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LEZIONE 1: LE ISTITUZIONI POLITICHE
CONSIGLIO EUROPEO art. 15 TUE par.2
disciplinato dall’ al indica i
23 membri proprio
componenti del Consiglio Europeo esso consta più il
presidente Charles Michel presidente della Commissione
( ) e il
il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli
“
Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione.
L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza partecipa ai lavori ”
par.1 funzioni
Al vengono descritte le del Consiglio, ovvero dare impulso
all’integrazione e allo sviluppo dell’UE esso nomina il candidato presidente
È PRIVATO DEL POTERE LEGISLATIVO
della Commissione non significa
che non ha potere decisionali, bensì ha potere decisionale sui generis solo se
ricorrono determinati presupposti
il Consiglio europeo dà all’Unione gli impulsi necessari al suo
“
sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali.
Non esercita funzioni legislative ”
par.5
Il prevede che il Presidente venga eletto dal Consiglio europeo a
maggioranza qualificata due anni e mezzo rinnovabile
per un mandato di
una volta ciò rende la Presidenza del Consiglio europeo politicamente
debole in quanto, per un individuo, è difficile incidere sugli orientamenti di una
istituzione composta dai Capi degli esecutivi degli Stati membri.
par.6 NON ha
Il specifica, infatti, che il Presidente del Consiglio europeo
alcuna funzione di indirizzo funzione di stimolo e
, quanto piuttosto una
di coordinamento dei lavori del Consiglio europeo la funzione del
indicare gli obiettivi politici
Consiglio europeo è quella di da perseguire
ratione materiae
attraverso l’attività normativa essa è indeterminata ,
poiché si estende all’intero campo delle competenze dell’Unione, ed è limitata
solo negativamente dal divieto di svolgere attività legislative.
procedimento
Il Consiglio europeo non conosce un vero e proprio
decisionale par.4 consenso
ai sensi del esso si pronuncia per tale
unanimità
attività non è da confondere con l’ in quanto quest’ultima è una
consenso agevola il negoziato
modalità di voto il
si pronuncia per consensus, salvo nei casi in cui i trattati dispongano
“
diversamente ”
consensus
Il termine indica una tecnica di negoziato tesa a facilitare il
consenso tra gli Stati nell’ambito di una conferenza internazionale consiste
approvato
nel considerare un testo, senza però, a meno di obiezioni formali,
sottoporlo a votazione coerentemente con tale impostazione, il Consiglio
non adotta atti formali conclusioni prive di valore
europeo , ma , di per sé
normativo
, ma dalle quali si possono trarre gli orientamenti generali che sono,
di fatto, vincolanti per le altre Istituzioni si esprime, dunque, attraverso atti
soft law
di art. 16 TUE
IL CONSIGLIO O CONSIGLIO DELL’UE disciplinato dall’
par.2
Al dispone le funzioni, differenti rispetto al Consiglio europeo esso ha
legislativa e di bilancio
una funzione che esercita congiuntamente al
ruolo centrale
Parlamento europeo per tale funzione esso ha una
il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la
“
funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di
definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite
nei trattati ”
par.1
Il indica la composizione del Consiglio il quale, come il Consiglio europeo,
organo di Stati
è un
il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato
“
membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello
Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto ”
art.236
Il Consiglio si riunisce in varie formazioni stabilite dall’ (dal Consiglio
Consiglio affari
europeo che delibera a maggioranza qualificata) solo il
generali e affari esteri sono previsti direttamente dal Trattato
varia in base alla materia trattata
La composizione del consiglio, dunque,
i membri sono coloro i quali, nel proprio Stato, svolgono funzioni ministeriali
per ciascuna delle materie all’ordine del giorno ne consegue che, nonostante
esso sia un organo stabile, la sua composizione varia, anche nell’ambito della
stessa riunione, in relazione della materia trattata all’ordine del giorno in
virtù della sua composizione variabile, il Consiglio siede solo in occasione di
una sua convocazione la continuità dei lavori del Consiglio è garantita dal
COREPER comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati
(
membri par.7
), composto da funzionari degli stati membri, come indicato nel
organo sussidiario del Consiglio
esso costituisce un
par.8 suddivisione due
Il codifica la delle materie all’ordine del giorno in
patti prima parte
(dette A e B) nella rientrano le materie per le quali,
essendovi già un accordo tra gli Stati membri elaborato a livello di
fase formale di
rappresentanze permanenti, è possibile passare alla
applicazione senza discussione seconda parte
; nella , invece, sono incluse
si siano manifestati dissensi
le materie rispetto alle quali e, pertanto, si
accordo politico a livello ministeriale
dovrà ricercare
par.3 par.4 modalità di voto
Il e il indicano la del Consiglio, ovvero la
maggioranza qualificata il meccanismo per il calcolo di tale maggioranza,
par.4
però, risulta complesso il disciplina il nuovo meccanismo e afferma
maggioranza qualificata voto favorevole
che la si formi con il di un numero
55% membri del Consiglio
di Stati che rappresentino almeno il dei , con un
minimo 15 65% popolazione
di , i quali totalizzano almeno il della
dell’Unione opposizione
la norma è completata dalla previsione che l’ da
inferiore a 4 NON impedire
parte di un numero di Stati potrà l’adozione della
più 35% della popolazione
decisione anche se tali Stati rappresentino del
Oltre alla funzione legislativa e di bilancio, al Consiglio vengono attribuite
importanti funzioni di coordinamento delle politiche degli Stati membri,
specialmente in materia di politica economica (art. 119,120,121 TFUE)
LA COMMISSIONE Disciplinata da art.17 TUE
Spesso erroneamente qualificata come esecutivo dell’Unione essa non
dispone di poteri tipici della funzione esecutiva né è espressione di una
maggioranza parlamentare che ne sorregga gli orientamenti
Al par.1, l’art.17 chiarisce il ruolo della Commissione:
La Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta
“
le iniziative appropriate a tal fine ”
Al par.3, precisamente il comma 2, indica la natura della Commissione come
organo di individui e non di Stati:
I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza
“
generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte
le garanzie di indipendenza ”
Il comma 3 precisa le responsabilità in piena indipendenza della
Commissione:
I membri della Commissione non sollecitano, né accettano, istruzioni
“
da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono
da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l’esecuzione dei
loro compiti ”
Emerge l’indipendenza della Commissione, i cui membri non sono legati da
vincoli di rappresentanza e il cui obiettivo è realizzare l’interesse
dell’Unione, concepito come differente e, a tratti opposto, da quello degli Stati
membri.
I compiti della Commissione sono elencati all’ art.17 par.1 TUE:
La Commissione vigila sull’applicazione dei trattati e delle misure
“
adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull’applicazione
del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia
dell’Unione europea. Dà esecuzione di bilancio e gestisce i
programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e
gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la
rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica
estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati.
Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale
dell’Unione per giungere ad accordi inter-istituzionali ”
Al par.2 l’art.17 indica il potere di iniziativa legislativa:
Un atto legislativo dell’Unione può essere adottato solo su proposta
“
della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente.
Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati
lo prevedono ”
La commissione, quindi, ha il monopolio della proposta legislativa tale
potere è molto incisivo poiché determina e condiziona la funzione
legislativa con tale potere la Commissione è l’attore principale della scena
politica dell’Unione
I Trattati prevedono che Consiglio e Parlamento europeo possano chiedere
alla Commissione di presentare una proposta legislativa ( cfr. art 241 TFUE
per Consiglio e 225 TFUE per il Parlamento) La Commissione non ha,
però, alcun obbligo di provvedere
COMPOSIZIONE ART. 17 PAR. 3 TUE indica che la Commissione è composta
da 27 membri (un cittadino di ogni Stato membro) e ha un mandato di 5 anni
NOMINA Procedimento descritto da art.17 par.7 TUE riformato più volte
per rafforzare ruolo del Presidente e legame tra Commissione e Parlamento
europeo
Processo di nomina può essere diviso in 3 fasi:
1. Individuazione del candidato Presidente da parte del Consiglio europeo,
il quale delibera a maggioranza qualificata e tenendo conto delle
elezioni del Parlamento europeo il candidato dovrà essere eletto
Presidente della Commissione dal Parlamento europeo a
maggioranza assoluta
2. Individuazione dei Commissari sono proposti dagli Stati membri e
designati dal Consiglio a maggioranza qualificata in accordo con il
Presidente della Commissione
3. Presidente della Commissione, Alto rappresentate per gli affari esteri e i
Commissari si presentano di fronte al Parlamento per un voto collettivo
di approvazione in seguito a voto positivo, la Commissione è nominata
a maggioranza qualificata dal Consiglio