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DIRITTO COSTITUZIONALE I LA COSTITUZIONE

L’Italia è una repubblica di tipo parlamentare.

Lo Statuto Albertino era facilmente modificabile mentre la Costituzione è rigida ed è redatta dall’Assemblea

costituente. I lavori della Costituzione si svolsero tra i 25 giugno 1946 e il 31 dicembre 1947.

Il 2 giugno 1946 si svolsero in Italia le prime elezioni a suffragio universale per tutti i cittadini aventi la

maggiore età, fissata ai 21 anni. Inoltre questa data è anche simbolo della festa della Repubblica, del

referendum istituzionale sulla scelta tra monarchia e repubblica e parallelamente si elesse anche un primo

parlamento dove furono eletti i deputati dell’assemblea costituente con formula proporzionale. I primi

deputati funzionarono come parlamento nel contempo all’interno dell’assemblea furono scelte figure molto

competenti per redigere la Costituzione. Dunque l’assemblea ha avuto due funzioni, una parlamentare e

un’altra costituente.

I decreti legislativi luogotenenziali sono fonti del diritto con cui si disciplina ciò che si dovesse fare in questo

periodo di passaggio.

La repubblica fu votata da 13 milioni di persone mentre la monarchia da 11 milioni.

Secondo i termini fissati i lavori della Costituzione sarebbero dovuti finire in un anno ma durarono un po’ di

più.

L’assemblea era composta da 556 persone.

75 furono i componenti che scrissero la carta costituzionale, chiamata “La commissione dei 75”.

Suddivisa in tre sottocommissioni:

- La prima presieduta da Umberto Tupini che si occupò di diritti e doveri dei cittadini,

- La seconda da Umberto Terracini sull’organizzazione costituzionale dello Stato,

- La terza da Gustavo Ghidini sui rapporti economici e sociali.

Fu inoltre individuato un comitato più ristretto, “Il comitato dei 18”, che fu chiamato per armonizzare il

lavoro delle tre sottocommissioni e scrivere la Costituzione in maniera facile e comprensibile. (Drafting

narrativo). La commissione dei 75 termina il 12 gennaio 1947, conclusa la bozza fu portata in assemblea e

riscritta dai 18. Il testo finale fu approvato il 22 dicembre ed entrò in vigore il 1 gennaio 1948. Ma la data

fissata dell’approvazione fu il 31 dicembre 1947.

CARATTERISTICHE DELLA COSTITUZIONE:

• RIGIDITA’ COSTITUZIONALE

- prevede una procedura aggravata per la sua modifica, non è possibile modificarla con il metodo usato

per le leggi, l’ultimo articolo (139) afferma che la forma repubblicana non è modificabile.

- è presente un organo costituzionale che controlli che le disposizioni vengano rispettate (organo di

controllo)

• VOTATA DAL POPOLO

La Costituzione non è stata concessa (come lo Statuto Albertino) ma nasce dal popolo. Il popolo a suffragio

universale ha votato un’assemblea che ha avuto il mandato di scrivere la Costituzione.

• LUNGA

Le Costituzioni attuali hanno un numero molto ampio di articoli 09/10/17

FONTI DEL DIRITTO: →

Rilievo costituzionale COSTITUZIONE popolo

Primo ordine LEGGE parlamento

Secondo ordine REGOLAMENTO governo

In linea di massima una fonte del diritto è tanto più importante quanto il numero di persone che la

compongono →

CRITERIO DI GERARCHIA norme in contrasto tra loro di rango diverso tra diverse fonti quali leggi,

regolamenti e Costituzione. Norma di rango superiore prevale su quella inferiore. Non può un regolamento

contrastare con una legge ed essa a sua volta con la Costituzione.

COSTITUZIONE FORMALE E MATERIALE

Formale: la Costituzione atto, ovvero scritta, formata da 139 articoli. Dopo l’art.139 ci sono le disposizioni

finali e transitorie. Gli articoli sono disposizioni normative.

Materiale: è la cultura sociale dominante, ad esempio stati quali l’Inghilterra non esiste un documento scritto,

anche se ha la costituzione, ha una serie di leggi costituzionali. Non è scritta e redatta in articoli ma

rispettata ugualmente. 10/10/17

DIRITTO COSTITUZIONALE I

NORME GIURIDICHE IN SENSO FORMALE

Frutto di un’interpretazione di una disposizione giuridica

Art. 9: norma di tipo programmatico

Art 13: norma di tipo precettivo

Ci sono articoli che sono di impegno politico e altri che hanno una portata precettiva.

CONTRASTO TRA NORME GIURIDICHE:

1. CRITERIO GERARCHICO

2. CRITERIO CRONOLOGICO

Con una legge precedente in contrasto con quella successiva, si applica la seconda norma successiva,

ovvero quella più recente è quella che va applicata.

ABROGAZIONE: sostituzione, modifica di una norma. La norma successiva sostituisce quella precedente.

Abrogazione tacita: sostituzione di una norma senza dichiararlo, è presente il rischio di utilizzare quelle

precedenti.

Abrogazione implicita: nel caso in cui non viene riformata una sola norma ma una materia intera che

riguarda essa.

Una norma invalida può essere applicata finché non viene portata dal giudice.

Una norma si dice efficace quando viene applicata

Una norma abrogata deve e può essere continuare ad essere applicata per tutte le situazioni sorte sotto la

sua vigilanza.

Es. In una norma del 1990 e un’altra del 2010, supponendo la stipulazione di un contratto nel 2008 verrà

applicata la prima norma, mentre in un contratto del 2017 si applicherà la seconda.

Ciò a meno che non ci sia una norma che presuppone l’applicazione della norma precedente. Si fa

riferimento alla norma retroattiva. La norma retroattiva non può intaccare rapporti ormai esauriti, diritti

acquisti e leggi penali.

3. CRITERIO DI SPECIALITA’

Ci sono certe discipline molto specifiche che vengono disciplinate da alcune norme apposite.

(Es. le norme riguardanti il commercio su internet non sono le stesse che riguardano il commercio generale)

Se si abroga la norma di carattere generale non va a intaccare la norma della materia specifica.

4. CRITERIO DI COMPETENZA (ricondotto sotto il criterio gerarchico)

Ci sono settori dove un determinato ente è competente e l’altro no.

Es. Una legge regionale che va contro la stato è una violazione della Costituzione

DEROGA: norma giuridica che modifica e abroga parzialmente le regole contenute in una norma

precedente. Una norma derogante conterrà una disciplina diversa da quella della norma derogata,

sostituendosi ad essa solo in casi speciali. La norma derogante disciplina una fattispecie più specifica,

mentre la norma derogata regolamenta tutta la materia in modo più generale. 18/09/17

DIRITTO COSTITUZIONALE I

NORME GIURIDICHE (in senso:)

• →

Sostanziale è il loro contenuto

• →

Formale procedura per predisporre l’entità stessa come è stata fatta, predisposta, messa a punto.

Es: “Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge”

Sos: è il contenuto

For: chi è il soggetto, come è stata fatta, da chi, ecc..

⟶ Caratteristiche norme giuridiche in senso contenutistico (sostanziale):

↙ ↘

Etiche o deontologiche Esteriori

prescrittive

↓ indicano un comportamento esterno

DOVER ESSERE

le norme g. prescrivono che una

certa situazione si auspica che

debba essere

• →

IMPERATIVITA’ / COERCIDITA’ indica un soggetto a cui c’è un’imposizione da parte di un’autorità

• →

COERCIBILITA’ c’è un soggetto che legittimamente può far rispettare le norme con l’uso della forza

(polizia, carabinieri, ecc..)

• → (Es:

SANZIONABILITA’ recessione del contratto)

sanzione politica: (es. non voto)

sanzione penale: (es. galera) →

Ordinamenti PARASTATALI (Es. mafia) contro lo stato, uso illegittimo della forza

⟶ Caratteristiche norme giuridiche in senso procedurale (formale):

Chi è che fa le norme:

• Parlamento (funzione legislativa, compito di fare le leggi)

• Governo

• Istituzioni comunitari

NORMA GIURIDICA

↓ →

FONTE DEL DIRITTO qualunque atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche; una norma giuridica sul

piano procedurale è l’esito di quanto prodotto da una fonte del diritto.

⟶ APPROCCIO NORMATIVISTA E ISTITUZIONALISTA

Secondo l’approccio normativista non ci può essere una norma giuridica se a monte non c’è un’altra

• norma giuridica che stabilisce chi è idoneo a formulare le norme.

Secondo l’approccio istituzionalista alla base di tutto ci sono gli individui che condividono la volontà di

• produrre norme (app. sociale).

Il Parlamento può fare le leggi perché rappresenta il popolo, accettiamo la Costituzione con il voto (valore

simbolico). 19/09/17

DIRITTO COSTITUZIONALE I

VIZIO SOSTANZIALE E VIZIO PROCEDURALE

Le norme hanno due vizi:

• Vizio sostanziale: legge che viola la costituzione

• Vizio procedurale (formale): Es. L’art.16 è una disposizione normativa. La norma giuridica è il significato

che diamo ad una certa disposizione normativa. Il prodotto di una disposizione normativa è la norma

giuridica. Da una singola disposizione normativa si possono ricavare molte norme giuridiche.

STATO

Lo stato è un’idea recente. Con la pace di Westfalia si creano gli stati moderni. E’ la volontà dei singoli

individui di unirsi, emerge il concetto di identità di riconoscersi in una cultura.

CARATTERISTICHE DELLO STATO:

1. Agire a fini generali (gli stati possono fare quello che vogliono), hanno ampio margine di scelta.

2. Lo stato è un ordinamento originario (non deve la sua nascita a nessuno), non deve dipendere da

un’altra norma. La Costituzione fa si che lo stato sia a fini generali e ad ordinamento originario.

LO STATO E’ UN ENTE SOVRANO (unica entità sovrana)

La sovranità si ricollega a fini generale e a ordinamento originario, e si collega a entità indipendenti sia verso

l’esterno che verso l’interno.

DISTINZIONE TRA VARI TIPI DI ORDINAMENTI GIURIDICI:

⟶ Ordinamenti ORIGINALI (stati)

⟶ Ordinamenti DERIVATI (sono quelli riconosciuti da ordinamenti già esistenti)

Es. L’Unione Europea è un ordinamento originario? No

E’ a fini generali? No, perché può fare solo quello che gli consentono gli altri stati. L’UE è a fini

PARTICOLARI perché se certe materie non vengono scritte nei trattati, non può agire. Non è originario in

senso normativista.

- Ordinamenti a fini generali / particolari.

- Ordinamenti perfetti / imperfetti

- Ordinamenti semplici / complessi

- Ordinamenti necessari / non necessari

Ordinamenti complessi che prevede la Costituzione (es. ordinamento regionale

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
19 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Isabella09 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Trucco Lara.