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DIRITTO DERIVATO O SECONDARIO
ATTI TIPICI: Art. 288 TFUE elenca gli atti tipici e individua le caratteristiche principali. Gli atti tipici possono avere natura legislativa o no. Ciò perché esiste il controllo dei parlamenti nazionali che possono incidere sull'adozione di un atto legislativo.
ATTI ATIPICI sono atti inventanti dall'UE e che possono diventare tipici. Molti di questi atti sono quelli della Commissione che adotta comunicazioni. Commissione utilizza libri verdi o bianchi che sono più articolati e indicano la via che la Commissione intende seguire.
SCHEMA DI STUDIO PER LE FONTI DI DIRITTO DERIVATO:
- Atto tipico o atipico
- Carattere vincolante o non
- Potere normativo UE vs potere normativo Stati membri
- Portata generale o particolare o indefinita
ART 288 TFUE ATTI TIPICI:
- Regolamenti
- Direttive
- Decisioni (vincolanti)
- Raccomandazioni e pareri (non vincolanti)
UE nell'adozione di questi strumenti attua un'azione politica che deve
essere giustificata al controllo dei parlamenti nazionali. L'Unione Europea può agire soltanto se presente una base giuridica. Nella motivazione dell'attuazione dell'atto vi sarà sempre presente la base giuridica su cui si basa l'atto che l'UE vuole adottare e in più si troveranno le ragioni che lo giustifichino. Dopo di che vi è la firma e pubblicità dell'atto nella lingua ufficiale.
REGOLAMENTO: È lo strumento che meglio esemplifica il trasferimento di competenza da Stati membri a UE. Il regolamento prende il posto delle norme nazionali. Lo scopo è l'uniformazione della disciplina. È ha portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Essendo direttamente applicabile non è necessario un atto di ricezione a livello statale. Possiede dunque un effetto diretto automatico.
DIRETTIVA: Vincola lo stato membro a cui è
Il testo fornito è il seguente:
rivolto che però ha libertà di scelta sui mezzi per raggiungere la direttiva. L'obiettivo imposto ha una data di scadenza. Vige l'obbligo di comunicare alla Commissione l'atto di recepimento all'interno dell'ordinamento nazionale. No circolare o prassi amministrativa. È possibile anche la non attuazione se l'ordinamento nazionale è già conforme, vige comunque l'obbligo di comunicazione alla Commissione. Direttiva sono rivolti agli Stati e non hanno efficacia sui singoli. In passato gli Stati non attuassero la direttiva nei tempi stabiliti. La Corte di Giustizia ha stabilito che se una direttiva chiara non viene attuata nel termine previsto, i singoli possono farla valere in senso verticale nei confronti degli Stati. In alcune eccezioni le direttive danno attuazione a principi generali anche in senso orizzontale (es. principio di non discriminazione).
CASO FACCINI DORI C.91/92: L'acquirente decide di recedere dopo
Aver acquistato un corso fuori dal locale commerciale. Il diritto di recesso era una direttiva e l'Italia non ha provveduto ad attuarla. La Corte di Giustizia afferma che non vi è il senso verticale perché la controparte è un privato. Lo Stato deve adottare lo strumento nei tempi stabiliti, data la mancanza dell'adempimento nei tempi previsti, la Corte afferma di riscontrare all'interno dell'ordinamento interno di una norma che tuteli la signora.
CASO FRANCOVICH C-6 e 9/90: La direttiva è diretta a garantire ai lavoratori dipendenti un minimo comunitario di tutela in caso di insolvenza del datore di lavoro. L'Italia non dà attuazione alla direttiva. Il giudice avvia una questione pregiudiziale. La Corte afferma che l'effetto diretto si ha se le norme sono chiare e precise in mancanza di provvedimenti d'attuazione adottati entro i termini previsti. Stando così, spetta al giudice nazionale garantire nell'ambito delle norme interne relative alla responsabilità.
Il diritto dei lavoratori ad ottenere il risarcimento dei danni a loro provocati a seguito della mancata attuazione della direttiva. Stato membro è tenuto a risarcire i danni.
DECISIONE: Obbligatoria in tutti i suoi elementi e se designa dei destinatari è obbligatoria nei confronti di questi. In origine avevano una vocazione amministrativa, erano uno strumento con il quale le istituzioni applicavano le previsioni generali e astratte al caso concreto. Dopo il Trattato di Lisbona la vocazione diventa anche normativa. Viene utilizzato spesso dal Consiglio Europeo ed è uno dei pochissimi atti adottabili dalla PESC. I destinatari possono essere i soggetti privati (decisioni della Commissione in materia di concorrenza) e gli Stati (decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato). La portata può essere individuale ma anche generale o indefinita.
ALTRI ATTI TIPICI NON VINCOLANTI:
RACCOMANDAZIONI: Atti con valore di strumenti di persuasione/stimolo. Sono utilizzati da Consiglio,
Commissione e BCE. Molto importanti per i giudici nazionali nellasoluzione delle controversie. PARERI: strumenti con i quali le istituzioni fanno conoscere la loro posizione su unadeterminata tematica o su una questione specifica. ATTI ATIPICI: Consiglio Europeo adotta conclusioni e risoluzioni indicativi dalle possibili linee disviluppo dell'attività normativa dell'UE oppure posizione su questione specifica. Commissione adotta comunicazioni, orientamenti o linee direttrici (es. aiuti di Stato). Sono strumenti con i quali rende noto ai soggetti interessati il proprio modo di interpretare una sua competenza ovvero le modalità con le quali intende esercitarla. ACCORDI INTER-ISTITUZIONALI EX ART 295 TFUE: Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione procedono a reciproche consultazioni edefiniscono di comune accordo le modalità di reciproca cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati, possono concludere accordi inter-istituzionali che possonoassumerecarattere vincolante. Il fondamento è dato dal principio dell'obbligo di cooperazionesecondo l'articolo 4.3 del TUE. Le istituzioni con questi accordi possono autolimitare leproprie competenze purché resti il principio dell'equilibrio istituzionale.
PROCESSO DECISIONALE:
Consiglio dell'Unione Europea resta il centro di gravità dell'UE. Le istituzioni possonoessere coinvolte di volta in volta in funzione alla base giuridica.
Il processo decisionale è condiviso tra Consiglio e Parlamento che hanno lo stesso potere. Visono più di 20 procedure decisionali speciali che vengono utilizzate secondo la materia erendono il ruolo del Parlamento più o meno soft.
Funzione normativa è una funzione primaria dell'UE ed è caratterizzata da un equilibrioistituzionale che riflette l'equilibrio tra interessi UE e interessi degli Stati membri. L'evoluzione ha portato ad una crescente
Democratizzazione attraverso un maggiore coinvolgimento del Parlamento e dalla rappresentatività democratica data dal Consiglio.
PROCEDURA NORMATIVA ORDINARIA, articolo 294 TFUE, consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, direttiva o decisione da parte del Parlamento e del Consiglio su proposta della Commissione.
PROCEDURA NORMATIVA SPECIALE, articolo 289 TFUE, implica che il Consiglio è il solo legislatore anziché essere colegislatore insieme al Parlamento. Il Parlamento deve essere consultato e in alcuni casi dare la propria approvazione.
Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi.
SCELTA DELLA PROCEDURA: LA BASE GIURIDICA
La scelta della procedura si svolge in base a criteri oggettivi come lo scopo e il contenuto dell'atto; si privilegia la base giuridica più specifica e la più preponderante in caso di potenziale concorso tra basi giuridiche. PESC, articolo 40 TUE conferma la PESC materia asé.
Articolo 17.2 TUE tratta del potere di iniziativa. Questo articolo afferma che un atto legislativo dell'UE può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Il potere di iniziativa legislativa della Commissione ha carattere generale ma non è esclusivo, anche altri soggetti possiedono l'iniziativa: un gruppo di Stati membri o del Parlamento; su raccomandazione della BCE; su richiesta del CGUE o Banca europea degli investimenti.PROPOSTA NORMATIVA:
La Commissione è colui che possiede davvero l'iniziativa legislativa. Parlamento europeo, Consiglio e Stati membri possono chiedere alla Commissione di fare una proposta normativa. La Commissione non è tenuta a presentarla ma è tenuta a fornire una motivazione se non presenta. Anche il Consiglio Europeo può chiedere alla Commissione di fare una proposta anche se non è prevista dai trattati. Art. 293 TFUE, la CommissionePuò modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto UE se il Consiglio non ha deliberato.
Articolo 11.4 TUE - Iniziativa Cittadini dell'UE, almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri possono prendere l'iniziativa di invitare la Commissione Europea a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'UE ai fini dell'attuazione dei trattati.
ADOZIONE ATTO:
Dopo la proposta della Commissione, il Consiglio adotta l'atto, solo dopo consultazione del Parlamento Europeo. La consultazione è obbligatoria ma non è vincolante.
- Se il Parlamento non viene consultato l'atto diventa invalido.
- Se il Parlamento inerte ingiustificatamente il Consiglio può adottarlo.
- Se l'atto nella versione finale è diverso deve esserci una nuova consultazione.
PROCEDURA
NORMATIVA SPECIALE è necessario che il Parlamento, dopo la consultazione conceda un parere positivo alla proposta normativa. Il parere positivo del Parlamento è necessario anche nelle Decisioni del Consiglio e del Consiglio europeo di rilievo istituzionale come le clausole di passerella, decisioni di membership.)
DELEGA DI COMPETENZA NORMATIVA, ART.290 TFUE:
Atti delegati sono atti non legislativi di portata generale che possono essere adottati solo in presenza di una delega di poteri contenuta in un atto legislativo alla Commissione che può modificare o integrare l'atto con elementi non essenziali. Entrano in vigore soltanto se né il Parlamento né il Consiglio si oppongono. Possono essere adottati finché Parlamento e Consiglio non decidono di revocare la delega: Parlamento a maggioranza dei membri mentre Consiglio a maggioranza qualificata.
DELEGA DI COMPETENZA DI ESECUZIONE - ART. 291 TFUE:
Vengono conferite competenze alla Commissione o al Consiglio per
garanti