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LE FONTI ORDINARIE DEL DIRITTO

Possono essere:

- le leggi del Parlamento

- altri atti aventi forza di legge (decreti-legge, decreti legislativi, referendum abrogativi)

Nel 1970 la Repubblica accoglie l’idea di regionalismo leggi delle regioni

(Leggi delle due province speciali)

Potere di fare leggi di stato e regioni: ambito di potere legislativo statale (centrale) e regionale (locale)

Il potere legislativo è distribuito tra il centro e le autonomie regionali

Nelle materi è più rilevanti è lo stato ad avere il potere legislativo esclusivo

IL POTERE LEGISLATIVO REGIONALE

Modifica nel 2001: venne approvata la legge di revisione costituzionale n° 3

Riforma del titolo V, parte seconda della costituzione

Dal 2001 vengono modificati più articoli del titolo V(come il 114 e 117), il 115 venne soppresso

▪ Prima della riforma del 2001 il titolo V si apriva con l’art. 114 che affermava che la Repubblica si

ripartiva in regioni, province e comuni (1947) l’assemblea costituente faceva propria l’idea delle

regioni

▪ L’ordinamento italiano monarchico non riconosceva le regioni come articolazioni dello stato

monarchico (territori con del potere) ma esistevano comunque comuni e province oggetto di

un’apposita disciplina post-Italia

Nel 1861 venne applicato un pacchetto di leggi per l’unificazione amministrativa del neo-nato Stato

italiano

▪ →

Regioni come circoscrizioni/compartimenti territoriali dal 1912 si passa al concetto di regioni MA

servivano per mere finalità statistiche (non avevano funzioni amministrative, non approvavano

leggi…)

Il quel periodo (subito dopo l’unità) non ci si poteva aspettare un decentramento del potere, in

quanto sarebbe stato contraddittorio con l’unificazione del regno

▪ →

Nel 1946-47 l’assemblea costituente decise di promuovere le autonomie locali (regionalismo)

promuovere e valorizzare il decentramento amministrativo (non solo a Roma)

Valorizzare le differenze a livello locale

Si individuò come livello territoriale ottimale il livello regionale, a cui si assegnava il potere

legislativo* già dal 1948 non servono solo per il decentramento del potere ma anche per fare le

leggi

*si tratta di un potere legislativo limitato per evitare di mettere in discussione l’unità della repubblica

Regole per frazionare il potere legislativo (art 117 prima della riforma)

Ogni regione ha il potere di emanare leggi regionali in un elenco di materie* ma nei limiti dei principi

fondamentali stabiliti con leggi dello Stato. Le leggi regionali così approvate non potevano entrare

in contrasto con l’interesse nazionale

*elenco di materie indicate nell’art 117:

• Turismo e industria alberghiera

• Musei e biblioteche di enti culturali

• Fiere e mercati

• Navigazione e porti

• Pesca, agricoltura e artigianato

• Urbanistica* (si noti lo specifico riferimento all’urbanistica)

8

*leggi cornice statali: la realizzazione del “quadro” era rimessa a disposizione delle regioni ma doveva restare

all’interno della “cornice” statale (insieme delle norme statali in merito all’urbanistica) confini entro i quali

ciascuna regione doveva muoversi

PODESTÀ LEGISLATIVA DI TIPO CONCORRENTE riconosciuta alle regioni (integrazione tra potere legislativo

statale e regionale): per definire le regole applicabili alle materie dell’art 117 bisogna andare a vedere le

regole di stato e regione

- l’unica podestà legislativa riconosciuta alle regioni era quella di tipo concorrente →

Fino al 2001 le regioni erano titolari solo di una podestà legislativa di tipo concorrente le regioni potevano

creare leggi solo nelle materie indicate, ma le leggi regionali dovevano essere approvate a quel perimetro

definito per legge la parte dello stato/principi fondamentali stabiliti dallo stato (legge cornice)

Su una stessa materia concorrevano le leggi statali e regionali

Esempio: L’insieme delle norme in materia urbanistica nasceva dalla concorrenza tra leggi regionali e statali

Potere legislativo (produrre leggi) potere normativo (produrre norme giuridiche, tipo amministrazioni

comunali il comune può approvare norme giuridiche dette regolamenti). Il potere legislativo è un

sottoinsieme del potere normativo

La legge 117 valeva soltanto per le regioni a statuto ordinario (non per quelle a statuto speciale, che avevano

speciali forme di autonomia riconoscimento di maggiori poteri legislativi)

▪ Ogni singola regione era regolata da una singola disciplina

▪ Venivano attribuite forme e condizioni speciali di autonomia secondo statuti speciali con leggi

costituzionali (di pari rango con l’art 117)

▪ Ciascuna delle regioni a statuto speciale ha un’apposita legge costituzionale

Riformulazione dell’art 114

Doppia modifica: (1) regioni, province e comuni diventano ENTI COSTITUTIVI della Repubblica, non

sono più ripartizioni della Repubblica ma componenti di essa

(2) la repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane e regioni (l’ordine cambia,

prima era al contrario) viene messo al primo posto il livello amministrativo più vicino al cittadino

Le componenti della repubblica aumentano: appaiono le città metropolitane

Principio di sussidiarietà verticale (art 118)

Le funzioni amministrative sono attribuite (nella realtà: dovrebbero essere attribuite) ai comuni,

salvo che per assicurare il loro esercizio unitario debbano essere conferite ai livelli sovracomunali

secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione (meccanismo ascensionale:

provincia, regione, stato) 9 Lezione del 17 ottobre 2022

Modificare l’art 117 (2001): la podestà legislativa è tanto dello stato quanto delle regioni (le 15 regioni a

statuto ordinario) nel rispetto della carta costituzionale e nel rispetto dei vincoli derivanti dal vincolo

comunitario (appartenenza all’UE, comunità sovranazionale)

Il vincolo dell’Unione europea →

Rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla comunità europea fenomeno

dell’integrazione europea (che parte con gli anni 50)

1° comma art 117: la podestà legislativa è esercitata da regioni e stato nel rispetto degli obblighi costituzionali

e della stessa costituzione ma anche nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario

(modifica) una legge statale/regionale non può mettersi in contrasto con le regole che disciplinano il

funzionamento dell’UE (autolimitazioni)

Regole di riparto del potere legislativo tra stato e regioni (a statuto ordinario)

La modifica del 2001 ha inciso anche sulle regole di riparto del potere legislativo

Comma 2, 3, 4 art 117: tra loro disomogenei in quanto alla struttura (2 e 3 strutturati per elenchi, il 4 si

esaurisce in un unico periodo molto sintetico). Questi 3 commi disciplinano il riparto del potere legislativo

dopo il 2001

2° comma art 117: elenca le materie in cui lo stato ha una podestà legislativa esclusiva. Segue l’elenco delle

materie (da A a S) soltanto lo stato in quelle materie può legittimamente approvare/produrre leggi o atti

aventi forza di legge. Elenco di materie:

• Politica estera

• Immigrazione

• Difesa e forze armate: l’esercito deve essere uno e nazionale

• Materia giurisdizione norme processuali (per disciplinare processi, norme di diritto penale…)

• S) Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali* (importante!! chiude l’elenco)

*con beni culturali si deve intendere il patrimonio culturale (dato dalla somma di beni

culturali e beni paesaggistici)

3° comma art 117: contiene un elenco di materie. sono materie di podestà legislativa concorrente (a stato e

regioni) quelle relative a:

• governo del territorio*

• produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia

• valorizzazione dei beni culturali e ambientali (paesaggistici)

• tutela della salute

• protezione civile

• istruzione (non sapere elenco)

*Non troviamo quelle espressamente relative alla materia urbanistica. Questa materia scompare

dopo la riforma del 2001 perché si fa propria una diversa nozione GOVERNO DEL TERRITORIO (al

cui interno è compresa l’urbanistica)

Spetta alle regioni la podestà legislativa salvo che per la determinazione dei principi fondamentali (della

materia), che è riservata alla legislazione dello stato (vale quindi la stessa cosa della podestà concorrente

prima della riforma) la podestà legislativa è regionale ma può esprimersi solo all’interno delle leggi statali

4° comma art 117: non contiene un elenco di materie, ma un insieme residuale di materie. Si afferma che in

tutte le materie che non sono espressamente elencate nel 2° e 3° comma, la podestà legislativa spetta in via

esclusiva alle regioni PODESTÀ LEGISLATIVA ESCLUSIVA REGIONALE DI TIPO RESIDUALE (materie che

stanno fuori dai due elenchi). Tutto ciò che non è appartenente alla podestà statale (2° comma) o concorrente

(3° comma), è esclusivamente regionale 10

L’autonomia differenziata

Riforma del 2001: nuovo testo dell’art 116, viene introdotto il concetto di REGIONALISMO DIFFERENZIATO,

non solo tra quelle a statuto ordinario e speciale, ma anche tra quelle a statuto ordinario

3° comma art 116: una o più regioni a statuto ordinario possono ambire e raggiungere particolari forme di

autonomia* (modifica del 2001)

*su iniziativa della regione interessata, con legge dello stato, potrebbero essere riconosciute ulteriori forme

particolari di autonomia nelle materie di cui al 3° comma dell’art 117 e nelle materie di cui alle lettere L, N,

S del 2° comma.

Lettera L: esclusivo riguardo alla giustizia

Lettera N: norme generali sull’istruzione

Lettera S: ambiente, ecosistema, beni culturali

Ad esempio una regione potrebbe avere autonomia esclusiva rispetto all’istruzione o nell’amministrazione

della giustizia (ma solo per quanto riguarda i giudici di pace)

Istanze avanzate dalla regione Veneto, Lombardia referendum ed Emilia Romagna, ma non si è portato a

termine niente

La regione Veneto ha chiesto maggiore autonomia in tutte le materie del 3° comma e le lettere L, N, S

procedimento per riconoscere ulteriori forme di autonomia

Il 3° comma dell’art 116 disciplina anche il

→ non ci vuole una legge costituzionale ma una legge dello Stato, è una legge che segue un particolare

procedimento per quanto riguarda la sua formazion

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
61 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher beatrice_306 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Santacroce Clemente Pio.