I diritti e i doveri dei cittadini
Libertà
1) Negative (diritti fondamentali – diritti di prima generazione): i diritti di tale categoria sono esercitabili in atteggiamento di astensione del pubblico potere rispetto alla sfera privata dell’individuo. Lo Stato non deve preoccuparsi di fare leggi o finanziamenti per permettere ai cittadini di goderne libertà personale, es. libertà di circolazione e di soggiorno, libertà di pensiero, libertà religiosa. Sono le libertà storicamente riconosciute per prime ai cittadini.
2) Positive (diritti sociali, economici, politici – diritti di seconda generazione): sono diritti che per essere esercitati dai cittadini necessitano di un intervento dello Stato. È necessario che lo Stato faccia leggi o investimenti finanziari, es. diritto alla salute, diritto all’istruzione, diritti politici, diritti economici. Sono libertà che si sono sviluppate storicamente all’interno dei contesti sociali.
3) Diritti di terza generazione: sono sia diritti fondamentali (es. diritto di privacy e della segretezza dei dati personali), sia diritti sociali (es. diritto all’abitazione). Si sono affermati ancora più recentemente rispetto agli altri.
Requisiti dei diritti
- Ad ogni diritto corrisponde un dovere che sia un dovere di qualcun altro di garantire e tutelare ad altri il godimento di un diritto.
- Un diritto è tale se è giustiziabile, se è rivendicabile davanti a un giudice.
La Costituzione e i diritti
Strumenti di garanzia dei diritti
- Art. 138 Cost.: procedimento aggravato per le leggi costituzionali (implica la supposizione di limiti impliciti, tra cui la modifica dei diritti fondamentali e sociali).
- Controllo di costituzionalità delle leggi.
- Riserva di giurisdizione: per la disciplina di particolari materie, soprattutto per decisioni che attengono alla restrizione della libertà dell'uomo, può intervenire solo ed esclusivamente l'autorità giudiziaria e in base alle disposizioni di legge (riserva di legge).
- Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo come singolo e nelle formazioni sociali; l’art. 2 è una valvola aperta, perché comprende il riconoscimento anche di diritti che non sono espressamente citati nella Costituzione, di diritti dichiarati nel contesto internazionale, di nuovi diritti che sorgono con il cambiamento storico e con il progresso sociale.
- Artt. 1 – 12: principi fondamentali.
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