Estratto del documento

Il diritto

Il diritto è un complesso di regole che disciplinano i conflitti tra individui. Queste regole possono essere:

  • Generali: non sono dettate per singoli individui ma per un numero indeterminato di soggetti.
  • Astratte: la fattispecie descritta dalla norma è ipotetica.
  • Coercibili: in caso di inosservanza è prevista una sanzione.

Le fonti nazionali

Articolo 1 delle disposizioni preliminari del codice civile (1942), emanate nell’atto Regio decreto nel 1942, sono fonti del diritto:

  • Leggi
  • Regolamenti
  • Usi o consuetudini

(*Nota: le norme corporative sono uscite dalle fonti nel 1944 → abrogate dal d. Lgs. 23-novembre-1944 n. 369)

Le leggi sono la fonte primaria, mentre i regolamenti (diversi dai regolamenti europei, stesso nome ma fonti diverse) sono secondari. Gli usi invece sono una fonte non scritta.

Non si parla però della costituzione perché il codice civile è del '42 e la costituzione non era ancora stata scritta (promulgata il 27-dicembre-1947 ed entrata in vigore il 1-gennaio-1948), però è bene considerarla in quanto dal 1948 è reputata la prima tra le fonti del diritto.

Ordine gerarchico delle fonti

Quindi:

  • Costituzione - leggi costituzionali
  • Leggi statali
  • D.l. - d.lgs. - leggi regionali
  • Regolamenti
  • Usi e consuetudini

Costituzione e leggi costituzionali

La nostra costituzione (Costituzione della Repubblica Italiana) è la più importante legge dello Stato italiano ed è: lunga, rigida, programmatica e scritta.

  • È lunga non per il numero di articoli (139) ma perché la nostra costituzione, a differenza di altre, non si limita a definire i diritti e i doveri dei cittadini (parte prima) ma contiene all’interno della struttura un riferimento a come è organizzata la forma di governo repubblicana (parte seconda: Ordinamento della Repubblica). Troviamo ad esempio la composizione del governo e come si nomina.
  • È programmatica perché accanto alle norme con efficacia immediata vi sono quelle che contengono programmi, obiettivi su cui le leggi si devono basare. L’articolo 44 è un esempio di articolo con carattere programmatico perché dice che “al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali la legge impone obblighi e vincoli alle proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo, la ricostituzione delle unità produttive, e aiuta le piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”. Questo articolo contiene quindi programmi, es bonifica terre, ma non informazioni di come attuarli. Infatti dopo l’emanazione di questa norma sono state poi istituite leggi diverse, in base al territorio. Quindi questa norma comprende programmi e visioni che devono essere attuati poi dal legislatore. In questo modo la norma può sopravvivere e adattarsi al tempo.
  • La costituzione italiana è considerata rigida per via di due articoli: Art. 138. “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.”
  • Art. 139. “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.” Quindi la legge costituzionale non si può modificare con una legge ordinaria e non si può emanare una legge costituzionale con il normale procedimento con sui si emana una legge ordinaria ma si deve seguire il procedimento della doppia conforme, ossia per emanare una legge costituzionale o per modificarla il disegno di una legge costituzionale deve essere passato per due volte attraverso la camera dei deputati e il senato della repubblica (le due camere del parlamento), e questi passaggi devono avvenire in un intervallo di tempo stabilito non inferiore ai 3 mesi. Questo perché deve esserci una condivisione mantenuta a distanza di tempo tra le due parti politiche.
  • Rigida anche perché c’è un qualcosa che non si può assolutamente modificare ed è la forma repubblicana. Dovrebbe essere abbattuta la costituzione per poterlo fare.
  • Scritta, considerata documento formale.

Leggi statali - d.l. - d.lgs - leggi regionali

Le leggi statali sono degli atti emanati dal parlamento secondo un procedimento disciplinato dagli articoli 70 e successivi della carta costituzionale.

Sono espressione del potere legislativo, attribuito al parlamento, composto da: camera dei deputati e senato della repubblica.

Nell’iter legislativo, perché una legge possa dirsi “in vigore” deve essere:

  • Approvata dalle due camere del parlamento (camera dei deputati e senato della repubblica).
  • Promulgata dal presidente della repubblica.
  • Pubblicata sulla GU.

La legge pubblicata entra in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso. Quindi il momento della pubblicazione non segna, generalmente, anche il momento in cui la legge entra in vigore tranne in casi eccezionali in cui si richiede l’entrata in vigore contestuale alla pubblicazione sulla GU. L’intervallo di tempo che passa dalla data di pubblicazione al momento di entrata in vigore della legge è detto vacatio legis; periodo durante il quale la legge è presente, perché pubblicata sulla GU, ma non è ancora entrata in vigore.

Il presidente, prima della promulgazione, può richiedere una nuova deliberazione delle camere (si oppone alla promulgazione della legge). Se le Camere approvano però nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Esistono degli atti che hanno la stessa forza della legge e sono:

  • Decreti legge
  • Decreti legislativi

Sono atti che non sono emanati dal parlamento ma sono emanati dal governo, dal consiglio dei ministri. Il governo normalmente ha una funzione esecutiva, non legislativa, in Italia ma in questo caso emana atti destinati ad avere la stessa funzione della legge.

Decreto legislativo - d.lgs.

Partendo dall’idea che la funzione legislativa è esercitata solo dal parlamento qui il governo viene chiamato dal parlamento, attraverso una delega, ad emanare un atto che ha portata di legge, ossia un decreto legislativo.

Articolo 76-costituzione: L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Il parlamento emana una legge delega, per il Governo, stabilendo:

  • Principi e criteri direttivi
  • Tempo a disposizione (cioè il governo deve svolgere questa funzione entro un preciso lasso di tempo)
  • Materia definita

e sulla base di ciò il governo emana un decreto legislativo. I ministri sono più compatti dei parlamentari quindi dovrebbe essere “più semplice” emanare un decreto legislativo anziché una legge. Da parte del Governo però potrebbero esserci degli eccessi di delegazioni.

Decreto legge - d.l.

Articolo 77: Il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione, alle Camere che, anche se disciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. I decreti preso efficacia sin dall’inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Le camere tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti.

In alcuni casi quindi il governo si auto-assume la responsabilità di emanare degli atti aventi la forza di una legge (decreti legge) → in caso di necessità e di urgenza (non necessità o urgenza) cioè deve presentarsi una situazione in cui sia necessario intervenire e anche urgentemente.

Le camere, se sciolte, devono riunirsi immediatamente per, eventualmente, convertire il decreto legge in legge entro 60 giorni.

Quindi perché questo atto, emanato dal governo sotto propria responsabilità, continui ad essere in vigore deve essere convertito dal parlamento in una legge (legge di conversione) che può contenere anche delle modifiche rispetto al decreto legge oppure no (legge fotocopia: il parlamento converte in legge il decreto legge).

Se il parlamento non converte in legge il decreto legge? Il decreto legge perde di efficacia, non alla scadenza dei 60 giorni ma sin dall’inizio, sin da quando è stato pubblicato → esce dalle fonti; risulta come se non fosse mai stato emanato.

I motivi per cui il parlamento non converte il decreto legge in legge possono essere diversi: perché la conversione richiede una procedura legislativa troppo lunga, perché il parlamento non accoglie l’idea del governo…

Però nel frattempo possono essere nati dei diritti sulla base di un decreto legge, le persone inizialmente vi possono fare affidamento e saranno poi le camere a decidere come agire a riguardo di ciò; le camere possono infatti regolare con leggi i rapporti giuridici che sono nati sulla base del decreto legge ma non devono. Se nell’articolo ci fosse stato “devono” → le camere devono regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti implicherebbe che il governo può decidere dal nulla di emanare un decreto legge e se il parlamento non lo converte si trova ad essere “obbligato” a gestire gli effetti di quel decreto legge; avremo un’inversione della divisione dei poteri: sarebbe il governo a dettare “la tabella di marcia” dell’azione del parlamento, il parlamento si troverebbe nella condizione in cui non potrebbe dire di no al governo, cioè si dovrebbe assumere tutte le responsabilità del decreto legge emanato dal governo.

Quindi il possono serve perché ciò consente al parlamento di avere il ruolo che gli è stato assegnato nella costituzione cioè quello della funzione legislativa.

Inoltre non dovrebbe verificarsi la reiterazione dei decreti legge: un decreto legge non convertito non dovrebbe essere ripresentato dal governo tale e quale dopo i 60 giorni. Perché se la ragione dell’esercizio di questa possibilità è la necessità e l’urgenza è difficile dire che esiste sempre.

Il governo quando può emanare atti aventi forse di legge? Es. terremoto → occorre spostare immediatamente la protezione civile per far arrivare in determinate zone gli aiuti e l’assistenza necessaria. Se si dovesse aspettare l’intervento del parlamento passerebbe troppo tempo (iter legislativo molto lungo). Quindi il governo interviene in quanto siamo in presenza di una situazione di necessità e di urgenza.

I DPCM non sono decreti legge (DL) ma decreti del consiglio dei ministri, cioè sono atti che derivano dal governo (fonti secondarie), questi atti possono essere emanati anche come decreti del presidente della repubblica (DPR). Quindi sono funzioni derivanti dall’organo che normalmente è l’organo esecutivo.

Per quanto riguarda le leggi regionali la potestà legislativa è affidata alle regioni nel rispetto del criterio di ripartizione stabilito dall’articolo 117 della Costituzione. L’articolo 117 della costituzione è un articolo che è stato rivisto tramite una procedura di revisione costituzionale (→ non era formulato come lo vedremo ora) prevede un elenco di materie che sono di potestà legislativa dello stato, delle regioni e concorrenti (stato + regioni).

Potestà legislativa dello stato

Cioè di sua esclusiva (solo lo stato può legiferare su quelle materie)

  • Politica estera e rapporti internazionali dello stato; rapporti dello stato con l’UE
  • Tutela della concorrenza
  • Ordine pubblico e sicurezza
  • Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali

Potestà legislativa concorrente

Materie di competenza concorrente dello stato e delle regioni. Materie tra cui:

  • Tutela salute
  • Alimentazione

Lo stato emana delle leggi dette “leggi quadro” o “leggi cornice” (perché si raffigura una legge che contiene degli indirizzi di carattere generale) e le regioni emanano singolarmente delle leggi regionali che completano questa legge statale (possono essere diverse in funzione delle regioni).

Potestà legislativa delle regioni

Non si ha un elenco ma queste materie sono individuate in modo “residuale”: tutte quelle materie che non sono elencate né nel primo né nel secondo elenco sono di potestà legislativa delle regioni.

“Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressivamente riservata alla legislazione dello stato”

  • Agricoltura, in quanto non viene citata né nel primo né nel secondo elenco, quindi è di competenza esclusiva legislativa delle regioni.

Ci sono però alcuni ambiti trasversali: per esempio la coltivazione OGM se è legata all’ambiente è di competenza esclusiva dello stato se invece l’OGM è destinato all’alimentazione è di competenza concorrente, se invece si parla di coltivazione allora è di competenza della regione…

Quando si verificano problematiche tra le competenze è la Corte Costituzionale che decide se quel provvedimento è incostituzionale oppure no.

Regolamenti

Sono atti deliberati dal Consiglio dei Ministri in seguito a consultazione con il consiglio di stato, sono promulgati dal presidente della repubblica. Vi sono anche decreti interministeriali emanati da più ministeri. Sono tra le fonti di rango secondario.

Consuetudine

La consuetudine si posiziona in basso nel sistema delle fonti, è una fonte molto antica e tanto particolare perché è una fonte non scritta → non ha bisogno di essere pubblicata su una gazzetta ufficiale per entrare in vigore, quindi per essere valida, ma si forma, si realizza, nel rispetto di elementi soggetti e oggettivi e solo quando questi criteri si identificano allora la consuetudine si può dire formata.

Elementi della consuetudine:

  • Elemento oggettivo: costante e uniforme ripetitività di un comportamento nel tempo da parte di una generalità di individui.
  • Elemento soggettivo: unito alla convinzione, da parte di coloro che rispettano questo comportamento, che tale comportamento sia obbligatorio.

Quindi perché si realizzi la consuetudine ci deve essere una comunità di persone che ripetono un comportamento in modo costante e uniforme per un lungo lasso di tempo, talmente lungo che si perdono le motivazioni per cui si segue quel comportamento. Ad un certo punto la comunità segue quel comportamento nel convincimento che da qualche parte ci sia una norma che lo prevede, cioè che da qualche parte sia scritto che è obbligatorio seguirlo.

Questa fonte può sembrare “fuori dal tempo”, di fatto è molto antica e aveva più forza nel periodo in cui le comunità vivevano separate, non tanto geograficamente, ma quanto il fatto che mancava proprio una comunicazione tra le comunità (che potevano anche essere vicine da un punto di vista geografico). Si creava una ripetizione nel tenere un certo comportamento sino a che nel passaggio delle generazioni si perdeva la motivazione del perché si faceva così.

Nel settore agrario (produzione di materia prima) la consuetudine ha avuto molto spazio (es. nelle comunità rurali sperdute il modo in cui si ripartivano i frutti, gli animali, in cui si ponevano i confini, cioè il modo in cui si dava visibilità all’esterno dei confini di un territorio, con muretto, albero… poteva essere considerato un uso/consuetudine di una certa zona, così radicato da pensare che da qualche parte ci fosse un legge che lo prevedesse).

La consuetudine però ha un po' perso la sua forza perché:

  • Non è una fonte in grado di formarsi e trasformarsi rapidamente → se nasce un’esigenza improvvisa la consuetudine non riesce a starle dietro, non riesce a prendersi carico di questa nuova realtà.
  • È incerta perché non è così pubblica, evidente, come altre fonti. Anche se alcuni usi sono trascritti in raccolte, spesso depositate nelle camere di commercio, ciò non rende la consuetudine una fonte scritta; la consuetudine esiste indipendentemente che sia trascritta da qualche parte.

Nonostante ciò ci sono ambiti dove ancora è molto usata:

  • I. Sistema pertinenze dei settori agricoli
  • II. Gestione delle proprietà collettive in zone montane → zone che hanno ancora un profondo attaccamento agli usi
  • III. Agenzia immobiliare: in cui viene firmato un contratto in cui è indicata provvigione che prende il mediatore, in assenza di questo, per stabilire la provvigione, si fa riferimento alla consuetudine.
Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 254
Appunti diritto alimentare Pag. 1 Appunti diritto alimentare Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 254.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto alimentare Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 254.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto alimentare Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 254.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto alimentare Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 254.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto alimentare Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 254.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto alimentare Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 254.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto alimentare Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 254.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto alimentare Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 254.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto alimentare Pag. 41
1 su 254
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/03 Diritto agrario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DonniniChiara di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto alimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof DI Lauro Alessandra.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community