I N D I C E
TOC \O "1-9" \T "INTESTAZIONE 2;2;INTESTAZIONE 1;1" HYPERLINK \L
"_TOC40"L’ATTIVITA’ DI REVISIONE (2.11.2006 – Di Mango) 2
HYPERLINK \L "_TOC63"NORME ETICO – PROFESSIONALI (3.11.2006 - Di Mango) 6
HYPERLINK \L "_TOC114"Testo Draghi – novità della L.265/2005 (6.11.2006 - Savino) 8
HYPERLINK \L "_TOC154"SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI REVISIONE (9/11/2006 – Di
Mango) 13
HYPERLINK \L "_TOC187"IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO (10.11.2006 – Savino)16
HYPERLINK \L "_TOC251"CORRELAZIONE TRA SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E
SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE - DOC. 400 - IL RISCHIO DI REVISIONE (13.11.2006 –
Savino) 22
HYPERLINK \L "_TOC299"VALUTAZIONE DEI RISCHI (16/11/2006 – De Giosa) 27
HYPERLINK \L "_TOC353"RISCHI DI ERRATA ESPOSIZIONE IN BILANCIO (17.11.2006 – Savino)
33
HYPERLINK \L "_TOC432"LE VERIFICHE DI REVISIONE (20.11.2006 – Savino) 42
HYPERLINK \L "_TOC494"Le procedure di verifiche su specifiche aree di bilancio e continuità aziendale
(23.11.2006 – De Giosa) 49
HYPERLINK \L "_TOC772"EVENTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE, RELAZIONE DI REVISIONE
(24.11.2006 – Savino) 57
HYPERLINK \L "_TOC825"DECRETO LEGISLATIVO NR. 231/2001 (27.11.2006 – De Giosa) 61
HYPERLINK \L "_TOC876"RESPONSABILITÀ DEL REVISORE (30.11.2006 – Di Mango) 64
HYPERLINK \L "_TOC970"RICHIAMO D’INFORMATIVA, ACCONTO SUI DIVIDENDI,
ACQUISIZIONE SOCIETÀ, FATTI CENSURABILI, FRODI E PARTI CORRELATE (1.12.2006 – Savino)
70
HYPERLINK \L "_TOC1025"IL CASO ENRON (4/12/2006: visione documentario – Savino) 75
HYPERLINK \L "_TOC1050"CONTINUAZIONE DEL CASO ENRON (7.12.2006 – Cangiano) 77
HYPERLINK \L "_TOC1075"LA SARBANES OXLEY ACT (14.12.2006 – Savino) 79
L’ATTIVITA’ DI REVISIONE (2.11.2006 – Di Mango)
La revisione in Italia può essere obbligatoria o volontaria (non dipende dalla dimensione e dalla natura giuridica
della società): è obbligatoria per tutte le società quotate in borsa (circa 300), per le società obbligate a redigere il
bilancio consolidato in quanto il controllo contabile è affidato alla società di revisione, per quelle società che
rientrano in situazioni particolari (come le società di calcio, i fondi comuni di investimento, le società di
intermediazione mobiliare, il Monte dei Titoli Spa, le municipalizzate, le aziende che gestiscono un regime di
concessione autostradale e quelle che distribuiscono energia elettrica e gas) e per quelle aziende che sulla base della
riforma del diritto delle società (riforma Vietti) decidono volontariamente di affidare il controllo contabile alla
società di revisione; è volontaria come nel caso di società per azioni che hanno affidato il controllo contabile al
collegio sindacale 2409-bis co.3(e che, quindi, in base alla riforma Vietti, è per legge competente ad esprimere il
giudizio sul bilancio essendo il revisore per legge) ed hanno affidato incarico, a titolo volontario, anche alla società
di revisione di effettuare la revisione (si tratta solo di una volontà della società di far certificare il proprio bilancio
per motivi interni, di visibilità e di trasparenza nei confronti del mercato in genere); nel caso di revisione volontaria
l’attività sul bilancio e la relazione finale sono identiche a quelle svolte in caso di revisione obbligatoria per legge:
l’unica differenza sta nel fatto che nella revisione volontaria non esiste il controllo contabile, aspetto che, invece, è
curato nelle attività di revisione quando questa è obbligatoria per legge.
L’attività di revisione consiste essenzialmente nella certificazione del bilancio attraverso la redazione di una
relazione con la quale si fornisce un’attestazione in ordine alla corretta applicazione di principi vigenti e non
riguarda, invece, un giudizio sull’economicità, sulla patrimonialità o sulla redditività dei del contenuto del bilancio
medesimo; con il TUF (Dlgs 58/1998, conosciuto come legge “Draghi”) tale aspetto è stato particolarmente
disciplinato proprio in ragione degli equivoci che in passato sorti in merito agli obiettivi della relazione di
certificazione.
In realtà, però, un’azienda può aver redatto in maniera conforme tutte le poste di bilancio, ma ciò non rende
tranquillo il revisore in quanto il primo requisito a cui deve attenersi il revisore nell’espletamento della sua attività
riguarda la verifica dell’esistenza dello stato e del mantenimento della continuità aziendale (il concetto del going
concern) da parte della società revisionata; ne deriva, quindi, in primis, una valutazione delle poste iscritte in
bilancio in ragione di tale fondamentale principio che rappresenta per il revisore uno dei principali rischi per il
buon esito dell’attività di revisione. Si presume che un’impresa rispetti il going concern quando è in grado di
adempiere a tutte le sue obbligazioni; difatti tra gli indicatori di rischio si possono ricordare:
perdite di esercizio (non viste in ottica assoluta in quanto va analizzato il contesto ed il settore in cui opera
l’azienda e in cui la perdita è maturata. Pertanto, anche di fronte ad una perdita di esercizio considerevole
bisogna guardare sempre alla potenziale possibilità che l’azienda continui la propria attività in maniera
ordinaria e senza fare affidamento su intereventi diversi da quelli reperibili sul mercato; ad esempio: una
controllata che nonostante la scarsa redditività dovuta a forti perdite ha necessariamente bisogno di un
sostegno finanziario da parte della controllante -la quale mantiene la partecipazione ritenendola strategica-
senza il quale non avrebbe motivo di continuare la propria attività venendo meno, appunto, il concetto del
going concern; in tal caso di può attestare e certificare ed esprimere un giudizio sulla società controllata
proprio in ragione della natura strategica della partecipazione dell’intervento finanziario da parte della
controllante);
portafoglio ordini (se ci sono o meno contratti ottimi, se non c’è rinnovo degli ordini, in mancanza tutto ciò
può costituire un fattore di rischio);
dismissione di una linea di prodotto;
revoca dei fidi bancari.
La funzione della revisione non attiene ad un giudizio sulla qualità dell’azienda, ma garantisce, in un certo qual
modo, il valore di un’azienda, soprattutto nell’ambito di un confronto tra società che solo apparentemente
sembrano uguali (si pensi alla necessità che ha un investitore di decidere di investire su un’azienda o su un’altra:
senz’altro una società soggetta a revisione si presenta al mercato con una maggiore credibilità ed attendibilità con
riferimento ai valori espressi in bilancio con ripercussione sul valore economico attribuibile all’azienda stessa ed
alle sue azioni); garantisce, inoltre, una certa trasparenza nell’ambito di un mercato internazionale (l’investitore
ripone maggiore fiducia in società soggette ad una determinata disciplina di controllo come lo è, appunto, l’attività
di revisione).
Per quanto riguarda le verifiche da porre in essere, valido contributo è fornito dalla nuova normativa relativa ai
controlli che si basa su tutta una serie di tecniche di campionamento e di individuazione dei conti oggetto di
verifica.
Ciò nonostante, la prima attività da svolgere è quella della conoscenza del cliente e del mercato in cui l’azienda da
revisionare opera (valutare se il mercato è saturo, maturo, come quello della pasta, ovvero aperto, come quello delle
nuove tecnologie); la valutazione, con riferimento alla conoscenza del cliente, deve tener conto anche della
rischiosità del mercato che può consistere nella possibilità per l’azienda revisionata di rimanere o meno sul
mercato, a seconda che si tratti di un mercato chiuso o aperto.
Individuato un rischio di tal genere occorre verificare se l’azienda revisionata è in grado di porre in essere quelle
operazioni che portano a ridurre l’impatto del rischio sull’attività di revisione. (un’azienda, ad esempio, è in grado
di monitorare le oscillazioni sulle quote di mercato se ha una struttura dedicata che periodicamente raccoglie le
informazioni esterne ed è in grado di mantenere un flusso informativo tra la realtà esterna ed un organo interno che
abbia il potere decisionale tale che gli consentano di apportare tempestivamente gli adeguati i correttivi). E’ chiaro
che se un’azienda non è in grado di monitorare gli elementi caratterizzanti tale specifico rischio le verifiche da parte
del revisore dovranno essere più incisive su quelle poste di bilancio che si ricollegano al rischio individuato (e
scarsamente monitorato da parte dell’azienda). I ricavi rappresentano una voce a rischio di frode e di conseguenza
il revisore dovrà porre in essere una serie di verifiche al fine di limitare il rischio specifico. Ad esempio, a monte
dei ricavi c’è un fatturazione, l’uscita della merce e, ancor prima, c’è un ordine: una volta individuato il ciclo attivo
nei vari processi sarà compito del revisore individuare le fasi critiche che possono essere rappresentate dall’ordine,
in quanto non corretto, o dall’uscita della merce dal magazzino, in quanto si potrebbe far uscire una quantità
diversa dall’ordine o dalla registrazione, in quanto si può registrare un importo più alto. In tal modo si arriva, così,
ad avere un riflesso in bilancio. Pertanto, una volta individuati i vari processi, bisogna verificare chi materialmente
è addetto alle singole operazioni appena citate in quanto se è la stessa persona il rischio è molto elevato;
ovviamente, il rischio è minore se i soggetti sono diversi. In tale ultima ipotesi, però, occorre verificare se i diversi
soggetti si rifanno o meno ad un modello di controllo interno nel senso che i vari passaggi vengono supervisionati
da organi superiori come il responsabile amministrativo che autorizza la registrazione dopo aver constatato
l’esistenza dell’esattezza dell’ordine e dell’uscita della merce.
Di conseguenza, l’operato del revisore sarà condizionato a seconda delle diverse situazioni (appena riepilogate) che
possono verificarsi.
Per svolgere l’attività di revisione sul bilancio bisogna individuare i rischi all’interno del bilancio stesso: se si
arriva ad una conoscenza significativa del cliente i rischi possono essere una conseguenza di tale attività
preliminare (ad esempio nel caso di un’azienda che immette notevoli quantità di fumo occorre verificare se
l’azienda si è posta il problema di monitorare le disposizioni di legge anche locali che disciplinano tale aspetto ed in
caso positivo se tali norme vengono rispettate e di conseguenza se sono valutati gli effetti della normativa
sull’attività dell’azienda. Ultima verifica è quella di riscontrare quali politiche correttive ha posto in essere il
consiglio di amministrazione a fronte delle disposizioni normative tenendo conto degli effetti economico/finanziari
che possono avere sulla continuità aziendale).
Pertanto, nell’ambito dell’attività di revisione il revisore deve far affidamento anche sulla propria capacità di analisi
nel suo complesso accompagnata da una buona dose di scetticismo mantenendo una posizione di assoluta
autonomia ed indipendenza rispetto alla società revisionata; situazione che non accadeva del tutto fino all’entrata in
vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 262 che ha corretto alcune distorsioni relative proprio all’indipendenza del
revisore integrando la disciplina contenuta del TUF. Con tale norma si è posto in rilievo la particolarità dell’attività
di revisione rispetto agli altri servizi di consulenza che, comunque, le società di revisione offrivano al cliente
revisionato.
In pratica, In conclusione, l’attività di revisione può essere così schematizzata:
Conoscenza del cliente: dove opera l’azienda se anche all’estero o solo in Italia, cosa produce, chi sono i clienti di
riferimento (se opera soltanto per un solo cliente), chi sono i fornitori (se il fornitore si trova in una
situazione di monopolio o meno), qual è la normativa di riferimento, qual è la struttura finanziaria, come
vengono valutati i dirigenti (come nel caso di valutazione in base al fatturato), chi sono i proprietari …
Individuazione dei rischi: che possono esserci nei vari processi dell’azienda revisionata
Analisi del sistema di controllo: ovvero quella struttura posta in essere dall’azienda che fa capo direttamente alla
direzione per controllare ed eventualmente risolvere e superare i rischi individuati dalla struttura medesima
finalizzato all’individuazione dei rischi. La valutazione va fatta sia in base all’esistenza di un modello che alla
corretta applicazione dello stesso in modo da poterne verificare l’affidabilità;
Verifiche da effettuare sulle singole poste di bilancio: le verifiche saranno tanto minori o meno incisive quanto più
affidabile risulta il sistema di controllo interno e quanto maggiore è l’importanza attribuita dal management
dell’azienda alla cultura del controllo.
NORME ETICO – PROFESSIONALI (3.11.2006 - Di Mango)
L’attività di revisione si basa sulla fiducia e sull’integrità del revisore. La legge è intervenuta per stabilire dei
requisiti (professionali ed etici) che i revisori devono possedere al fine di non essere influenzati.
I principi di riferimento sono:
principi di revisione (riconosciuti dalla CONSOB e redatti dall’ordine dei commercialisti ;
ISA (International Standards of Auditing) predisposti da IFAC;
decreto legislative n. 58/1998 integrato e modificato dalla legge 262/2005.
Il revisore deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.
L’appendice ISA 200 detta 6 qualità che il revisore deve tenere:
integrità morale in quanto il revisore deve essere sincero, equo e onesto nell’espletamento delle sue funzioni
(deve difendersi dagli interessi di alcune categorie che non possono accedere ai documenti contabili di una
società);
obiettività professionale in pratica il revisore deve essere imparziale;
indipendenza vuol dire che il revisore deve rifiutare il suo incarico quando si presentano delle condizioni che lo
possono influenzare sia sotto il profilo formale (quando alcuni incarichi non possono essere conferiti ai
revisori) che sostanziale (nel senso che non debbano esserci legami di parentela con i componenti gli
organi della società revisionata);
competenza professionale e diligenza che non va riferita all’anzianità, ma all’esperienza della revisione in
determinati ambiti commerciali (finanziario e manifatturiero);
riservatezza nel senso che le informazioni acquisite non possono essere divulgate senza autorizzazioni (pena
sanzioni penali);
rispetto degli standard professionali riferiti alla professione. Qualora si manifesta un problema che non ho mai
risolto, nello sviluppo o nella risoluzione mi deve guidare il rispetto degli IAS o dei principi contabili
nazionali (i principi nazionali costituiscono una derivazione degli IAS);
incompatibilità è dettata dall’art. 160 del Dlgs 58/1998 aggiornato dalla l. 262/2005 dove sono elencati i servizi
incompatibili. Chi presta l’attività di revisore non può riprendere se non sono trascorsi tre anni.
Responsabilità:
legale sia sotto il profilo civile che penale.
disciplinare da parte degli ordini di appartenenza.
Risponde non solo il partner ma anche il dipendente della società di revisione che ha partecipato all’attività di
revisione. (6.11.2006 - Savino)
Testo Draghi – novità della L.265/2005
Il quadro normativo di riferimento per l’attività di revisione è rappresentato dal TUF (Dlgs 58/1998 legge
“Draghi”) così come integrato e modificato dalla legge 262/05 (in particolare il Titolo III “Disposizioni in materia
di revisione dei conti” della legge è dedicato alla revisione contabile).
che in un certo qual modo ha recepito alcune norme americane introdotte a seguito dello scandalo Enron.
Le principali innovazioni e modifiche apportate dalla legge 262/05
Ispirate ad assicurare l’indipendenza tra il revisore e la società revisionata
Una delle novità della legge 262/05 è stata quella di individuare nell’assetto amministrativo della società
revisionata la figura, da inserire nello statuto (è fatto obbligo a tutte le società quotate di aggiornare in tale
senso il proprio statuto entro il 1° gennaio 2007), del “dirigente preposto” (come avviene negli USA con
l’introduzione della Sarbanes Oxley Act dove il CFO deve attestare la veridicità del bilancio di esercizio e
di quello consolidato), in genere rappresentato dal direttore della funzione amministrazione e controllo, che
dovrà attestare la veridicità del bilancio di esercizio e di quello consolidato; tale attestazione deve essere
fatta, come noto, dal direttore generale (ove esistente) e dall’amministratore delegato (o dal consiglio di
amministrazione) e, ora anche dal “dirigente preposto” a cui si estende la responsabilità (civile e penale)
degli amministratori.
La CONSOB dovrà emanare, a breve, un regolamento con il quale sarà definito il format della relazione
del “dirigente preposto”.
i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e
delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sott
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