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CONCATENAZIONE TRA DIRITTO E FATTO NEL SILLOGISMO GIURIDICO
Premessa maggiore e minore contengono rappresentazioni di diritto e fatto ottenute mediante interpretazioni
da giustificare mediante argomenti. Tuttavia, le rappresentazioni di cui a premessa maggiore e premessa
minore constano di enunciati linguistici che danno forma al ragionamento giuridico in termini di pro et contra.
ANALOGIA E INTERPRETAZIONE ESTENSIVA
Sia l’analogia che l’interpretazione estensiva, consentono di estendere le conseguenze giuridiche di una
fattispecie penale a casi non espressamente regolati. Nella maggior parte dei sistemi giuridici però, il ricorso
all’analogia in ambito penale è vietata (allo scopo di proteggere la libertà individuale e tutelare il singolo da
interventi punitivi dello stato).
Nella prassi giuridica però è molto difficile distinguere questi due procedimenti alcuni ritengono che la
differenza sia per lo più di tipo teorico, altri invece ritengono che i giudici utilizzino queste tecniche
argomentativo in modo strategico.
Interpretazione restrittiva ed estensiva sono descritte come tecniche utilizzate qualora il significato letterale di
una disposizione normativa non corrisponda all’intenzione del legislatore. Danno dunque l’opportunità al
giudice di mettere da parte il significato letterale della disposizione al fine di colmare la distanza che divide
quanto il legislatore ha detto da quanto egli intendeva dire.
L’interpretazione è estensiva rispetto ad un’altra ritenuta standard
Queste tecniche interpretative però NON giustificano una decisione giudiziale. L’interpretazione estensiva
richiede una giustificazione. Sotto il profilo della motivazione delle decisioni giudiziali, chiama in causa
argomenti interpretativi che forniscono ragioni a sostegno dell’opportunità di evitare una interpretazione
letterale della disposizione.
Il ragionamento analogico invece permette di colmare una lacuna mediante la costruzione di una norma
implicita, ricavata sulla base dell’analogia tra caso generico disciplinato e un altro caso generico non
disciplinato. Se un caso disciplinato dall’ordinamento è simile ad un caso non regolato, allora la disciplina del
caso regolato può essere estesa a quello non regolato la lacuna viene colmata costruendo una nuova norma
Ci sono principalmente 4 aspetti che DIFFERENZIANO l’interpretazione analogica da quella estensiva:
1. Si ragiona per analogia dopo aver interpretato le disposizioni ritenute pertinenti alla regolazione del
caso. L’interpretazione estensiva si riferisce ad un modo in cui una disposizione viene interpretata
2. Il ragionamento analogico presuppone una lacuna che non ce nell’int. estensiva.
3. Il ragionamento analogico ha per risultato una nuova norma elaborata per colmare la lacuna, mentre
l’interpretazione estensiva si limita ad estendere il significato standard della disposizione interpretata.
4. In gran parte degli ordinamenti giuridici l’analogia è vietata mentre l’interpretazione estensiva no= ci
sono dei principi che dicono che i giudici non devono creare nuovo diritto in ambito penale ma devono
solamente limitarsi ad applicare le norme predeterminate dal legislatore.
Ci sono però anche dei tratti che le due hanno in COMUNE=
1. Entrambe rispondono all’esigenza di disciplinare il caso di specie e di giustificare tale disciplina
2. Entrambe alla fine dei conti riconducono allo stesso risultato pratico
È proprio per questi tratti in comune che alcuni studiosi distinguono l’analogia extra legem (ragionamento
analogico) e l’analogia intra legem (interpretazione estensiva).
CASO 1A – CASO RADIO VATICANA
Caso radio vaticana dove alcuni ripetitori emanavano onde elettromagnetiche che erano nocive per gli abitanti
vicini bisognava valutare prima se questa emissione rientrasse nei limiti previsti dal diritto amministrativo, e
dopo anche se riguardava la determinazione del fatto in quanto rilevante per il diritto penale o meno (articolo
674 codice penale= getto pericolo di cose).
Infatti nessun articolo del codice penale menziona le onde elettromagnetiche. Ci si è quindi chiesti se queste
possano essere considerate come getto pericolo di cose e la corte ha risposto positivamente in via estensiva.
Sono stati però sollevati 2 problemi relativi rispettivamente al significato di getto e al significato di cose
l’emissione può essere intesa come getto? E le onde possono essere intese come cose?
Per risolvere questo problema è fondamentale chiarire prima l’effettivo significato dei 2 termini e solo in un
secondo momento chiarire il significato dell’enunciato per intero.
Secondo l’interpretazione letterale prima facie, le onde non rientrerebbero nel termine cose e l’accusa, per
dimostrarlo, ha portato l’esempio di un’altra norma dell’ordinamento (articolo 624 codice penale). Grazie a
questo è possibile dimostrare che le onde sono dunque ritenute cose secondo il diritto italiano. Contro questa
affermazione la difesa ha affermato che in realtà l’articolo 674 c.p. si riferisce alle sole cose materiali. Siamo
dunque di fronte ad una lacuna che può essere colmata solo attraverso l’interpretazione estensiva.
Per quanto riguarda invece il termine getto, anche questo può essere interpretato estensivamente così da
consentire la sussunzione del caso nella norma. La difesa replicava che in base agli usi standard del termine
gettare, non potrebbe essere utilizzato in questo caso in quanto questo significherebbe lanciare qualcosa in
uno spazio pubblico. Anche qui siamo di fronte ad una lacuna che però non può essere colmata in via
analogica. Il significato di getto viene dunque ristretto ai soli usi non metaforici del termine.
Al termine di diverse considerazioni però la corte ha sostenuto che l’emissione di onde elettromagnetiche
debba essere considerata come getto pericolo di cose.
Secondo il sillogismo giudiziale, la NORMA GIURIDICA e i FATTI ACCERTATI vengono corrisposti
rispettivamente alla PREMESSA MAGGIORE e PREMESSA MINORE. La decisione rappresenta una
conclusione deduttivamente valida e logicamente necessaria.
Lo schema generale del giudizio viene ad essere una concatenazione complessa di operazioni deduttive in
forma sillogistica.
1. PREMESSA MAGGIORE= individuazione della norma generale e astratta avendo riguardo agli
schemi astratti dei fatti costitutivi in essa previsti giudizio di valore o diritto
Momento in cui il giudice verifica l’enunciazione astratta della portata attuale della norma
2. PREMESSA MINORE= riscontro che si sono verificati i fatti costitutivi previsti in astratto dalla norma
e affermati in concreto nella domanda, oltre agli eventuali fatti lesivi giudizi di fatto
Momento in cui il giudice riscontra i caratteri nella norma nel caso concreto
Esistono 3 forme di ragionamento:
A) DEDUZIONE (inferenza deduttiva)= deriva una conclusione come conseguenza necessaria di
determinate premesse. La forma classica di ragionamento deduttivo è proprio il sillogismo. Da
determinati elementi (premesse) devono per forza derivarne altri (conclusione). Affinchè un
ragionamento deduttivo risultati dimostrato, occorre che le premesse siano vere (se anche una sola
premessa è falsa, la conclusione sarà falsa). Le premesse devono essere incontestabilmente vere.
B) INDUZIONE (inferenza non deduttiva)= non si può mai essere certi della conclusione perché questa
va sempre molto al di la delle premesse da cui l’abbiamo fatta. La verità della conclusione non
segue necessariamente dalla verità delle premesse. La conclusione dunque può essere falsa anche
se le premesse sono vere (esempio del tacchino)
C) ABDUZIONE (inferenza non deduttiva)= tipo di ragionamento che ci consente di ottenere un’ipotesi
che può essere vera o falsa. Tipo di ragionamento che entra in gioco ogni qual volta ricerchiamo una
spiegazione per il verificarsi di un evento nel nostro mondo. Formula un’ipotesi sul caso
conclusione può essere falsa anche se le premesse sono vere
La giustificazione esterna in fatto è la giustificazione della premessa minore del sillogismo giudiziale. Si tratta
di dare ragioni per considerare vera la rappresentazione del fatto giuridicamente rilevante. Qui ci sono 2 tipi
di problemi:
1- Problemi del ragionamento probatorio= sono i problemi della ricostruzione del fatto rilevante sulla
base delle prove disponibili e processualmente ammissibili. In molti casi si tratta di ricostruire un
fatto del passato non più osservabile e a cui i giudici non hanno assistito. Si tratta allora di
ricostruirlo attraverso delle prove. Si tratta di raccogliere prove che consentono di rappresentare
correttamente il fatto rilevante (o fatto principale).
fatto principale= quello da cui dipende una determinata conseguenza stabilita da una norma
fatto secondario= quello da cui si può inferire il fatto principale
2- Problemi della qualificazione giuridica del fatto= sono i problemi della traduzione dei fatti provati
in fatti giuridicamente connotati. La qualificazione giuridica del fatto mette in comunicazione il
ragionamento probatorio con quello interpretativo, poiché richiede di considerare quegli aspetti del
fatto che sono giuridicamente rilevanti e guida l’interpretazione delle disposizioni in modo da
ricavarne delle norme significative per il fatto.
PROVA= in termini generali è un procedimento idoneo a stabilire una conoscenza valida.
GIURIDICA= è la prova disciplinata dal diritto in funzione di un ambito controversiale (ambito
civile, penale, amministrativo…)
IL RAGIONAMENTO PROBATORIO
I fatti non possono essere immediatamente riconducibili ad enunciati giuridici ed è dunque il compito del giurista
ricondurli al diritto. Le soluzioni non sono precostituite ma devono essere trovate e giustificate dal giurista.
Sillogismo giuridico è uno schema utile al ragionamento giuridico. Lo schema del ragionamento giuridico
dunque consente ad enunciati giuridici di concatenarsi logicamente con enunciati fattuali (premessa maggiore
e premesse minore). Con l’utilizzo del sillogismo si supera un’obiezione che è legata alla legge di Hume.
Esistono diversi tipi di sillogismo:
1. SILLOGISMO TEORICO= premessa maggiore di tipo descrittivo generale e quella minore particolare
2. SILLOGISMO PRATICO= unisce prescrittivo e descrittivo viene meno la legge di Hume. La
conclusione è una norma particolare e concreta che viene ricondotta attraverso la sussunzione.
Il ragionamento probatorio riguarda la complessità della realtà e il fatto che possiamo sempre dire
qualcosa in termini congetturali.
Con l’inferenza deduttiva possiamo dire della realtà qualcosa che ci fa approdare ad una conclusione
vera. Sconta la sua astrattezza perché parte dalla regola che viene data o