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FATTORI DI PRODUZIONE: LISTA NEGATIVA LISTA POSITIVA
Utilizzabili sostanze di sintesi solo previamente autorizzate.
ETICHETTATURA
- 100% biologico se tutti gli ingredienti sono bio (rapporto peso)
- bio: 95%
- con ingredienti biologici: 70%
- altra meno 70%
Veicolare più informazione ha costi cognitivi. Vedere la parola organic cattura, ma la % può essere diversa.
Campagne di educazione sull'etichettatura nelle scuole, a liv. familiare. Meglio normare che lasciare libertà ai privati? Più tutela per i consumatori così: i privati potrebbero sbizzarrirsi nelle denominazioni, ancor più ingannevoli per il consumatore. Pro e contro.
NOTAZIONI
Disciplina europea e statunitense simili: hanno preso spunto dagli standard privati IFOAM.
La regolamentazione è stata un processo bottom-up. Punto di partenza comune sul bio.
Esistono accordi per vendere bio prodotto in Italia in America e viceversa perché, rispondendo ai medesimi standard produttivi, possono
essere commercializzaliliberamente.Il pubblico è intervenuto solo in un secondo momento: il bio comincia ad essere cosìimportante dal richiedere interventi pubblici: fino al '70 tutto si risolveva con laregolamentazione tra privati.Quando la produzione assume importanza.Molte anime del bio (es biodinamico, settore di nicchia per piccole produzioni, per pochiproduttori, con gli stessi valori però: estremo, il biologico è un fenomeno di massa. Nonconsiderato dal reg.). Etichette verdi, molti modi di veicolare le proprie informazionicirca la sostenibilità ambientale delle imprese, anche a prescindere dalla certificazionebio. L'etichetta verde si somma/integra alla disciplina del bio, anche considerando glistrumenti giuridici che lo rendono possibile.Marchio se standard privati es industria Vitivinicolturalogo V.I.V.A.le dimensioni del fenomeno- le ragioni di un successo- la GDO (e il private labeling)- maggiore efficienza- comunicazione diinformazioni- delega di funzioni di controllo- circolazione di prodotti a livello internazionale- nozione e contenuti della certificazione- etimologia- asimmetrie informative (search; experience; credence goods)- informazioni validate e fiducia- la figura del certificatore (professionalità ed indipendenza) (ACCREDIA e certificazioni nel settore agroalimentare)- il contratto di certificazione- tipi di certificazione- regolamentate e volontarie- di prodotto e di processo- a favore di terzi generici e specifici- l'accountability del certificatore- accreditamento- responsabilità (civile e penale)- meccanismi di mercato Gli standard- la nozione di standard- fonti (legge, regolamento, contratto, accordo internazionale, posizione di mercato)- tipi di standard (privati, pubblici, misti; cogenti e volontari; nazionali ed internazionali; di sicurezza, qualità, gestione, etici, ambientali, etc.)- la creazione degli standard- regolatori pubblici- regolatori privati- ilRuolo degli esperti - la tutela delle parti deboli
I contratti di filiera nel settore agroalimentare: il c.d. contract farming
17-04
Efficienza della filiera alimentare. Tutto viene predeterminato dal produttore. Allevamento dei polli. Co stipulati su informazioni fornite dal grande trasformatore. Piani falsi o fuorvianti molte volte nell'informazione precontrattuale. Prestazione al di sotto dello standard contrattuale che legittima alla risoluzione. Una serie di rischi che potrebbero essere tenuti sotto controllo dalla parte contrattuale forte, scaricati su quella debole.
La nozione di contract farming e i diversi tipi contrattuali
- Il trait d'union: la tutela della parte debole
- Alcuni esempi di clausole indicative di uno squilibrio
- Le risposte - Stati Uniti - Europa - Italia
D.L. 24-1-2012 n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Art. 62 Disciplina delle relazioni commerciali in materia
1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciprocità delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.
2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato:
- imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
- applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
8.
L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689. A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante Concorrenza e Mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attività produttive, nonché nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare. 10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie.imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attività produttive del 13 maggio 2003.
11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.