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PERSONE FISICHE
Capacità giuridica (art 1): CAPACITÀ DEL SOGGETTO AD ESSERE TITOLARE DI
DIRITTI E DOVERI di SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE. CHIAMATA
ANCHE PERSONALITÀ GIURIDICA.
■ È riconosciuta a tutte le persone fisiche, le persone giuridiche hanno una capacità
giuridica ma che è limitata rispetto a quella delle persone fisiche. Una persona giuridica
di fatto non è la stessa cosa di un organismo vivente quindi ovviamente non ha tutti i
diritti e doveri delle persone fisiche.
■ Si acquista al momento della nascita → si intende la separazione del feto e inizio
dell’autonoma respirazione del bambino. Il nascituro concepito (non è ancora nato) non
ha ancora capacità giuridica piena. Ma riconosce ancora al nascituro concepito (comma
2) diritti di natura patrimoniale subordinati all’evento della nascita, come la capacità di
succedere a causa di morte e la capacità di beneficiare di donazione a condizione che
poi nasce davvero.
■ Ci dice come si acquista ma non ci dice come la sia verde, che però intuitivamente la
si perde morendo, e con morte si intende: art 29 dicembre 1993 n. 578 - criterio di morte
cerebrale, è giuridicamente morto quando c’è la cessione permanente della funzionalità
dell’encefalo.
Capacità di agire (art 2): POSSIBILITÀ DI POTER ESERCITARE I DIRITTI E
DOVERI DI CUI È TITOLARE UN SOGGETTO.
■ Non riguarda il profilo statico ma dinamico. È la capacità del soggetto di compiere
manifestazioni di volontà idonee a modificare la propria situazione giuridica, capacità di
compiere validamente negozi giuridici.
■ Per poter compiere queste attività richiede una certa maturità del soggetto, piena
consapevolezza di ciò che si compie, cura di proprio interessi, si ritiene che questa
consapevolezza si raggiunga con il compimento del diciottesimo anno di età. (Es dai 16
anni si possono stipulare contratti di lavoro subordinato - viene specificato sia il
sedicesimo anno di età perché diverso dal diciottesimo generale).
■ Il sistema così predisposto deve contemplare alcuni CORRETTIVI per quelle ipotesi
per cui a causa di particolari condizioni psicofisiche il soggetto maggiorenne non sia
comunque in grado di provvedere ai propri interessi.
1. Si prevedono casi in cui per ragioni di tutela del soggetto, la capacità d’agire sia
limitata per non danneggiare se stesso, il soggetto viene considerato in tutto e in
parte capace di agire legalmente (interdizione, sottoposizione a sostegno
amministrativo,..: incapacità legale).
2. Si attribuisce una limitata tutela anche alla concreta capacità di intendere e volere
(incapacità naturale). MINORENNE ( <18 )
Il soggetto minore di età è legalmente incapace di agire.
■ I negozi giuridici compiuti da un minorenne non sono validi, sono atti detti
ANNULLABILI (non nulli!!), è una forma di tutela del minorenne stesso. Una volta
raggiunta la maggiore età avrà 5 anni di tempo per decidere se annullare o meno il
contratto stipulato in minore età. Può essere annullato solo dalla parte minorenne, quindi
una causa di annullabilità dell’atto è che un parte sia minorenne → ANNULLABILITÀ
RELATIVA
■ Se il minorenne non è capace di compiere atti autonomamente, entra qui in gioco il
concetto di rappresentanza. Dove un altro soggetto si deve sostituire al minorenne che
compia atti nell’interesse di questo dove la rappresentanza sia concessa (compravendita
si, matrimonio e testamento no). I soggetti tenuti a svolgere questa funzione sono i
genitori in virtù dell’istituto della responsabilità genitoriale che prima si chiamava
potestà genitoriale, che devono compiere atti giuridici in nome suo. In mancanza di
questi c’è un tutore legale che è nominato dal giudice che assume lo stesso ruolo dei
mancati genitori. RESPONSABILITÀ GENITORIALE
È una situazione complessa e composita.
Va esercitata (art 316 e seguenti) come per la potestà, di comune accordo dei genitori
che prendono insieme tutte le decisioni concernenti la persona e il patrimonio, fermo
restando la possibilità del singolo genitore di attuare le decisioni per suo conto ma
devono essere prese insieme (presa di decisione. Attuazione sono diverse), si distingue
tra il contenuto di carattere personale e patrimoniale:
• Nel contenuto di natura personale c’è il dovere (giuridico) per entrambi i genitori di
istruire allevare ed educare i figli tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni e
inclinazioni naturali nel rispetto della personalità del figlio, gusti e passioni;
• Nel contenuto di natura patrimoniale: contiene 3 profili:
- Rappresentanza legale: in cui i genitori si sostituiscono negli atti giuridici in cui
ammettono rappresentanza
- Amministrazione beni del minore → Art 320. In virtù della rappresentanza e
dell’amministrazione dei beni del minore, i genitori possono compiere
disgiuntamente (ognuno per conto proprio) in nome e nell’interesse del figlio gli
atti di ordinaria amministrazioni, quelli che hanno finalità meramente
conservativa del patrimonio. Se si tratta di atti di straordinaria amministrazione,
vengono fissate dalla legge alcune cautele come il fatto che gli atti devono essere
fatti dai genitori congiuntamente e comunque essere compiuti per necessità o
utilità evidente del figlio e in ogni caso dopo l’autorizzazione del giudice tutelare.
- Usufrutto legale (tranne quelli specificamente esclusi dall’art. 324 c.c): il
proprietario dei beni è il minore, ma su questo sorge ex lege un usufrutto in capo
ai genitori. Vengono fissati dalla legge alcune cautele Sorge ex lege (La locuzione
latina ex lege si utilizza in luogo dell'espressione "in esecuzione diretta di una
norma” - “in forza di legge” ) hanno diritto di percepire i frutti del bene del
minore, i quali frutti devono essere destinati al mantenimento della famiglia,
istruzione e educazione dei figli = vincolo di destinazione. L’usufrutto legale, a
differenza di quello ordinario (art. 980 c.c.), non può essere alienato, né costituito
in garanzia, né sottoposto ad azione esecutiva da parte dei creditori dei genitori
*I genitori non possono in nessun caso acquistare beni o diritti dei minori
soggetti alla loro responsabilità genitoriale: in tal caso l’atto è annullabile.
Cosa succede qualora sorga un contrasto tra i due genitori?
Se le questioni sono di particolari importanza, ogni genitore può rivolgersi al giudice
senza ricorrere a formalità (senza dover rivolgersi all’avvocato), il quale può cercare di
trovare un compromesso e una soluzione al contrasto tra i due, e se non si riesce il
giudice non può decidere al posto loro ma limitatamente attribuirà il potere di decidere a
quello dei due genitori che gli sembra quello più idoneo a curare gli interessi del figlio
(art 316).
E se il contrasto sorge tra figlio e genitoriale? Il giudice può nominare al figlio un
curatore speciale che compia atti di interesse al posto del figlio.
*Se il conflitto sorge tra i figli ed uno solo dei genitori, la rappresentanza dei figli viene
attribuita esclusivamente all’altro (norma discutibile, perché presuppone che in caso di
conflitto il genitore che conserva la rappresentanza dei figli sappia essere sempre
realmente imparziale). Estinzione Responsabilità Genitoriale
■ Si perde la responsabilità dei genitori quando il figlio diventa maggiorenne
■ Si perde oppure quando uno diventa incapace di agire
■ Nell’ipotesi di decadenza (è una sorta di sanzione) di responsabilità genitoriale, ad
esempio se un genitore viola o abusa dei poteri relativi a questa responsabilità
(decadenza di questa responsabilità = sanzione). Successivamente potrebbe essere
reintegrato. Capacità di agire del minore
È vero che è incapace di agire, ma ci sono profili di limitata capacità di agire esistono
per i minorenni per preservare l’integrità della persona, 3 profili:
1. Tendenza di limitare la capacità di agire del minorenne riconoscendogli però la
capacità di agire da solo qualora non ci siano situazioni pericolose.
Es Il minorenne può se già sedicenne può stipulare contratti di lavoro
subordinato e quindi esercitarne i diritti.
2. Si escludono dalla regola di incapacità di agire quegli atti mediante i quali si
esercitano le libertà della persona (libertà di associazioni). È un risultato a cui si è
giunti, non è formalmente scritto.
3. Deve essere consentita la stipulazione di atti della vita quotidiana, utilizzando il
denaro per poter compiere negozi giuridici. Perché può farlo? Per partecipare in
prima persona alla vita sociale, non sono inoltre atti non pericolosi e semplici.
Minore Emancipato
Prima del raggiungimento a 18 anni della capacità d’agire, c’è un periodo intermedio
chiamato EMANCIPAZIONE DEL SOGGETTO (art 390 Cc).
Non è frequente, conseguita automaticamente da parte del minore con più di 16 anni
(Ultrasedicenne), autorizzato dal tribunale, quando può sposarsi prima per gravi motivi
e automaticamente si emancipa.
Acquista qui uno status di minore emancipato, fase intermedia tra la totale capacità
d’agire alla piena capacità d’agire.
Conseguenze che ne derivano:
- Acquista una limitata capacità d’agire, di compiere da solo tutti gli atti di
ordinaria amministrazione;
- In quelli di straordinaria amministrazione deve essere ASSISTITO (non
rappresentato) da un curatore che vi si affianca, e occorre anche l’autorizzazione
del giudice tutelare.
* Se il minore emancipato è autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale,
il soggetto diventa del tutto capace di agire con la sola esclusione della
possibilità di compiere da solo atti di donazione (situazione pericolosa nel quale
ci si impoverisce e basta - art 397 “Emancipato autorizzato all'esercizio di
un'impresa commerciale”)
Incidono sulla capacità d’agire anche le condizioni psicofisiche, e a seconda della
gravità possono dare luogo a tre situazioni giuridiche permanenti o durature. Possono
riguardare solo le persone che abbiano compiuto 18 anni.
INTERDIZIONE
INTERDIZIONE GIUDIZIALE (ART 414 CC)
Istituto giuridico, disposto con sentenza dal Tribunale, e rivolto a maggiorenni, incapaci
di provvedere ai propri interessi a causa della loro condizione di abituale infermità di
mente.
Presupposti di fatto (che devono essere acce