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PERSONE FISICHE

Capacità giuridica (art 1): CAPACITÀ DEL SOGGETTO AD ESSERE TITOLARE DI

DIRITTI E DOVERI di SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE. CHIAMATA

ANCHE PERSONALITÀ GIURIDICA.

■ È riconosciuta a tutte le persone fisiche, le persone giuridiche hanno una capacità

giuridica ma che è limitata rispetto a quella delle persone fisiche. Una persona giuridica

di fatto non è la stessa cosa di un organismo vivente quindi ovviamente non ha tutti i

diritti e doveri delle persone fisiche.

■ Si acquista al momento della nascita → si intende la separazione del feto e inizio

dell’autonoma respirazione del bambino. Il nascituro concepito (non è ancora nato) non

ha ancora capacità giuridica piena. Ma riconosce ancora al nascituro concepito (comma

2) diritti di natura patrimoniale subordinati all’evento della nascita, come la capacità di

succedere a causa di morte e la capacità di beneficiare di donazione a condizione che

poi nasce davvero.

■ Ci dice come si acquista ma non ci dice come la sia verde, che però intuitivamente la

si perde morendo, e con morte si intende: art 29 dicembre 1993 n. 578 - criterio di morte

cerebrale, è giuridicamente morto quando c’è la cessione permanente della funzionalità

dell’encefalo.

Capacità di agire (art 2): POSSIBILITÀ DI POTER ESERCITARE I DIRITTI E

DOVERI DI CUI È TITOLARE UN SOGGETTO.

■ Non riguarda il profilo statico ma dinamico. È la capacità del soggetto di compiere

manifestazioni di volontà idonee a modificare la propria situazione giuridica, capacità di

compiere validamente negozi giuridici.

■ Per poter compiere queste attività richiede una certa maturità del soggetto, piena

consapevolezza di ciò che si compie, cura di proprio interessi, si ritiene che questa

consapevolezza si raggiunga con il compimento del diciottesimo anno di età. (Es dai 16

anni si possono stipulare contratti di lavoro subordinato - viene specificato sia il

sedicesimo anno di età perché diverso dal diciottesimo generale).

■ Il sistema così predisposto deve contemplare alcuni CORRETTIVI per quelle ipotesi

per cui a causa di particolari condizioni psicofisiche il soggetto maggiorenne non sia

comunque in grado di provvedere ai propri interessi.

1. Si prevedono casi in cui per ragioni di tutela del soggetto, la capacità d’agire sia

limitata per non danneggiare se stesso, il soggetto viene considerato in tutto e in

parte capace di agire legalmente (interdizione, sottoposizione a sostegno

amministrativo,..: incapacità legale).

2. Si attribuisce una limitata tutela anche alla concreta capacità di intendere e volere

(incapacità naturale). MINORENNE ( <18 )

Il soggetto minore di età è legalmente incapace di agire.

■ I negozi giuridici compiuti da un minorenne non sono validi, sono atti detti

ANNULLABILI (non nulli!!), è una forma di tutela del minorenne stesso. Una volta

raggiunta la maggiore età avrà 5 anni di tempo per decidere se annullare o meno il

contratto stipulato in minore età. Può essere annullato solo dalla parte minorenne, quindi

una causa di annullabilità dell’atto è che un parte sia minorenne → ANNULLABILITÀ

RELATIVA

■ Se il minorenne non è capace di compiere atti autonomamente, entra qui in gioco il

concetto di rappresentanza. Dove un altro soggetto si deve sostituire al minorenne che

compia atti nell’interesse di questo dove la rappresentanza sia concessa (compravendita

si, matrimonio e testamento no). I soggetti tenuti a svolgere questa funzione sono i

genitori in virtù dell’istituto della responsabilità genitoriale che prima si chiamava

potestà genitoriale, che devono compiere atti giuridici in nome suo. In mancanza di

questi c’è un tutore legale che è nominato dal giudice che assume lo stesso ruolo dei

mancati genitori. RESPONSABILITÀ GENITORIALE

È una situazione complessa e composita.

Va esercitata (art 316 e seguenti) come per la potestà, di comune accordo dei genitori

che prendono insieme tutte le decisioni concernenti la persona e il patrimonio, fermo

restando la possibilità del singolo genitore di attuare le decisioni per suo conto ma

devono essere prese insieme (presa di decisione. Attuazione sono diverse), si distingue

tra il contenuto di carattere personale e patrimoniale:

• Nel contenuto di natura personale c’è il dovere (giuridico) per entrambi i genitori di

istruire allevare ed educare i figli tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni e

inclinazioni naturali nel rispetto della personalità del figlio, gusti e passioni;

• Nel contenuto di natura patrimoniale: contiene 3 profili:

- Rappresentanza legale: in cui i genitori si sostituiscono negli atti giuridici in cui

ammettono rappresentanza

- Amministrazione beni del minore → Art 320. In virtù della rappresentanza e

dell’amministrazione dei beni del minore, i genitori possono compiere

disgiuntamente (ognuno per conto proprio) in nome e nell’interesse del figlio gli

atti di ordinaria amministrazioni, quelli che hanno finalità meramente

conservativa del patrimonio. Se si tratta di atti di straordinaria amministrazione,

vengono fissate dalla legge alcune cautele come il fatto che gli atti devono essere

fatti dai genitori congiuntamente e comunque essere compiuti per necessità o

utilità evidente del figlio e in ogni caso dopo l’autorizzazione del giudice tutelare.

- Usufrutto legale (tranne quelli specificamente esclusi dall’art. 324 c.c): il

proprietario dei beni è il minore, ma su questo sorge ex lege un usufrutto in capo

ai genitori. Vengono fissati dalla legge alcune cautele Sorge ex lege (La locuzione

latina ex lege si utilizza in luogo dell'espressione "in esecuzione diretta di una

norma” - “in forza di legge” ) hanno diritto di percepire i frutti del bene del

minore, i quali frutti devono essere destinati al mantenimento della famiglia,

istruzione e educazione dei figli = vincolo di destinazione. L’usufrutto legale, a

differenza di quello ordinario (art. 980 c.c.), non può essere alienato, né costituito

in garanzia, né sottoposto ad azione esecutiva da parte dei creditori dei genitori

*I genitori non possono in nessun caso acquistare beni o diritti dei minori

soggetti alla loro responsabilità genitoriale: in tal caso l’atto è annullabile.

Cosa succede qualora sorga un contrasto tra i due genitori?

Se le questioni sono di particolari importanza, ogni genitore può rivolgersi al giudice

senza ricorrere a formalità (senza dover rivolgersi all’avvocato), il quale può cercare di

trovare un compromesso e una soluzione al contrasto tra i due, e se non si riesce il

giudice non può decidere al posto loro ma limitatamente attribuirà il potere di decidere a

quello dei due genitori che gli sembra quello più idoneo a curare gli interessi del figlio

(art 316).

E se il contrasto sorge tra figlio e genitoriale? Il giudice può nominare al figlio un

curatore speciale che compia atti di interesse al posto del figlio.

*Se il conflitto sorge tra i figli ed uno solo dei genitori, la rappresentanza dei figli viene

attribuita esclusivamente all’altro (norma discutibile, perché presuppone che in caso di

conflitto il genitore che conserva la rappresentanza dei figli sappia essere sempre

realmente imparziale). Estinzione Responsabilità Genitoriale

■ Si perde la responsabilità dei genitori quando il figlio diventa maggiorenne

■ Si perde oppure quando uno diventa incapace di agire

■ Nell’ipotesi di decadenza (è una sorta di sanzione) di responsabilità genitoriale, ad

esempio se un genitore viola o abusa dei poteri relativi a questa responsabilità

(decadenza di questa responsabilità = sanzione). Successivamente potrebbe essere

reintegrato. Capacità di agire del minore

È vero che è incapace di agire, ma ci sono profili di limitata capacità di agire esistono

per i minorenni per preservare l’integrità della persona, 3 profili:

1. Tendenza di limitare la capacità di agire del minorenne riconoscendogli però la

capacità di agire da solo qualora non ci siano situazioni pericolose.

Es Il minorenne può se già sedicenne può stipulare contratti di lavoro

subordinato e quindi esercitarne i diritti.

2. Si escludono dalla regola di incapacità di agire quegli atti mediante i quali si

esercitano le libertà della persona (libertà di associazioni). È un risultato a cui si è

giunti, non è formalmente scritto.

3. Deve essere consentita la stipulazione di atti della vita quotidiana, utilizzando il

denaro per poter compiere negozi giuridici. Perché può farlo? Per partecipare in

prima persona alla vita sociale, non sono inoltre atti non pericolosi e semplici.

Minore Emancipato

Prima del raggiungimento a 18 anni della capacità d’agire, c’è un periodo intermedio

chiamato EMANCIPAZIONE DEL SOGGETTO (art 390 Cc).

Non è frequente, conseguita automaticamente da parte del minore con più di 16 anni

(Ultrasedicenne), autorizzato dal tribunale, quando può sposarsi prima per gravi motivi

e automaticamente si emancipa.

Acquista qui uno status di minore emancipato, fase intermedia tra la totale capacità

d’agire alla piena capacità d’agire.

Conseguenze che ne derivano:

- Acquista una limitata capacità d’agire, di compiere da solo tutti gli atti di

ordinaria amministrazione;

- In quelli di straordinaria amministrazione deve essere ASSISTITO (non

rappresentato) da un curatore che vi si affianca, e occorre anche l’autorizzazione

del giudice tutelare.

* Se il minore emancipato è autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale,

il soggetto diventa del tutto capace di agire con la sola esclusione della

possibilità di compiere da solo atti di donazione (situazione pericolosa nel quale

ci si impoverisce e basta - art 397 “Emancipato autorizzato all'esercizio di

un'impresa commerciale”)

Incidono sulla capacità d’agire anche le condizioni psicofisiche, e a seconda della

gravità possono dare luogo a tre situazioni giuridiche permanenti o durature. Possono

riguardare solo le persone che abbiano compiuto 18 anni.

INTERDIZIONE

INTERDIZIONE GIUDIZIALE (ART 414 CC)

Istituto giuridico, disposto con sentenza dal Tribunale, e rivolto a maggiorenni, incapaci

di provvedere ai propri interessi a causa della loro condizione di abituale infermità di

mente.

Presupposti di fatto (che devono essere acce

Dettagli
A.A. 2024-2025
62 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher spottialessandro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Omodei Salè Riccardo.