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SBOBINATO FINO A QUA
23/10/17
L’autodeterminazione esterna si riferisce alla possibilità per un popolo di venire a
costituire un proprio stato esercitando una secessione rispetto allo stato nel quale si
trova.
Articolo 4 ue: l’unione rispetta l’autorità nazionale degli stati membri insita nella loro
struttura fondamentale, compresa il sistema delle politiche locali e regionali. Quindi
l’assetto interno di uno stato è una questione interna di quello stato. Rivendicazioni di
maggiore autonomia da parte della catalona non possono essere sostenute dall’unione
europea.
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La questione catalona: la catalona ha un diritto all’autodeterminazione intesa come
autodeterminazione esterna? (ovvero la possibilità di venire a costituire un nuovo
stato esercitando una secessione). L’autodeterminazione esterna viene riconosciuta
però solo a popoli coloniali e popoli dei territori occupati con la forza dopo la seconda
guerra mondiale. Quindi la catalona non ha un diritto di autoderminazione secondo il
diritto internazionale. Con riferimento al diritto unione europea si è intuito che il
problema principale è se la catalona dovesse secedere un nuovo stato, è in dubbio che
questo stato non sarebbe membro dell’unione perché sarebbe uno stato nuovo
formato per distacco dalla spagna. Dovrebbe fare una domanda di ammissione per
entrare nell’ue che dovrebbe essere valutata secondo le procedure sostanziali e
procedurali. Sia nella fase interna sia in quella esterna, ogni stato membro dell’unione
( quindi anche la spagna) avrebbe un potere di veto e quindi la spagna si opporrebbe.
C’è una norma del trattato dell’unione europea, l’art 4 del trattato sull’ue paragrafo 2.
Si dice che l’unione rispetta l’identità nazionale dei suoi stati membri insita nella loro
struttura fondamentale politica e costituzionale compreso il sistema dell’autonomia
locali e regionali. Dal punto di vista dell’unione quindi l’assetto dell’autonomia è una
questione interna dello stato.
VALORI DELL’UNIONE EUROPEA
Il rispetto dei valori è una delle condizioni sostanziali per l’ammissione di uno stato
all’ue. L’art 49 rimanda all’art 2 (andare a leggere). Questo articolo introduce le norme
fondanti dell’unione. I valori sono:
- Democrazie
- Stato di diritto
- Rispetto dei diritti umani
Questi valori devono essere comuni agli stati membri e questi sono valori che l’unione
si impegna a promuovere anche coi rapporti con stati terzi.
L’impegno di questi valori coincidono col primo dei 3 criteri di copenaghen. Una volta
che uno stato è diventato membro dell’unione, cosa succede nell’ipotesi in cui questo
stato si allontani da tali valori? Ci sono delle previsioni a riguardo, una disposizione
che è l’art 7 del trattato sull’unione europea, integrato dall’art 354 del trattato tfue.
Nel trattato di amsterdam si ha una prima formulazione di quello che oggi è l’art 7 del
trattato ue. L’art 7 prospetta le modalità per far fronte a questa situazione. Delinea 2
diverse procedure. La prima è una procedura di early warning (allarme preventivo). La
seconda è la procedura ordinaria o sanzionatoria. Questa equivale a quella introdotta
dal trattato di amsterdam. Il successivo trattato di nizza ha introdotto l’early warning.
Questa è una procedura che può portare il consiglio a constatare che esiste
un’evidente rischio di violazione grave da parte di uno stato membri dei valori di cui
all’articolo 2. Cioè la constatazione di un evidente rischio dei valori da parte di uno
stato membro.
La proposta deve essere una proposta motivata al consiglio, che provenga da un terzo
degli stati membri o dal parlamento euorpeo o dalla commissione europea. Il consiglio
deve votare a 4/5 dei suoi membri previa approvazione del parlamento europeo.
(min34). Naturalmente nel calcolo dei 4/5 dei membri che votano a favore della
constatazione, non si tiene conto del voto da parte dello stato messo “sotto accusa”.
La norma dice che prima di adottare questa constatazione, il consiglio debba adottare
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questo stato che deve presentare le sue osservazione. Eventualmente il consiglio può
anche dare dei consigli senza constatare la violazione.
La procedura ordinaria o sanzionatoria la constatazione ha un oggetto diverso: si
constata la violazione grave e persistente dei valori di cui art 2. Quindi nella prima
procedura si contata un rischio, nella ordinaria c’è una violazione grave.
Mentre la procedura di allarme preventiva ha come protagonista il consiglio, la
procedura ordinaria ha come protagonista il consiglio europeo votante ad unanimità.
Nel caso della procedura early warning non ci sono conseguenze giuridiche, in quella
ordinaria invece si. Il consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può sanzionare
lo stato membro in questione. La sanzione consiste nel sospendere di alcuni diritti
compresa la sospensione dei diritti di voto dello stato in seno al consiglio. Lo stato in
questione ha comunque vincoli dagli obblighi. Queste norme hanno essenzialmente
natura politica. La corte di giustizia non è competente a valutare nel merito eventuali
constatazioni.
Queste due procedure comunque non hanno mai trovato applicazione. (sentire
registrazione min 41 per il resto della lezione).
L’unione non può restare inerme in caso in cui alcuni degli stati membri scendano al di
sotto di quella soglia che viene richiesta. In questi ultimi anni, si è cercato di non
ricorrere all’art 7 o lasciandolo come extrema ratio. A fronte della difficoltà di applicare
art 7, c’è stato un tentativo di individuare altre modalità. Su questo piano si è mossa la
commissione con una comunicazione del 2014 ha introdotto un nuovo quadro
dell’unione europea per rafforzare lo stato di diritto. Questo nuovo quadro prvede un
dialogo tra la commissione e lo stato nel quale si stanno instaurando dei problemi che
poi possono sfociare in violazioni gravi.
In prima battuta, la commissione si rivolge allo stato in questione trasmettendo un
proprio parere motivato. Viene data notizia pubblicamente, ma nei suoi contenuti
rimane riservato. Se dopo, la commissione non osserva miglioramenti, si procede con
l’invio di una raccomandazione allo stato ( resa pubblica nei suoi contenuti essenziali)
con cui la commissione indica gli elementi che costituiscono la minaccia e suggerisce
una serie di misure atte a rimuovere questa minaccia fissando anche un termine. Se
entro questo termine lo stato non ha adottato queste misure, si può adottare o la
procedure early warning o quella ordinaria.
Il parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui prospetta una possibile
risoluzione di early warning per l’ungheria. Rispetto alla polonia invece, la
commissione ha iniziato la procedura del nuovo quadro per il rafforzamento di diritto.
Ha inviato alla polonia del governo polacco a cui ha fatto seguire due
raccomandazioni, una a luglio e una a dicembre. Una terza raccomandazione nel mese
di luglio di quest’anno. Le prime due riguardavano la riforma della corte cost polacca.
Quella di quest’anno riguardano 4 leggi, 2 delle quali bloccate dal pres della
repubblica polacco.
Nel caso di sanzione ad uno stato, probabilmente lo stato eserciterebbe il recesso
dall’ue.
Sia nei confronti dell’ungheria, sia polonia, la commissione ha fatto una cosa diversa.
Cioè ha attivato la procedura per infrazione o inadempimento diritto unione europea.
questa applicazione non va applicata ai valori perché è una materia politica e bisogna
fare le procedure dell’art 7. La commissione ha iniziato ad attaccare ungheria e
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polonia sulle leggi che portano alla violazione di valori e soprattutto di specifiche
violazioni unione europea. ad esempio la riduzione dell’età pensionabile dei giudici,
diverse per i giudici maschi e femmine. Questo contrasta con la parità dei sessi.
25/10/17
L’articolo 3 individua gli obbiettivi principali dell’ue, soprattutto nei paragrafi 2 3 5. Il
paragrafo 1 è un paragrafo molto generale e il 6 fa da ponte tra il discorso relativo agli
obbiettivi e quello relativo alle competenze. L’unione ha come obbiettivo la pace,
unione e benessere dei suoi popoli.
Il paragrafo 2 individua lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questo concetto viene
introdotto nel trattato di amsterdam, per tenere insieme la materia di immigrazione,
polizia, giudiziaria penale che si trovavano divise nei due pilastri. È un concetto dove il
termine libertà vuole evocare la finalità comune di queste politiche che nella
prospettiva dell’unione europea è perseguire la libera circolazione delle persone.
Bisogna ovviare in qualche modo alla mancanza di controlli, potenziando la
cooperazione tra polizie degli stati e costruendo una politica migratoria comune.
Questo principio viene anteposto rispetto ad altri obbiettivi. Questa è stata una scelta
funzionale a dire che l’unione europea è soprattutto un’unione politica oltre che
economica.
Il paragrafo 3 è molto più articolato. Si sintetizza dicendo che pone l’obbiettivo dello
sviluppo sostenibile dell’europa. Lo sviluppo sostenibile ha 3 dimensioni: economica,
ambientale e sociale. la dimensione economica è la crescita economica equilibrata, la
dimensione sociale è ad esempio l’esclusione sociale etc e anche quella ambientale. Si
individua poi un modello dell’economia sociale di mercato ossia un modello
caratterizzato da un forte bilanciamento tra gli obbiettivi economici e quelli sociali. La
politica sociale ha più peso rispetto agli obbiettivi di carattere economico. In realtà alla
luce della giurisprudenza, questo bilanciamento non c’è perché a livello europeo c’è
un maggiore sviluppo nel mondo economico che di quello sociale.
Il quarto paragrafo identifica l’istituzione di un’unione economica monetaria (uem) che
ha per moneta l’euro. È una norma che individua un obbiettivo dell’unione nel suo
insieme e quindi un obbiettivo a cui devono partecipare gli stati membri che al
momento non hanno adottato la moneta unica.
Il quinto paragrafo, individua degli obbiettivi che attengono alla sfera dell’azione
esterna dell’unione. Questo fa da ponte rispetto ad un discorso più tecnico, cioè le
competenze. L’unione persegue gli obbiettivi con mezzi appropriati in ragione delle
competenze attribuite nei trattati. L’unione, in quanto organizzazione internazionale
dispone delle competenze attribuite attraverso i trattati (principio di attribuzione).
30/10/