I diritti reali
I diritti reali
Proprietà
Usufrutto
Uso e abitazione
Servitù
Superficie
Enfiteusi
Pegno
Ipoteca Immediatezza
Assolutezza
Inerenza Numerus clausus
20 ANNI
→
REALI
TUTTI I D.
PRESCRIZIONE DI
1
CHIAMA NONNI
SI 10
TUTTI GLI ALTRI ANNI
DIRITTI → Diritti reali limitati su cosa altrui
Proprietà Usufrutto
Uso e abitazione
Servitù
Superficie
Enfiteusi
Pegno
Ipoteca
Diritti reali limitati su cosa altrui
Diritti reali di garanzia
Diritti reali di godimento
I diritti reali Diritti reali limitati su cosa altrui
Proprietà Diritti reali di garanzia
Diritti reali di godimento
Usufrutto Pegno
Superficie
Enfiteusi
Uso e abitazione Ipoteca
Servitù
Proprietà
Art 832 CC
Il proprietario ha diritto di godere e
disporre delle cose in modo pieno ed
esclusivo, entro i limiti e con
l'osservanza degli obblighi stabiliti
dall'ordinamento giuridico
Art. 42 Costituzione
La proprietà è pubblica o privata.
I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che
ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo
scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse Espropriazione
generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Espropriazione
Art 834 CC
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei
beni di sua proprietà se non per causa di pubblico
interesse, legalmente dichiarata, e contro il
pagamento di una giusta indennità.
Le norme relative all'espropriazione per causa di
pubblico interesse(1) sono determinate da leggi
speciali(2).
Espropriazione Indennità
Cessione volontaria
Proprietà
Proprietà dei beni culturali Beni culturali
Art 9 Cost.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica [33-34]. Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione (1).
Proprietà fondiaria
Art 840 CC
La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò
che vi si contiene(1), e il proprietario può fare qualsiasi
escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa
disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle
leggi sulle miniere, cave e torbiere(2)(3). Sono del pari salve Usque ad sidera,
le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti
[839], sulle acque [909], sulle opere idrauliche e da altre usque ad inferos.
leggi speciali [Cost. 42].
Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi
che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale
altezza nello spazio sovrastante(4), che egli non abbia
interesse ad escluderle(5). Proprietà edilizia
Ius aedificandi Proprietà rurale
Rapporti di vicinato
Atti emulativi
Immissioni
Distanze
Muri
Luci e vedute
Acque Atti emulativi
Il proprietario non può fare atti che non
abbiano altro scopo che nuocere o
Art 833 CC recare molestia ad altri
Il proprietario non può fare
atti i quali non abbiano altro
scopo che quello di nuocere
o recare molestia ad altri. Immissioni
Art 844 CC
Il proprietario di un fondo non può impedire le
immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori,
gli scuotimenti e simili propagazioni(1) derivanti dal
fondo(2) del vicino(3), se non superano la normale
tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei
luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve
contemperare le esigenze della produzione con le
ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità
di un determinato uso(4). Distanze
Art 873 CC
Le costruzioni su fondi finitimi, se non
sono unite o aderenti, devono essere
tenute(1) a distanza non minore di tre
metri(2). Nei regolamenti locali può
essere stabilita una distanza
maggiore. Muri
Art 874 CC
Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può
chiederne la comunione(1), per tutta l'altezza o per
parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione
della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve
pagare(2) la metà del valore del muro, o della parte
di muro resa comune, e la metà del valore del suolo
su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le
opere che occorrono per non danneggiare il vicino.
Art 875 CC
Quando il muro si trova ad una distanza dal confine
minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore
della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il
vicino può chiedere la comunione del muro [885, 903]
soltanto allo scopo di fabbricare(1) contro il muro
stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il
valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica,
salvo che il proprietario preferisca estendere il suo
muro sino al confine.
Il vicino che intende domandare la comunione deve
interpellare(2) preventivamente il proprietario se
preferisca di estendere il muro al confine o di
procedere alla sua demolizione. Questi deve
manifestare la propria volontà(3) entro il termine di
giorni quindici e deve procedere alla costruzione o
alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha
comunicato la risposta.
Se il vicino vuole servirsi del muro
esistente sul confine solo per innestarvi
un capo del proprio muro(1), non ha
l'obbligo di renderlo comune a norma
dell'articolo 874, ma deve pagare
un'indennità(2) per l'innesto.
Il vicino, senza chiedere la comunione del muro(1) posto sul
confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza
appoggiare(2) la sua fabbrica a quella preesistente.
Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'articolo
875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del
suolo.
Art 878 CC
Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia
un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il
computo della distanza indicata dall'articolo 873(1).
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune
anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un
edificio a distanza inferiore ai tre metri [874].
Luci e vedute Art 900 CC
Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di
due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e
all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del
vicino(1); vedute o prospetti, quando permettono di
affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o
lateralmente(2).
Metodi di acquisto della proprietà
e acquisti a titolo
derivativo originario
Acquisti a titolo
Art 922 CC
La proprietà si acquista per occupazione,
per invenzione, per accessione, per
specificazione, per unione o commistione,
per usucapione, per effetto di contratti,
per successione a causa di morte e negli
altri modi stabiliti dalla legge.
derivativo originario
tradens
accipiens Occupazione
Invenzione
Unione Commistione
Accessione
Specificazione
Usucapione
Occupazione
Art 923 CC
Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno
si acquistano con l'occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che
formano oggetto di caccia o di pesca. Invenzione
Accessione
Art 934 CC
Qualunque piantagione, costruzione od Superficies solo credit
opera esistente sopra o sotto il suolo Qualunque
appartiene al proprietario di questo(1), piantagione
salvo quanto è disposto dagli articoli 935, costruzione o opera
936, 937 e 938 e salvo che risulti esistente sopra o sotto
diversamente dal titolo(2) o dalla legge(3). il suolo appartiene al
proprietario del suolo
Art 935 CC
Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni,
piantagioni od opere con materiali altrui deve
pagarne il valore, se la separazione non è chiesta
dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi
senza che si rechi grave danno all'opera costruita o
senza che perisca la piantagione. Deve inoltre,
anche nel caso che si faccia la separazione, il
risarciment
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Diritto Privato - Appunti parte III
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Diritto Privato - Appunti parte III (seconda parte)
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Diritto Privato - Appunti lezioni
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Appunti lezioni di Diritto privato III sui diritti e i doveri dei coniugi