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SBOBINATO FINO A QUA

23/10/17

L’autodeterminazione esterna si riferisce alla possibilità per un popolo di venire a

costituire un proprio stato esercitando una secessione rispetto allo stato nel quale si

trova.

Articolo 4 ue: l’unione rispetta l’autorità nazionale degli stati membri insita nella loro

struttura fondamentale, compresa il sistema delle politiche locali e regionali. Quindi

l’assetto interno di uno stato è una questione interna di quello stato. Rivendicazioni di

maggiore autonomia da parte della catalona non possono essere sostenute dall’unione

europea.

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La questione catalona: la catalona ha un diritto all’autodeterminazione intesa come

autodeterminazione esterna? (ovvero la possibilità di venire a costituire un nuovo

stato esercitando una secessione). L’autodeterminazione esterna viene riconosciuta

però solo a popoli coloniali e popoli dei territori occupati con la forza dopo la seconda

guerra mondiale. Quindi la catalona non ha un diritto di autoderminazione secondo il

diritto internazionale. Con riferimento al diritto unione europea si è intuito che il

problema principale è se la catalona dovesse secedere un nuovo stato, è in dubbio che

questo stato non sarebbe membro dell’unione perché sarebbe uno stato nuovo

formato per distacco dalla spagna. Dovrebbe fare una domanda di ammissione per

entrare nell’ue che dovrebbe essere valutata secondo le procedure sostanziali e

procedurali. Sia nella fase interna sia in quella esterna, ogni stato membro dell’unione

( quindi anche la spagna) avrebbe un potere di veto e quindi la spagna si opporrebbe.

C’è una norma del trattato dell’unione europea, l’art 4 del trattato sull’ue paragrafo 2.

Si dice che l’unione rispetta l’identità nazionale dei suoi stati membri insita nella loro

struttura fondamentale politica e costituzionale compreso il sistema dell’autonomia

locali e regionali. Dal punto di vista dell’unione quindi l’assetto dell’autonomia è una

questione interna dello stato.

VALORI DELL’UNIONE EUROPEA

Il rispetto dei valori è una delle condizioni sostanziali per l’ammissione di uno stato

all’ue. L’art 49 rimanda all’art 2 (andare a leggere). Questo articolo introduce le norme

fondanti dell’unione. I valori sono:

- Democrazie

- Stato di diritto

- Rispetto dei diritti umani

Questi valori devono essere comuni agli stati membri e questi sono valori che l’unione

si impegna a promuovere anche coi rapporti con stati terzi.

L’impegno di questi valori coincidono col primo dei 3 criteri di copenaghen. Una volta

che uno stato è diventato membro dell’unione, cosa succede nell’ipotesi in cui questo

stato si allontani da tali valori? Ci sono delle previsioni a riguardo, una disposizione

che è l’art 7 del trattato sull’unione europea, integrato dall’art 354 del trattato tfue.

Nel trattato di amsterdam si ha una prima formulazione di quello che oggi è l’art 7 del

trattato ue. L’art 7 prospetta le modalità per far fronte a questa situazione. Delinea 2

diverse procedure. La prima è una procedura di early warning (allarme preventivo). La

seconda è la procedura ordinaria o sanzionatoria. Questa equivale a quella introdotta

dal trattato di amsterdam. Il successivo trattato di nizza ha introdotto l’early warning.

Questa è una procedura che può portare il consiglio a constatare che esiste

un’evidente rischio di violazione grave da parte di uno stato membri dei valori di cui

all’articolo 2. Cioè la constatazione di un evidente rischio dei valori da parte di uno

stato membro.

La proposta deve essere una proposta motivata al consiglio, che provenga da un terzo

degli stati membri o dal parlamento euorpeo o dalla commissione europea. Il consiglio

deve votare a 4/5 dei suoi membri previa approvazione del parlamento europeo.

(min34). Naturalmente nel calcolo dei 4/5 dei membri che votano a favore della

constatazione, non si tiene conto del voto da parte dello stato messo “sotto accusa”.

La norma dice che prima di adottare questa constatazione, il consiglio debba adottare

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questo stato che deve presentare le sue osservazione. Eventualmente il consiglio può

anche dare dei consigli senza constatare la violazione.

La procedura ordinaria o sanzionatoria la constatazione ha un oggetto diverso: si

constata la violazione grave e persistente dei valori di cui art 2. Quindi nella prima

procedura si contata un rischio, nella ordinaria c’è una violazione grave.

Mentre la procedura di allarme preventiva ha come protagonista il consiglio, la

procedura ordinaria ha come protagonista il consiglio europeo votante ad unanimità.

Nel caso della procedura early warning non ci sono conseguenze giuridiche, in quella

ordinaria invece si. Il consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può sanzionare

lo stato membro in questione. La sanzione consiste nel sospendere di alcuni diritti

compresa la sospensione dei diritti di voto dello stato in seno al consiglio. Lo stato in

questione ha comunque vincoli dagli obblighi. Queste norme hanno essenzialmente

natura politica. La corte di giustizia non è competente a valutare nel merito eventuali

constatazioni.

Queste due procedure comunque non hanno mai trovato applicazione. (sentire

registrazione min 41 per il resto della lezione).

L’unione non può restare inerme in caso in cui alcuni degli stati membri scendano al di

sotto di quella soglia che viene richiesta. In questi ultimi anni, si è cercato di non

ricorrere all’art 7 o lasciandolo come extrema ratio. A fronte della difficoltà di applicare

art 7, c’è stato un tentativo di individuare altre modalità. Su questo piano si è mossa la

commissione con una comunicazione del 2014 ha introdotto un nuovo quadro

dell’unione europea per rafforzare lo stato di diritto. Questo nuovo quadro prvede un

dialogo tra la commissione e lo stato nel quale si stanno instaurando dei problemi che

poi possono sfociare in violazioni gravi.

In prima battuta, la commissione si rivolge allo stato in questione trasmettendo un

proprio parere motivato. Viene data notizia pubblicamente, ma nei suoi contenuti

rimane riservato. Se dopo, la commissione non osserva miglioramenti, si procede con

l’invio di una raccomandazione allo stato ( resa pubblica nei suoi contenuti essenziali)

con cui la commissione indica gli elementi che costituiscono la minaccia e suggerisce

una serie di misure atte a rimuovere questa minaccia fissando anche un termine. Se

entro questo termine lo stato non ha adottato queste misure, si può adottare o la

procedure early warning o quella ordinaria.

Il parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui prospetta una possibile

risoluzione di early warning per l’ungheria. Rispetto alla polonia invece, la

commissione ha iniziato la procedura del nuovo quadro per il rafforzamento di diritto.

Ha inviato alla polonia del governo polacco a cui ha fatto seguire due

raccomandazioni, una a luglio e una a dicembre. Una terza raccomandazione nel mese

di luglio di quest’anno. Le prime due riguardavano la riforma della corte cost polacca.

Quella di quest’anno riguardano 4 leggi, 2 delle quali bloccate dal pres della

repubblica polacco.

Nel caso di sanzione ad uno stato, probabilmente lo stato eserciterebbe il recesso

dall’ue.

Sia nei confronti dell’ungheria, sia polonia, la commissione ha fatto una cosa diversa.

Cioè ha attivato la procedura per infrazione o inadempimento diritto unione europea.

questa applicazione non va applicata ai valori perché è una materia politica e bisogna

fare le procedure dell’art 7. La commissione ha iniziato ad attaccare ungheria e

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polonia sulle leggi che portano alla violazione di valori e soprattutto di specifiche

violazioni unione europea. ad esempio la riduzione dell’età pensionabile dei giudici,

diverse per i giudici maschi e femmine. Questo contrasta con la parità dei sessi.

25/10/17

L’articolo 3 individua gli obbiettivi principali dell’ue, soprattutto nei paragrafi 2 3 5. Il

paragrafo 1 è un paragrafo molto generale e il 6 fa da ponte tra il discorso relativo agli

obbiettivi e quello relativo alle competenze. L’unione ha come obbiettivo la pace,

unione e benessere dei suoi popoli.

Il paragrafo 2 individua lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questo concetto viene

introdotto nel trattato di amsterdam, per tenere insieme la materia di immigrazione,

polizia, giudiziaria penale che si trovavano divise nei due pilastri. È un concetto dove il

termine libertà vuole evocare la finalità comune di queste politiche che nella

prospettiva dell’unione europea è perseguire la libera circolazione delle persone.

Bisogna ovviare in qualche modo alla mancanza di controlli, potenziando la

cooperazione tra polizie degli stati e costruendo una politica migratoria comune.

Questo principio viene anteposto rispetto ad altri obbiettivi. Questa è stata una scelta

funzionale a dire che l’unione europea è soprattutto un’unione politica oltre che

economica.

Il paragrafo 3 è molto più articolato. Si sintetizza dicendo che pone l’obbiettivo dello

sviluppo sostenibile dell’europa. Lo sviluppo sostenibile ha 3 dimensioni: economica,

ambientale e sociale. la dimensione economica è la crescita economica equilibrata, la

dimensione sociale è ad esempio l’esclusione sociale etc e anche quella ambientale. Si

individua poi un modello dell’economia sociale di mercato ossia un modello

caratterizzato da un forte bilanciamento tra gli obbiettivi economici e quelli sociali. La

politica sociale ha più peso rispetto agli obbiettivi di carattere economico. In realtà alla

luce della giurisprudenza, questo bilanciamento non c’è perché a livello europeo c’è

un maggiore sviluppo nel mondo economico che di quello sociale.

Il quarto paragrafo identifica l’istituzione di un’unione economica monetaria (uem) che

ha per moneta l’euro. È una norma che individua un obbiettivo dell’unione nel suo

insieme e quindi un obbiettivo a cui devono partecipare gli stati membri che al

momento non hanno adottato la moneta unica.

Il quinto paragrafo, individua degli obbiettivi che attengono alla sfera dell’azione

esterna dell’unione. Questo fa da ponte rispetto ad un discorso più tecnico, cioè le

competenze. L’unione persegue gli obbiettivi con mezzi appropriati in ragione delle

competenze attribuite nei trattati. L’unione, in quanto organizzazione internazionale

dispone delle competenze attribuite attraverso i trattati (principio di attribuzione).

30/10/

Dettagli
A.A. 2018-2019
74 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giacomo.sertorio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Santini Andrea.