Dispositivi medici. Legislazione e Normativa
(DOCUMENTO: LEGISLAZIONE DM 2025)
Tutti i dispositivi medici devono rispondere a precisi requisiti di
legge che sono stati regolamentati a livello europeo, secondo il
“nuovo approccio”. Esso stabilisce che deve esserci una legge
uniforme per tutti i dispositivi e una libera circolazione del
prodotto in tutto il territorio europeo a patto che abbia la
marcatura CE.
Il primo step dell’approccio è l'uniformazione legislativa
mediante direttive e regolamenti. Questi fissano dei requisiti
essenziali e generali per il prodotto, hanno valore di legge, e
sono sovranazionali. Da una direttiva si è passati al
regolamento perché alcuni stati applicavano subito le direttive
mentre altre non le applicavano. Per uniformare le
apparecchiature e garantire un libero mercato si è adottato il
regolamento.
Le normative del regolamento specificano le direttive tecniche
armonizzate da seguire. Queste sono emesse da enti
normativi, quindi non hanno valore di legge. Queste norme
forniscono le specifiche tecniche essenziali che il produttore
deve garantire per rispettare requisiti fissati.
Il produttore, aderendo alle norme, si impegna a garantire i
requisiti essenziali, a rispettare la “regola dell’arte” per quel
prodotto (ovvero che abbia raggiunto il livello tecnologico più
avanzato attualmente disponibile), e a utilizzare le migliori
tecniche costruttive attualmente conosciute.
La marcature CE garantisce che il prodotto sia conforme ai
requisiti essenziali, se esso è mantenuto in condizioni ottimali.
Esso è rilasciato da enti nazionali (es Ministero Salute)
Gli attori sono: stato membro, autorità competente (per verifica
prodotti), organismo notificato (per rilascio marchio CE),
operatori economici, istituzione sanitaria (che è la proprietaria e
utilizzatrice del prodotto) e operatore sanitario.
L’autorità competente (Ministero Salute) ha i compiti di:
sorveglianza del prodotto sul mercato e valutare
costantemente, facendo controlli a campioni, che i requisiti
standard vengano fatti rispettare. Autorizzazione per
l'immissione in mercato se il prodotto è conforme ai requisiti e
se dimostra l’efficacia clinica, gestendo quindi la
sperimentazione clinica. Aspetti organizzativi generali.
Registrare i dispositivi di classe I. Controllo dei produttori dei
DM.
Gli organismi notificati, che possono essere più di uno in ogni
paese, devono valutare la conformità dei sistemi di qualità,
valutare conformità prodotti, rilasciare marcatura CE e
monitorare la produzione.
In conclusione la legislazione per i DM è focalizzata sul
garantire lo stato dell’arte, ma non sulle prestazioni o
sull’efficacia del dispositivo, quanto più sulla sicurezza e sul
ridurre i rischi e prevenire gli incidenti.
REGOLAMENTO SUI DISPOSITIVI MEDICI (RDM) 2017/745
Il regolamento è vincolante dal 26/05/2021. L’RDM ha abrogato
e sostituito le precedenti normative degli anni 90. Esiste un
altro regolamento sui dispositivi diagnostici in vitro (DVD) e
apparecchi per analisi chimico-cliniche, ma non lo
approfondiamo.
Il nuovo regolamento è suddiviso in più strutture. Nel
considerando vengono fatte delle premesse sugli attori e i
dispositivi per tutti gli aspetti da tenere in considerazione. Le
definizioni per tutti i DM. Gli articoli e gli allegati. In generale la
trattazione è molto più ampia rispetto alle direttive precedenti.
Il nuovo regolamento si pone degli obiettivi principali: T
utti i dispositivi medici sono registrati in una grossa banca dati
Eudamed, in cui si trovano tutte le loro caratteristiche.
UDI e EMDN introdotti per migliorare la tracciabilità dei
dispositivi.
Il regolamento è suddiviso in 10 capi.
Capo I:
Quindi il regolamento non si applica ai disp diagnostico in vitro,
ai farmaci e medicinali, agli organi tessuti e cellule animali.
Definizione dispositivo medico nel nuovo regolamento:
Qualunque strumento, apparecchio, software (se impiegato
direttamente in una diagnosi/monitoraggio/trattamento) e
impianti, destinati a usi medici quali diagnosi, prevenzione,
trattamenti, monitoraggio, prognosi ecc.
Gastroprotettore è un dm perchè fa una barriera fisica sullo
stomaco. Se l'interazione è di tipo chimico ho un farmaco, se è
di tipo meccanico è un dm. Se il dispositivo incorpora una
sostanza che ha funzione accessoria allora è un dm. La siringa
per iniezioni è un dm.
L’apparecchiatura elettromedicale invece è un sottoinsieme dei
dispositivi medici, ed è un apparecchio elettrico che entra in
contatto col paziente, trasferendo energia ad esso o la assorbe.
C’è comunque una parte applicata.
Se un prodotto è un DM allora bisogna fare una qualificazione,
classificazione dei dispositivi.
Esiste un confine sottile tra dm e farmaci o dispositivi generali.
Dispositivi Borderline. Purificatori d’aria non sono dm cosi come
preparatori farmaci. I calzari solitamente sono disp di
protezione individuale. Idem lampade germicide non sono dm.
Un apparecchio a raggi UV per disinfezione di dm però è esso
stesso un dm.
La classificazione di un dispositivo è trattata nel capo V.
I dispositivi di classe I non devono passare per l’organismo
notificato. Per le altre classi è richiesto l’organismo notificato.
Dispositivi classe III sono quelli più invasivi o con più rischi per
salute paziente.. Esempi:
- disp invasivi in contatto con cuore, sist circolatorio, snc
- dips che rilasciano farmaci nell’organismo
- disp impiantabili
- defibrillatori
- software per prendere decisioni vitali per salute persona
Esempio di disp calsse IIa sono elettrocardiografi,
elettromiografi….
Stetoscopio è un classico dm di classe I.
Classe Ir è nuova classe dove r sta per riutilizzabile. A
differenza dei disp Is in cui li usi e li butti (garze), i disp Ir si
possono riutilizzare dopo una corretta pulizia e sterilizzazione.
L’allegato VIII del regolamento stabilisce le regole di
classificazione. La classificazione si basa sulla destinazione
d’uso dei dispositivi.
MDCG Medical Device Coordination Group
Si è visto che anche i software destinati a fornire info utilizzate
per prendere decisioni a fini diagnostici o terapeutici sono DM e
a seconda del rischio ricadono in classe III o IIa/IIb.
Articolo 5 del regolamento è fondamentale e tratta l'immissione
sul mercato e messa in servizio.
Quindi la manutenzione è un requisito di legge, è da fare
obbligatoriamente.
L’allegato I ci dice che non esiste un dispositivo sicuro al 100%,
ma essi sono sicuri ed efficaci se non compromettono lo stato
clinico o la sicurezza dei pazienti e degli utilizzatori. Quindi gli
eventuali rischi sono ritenuti accettabili dati i benefici che porta,
a patto che il dispositivo sia allo stato dell’arte attualmente
riconosciuto.
L'immissione sul mercato è la data in cui il dispositivo viene
messo in mercato per la prima volta in assoluto. Finché è in
magazzino non c’è ancora nessuna immissione. Un DM può
avere un'unica immissione in mercato:
Messa a disposizione è la fase successiva di passaggio da
distributore a utilizzatore.
Messa in servizio è la fase del collaudo sostanzialmente,
ovvero quando il dispositivo arriva all’utilizzatore finale ed è
pronto all’utilizzo.
Se il dispositivo rispetta norme tecniche armonizzate allora è
automaticamente un dispositivo conforme al regolamento.
Se le norme tecniche, dato che sono poche, non sono
sufficienti a stabilire la conformità del dispositivo si adottano
delle specifiche comuni. La norma tecnica dovrebbe essere
sempre lo stato dell’arte, ma, dato che ci vuole del tempo a
redigere una norma e pubblicarla, spesso norma e stato
dell’arte non coincidono.
I dispositivi ritenuti conformi recano la marcature CE di
conformità. Questi sono gli attori
I fabbricanti hanno una serie di obblighi post
commercializzazione.
Hanno un fascicolo tecnico del dispositivo con tutte le
caratteristiche necessarie da regolamento, e lo devono tenere
aggiornato. Quando il disp è dichiarato conforme appongono la
marcatura CE. Mantengono aggiornato il sistema di
sorveglianza post marketing.
Guardare obblighi importatori/distributori e responsabile del
rispetto normativa.
Per facilitare il funzionamento di Eudamed la commissione
stabilisce una nuova nomenclatura internazionale per i DM.
Si è decisa di adottare dal 2019 la CND come nomenclatura.
Il capo III parla di nomenclatura e identificazione nella catena di
fornitura. Lo scopo infatti è quello di tenere la tracciabilità dei
dispositivi, e facilitare il funzionamento di Eudamed.
La commissione eu
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