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Riepilogo. Noi nelle ultime lezioni abbiamo parlato del matrimonio come atto, quindi

tutte le caratteristiche prerequisiti, la forma di quest'atto, i vizi che questo atto può

avere, e poi siamo transitati diciamo a discorrere nella seconda accezione del

matrimonio, che riguarda il matrimonio inteso come rapporto.

E proprio nell'ambito del matrimonio inteso come rapporto, facciamo una prima

importante panoramica sulle fonti di disciplina della materia, perché accanto al Codice

Civile sopra anzi il Codice Civile c'è la fonte Costituzionale che all’articolo 29

I Principi Fondamentali

sancisce ai quali si ispira la vita familiare nella

famiglia fondata sul matrimonio che viene definita:

“una società naturale in cui i coniugi hanno eguaglianza morale e giuridica”

Il piano dell’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi è tradotto poi dal punto di vista

del diritto positivo in una serie di diritti che doveri reciproci, che si pongono in capo

alle parti di questo consorzio familiare. diritti e doveri

In particolare, l'articolo 143 che è una norma proprio rubricata

reciproci dei coniugi: ribadisce la regola costituzionale per cui con il matrimonio, il

marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri ed elenca

i diritti e i doveri reciproci dei coniugi.

In particolare, viene menzionato l'obbligo reciproco alla fedeltà questo punto e

specialmente la reciprocità dell'obbligo è un'innovazione diciamo successiva alla

riforma del diritto di famiglia del 1975, perché in precedenza c'erano delle esposizioni

molto diverse assunte dall'ordinamento rispetto al marito infedele punibile solo in caso

di concubinato, rispetto alla moglie infedele passibile addirittura penalmente in caso di

adulterio semplice.

Poi c'è l'obbligo di assistenza reciproca che è un'assistenza morale e materiale.

L'assistenza morale è appunto il dovere di assicurare all’altro coniuge il che sostegno e

la comunanza di vita che il matrimonio comporta. E l’assistenza materiale è invece

un'assistenza concreta, godere di un certo tenore di vita che è quello comune.

Ci sono poi gli obblighi di collaborazione e contribuzione per cui ciascuno dei

coniugi collabora attivamente alla gestione della vita familiare, e contribuisce anche

economicamente alla vita familiare in proporzione delle proprie sostanze.

E poi c'è l'obbligo di coabitazione, comporta la necessità che i due soggetti

convivano come marito e moglie. Quando è violato l'obbligo di coabitazione l'articolo

146 stabilisce la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale, vuol dire:

chi si allontana senza giusta causa dalla residenza familiare e rifiuta di tornarvi, non ha

specularmente più diritto da parte dell'altro coniuge l'assistenza morale e materiale.

Questo denota un tratto di quest’obbligo, cioè l'obbligo di coabitazione è considerato

un dovere fondamentale all'interno della famiglia, perché è un dovere che preserva la

stessa integrità della famiglia. I coniugi praticamente possono legittimamente

interrompere la convivenza, quindi venir meno al dovere di coabitazione, solamente

Domanda di Separazione, di Annullamento del

quando è stata presentata la

Matrimonio o di Scioglimento per la Cessazione degli Effetti Civili del

Matrimonio. In tutti gli altri casi, l'allontanamento dalla casa familiare senza una

giustificata motivazione, implica la violazione del dovere di coabitazione quindi la

sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale.

La giurisprudenza è stata un po’ più morbida rispetto a questa sospensione. Si è detto

anche che quando l’allontanamento è necessario, perché la vita di coppia è

caratterizzata da violenti litigi, che rischia poi di coinvolgere anche figli minori, che

sono soggetti a danni psicologici rispetto a una situazione di guerra continua… allora

in quel caso l'allontanamento anche se non preceduto dalla domanda di separazione

può essere ritenuto giustificato e non da come conseguenza la sospensione del dovere

di assistenza morale materiale. È comunque stata interpretata spesso anche alla luce

del caso concreto.

L'articolo 143 bis, è invece un articolo sul cognome della moglie, ed è un articolo

che stupisce un po’ a prima lettura. Anche se spesso non si conosce. Perché dice “la

moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva anche durante lo

aggiunge al proprio

stato vedovile, fino al passaggio a nuove nozze” ecco in questo “

cognome” si possono leggere due alternative, cioè è un dovere della donna quello di

aggiungere al suo cognome il cognome del marito… e questa è un'interpretazione

molto restrittiva della norma. In realtà l’interpretazione prevalente sostiene che, la

donna abbia la facoltà, quindi abbia facoltà di aggiungere al proprio cognome il

cognome del marito; ma assolutamente non abbia nessun dovere in tal senso; quindi,

diciamo si può ma non si deve, aggiungere il cognome del marito.

Non ci sono poi nel tessuto normativo, articoli sul cognome dei figli. Nella vecchia

dicitura del codice, quella ante Codice del 1975 invece l’articolo 144 che poi è

stato radicalmente mutato, era un articolo rubricato Potestà Maritale che diceva: “il

marito è il capo della famiglia, la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il

cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno fissare la

sua residenza” oggi ci fa quasi ridere questa norma, però pensiamo che nel nostro

codice civile, fino al 1975, quindi probabilmente i nostri nonni erano sicuramente

soggetti a questo regime, non è così lontano nel tempo. Che cosa comportava questa

norma dal punto di vista del cognome della famiglia? Diciamo, la semplice indicazione

per cui il marito è il capo della famiglia e la moglie assume il cognome…comportava

che tutto il cognome della famiglia nata dal matrimonio, fosse il cognome del marito.

Quindi diciamo questa è la vera radice normativa del fatto per cui il cognome dei figli

era il cognome della famiglia, più che il cognome del marito; nel senso che anche la

moglie perdeva il suo cognome con il matrimonio. Quindi il cognome della moglie non

veniva più in gioco nemmeno rispetto alla donna stessa, figuriamoci rispetto ai figli.

Quindi se tradizionalmente si dice che il cognome dei figli, cognome paterno,

patronimico, insomma non deriva all'interno della famiglia fondata del matrimonio da

nessuna regola scritta, ma c'è una consuetudine… sì è vero questa è la spiegazione

tradizionale c'è la consuetudine, però c'era anche una evidente radice normativa.

Nel senso che una volta costituito lo status di coniugio tramite il vincolo matrimoniale,

la donna perdeva il suo cognome per assumere quello del marito. Di conseguenza se è

addirittura la donna che lo perde, certamente non può trasmetterlo ai figli. quindi

questa è poi la regola che la Corte costituzionale ha portato alla luce quando ha

riscritto quale sarà del cognome dei figli con una sentenza anche molto recente, che è

stata depositata quest'estate. E quindi ha stabilito che il cognome dei figli è formato

dal cognome di entrambi i genitori, nell'ordine deciso secondo l'accordo tra gli stessi.

Chiaramente questa interpretazione corrisponde al principio di eguaglianza morale

e giuridica dei coniugi di cui all'articolo 29 della Costituzione.

L'articolo 144 del testo invece normativo vigente, è un articolo che parla di tutt'altro,

non è dedicato alla disciplina del cognome, non è dedicato più alla cosiddetta patria

potestà. Prima all'articolo 144 era quello su cui faceva perno la superiorità del marito,

che aveva la patria potestà, era il capo della famiglia. Adesso l'articolo 144 è un

articolo rubricato Indirizzo della Vita Familiare e Residenza della Famiglia ed è

agli antipodi rispetto al testo pre-riforma. Perché mentre al testo pre-riforma si diceva:

la moglie è obbligata ad accompagnare il marito dovunque gli crede opportuno di

i coniugi

fissare la sua residenza, segue la condizione civile del marito… oggi si dice “

concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare, fissano la residenza della famiglia

secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno

dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato” Ecco questa norma è una

norma che a livello di Codice Civile stabilisce all'interno del matrimonio come

rapporto, quanto è fondamentale il primato comune che i coniugi danno alla coppia.

Perché nel determinare l'indirizzo della vita familiare, l'andamento della vita familiare,

i coniugi devono procedere d’accordo, perlomeno con quelle che sono le decisioni

fondamentali; per esempio, la scelta del tenore di vita della famiglia, le modalità di

contribuzione ai bisogni della famiglia, il luogo fisico in cui viene fissata la residenza

familiare. Secondo la dottrina, questa norma comporta a carico dei coniugi, un vero e

proprio obbligo di cercare e di trovare, un accordo sull'indirizzo della vita familiare.

Perché se non trovano una soluzione, se rimangono in disaccordo, possono chiedere

l'intervento del giudice, ai sensi dell'articolo 145 del Codice Civile. E il giudice

sentite le opinioni espresse dai coniugi e anche dai figli ultra-sedicenni, tenta di

raggiungere una situazione concordata. Altrimenti con il provvedimento, è il giudice

stesso a indicare la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze di unità e della

vita della famiglia.

Quindi si ritiene che ci sia un obbligo reciproco di trovare questo accordo, che questo

accordo abbia una vera propria natura di negozio giuridico, è pur sempre un negozio

giuridico, che, come dire ogni giorno può essere modificato, arricchito, cambiato,

eccetera… Che però in quanto tale, a fronte di questo accordo (ovviamente anche

tacito, perché non è che ci si mette a tavolino e si dettano le condizioni della vita

familiare) poi ciascun coniuge è libero di attuare da solo l'indirizzo che è stato

prescelto da entrambi. Il problema del disaccordo sta tutto nel possibile intervento del

giudice. L'intervento del giudice è un intervento che il codice disegna come molto

mite, perché il giudice tenta di raggiungere una soluzione concordata, cioè il giudice

praticamente non fa il giudice in questo articolo 145, ma fa da mediatore, cerca di

assistere le parti nel trovare loro stesse un accordo; e la soluzione indicata dal giudice

invece ai sensi del comma successivo diventa solamente una extrema ratio. Cioè la

funzione decisoria che invece normalmente il giudice ha, qui non ce l'ha… nell'ideale

del procedimento disegnato dal legislatore. Il giudice accompagna le parti nella ricerca

di una soluzione concordata, se proprio non se ne può fare a meno, e solamente previa

richiesta espressa e congiunta dai coniugi, adotta la soluzione che ritiene più adeguata

alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia. Però perché il dice indichi la

soluzione ci vuole una richiesta non solo esperta, ma anche congiunta; nel senso che

devono essere proprio i coniugi ad arrendersi di fronte all'impossibilità di trovare un

accordo, e chiedere al giudice di decidere per loro.

Non e così raro poi l'intervento del giudice, specialmente per quel che riguarda i

provvedimenti di questo tipo rispetto ai figli, che però sono disciplinati da un'altra

norma: dall'articolo 316. Pensiamo alle scelte alimentari, ad esempio, un genitore

che vuole rendere il figlio vegano e l'altro non vuole, alle scelte vaccinali rispetto ai

vaccini non obbligatori, cioè un genitore che vuole vaccinare il figlio l'altro non lo

vuole. In genere queste sono situazioni che intervengono nella crisi della coppia, e

quindi trovano applicazione poi altre norme. Però cominciamo a capire come

l'intervento del giudice nella tutela del diritto di famiglia, è un intervento che spesso è

importante, proprio relativamente a problemi pratici che richiedono una soluzione

immediata.

Posta questa panoramica sui doveri che i coniugi hanno tra di loro, vediamo invece

quali sono i doveri ulteriori che i coniugi hanno, che sono i doveri che si hanno nei

confronti degli altri membri o proprio nel contesto familiare se ci sono, cioè I Doveri

nei Confronti dei Figli l'articolo 147 è la norma dedicata ai doveri verso i figli.

“il matrimonio impone ad ambedue i coniugi, l'obbligo di

Questa norma dice che:

mantenere istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità dell'inclinazione

naturale e delle aspirazioni dei figli”. È una norma anche questa, che risente della

retata Costituzionale, cioè alla patria potestà, a una situazione di soggezione che i figli

avevano rispetto ai genitori. Adesso il Codice Civile sostituisce una situazione del tutto

opposta, cioè i figli hanno dei diritti verso i genitori. E in particolare, specularmente a

questi diritti, i coniugi hanno l'obbligo di mantenere, istruire e educare la

prole.

Anche i figli poi hanno dei diritti - doveri verso i genitori che sono sanciti dall'articolo

315 bis e di cui ci occuperemo quando parleremo della filiazione. Perché l'articolo 315

bis rovescia un po’ la norma, e dice che il figlio ha diritto di essere mantenuto,

educato, istruito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni

naturali e aspirazioni. Quindi siamo proprio di fronte alla stessa norma, che

letteralmente però vista nella prospettiva dei figli. I figli hanno diritto di crescere in

famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, questo è stato sancito con il

315 bis, per esempio i rapporti rispetto ai nonni. E poi invece c'è una serie di altre

regole di cui ci occuperemo quando studieremo la filiazione.

Il dettato costituzionale incide sui rapporti verso i figli ovviamente, e dalla patria

potestà si pasa a questa situazione, che vede figli in una posizione di vantaggio nei

confronti dai genitori, non in una situazione di soggezione che una situazione di

svantaggio. Ma già la dottrina, prima che ci fosse questo chiarimento, per cui figli si

trovano in una posizione di vantaggio rispetto ai genitori, aveva individuato una

particolare figura giuridica: l'interesse legittimo di diritto privato. Cioè quella

situazione di vantaggio inattiva, in cui i figli appunto vantano verso i genitori, la

ambizione a essere istruiti, educati, mantenuti, tenuto conto delle loro capacità,

dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.

Il dettato Costituzionale qui incide perché l'articolo 30 ribadisce che è dovere e

diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, ovviamente anche se nati fuori

dal matrimonio. L'articolo 147 che abbiamo letto, si ispira chiaramente all'articolo 30

della Costituzione. Ma l'articolo 30 della Costituzione ha la formulazione un po’

“è il dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed

diversa, perché dice che

educare i figli”. Quindi mentre la disposizione civilistica fa riferimento soltanto al

profilo obbligatorio dei genitori, la Costituzione attribuisce ai genitori anche il

diritto di istruire, mantenere, educare i fig

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melissaAlba di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato III e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Donadio Giulia.
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