Riepilogo. Noi nelle ultime lezioni abbiamo parlato del matrimonio come atto, quindi
tutte le caratteristiche prerequisiti, la forma di quest'atto, i vizi che questo atto può
avere, e poi siamo transitati diciamo a discorrere nella seconda accezione del
matrimonio, che riguarda il matrimonio inteso come rapporto.
E proprio nell'ambito del matrimonio inteso come rapporto, facciamo una prima
importante panoramica sulle fonti di disciplina della materia, perché accanto al Codice
Civile sopra anzi il Codice Civile c'è la fonte Costituzionale che all’articolo 29
I Principi Fondamentali
sancisce ai quali si ispira la vita familiare nella
famiglia fondata sul matrimonio che viene definita:
“una società naturale in cui i coniugi hanno eguaglianza morale e giuridica”
Il piano dell’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi è tradotto poi dal punto di vista
del diritto positivo in una serie di diritti che doveri reciproci, che si pongono in capo
alle parti di questo consorzio familiare. diritti e doveri
In particolare, l'articolo 143 che è una norma proprio rubricata
reciproci dei coniugi: ribadisce la regola costituzionale per cui con il matrimonio, il
marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri ed elenca
i diritti e i doveri reciproci dei coniugi.
In particolare, viene menzionato l'obbligo reciproco alla fedeltà questo punto e
specialmente la reciprocità dell'obbligo è un'innovazione diciamo successiva alla
riforma del diritto di famiglia del 1975, perché in precedenza c'erano delle esposizioni
molto diverse assunte dall'ordinamento rispetto al marito infedele punibile solo in caso
di concubinato, rispetto alla moglie infedele passibile addirittura penalmente in caso di
adulterio semplice.
Poi c'è l'obbligo di assistenza reciproca che è un'assistenza morale e materiale.
L'assistenza morale è appunto il dovere di assicurare all’altro coniuge il che sostegno e
la comunanza di vita che il matrimonio comporta. E l’assistenza materiale è invece
un'assistenza concreta, godere di un certo tenore di vita che è quello comune.
Ci sono poi gli obblighi di collaborazione e contribuzione per cui ciascuno dei
coniugi collabora attivamente alla gestione della vita familiare, e contribuisce anche
economicamente alla vita familiare in proporzione delle proprie sostanze.
E poi c'è l'obbligo di coabitazione, comporta la necessità che i due soggetti
convivano come marito e moglie. Quando è violato l'obbligo di coabitazione l'articolo
146 stabilisce la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale, vuol dire:
chi si allontana senza giusta causa dalla residenza familiare e rifiuta di tornarvi, non ha
specularmente più diritto da parte dell'altro coniuge l'assistenza morale e materiale.
Questo denota un tratto di quest’obbligo, cioè l'obbligo di coabitazione è considerato
un dovere fondamentale all'interno della famiglia, perché è un dovere che preserva la
stessa integrità della famiglia. I coniugi praticamente possono legittimamente
interrompere la convivenza, quindi venir meno al dovere di coabitazione, solamente
Domanda di Separazione, di Annullamento del
quando è stata presentata la
Matrimonio o di Scioglimento per la Cessazione degli Effetti Civili del
Matrimonio. In tutti gli altri casi, l'allontanamento dalla casa familiare senza una
giustificata motivazione, implica la violazione del dovere di coabitazione quindi la
sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale.
La giurisprudenza è stata un po’ più morbida rispetto a questa sospensione. Si è detto
anche che quando l’allontanamento è necessario, perché la vita di coppia è
caratterizzata da violenti litigi, che rischia poi di coinvolgere anche figli minori, che
sono soggetti a danni psicologici rispetto a una situazione di guerra continua… allora
in quel caso l'allontanamento anche se non preceduto dalla domanda di separazione
può essere ritenuto giustificato e non da come conseguenza la sospensione del dovere
di assistenza morale materiale. È comunque stata interpretata spesso anche alla luce
del caso concreto.
L'articolo 143 bis, è invece un articolo sul cognome della moglie, ed è un articolo
che stupisce un po’ a prima lettura. Anche se spesso non si conosce. Perché dice “la
moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva anche durante lo
aggiunge al proprio
stato vedovile, fino al passaggio a nuove nozze” ecco in questo “
cognome” si possono leggere due alternative, cioè è un dovere della donna quello di
aggiungere al suo cognome il cognome del marito… e questa è un'interpretazione
molto restrittiva della norma. In realtà l’interpretazione prevalente sostiene che, la
donna abbia la facoltà, quindi abbia facoltà di aggiungere al proprio cognome il
cognome del marito; ma assolutamente non abbia nessun dovere in tal senso; quindi,
diciamo si può ma non si deve, aggiungere il cognome del marito.
Non ci sono poi nel tessuto normativo, articoli sul cognome dei figli. Nella vecchia
dicitura del codice, quella ante Codice del 1975 invece l’articolo 144 che poi è
stato radicalmente mutato, era un articolo rubricato Potestà Maritale che diceva: “il
marito è il capo della famiglia, la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il
cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno fissare la
sua residenza” oggi ci fa quasi ridere questa norma, però pensiamo che nel nostro
codice civile, fino al 1975, quindi probabilmente i nostri nonni erano sicuramente
soggetti a questo regime, non è così lontano nel tempo. Che cosa comportava questa
norma dal punto di vista del cognome della famiglia? Diciamo, la semplice indicazione
per cui il marito è il capo della famiglia e la moglie assume il cognome…comportava
che tutto il cognome della famiglia nata dal matrimonio, fosse il cognome del marito.
Quindi diciamo questa è la vera radice normativa del fatto per cui il cognome dei figli
era il cognome della famiglia, più che il cognome del marito; nel senso che anche la
moglie perdeva il suo cognome con il matrimonio. Quindi il cognome della moglie non
veniva più in gioco nemmeno rispetto alla donna stessa, figuriamoci rispetto ai figli.
Quindi se tradizionalmente si dice che il cognome dei figli, cognome paterno,
patronimico, insomma non deriva all'interno della famiglia fondata del matrimonio da
nessuna regola scritta, ma c'è una consuetudine… sì è vero questa è la spiegazione
tradizionale c'è la consuetudine, però c'era anche una evidente radice normativa.
Nel senso che una volta costituito lo status di coniugio tramite il vincolo matrimoniale,
la donna perdeva il suo cognome per assumere quello del marito. Di conseguenza se è
addirittura la donna che lo perde, certamente non può trasmetterlo ai figli. quindi
questa è poi la regola che la Corte costituzionale ha portato alla luce quando ha
riscritto quale sarà del cognome dei figli con una sentenza anche molto recente, che è
stata depositata quest'estate. E quindi ha stabilito che il cognome dei figli è formato
dal cognome di entrambi i genitori, nell'ordine deciso secondo l'accordo tra gli stessi.
Chiaramente questa interpretazione corrisponde al principio di eguaglianza morale
e giuridica dei coniugi di cui all'articolo 29 della Costituzione.
L'articolo 144 del testo invece normativo vigente, è un articolo che parla di tutt'altro,
non è dedicato alla disciplina del cognome, non è dedicato più alla cosiddetta patria
potestà. Prima all'articolo 144 era quello su cui faceva perno la superiorità del marito,
che aveva la patria potestà, era il capo della famiglia. Adesso l'articolo 144 è un
articolo rubricato Indirizzo della Vita Familiare e Residenza della Famiglia ed è
agli antipodi rispetto al testo pre-riforma. Perché mentre al testo pre-riforma si diceva:
la moglie è obbligata ad accompagnare il marito dovunque gli crede opportuno di
i coniugi
fissare la sua residenza, segue la condizione civile del marito… oggi si dice “
concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare, fissano la residenza della famiglia
secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno
dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato” Ecco questa norma è una
norma che a livello di Codice Civile stabilisce all'interno del matrimonio come
rapporto, quanto è fondamentale il primato comune che i coniugi danno alla coppia.
Perché nel determinare l'indirizzo della vita familiare, l'andamento della vita familiare,
i coniugi devono procedere d’accordo, perlomeno con quelle che sono le decisioni
fondamentali; per esempio, la scelta del tenore di vita della famiglia, le modalità di
contribuzione ai bisogni della famiglia, il luogo fisico in cui viene fissata la residenza
familiare. Secondo la dottrina, questa norma comporta a carico dei coniugi, un vero e
proprio obbligo di cercare e di trovare, un accordo sull'indirizzo della vita familiare.
Perché se non trovano una soluzione, se rimangono in disaccordo, possono chiedere
l'intervento del giudice, ai sensi dell'articolo 145 del Codice Civile. E il giudice
sentite le opinioni espresse dai coniugi e anche dai figli ultra-sedicenni, tenta di
raggiungere una situazione concordata. Altrimenti con il provvedimento, è il giudice
stesso a indicare la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze di unità e della
vita della famiglia.
Quindi si ritiene che ci sia un obbligo reciproco di trovare questo accordo, che questo
accordo abbia una vera propria natura di negozio giuridico, è pur sempre un negozio
giuridico, che, come dire ogni giorno può essere modificato, arricchito, cambiato,
eccetera… Che però in quanto tale, a fronte di questo accordo (ovviamente anche
tacito, perché non è che ci si mette a tavolino e si dettano le condizioni della vita
familiare) poi ciascun coniuge è libero di attuare da solo l'indirizzo che è stato
prescelto da entrambi. Il problema del disaccordo sta tutto nel possibile intervento del
giudice. L'intervento del giudice è un intervento che il codice disegna come molto
mite, perché il giudice tenta di raggiungere una soluzione concordata, cioè il giudice
praticamente non fa il giudice in questo articolo 145, ma fa da mediatore, cerca di
assistere le parti nel trovare loro stesse un accordo; e la soluzione indicata dal giudice
invece ai sensi del comma successivo diventa solamente una extrema ratio. Cioè la
funzione decisoria che invece normalmente il giudice ha, qui non ce l'ha… nell'ideale
del procedimento disegnato dal legislatore. Il giudice accompagna le parti nella ricerca
di una soluzione concordata, se proprio non se ne può fare a meno, e solamente previa
richiesta espressa e congiunta dai coniugi, adotta la soluzione che ritiene più adeguata
alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia. Però perché il dice indichi la
soluzione ci vuole una richiesta non solo esperta, ma anche congiunta; nel senso che
devono essere proprio i coniugi ad arrendersi di fronte all'impossibilità di trovare un
accordo, e chiedere al giudice di decidere per loro.
Non e così raro poi l'intervento del giudice, specialmente per quel che riguarda i
provvedimenti di questo tipo rispetto ai figli, che però sono disciplinati da un'altra
norma: dall'articolo 316. Pensiamo alle scelte alimentari, ad esempio, un genitore
che vuole rendere il figlio vegano e l'altro non vuole, alle scelte vaccinali rispetto ai
vaccini non obbligatori, cioè un genitore che vuole vaccinare il figlio l'altro non lo
vuole. In genere queste sono situazioni che intervengono nella crisi della coppia, e
quindi trovano applicazione poi altre norme. Però cominciamo a capire come
l'intervento del giudice nella tutela del diritto di famiglia, è un intervento che spesso è
importante, proprio relativamente a problemi pratici che richiedono una soluzione
immediata.
Posta questa panoramica sui doveri che i coniugi hanno tra di loro, vediamo invece
quali sono i doveri ulteriori che i coniugi hanno, che sono i doveri che si hanno nei
confronti degli altri membri o proprio nel contesto familiare se ci sono, cioè I Doveri
nei Confronti dei Figli l'articolo 147 è la norma dedicata ai doveri verso i figli.
“il matrimonio impone ad ambedue i coniugi, l'obbligo di
Questa norma dice che:
mantenere istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità dell'inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli”. È una norma anche questa, che risente della
retata Costituzionale, cioè alla patria potestà, a una situazione di soggezione che i figli
avevano rispetto ai genitori. Adesso il Codice Civile sostituisce una situazione del tutto
opposta, cioè i figli hanno dei diritti verso i genitori. E in particolare, specularmente a
questi diritti, i coniugi hanno l'obbligo di mantenere, istruire e educare la
prole.
Anche i figli poi hanno dei diritti - doveri verso i genitori che sono sanciti dall'articolo
315 bis e di cui ci occuperemo quando parleremo della filiazione. Perché l'articolo 315
bis rovescia un po’ la norma, e dice che il figlio ha diritto di essere mantenuto,
educato, istruito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni
naturali e aspirazioni. Quindi siamo proprio di fronte alla stessa norma, che
letteralmente però vista nella prospettiva dei figli. I figli hanno diritto di crescere in
famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, questo è stato sancito con il
315 bis, per esempio i rapporti rispetto ai nonni. E poi invece c'è una serie di altre
regole di cui ci occuperemo quando studieremo la filiazione.
Il dettato costituzionale incide sui rapporti verso i figli ovviamente, e dalla patria
potestà si pasa a questa situazione, che vede figli in una posizione di vantaggio nei
confronti dai genitori, non in una situazione di soggezione che una situazione di
svantaggio. Ma già la dottrina, prima che ci fosse questo chiarimento, per cui figli si
trovano in una posizione di vantaggio rispetto ai genitori, aveva individuato una
particolare figura giuridica: l'interesse legittimo di diritto privato. Cioè quella
situazione di vantaggio inattiva, in cui i figli appunto vantano verso i genitori, la
ambizione a essere istruiti, educati, mantenuti, tenuto conto delle loro capacità,
dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.
Il dettato Costituzionale qui incide perché l'articolo 30 ribadisce che è dovere e
diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, ovviamente anche se nati fuori
dal matrimonio. L'articolo 147 che abbiamo letto, si ispira chiaramente all'articolo 30
della Costituzione. Ma l'articolo 30 della Costituzione ha la formulazione un po’
“è il dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
diversa, perché dice che
educare i figli”. Quindi mentre la disposizione civilistica fa riferimento soltanto al
profilo obbligatorio dei genitori, la Costituzione attribuisce ai genitori anche il
diritto di istruire, mantenere, educare i fig
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Appunti Diritto privato III
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I rapporti tra i coniugi
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Appunti di diritto costituzionale - I diritti e i doveri dei cittadini
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Diritto Privato - Appunti lezioni