contiene un elenco di materie, ma un insieme residuale di materie. Si afferma che in
tutte le materie che non sono espressamente elencate nel 2° e 3° comma, la podestà legislativa spetta in via
→
esclusiva alle regioni PODESTÀ LEGISLATIVA ESCLUSIVA REGIONALE DI TIPO RESIDUALE (materie che
stanno fuori dai due elenchi). Tutto ciò che non è appartenente alla podestà statale (2° comma) o concorrente
(3° comma), è esclusivamente regionale 10
L’autonomia differenziata
Riforma del 2001: nuovo testo dell’art 116, viene introdotto il concetto di REGIONALISMO DIFFERENZIATO,
non solo tra quelle a statuto ordinario e speciale, ma anche tra quelle a statuto ordinario
3° comma art 116: una o più regioni a statuto ordinario possono ambire e raggiungere particolari forme di
autonomia* (modifica del 2001)
*su iniziativa della regione interessata, con legge dello stato, potrebbero essere riconosciute ulteriori forme
particolari di autonomia nelle materie di cui al 3° comma dell’art 117 e nelle materie di cui alle lettere L, N,
S del 2° comma.
Lettera L: esclusivo riguardo alla giustizia
Lettera N: norme generali sull’istruzione
Lettera S: ambiente, ecosistema, beni culturali
Ad esempio una regione potrebbe avere autonomia esclusiva rispetto all’istruzione o nell’amministrazione
della giustizia (ma solo per quanto riguarda i giudici di pace)
→
Istanze avanzate dalla regione Veneto, Lombardia referendum ed Emilia Romagna, ma non si è portato a
termine niente
La regione Veneto ha chiesto maggiore autonomia in tutte le materie del 3° comma e le lettere L, N, S
procedimento per riconoscere ulteriori forme di autonomia
Il 3° comma dell’art 116 disciplina anche il
→ non ci vuole una legge costituzionale ma una legge dello Stato, è una legge che segue un particolare
procedimento per quanto riguarda la sua formazion