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I diritti reali

I diritti reali

Proprietà

Usufrutto

Uso e abitazione

Servitù

Superficie

Enfiteusi

Pegno

Ipoteca Immediatezza

Assolutezza

Inerenza Numerus clausus

20 ANNI

REALI

TUTTI I D.

PRESCRIZIONE DI

1

CHIAMA NONNI

SI 10

TUTTI GLI ALTRI ANNI

DIRITTI → Diritti reali limitati su cosa altrui

Proprietà Usufrutto

Uso e abitazione

Servitù

Superficie

Enfiteusi

Pegno

Ipoteca

Diritti reali limitati su cosa altrui

Diritti reali di garanzia

Diritti reali di godimento

I diritti reali Diritti reali limitati su cosa altrui

Proprietà Diritti reali di garanzia

Diritti reali di godimento

Usufrutto Pegno

Superficie

Enfiteusi

Uso e abitazione Ipoteca

Servitù

Proprietà

Art 832 CC

Il proprietario ha diritto di godere e

disporre delle cose in modo pieno ed

esclusivo, entro i limiti e con

l'osservanza degli obblighi stabiliti

dall'ordinamento giuridico

Art. 42 Costituzione

La proprietà è pubblica o privata.

I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che

ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo

scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla

accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge,

e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse Espropriazione

generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione

legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Espropriazione

Art 834 CC

Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei

beni di sua proprietà se non per causa di pubblico

interesse, legalmente dichiarata, e contro il

pagamento di una giusta indennità.

Le norme relative all'espropriazione per causa di

pubblico interesse(1) sono determinate da leggi

speciali(2).

Espropriazione Indennità

Cessione volontaria

Proprietà

Proprietà dei beni culturali Beni culturali

Art 9 Cost.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la

ricerca scientifica e tecnica [33-34]. Tutela il paesaggio e il

patrimonio storico e artistico della Nazione (1).

Proprietà fondiaria

Art 840 CC

La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò

che vi si contiene(1), e il proprietario può fare qualsiasi

escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa

disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle

leggi sulle miniere, cave e torbiere(2)(3). Sono del pari salve Usque ad sidera,

le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti

[839], sulle acque [909], sulle opere idrauliche e da altre usque ad inferos.

leggi speciali [Cost. 42].

Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi

che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale

altezza nello spazio sovrastante(4), che egli non abbia

interesse ad escluderle(5). Proprietà edilizia

Ius aedificandi Proprietà rurale

Rapporti di vicinato

Atti emulativi

Immissioni

Distanze

Muri

Luci e vedute

Acque Atti emulativi

Il proprietario non può fare atti che non

abbiano altro scopo che nuocere o

Art 833 CC recare molestia ad altri

Il proprietario non può fare

atti i quali non abbiano altro

scopo che quello di nuocere

o recare molestia ad altri. Immissioni

Art 844 CC

Il proprietario di un fondo non può impedire le

immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori,

gli scuotimenti e simili propagazioni(1) derivanti dal

fondo(2) del vicino(3), se non superano la normale

tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei

luoghi.

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve

contemperare le esigenze della produzione con le

ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità

di un determinato uso(4). Distanze

Art 873 CC

Le costruzioni su fondi finitimi, se non

sono unite o aderenti, devono essere

tenute(1) a distanza non minore di tre

metri(2). Nei regolamenti locali può

essere stabilita una distanza

maggiore. Muri

Art 874 CC

Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può

chiederne la comunione(1), per tutta l'altezza o per

parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione

della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve

pagare(2) la metà del valore del muro, o della parte

di muro resa comune, e la metà del valore del suolo

su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le

opere che occorrono per non danneggiare il vicino.

Art 875 CC

Quando il muro si trova ad una distanza dal confine

minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore

della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il

vicino può chiedere la comunione del muro [885, 903]

soltanto allo scopo di fabbricare(1) contro il muro

stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il

valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica,

salvo che il proprietario preferisca estendere il suo

muro sino al confine.

Il vicino che intende domandare la comunione deve

interpellare(2) preventivamente il proprietario se

preferisca di estendere il muro al confine o di

procedere alla sua demolizione. Questi deve

manifestare la propria volontà(3) entro il termine di

giorni quindici e deve procedere alla costruzione o

alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha

comunicato la risposta.

Se il vicino vuole servirsi del muro

esistente sul confine solo per innestarvi

un capo del proprio muro(1), non ha

l'obbligo di renderlo comune a norma

dell'articolo 874, ma deve pagare

un'indennità(2) per l'innesto.

Il vicino, senza chiedere la comunione del muro(1) posto sul

confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza

appoggiare(2) la sua fabbrica a quella preesistente.

Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'articolo

875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del

suolo.

Art 878 CC

Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia

un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il

computo della distanza indicata dall'articolo 873(1).

Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune

anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un

edificio a distanza inferiore ai tre metri [874].

Luci e vedute Art 900 CC

Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di

due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e

all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del

vicino(1); vedute o prospetti, quando permettono di

affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o

lateralmente(2).

Metodi di acquisto della proprietà

e acquisti a titolo

derivativo originario

Acquisti a titolo

Art 922 CC

La proprietà si acquista per occupazione,

per invenzione, per accessione, per

specificazione, per unione o commistione,

per usucapione, per effetto di contratti,

per successione a causa di morte e negli

altri modi stabiliti dalla legge.

derivativo originario

tradens

accipiens Occupazione

Invenzione

Unione Commistione

Accessione

Specificazione

Usucapione

Occupazione

Art 923 CC

Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno

si acquistano con l'occupazione.

Tali sono le cose abbandonate e gli animali che

formano oggetto di caccia o di pesca. Invenzione

Accessione

Art 934 CC

Qualunque piantagione, costruzione od Superficies solo credit

opera esistente sopra o sotto il suolo Qualunque

appartiene al proprietario di questo(1), piantagione

salvo quanto è disposto dagli articoli 935, costruzione o opera

936, 937 e 938 e salvo che risulti esistente sopra o sotto

diversamente dal titolo(2) o dalla legge(3). il suolo appartiene al

proprietario del suolo

Art 935 CC

Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni,

piantagioni od opere con materiali altrui deve

pagarne il valore, se la separazione non è chiesta

dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi

senza che si rechi grave danno all'opera costruita o

senza che perisca la piantagione. Deve inoltre,

anche nel caso che si faccia la separazione, il

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eleonora.ma00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Falzone Giovanna.
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