vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DIRITTO COSTITUZIONALE I LA COSTITUZIONE
L’Italia è una repubblica di tipo parlamentare.
Lo Statuto Albertino era facilmente modificabile mentre la Costituzione è rigida ed è redatta dall’Assemblea
costituente. I lavori della Costituzione si svolsero tra i 25 giugno 1946 e il 31 dicembre 1947.
Il 2 giugno 1946 si svolsero in Italia le prime elezioni a suffragio universale per tutti i cittadini aventi la
maggiore età, fissata ai 21 anni. Inoltre questa data è anche simbolo della festa della Repubblica, del
referendum istituzionale sulla scelta tra monarchia e repubblica e parallelamente si elesse anche un primo
parlamento dove furono eletti i deputati dell’assemblea costituente con formula proporzionale. I primi
deputati funzionarono come parlamento nel contempo all’interno dell’assemblea furono scelte figure molto
competenti per redigere la Costituzione. Dunque l’assemblea ha avuto due funzioni, una parlamentare e
un’altra costituente.
I decreti legislativi luogotenenziali sono fonti del diritto con cui si disciplina ciò che si dovesse fare in questo
periodo di passaggio.
La repubblica fu votata da 13 milioni di persone mentre la monarchia da 11 milioni.
Secondo i termini fissati i lavori della Costituzione sarebbero dovuti finire in un anno ma durarono un po’ di
più.
L’assemblea era composta da 556 persone.
75 furono i componenti che scrissero la carta costituzionale, chiamata “La commissione dei 75”.
Suddivisa in tre sottocommissioni:
- La prima presieduta da Umberto Tupini che si occupò di diritti e doveri dei cittadini,
- La seconda da Umberto Terracini sull’organizzazione costituzionale dello Stato,
- La terza da Gustavo Ghidini sui rapporti economici e sociali.
Fu inoltre individuato un comitato più ristretto, “Il comitato dei 18”, che fu chiamato per armonizzare il
lavoro delle tre sottocommissioni e scrivere la Costituzione in maniera facile e comprensibile. (Drafting
narrativo). La commissione dei 75 termina il 12 gennaio 1947, conclusa la bozza fu portata in assemblea e
riscritta dai 18. Il testo finale fu approvato il 22 dicembre ed entrò in vigore il 1 gennaio 1948. Ma la data
fissata dell’approvazione fu il 31 dicembre 1947.
CARATTERISTICHE DELLA COSTITUZIONE:
• RIGIDITA’ COSTITUZIONALE
- prevede una procedura aggravata per la sua modifica, non è possibile modificarla con il metodo usato
per le leggi, l’ultimo articolo (139) afferma che la forma repubblicana non è modificabile.
- è presente un organo costituzionale che controlli che le disposizioni vengano rispettate (organo di
controllo)
• VOTATA DAL POPOLO
La Costituzione non è stata concessa (come lo Statuto Albertino) ma nasce dal popolo. Il popolo a suffragio
universale ha votato un’assemblea che ha avuto il mandato di scrivere la Costituzione.
• LUNGA
Le Costituzioni attuali hanno un numero molto ampio di articoli 09/10/17
FONTI DEL DIRITTO: →
Rilievo costituzionale COSTITUZIONE popolo
→
Primo ordine LEGGE parlamento
→
Secondo ordine REGOLAMENTO governo
In linea di massima una fonte del diritto è tanto più importante quanto il numero di persone che la
compongono →
CRITERIO DI GERARCHIA norme in contrasto tra loro di rango diverso tra diverse fonti quali leggi,
regolamenti e Costituzione. Norma di rango superiore prevale su quella inferiore. Non può un regolamento
contrastare con una legge ed essa a sua volta con la Costituzione.
COSTITUZIONE FORMALE E MATERIALE
Formale: la Costituzione atto, ovvero scritta, formata da 139 articoli. Dopo l’art.139 ci sono le disposizioni
finali e transitorie. Gli articoli sono disposizioni normative.
Materiale: è la cultura sociale dominante, ad esempio stati quali l’Inghilterra non esiste un documento scritto,
anche se ha la costituzione, ha una serie di leggi costituzionali. Non è scritta e redatta in articoli ma
rispettata ugualmente. 10/10/17
DIRITTO COSTITUZIONALE I
NORME GIURIDICHE IN SENSO FORMALE
↓
Frutto di un’interpretazione di una disposizione giuridica
Art. 9: norma di tipo programmatico
Art 13: norma di tipo precettivo
Ci sono articoli che sono di impegno politico e altri che hanno una portata precettiva.
CONTRASTO TRA NORME GIURIDICHE:
1. CRITERIO GERARCHICO
2. CRITERIO CRONOLOGICO
Con una legge precedente in contrasto con quella successiva, si applica la seconda norma successiva,
ovvero quella più recente è quella che va applicata.
ABROGAZIONE: sostituzione, modifica di una norma. La norma successiva sostituisce quella precedente.
Abrogazione tacita: sostituzione di una norma senza dichiararlo, è presente il rischio di utilizzare quelle
precedenti.
Abrogazione implicita: nel caso in cui non viene riformata una sola norma ma una materia intera che
riguarda essa.
Una norma invalida può essere applicata finché non viene portata dal giudice.
Una norma si dice efficace quando viene applicata
Una norma abrogata deve e può essere continuare ad essere applicata per tutte le situazioni sorte sotto la
sua vigilanza.
Es. In una norma del 1990 e un’altra del 2010, supponendo la stipulazione di un contratto nel 2008 verrà
applicata la prima norma, mentre in un contratto del 2017 si applicherà la seconda.
Ciò a meno che non ci sia una norma che presuppone l’applicazione della norma precedente. Si fa
riferimento alla norma retroattiva. La norma retroattiva non può intaccare rapporti ormai esauriti, diritti
acquisti e leggi penali.
3. CRITERIO DI SPECIALITA’
Ci sono certe discipline molto specifiche che vengono disciplinate da alcune norme apposite.
(Es. le norme riguardanti il commercio su internet non sono le stesse che riguardano il commercio generale)
Se si abroga la norma di carattere generale non va a intaccare la norma della materia specifica.
4. CRITERIO DI COMPETENZA (ricondotto sotto il criterio gerarchico)
Ci sono settori dove un determinato ente è competente e l’altro no.
Es. Una legge regionale che va contro la stato è una violazione della Costituzione
DEROGA: norma giuridica che modifica e abroga parzialmente le regole contenute in una norma
precedente. Una norma derogante conterrà una disciplina diversa da quella della norma derogata,
sostituendosi ad essa solo in casi speciali. La norma derogante disciplina una fattispecie più specifica,
mentre la norma derogata regolamenta tutta la materia in modo più generale. 18/09/17
DIRITTO COSTITUZIONALE I
NORME GIURIDICHE (in senso:)
• →
Sostanziale è il loro contenuto
• →
Formale procedura per predisporre l’entità stessa come è stata fatta, predisposta, messa a punto.
Es: “Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge”
Sos: è il contenuto
For: chi è il soggetto, come è stata fatta, da chi, ecc..
⟶ Caratteristiche norme giuridiche in senso contenutistico (sostanziale):
↙ ↘
Etiche o deontologiche Esteriori
↓
prescrittive
↓ indicano un comportamento esterno
DOVER ESSERE
le norme g. prescrivono che una
certa situazione si auspica che
debba essere
• →
IMPERATIVITA’ / COERCIDITA’ indica un soggetto a cui c’è un’imposizione da parte di un’autorità
• →
COERCIBILITA’ c’è un soggetto che legittimamente può far rispettare le norme con l’uso della forza
(polizia, carabinieri, ecc..)
• → (Es:
SANZIONABILITA’ recessione del contratto)
↓
sanzione politica: (es. non voto)
sanzione penale: (es. galera) →
Ordinamenti PARASTATALI (Es. mafia) contro lo stato, uso illegittimo della forza
⟶ Caratteristiche norme giuridiche in senso procedurale (formale):
Chi è che fa le norme:
• Parlamento (funzione legislativa, compito di fare le leggi)
• Governo
• Istituzioni comunitari
NORMA GIURIDICA
↓ →
FONTE DEL DIRITTO qualunque atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche; una norma giuridica sul
piano procedurale è l’esito di quanto prodotto da una fonte del diritto.
⟶ APPROCCIO NORMATIVISTA E ISTITUZIONALISTA
Secondo l’approccio normativista non ci può essere una norma giuridica se a monte non c’è un’altra
• norma giuridica che stabilisce chi è idoneo a formulare le norme.
Secondo l’approccio istituzionalista alla base di tutto ci sono gli individui che condividono la volontà di
• produrre norme (app. sociale).
Il Parlamento può fare le leggi perché rappresenta il popolo, accettiamo la Costituzione con il voto (valore
simbolico). 19/09/17
DIRITTO COSTITUZIONALE I
VIZIO SOSTANZIALE E VIZIO PROCEDURALE
Le norme hanno due vizi:
• Vizio sostanziale: legge che viola la costituzione
• Vizio procedurale (formale): Es. L’art.16 è una disposizione normativa. La norma giuridica è il significato
che diamo ad una certa disposizione normativa. Il prodotto di una disposizione normativa è la norma
giuridica. Da una singola disposizione normativa si possono ricavare molte norme giuridiche.
STATO
↓
Lo stato è un’idea recente. Con la pace di Westfalia si creano gli stati moderni. E’ la volontà dei singoli
individui di unirsi, emerge il concetto di identità di riconoscersi in una cultura.
CARATTERISTICHE DELLO STATO:
1. Agire a fini generali (gli stati possono fare quello che vogliono), hanno ampio margine di scelta.
2. Lo stato è un ordinamento originario (non deve la sua nascita a nessuno), non deve dipendere da
un’altra norma. La Costituzione fa si che lo stato sia a fini generali e ad ordinamento originario.
LO STATO E’ UN ENTE SOVRANO (unica entità sovrana)
La sovranità si ricollega a fini generale e a ordinamento originario, e si collega a entità indipendenti sia verso
l’esterno che verso l’interno.
DISTINZIONE TRA VARI TIPI DI ORDINAMENTI GIURIDICI:
⟶ Ordinamenti ORIGINALI (stati)
⟶ Ordinamenti DERIVATI (sono quelli riconosciuti da ordinamenti già esistenti)
Es. L’Unione Europea è un ordinamento originario? No
E’ a fini generali? No, perché può fare solo quello che gli consentono gli altri stati. L’UE è a fini
PARTICOLARI perché se certe materie non vengono scritte nei trattati, non può agire. Non è originario in
senso normativista.
- Ordinamenti a fini generali / particolari.
- Ordinamenti perfetti / imperfetti
- Ordinamenti semplici / complessi
- Ordinamenti necessari / non necessari
→
Ordinamenti complessi che prevede la Costituzione (es. ordinamento regionale