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CONCATENAZIONE TRA DIRITTO E FATTO NEL SILLOGISMO GIURIDICO

Premessa maggiore e minore contengono rappresentazioni di diritto e fatto ottenute mediante interpretazioni

da giustificare mediante argomenti. Tuttavia, le rappresentazioni di cui a premessa maggiore e premessa

minore constano di enunciati linguistici che danno forma al ragionamento giuridico in termini di pro et contra.

ANALOGIA E INTERPRETAZIONE ESTENSIVA

Sia l’analogia che l’interpretazione estensiva, consentono di estendere le conseguenze giuridiche di una

fattispecie penale a casi non espressamente regolati. Nella maggior parte dei sistemi giuridici però, il ricorso

all’analogia in ambito penale è vietata (allo scopo di proteggere la libertà individuale e tutelare il singolo da

interventi punitivi dello stato).

Nella prassi giuridica però è molto difficile distinguere questi due procedimenti alcuni ritengono che la

differenza sia per lo più di tipo teorico, altri invece ritengono che i giudici utilizzino queste tecniche

argomentativo in modo strategico.

Interpretazione restrittiva ed estensiva sono descritte come tecniche utilizzate qualora il significato letterale di

una disposizione normativa non corrisponda all’intenzione del legislatore. Danno dunque l’opportunità al

giudice di mettere da parte il significato letterale della disposizione al fine di colmare la distanza che divide

quanto il legislatore ha detto da quanto egli intendeva dire.

 L’interpretazione è estensiva rispetto ad un’altra ritenuta standard

Queste tecniche interpretative però NON giustificano una decisione giudiziale. L’interpretazione estensiva

richiede una giustificazione. Sotto il profilo della motivazione delle decisioni giudiziali, chiama in causa

argomenti interpretativi che forniscono ragioni a sostegno dell’opportunità di evitare una interpretazione

letterale della disposizione.

Il ragionamento analogico invece permette di colmare una lacuna mediante la costruzione di una norma

implicita, ricavata sulla base dell’analogia tra caso generico disciplinato e un altro caso generico non

disciplinato. Se un caso disciplinato dall’ordinamento è simile ad un caso non regolato, allora la disciplina del

caso regolato può essere estesa a quello non regolato la lacuna viene colmata costruendo una nuova norma

Ci sono principalmente 4 aspetti che DIFFERENZIANO l’interpretazione analogica da quella estensiva:

1. Si ragiona per analogia dopo aver interpretato le disposizioni ritenute pertinenti alla regolazione del

caso. L’interpretazione estensiva si riferisce ad un modo in cui una disposizione viene interpretata

2. Il ragionamento analogico presuppone una lacuna che non ce nell’int. estensiva.

3. Il ragionamento analogico ha per risultato una nuova norma elaborata per colmare la lacuna, mentre

l’interpretazione estensiva si limita ad estendere il significato standard della disposizione interpretata.

4. In gran parte degli ordinamenti giuridici l’analogia è vietata mentre l’interpretazione estensiva no= ci

sono dei principi che dicono che i giudici non devono creare nuovo diritto in ambito penale ma devono

solamente limitarsi ad applicare le norme predeterminate dal legislatore.

Ci sono però anche dei tratti che le due hanno in COMUNE=

1. Entrambe rispondono all’esigenza di disciplinare il caso di specie e di giustificare tale disciplina

2. Entrambe alla fine dei conti riconducono allo stesso risultato pratico

È proprio per questi tratti in comune che alcuni studiosi distinguono l’analogia extra legem (ragionamento

analogico) e l’analogia intra legem (interpretazione estensiva).

CASO 1A – CASO RADIO VATICANA

Caso radio vaticana dove alcuni ripetitori emanavano onde elettromagnetiche che erano nocive per gli abitanti

vicini bisognava valutare prima se questa emissione rientrasse nei limiti previsti dal diritto amministrativo, e

dopo anche se riguardava la determinazione del fatto in quanto rilevante per il diritto penale o meno (articolo

674 codice penale= getto pericolo di cose).

Infatti nessun articolo del codice penale menziona le onde elettromagnetiche. Ci si è quindi chiesti se queste

possano essere considerate come getto pericolo di cose e la corte ha risposto positivamente in via estensiva.

Sono stati però sollevati 2 problemi relativi rispettivamente al significato di getto e al significato di cose

l’emissione può essere intesa come getto? E le onde possono essere intese come cose?

Per risolvere questo problema è fondamentale chiarire prima l’effettivo significato dei 2 termini e solo in un

secondo momento chiarire il significato dell’enunciato per intero.

Secondo l’interpretazione letterale prima facie, le onde non rientrerebbero nel termine cose e l’accusa, per

dimostrarlo, ha portato l’esempio di un’altra norma dell’ordinamento (articolo 624 codice penale). Grazie a

questo è possibile dimostrare che le onde sono dunque ritenute cose secondo il diritto italiano. Contro questa

affermazione la difesa ha affermato che in realtà l’articolo 674 c.p. si riferisce alle sole cose materiali. Siamo

dunque di fronte ad una lacuna che può essere colmata solo attraverso l’interpretazione estensiva.

Per quanto riguarda invece il termine getto, anche questo può essere interpretato estensivamente così da

consentire la sussunzione del caso nella norma. La difesa replicava che in base agli usi standard del termine

gettare, non potrebbe essere utilizzato in questo caso in quanto questo significherebbe lanciare qualcosa in

uno spazio pubblico. Anche qui siamo di fronte ad una lacuna che però non può essere colmata in via

analogica. Il significato di getto viene dunque ristretto ai soli usi non metaforici del termine.

Al termine di diverse considerazioni però la corte ha sostenuto che l’emissione di onde elettromagnetiche

debba essere considerata come getto pericolo di cose.

Secondo il sillogismo giudiziale, la NORMA GIURIDICA e i FATTI ACCERTATI vengono corrisposti

rispettivamente alla PREMESSA MAGGIORE e PREMESSA MINORE. La decisione rappresenta una

conclusione deduttivamente valida e logicamente necessaria.

Lo schema generale del giudizio viene ad essere una concatenazione complessa di operazioni deduttive in

forma sillogistica.

1. PREMESSA MAGGIORE= individuazione della norma generale e astratta avendo riguardo agli

schemi astratti dei fatti costitutivi in essa previsti giudizio di valore o diritto

Momento in cui il giudice verifica l’enunciazione astratta della portata attuale della norma

2. PREMESSA MINORE= riscontro che si sono verificati i fatti costitutivi previsti in astratto dalla norma

e affermati in concreto nella domanda, oltre agli eventuali fatti lesivi giudizi di fatto

Momento in cui il giudice riscontra i caratteri nella norma nel caso concreto

Esistono 3 forme di ragionamento:

A) DEDUZIONE (inferenza deduttiva)= deriva una conclusione come conseguenza necessaria di

determinate premesse. La forma classica di ragionamento deduttivo è proprio il sillogismo. Da

determinati elementi (premesse) devono per forza derivarne altri (conclusione). Affinchè un

ragionamento deduttivo risultati dimostrato, occorre che le premesse siano vere (se anche una sola

premessa è falsa, la conclusione sarà falsa). Le premesse devono essere incontestabilmente vere.

B) INDUZIONE (inferenza non deduttiva)= non si può mai essere certi della conclusione perché questa

va sempre molto al di la delle premesse da cui l’abbiamo fatta. La verità della conclusione non

segue necessariamente dalla verità delle premesse. La conclusione dunque può essere falsa anche

se le premesse sono vere (esempio del tacchino)

C) ABDUZIONE (inferenza non deduttiva)= tipo di ragionamento che ci consente di ottenere un’ipotesi

che può essere vera o falsa. Tipo di ragionamento che entra in gioco ogni qual volta ricerchiamo una

spiegazione per il verificarsi di un evento nel nostro mondo. Formula un’ipotesi sul caso

conclusione può essere falsa anche se le premesse sono vere

La giustificazione esterna in fatto è la giustificazione della premessa minore del sillogismo giudiziale. Si tratta

di dare ragioni per considerare vera la rappresentazione del fatto giuridicamente rilevante. Qui ci sono 2 tipi

di problemi:

1- Problemi del ragionamento probatorio= sono i problemi della ricostruzione del fatto rilevante sulla

base delle prove disponibili e processualmente ammissibili. In molti casi si tratta di ricostruire un

fatto del passato non più osservabile e a cui i giudici non hanno assistito. Si tratta allora di

ricostruirlo attraverso delle prove. Si tratta di raccogliere prove che consentono di rappresentare

correttamente il fatto rilevante (o fatto principale).

 fatto principale= quello da cui dipende una determinata conseguenza stabilita da una norma

 fatto secondario= quello da cui si può inferire il fatto principale

2- Problemi della qualificazione giuridica del fatto= sono i problemi della traduzione dei fatti provati

in fatti giuridicamente connotati. La qualificazione giuridica del fatto mette in comunicazione il

ragionamento probatorio con quello interpretativo, poiché richiede di considerare quegli aspetti del

fatto che sono giuridicamente rilevanti e guida l’interpretazione delle disposizioni in modo da

ricavarne delle norme significative per il fatto.

 PROVA= in termini generali è un procedimento idoneo a stabilire una conoscenza valida.

 GIURIDICA= è la prova disciplinata dal diritto in funzione di un ambito controversiale (ambito

civile, penale, amministrativo…)

IL RAGIONAMENTO PROBATORIO

I fatti non possono essere immediatamente riconducibili ad enunciati giuridici ed è dunque il compito del giurista

ricondurli al diritto. Le soluzioni non sono precostituite ma devono essere trovate e giustificate dal giurista.

Sillogismo giuridico è uno schema utile al ragionamento giuridico. Lo schema del ragionamento giuridico

dunque consente ad enunciati giuridici di concatenarsi logicamente con enunciati fattuali (premessa maggiore

e premesse minore). Con l’utilizzo del sillogismo si supera un’obiezione che è legata alla legge di Hume.

Esistono diversi tipi di sillogismo:

1. SILLOGISMO TEORICO= premessa maggiore di tipo descrittivo generale e quella minore particolare

2. SILLOGISMO PRATICO= unisce prescrittivo e descrittivo viene meno la legge di Hume. La

conclusione è una norma particolare e concreta che viene ricondotta attraverso la sussunzione.

Il ragionamento probatorio riguarda la complessità della realtà e il fatto che possiamo sempre dire

qualcosa in termini congetturali.

Con l’inferenza deduttiva possiamo dire della realtà qualcosa che ci fa approdare ad una conclusione

vera. Sconta la sua astrattezza perché parte dalla regola che viene data o

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Publisher
A.A. 2023-2024
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinamorbin di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Lineamenti di teoria generale del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Velo Dalbrenta Daniele.