SPS;
❖ L’articolo 14 dell’Accordo Agricolo sottolinea l’impegno a dare attuazione all’accordo SPS.
Detto questo, l’ambito di applicazione dell’accordo SPS non è individuato per il tramite di un’elencazione
tassativa, è aperto (cioè potenzialmente illimitato) ed è sicuramente comprensivo dei prodotti agricoli
tassativamente elencati nell’allegato 1 dell’Accordo Agricolo.
È utile soffermarsi sul fatto che “per misura sanitaria o fitosanitaria s’intende ogni misura applicata al fine
di: ❖ Proteggere nell’ambito territoriale del membro la vita o la salute degli animali o dei vegetali dai
rischi derivanti dal contatto, dall’insediamento o dalla diffusione di parassiti, malattie, organismi
portatori di malattia o agenti patogeni; 26
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❖ Proteggere nell’ambito territoriale del membro la vita o la salute dell’uomo o degli animali dai rischi
derivanti da additivi, contaminanti, tossine o agenti patogeni presenti negli alimenti, nelle bevande
o nei mangimi;
❖ Proteggere nell’ambito territoriale del membro la vita o la salute dell’uomo dai rischi derivanti da
malattie portate degli animali, dai vegetali o da loro prodotti, oppure dal contatto,
dall’insediamento o dalla diffusione di parassiti;
❖ Impedire o limitare nell’ambito territoriale del membro altri danni arrecati dal contatto,
dall’insediamento o dalla diffusione di parassiti.
Da qui è facile comprendere che le finalità dell’accordo SPS sono limitare l’applicazione delle misure
sanitarie e fitosanitarie ai soli casi di effettive esigenze di tutela della salute e della vita umana, vegetale e
animali, fornire i mezzi per distinguere fra motivazioni sanitare “genuine” e protezionismo dissimulato ed
evitare qualsiasi turbativa ingiustificata agli scambi.
Si noti che il presupposto da cui hanno origine tali finalità è che ciascuno Stato ha il diritto di introdurre e
mantenere le misure sanitarie e fitosanitarie ritenute necessarie, il che si traduce nella facoltà di
autodeterminare il livello di tutela della vita e della salute umana, animale e vegetale da assicurare
all’interno dei propri confini nazionali. Tale diritto non è però assoluto, poiché l’articolo 2 sottolinea che:
❖ I membri hanno il diritto di adottare le misure sanitarie e fitosanitarie per la tutela della vita o della
salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali, purché dette misure non siano incompatibili con le
disposizioni del presente accordo;
❖ I membri fanno in modo che le misure sanitarie e fitosanitarie siano applicate soltanto nella misura
necessaria ad assicurare la tutela della vita o della salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali,
siano basate su criteri scientifici e non siano mantenute in assenza di sufficienti prove scientifiche;
❖ I membri fanno in modo che le loro misure sanitarie e fitosanitarie non comportino una
discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i membri in cui esistono condizioni identiche o
analoghe; le misure sanitarie e fitosanitarie non si applicano in modo tale da costituire una
restrizione dissimulata dal commercio internazionale.
I criteri per l’individuazione delle misure giuridicamente motivate sono tre, ovvero:
❖ Il principio di necessità (scientificamente accertata), tanto che si legge che “i membri fanno in modo
che le misure sanitarie e fitosanitarie siano applicate soltanto nella misura necessaria ad assicurare
la tutela della vita o della salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali”; inoltre, “nel determinare il
livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato i membri dovrebbero tenere conto
dell’obiettivo di minimizzare gli effetti negativi per il commercio”; infine, “nell’istituire o mantenere
misure sanitarie o fitosanitarie al fine di raggiungere il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria
adeguato, i membri fanno in modo che dette misure non siano più restrittive degli scambi di quanto
non sia necessario per il conseguimento di tale livello, tenuto conto della fattibilità tecnica ed
economica”;
❖ Il principio del fondamento scientifico, tanto che si legge che “le misure SPS devono essere basate
su criteri scientifici e non siano mantenute in assenza di sufficienti prove scientifiche” e che “nella
valutazione dei rischi, i membri tengono conto delle prove scientifiche disponibili, dei pertinenti
processi e metodi di produzione, dei pertinenti metodi di ispezione, campionamento e prova, della
diffusione di particolari malattie o parassiti, dell’esistenza di zone indenni da parassiti o da malattie,
delle pertinenti condizioni ecologiche e ambientali, nonché delle misure di quarantena o di altri
interventi”;
Il principio di non discriminazione, tanto che si legge che “i membri fanno in modo che le loro misure
sanitarie e fitosanitarie non comportino una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i membri in cui
esistono condizioni identiche o analoghe” e che “i membri evitano distinzioni arbitrarie o ingiustificate nei
livelli che ritengono appropriati in situazioni diverse, qualora tali distinzioni abbiano per effetto una
discriminazione o una restrizione dissimulata del commercio internazionale. 27
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Molto importanti sono anche i criteri per facilitare il giudizio sulla legittimità di una misura sanitaria o
fitosanitaria, e in particolare l’articolo 3 dice che:
❖ Al fine di armonizzare le misure sanitarie e fitosanitarie su una base quanto più ampia possibile, i
membri fondano le loro misure sanitarie e fitosanitarie su norme, direttive o raccomandazioni
internazionali, ove esistano;
❖ I membri possono introdurre o mantenere misure sanitarie o fitosanitarie che comportino un livello
protezione sanitaria o fitosanitaria più elevato di quello che si otterrebbe con misure basate sulle
pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, qualora esista una giustificazione
scientifica o in funzione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria che essi considerano
appropriato conformemente alle pertinenti disposizioni;
❖ I membri prendono parte a tutti gli effetti, entro i limiti delle loro risorse, all’attività delle
competenti organizzazioni internazionali e degli organismi ad essi collegati.
Di fatto, dunque, si ha armonizzazione quando le misure sanitarie nazionali sono conformi e fondate sugli
standard elaborati dalle più importanti organizzazioni internazionali. Un particolare da non sottovalutare è
che i membri della WTO sono facoltizzati ad applicare misure armonizzate; in altre parole, finché uno Stato
si limita ad imporre alle importazioni alimentari misure che trovano riconoscimento nelle linee guida e nelle
raccomandazioni delle più importanti organizzazioni internazionali, esso non avrà l’onere di dimostrare né
che le misure adottate hanno fondamento scientifico, né che le stesse rispettano il principio di necessità.
In particolare, l’organizzazione internazionale di riferimento in materia di food safety è la commissione
congiunta FAO-OMS del Codex Alimentarius, in materia di salute animale è l’International Office of
Epizootics, in materia di salute delle piante è il segretariato della convenzione internazionale sulla
protezione delle piante e in altre materie ogni altra importante organizzazione internazionale individuata
dal comitato SPS, purché aperta all’adesione di tutti i membri della WTO.
Secondo l’articolo 13 del Regolamento CE n. 178/2002, “fatti salvi i loro diritti e obblighi, la Comunità e gli
Stati membri agiscono come segue”:
❖ “Contribuiscono all’elaborazione di norme tecniche internazionali sugli alimenti e sui mangimi,
nonché di norme sanitare e fitosanitarie”;
❖ “Promuovono il coordinamento dei lavori sulle norme relative ad alimenti e mangimi intrapresi da
organizzazioni internazionali governative e non governative”;
❖ “Contribuiscono all’elaborazione di accordi sul riconoscimento dell’equivalenza di misure specifiche
riguardanti gli alimenti e i mangimi”;
❖ “Prestano particolare attenzione alle peculiari esigenze finanziarie, commerciali e di sviluppo dei
paesi in via di sviluppo per evitare che le norme internazionali creino inutili ostacoli alle
esportazioni di tali paesi”;
❖ “Promuovono la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia
alimentare, assicurando al contempo che l’elevato livello di protezione adottato nella Comunità non
venga ridotto”.
Va anche notato che il principio di equivalenza è complementare al principio di armonizzazione, e secondo
tale principio lo Stato importatore accetta le misure adottate dallo Stato esportatore (senza poterne
applicare di ulteriori) se lo Stato esportatore dimostra che esse garantiscono un livello di tutela pari a quello
ritenuto appropriato dallo Stato importatore.
Ecco che abbiamo capito che l’Accordo Agricolo (che ha dato vita al Comitato Agricolo) e l’accordo SPS (che
ha dato vita al Comitato sulle misure sanitarie e fitosanitarie) sono legate tra di loro attraverso funzioni
consultive, funzioni attuative e funzioni di raccordo.
Infine, va comunque ricordato che ci sono dei casi in cui è possibile intervenire anche in assenza di un
fondamento scientifico; infatti, il paragrafo 7 diche che “nei casi in cui le pertinenti prove scientifiche non
siano sufficienti, un membro può temporaneamente adottare misure sanitarie o fitosanitarie sulla base
delle informazioni pertinenti disponibili, comprese quelle provenienti dalle competenti organizzazioni
internazionali nonché dalle misure sanitarie o fitosanitarie applicate ad altri membri; in tali casi i membri
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cercano di ottenere le informazioni supplementari necessarie per una valutazione dei rischi più obiettiva e
procedono quindi ad una revisione della misura sanitaria o fitosanitaria entro un termine ragionevole”. 29
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LEZIONE 8
Come detto nella lezione precedente, ci sono dei casi in cui è possibile intervenire anche in assenza di un
fondamento scientifico certo. A tal riguardo, il principio di precauzione rappresenta un criterio destinato a
guidare l’azione dei pubblici poteri in quelle situazioni nelle quali vi sia un rischio potenziale (non
interamente dimostrato sul piano scientifico) che determinate attività possono causare danni a beni
giuridici quali la vita e la salute umana, animale o vegetale, nonché all’ambiente. In particolare, tale
principio nasce come un principio meta-giuridico, avente matrice etica
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