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P

soddisfazione quelli di rango più elevato.

li uidazio e dell’attivo ve ga o e ogate se o do tale o di e:

i. per il pagamento dei crediti prededucibili; sulle ose ve dute se o do l’o di e asseg ato

ii. per il pagamento di crediti ammessi con prelazione

dalla legge; i p opo zio e dell’a o ta e del edito pe ui sia o

iii. per il pagamento dei creditori chirografari,

stati ammessi;

iv. fra i chirografari dovranno comprendersi anche i crediti postergati o subordinati.

I. I sono quelli sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale. Vi

crediti prededucibili

rientrano innanzitutto quelli necessari allo svolgimento della procedura (spese per la procedura),

o p esi i o pe si he spetta o a olo o he a ia o p estato la p op ia ope a all’i te o della

p o edu a stessa o e il u ato e , o le spese soste ute dal edito e pe otte e e l’ape tu a della

procedura e quelli relativi ai c.d. cioè quelli contratti dal curatore. Vi rientrano,

debiti della massa,

inoltre, quelli sorti in occasione o in funzione di altra procedura concorsuale ( ad es. il compenso che

). Nonostante si tratti di

spetta ai professionisti incaricati di redigere la domanda di ammissione al concordato

editi so ti du a te la p o edu a falli e ta e, iò o toglie he a h’essi de a o esse e

una volta accertati, andranno fino al

accertati; soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi,

giorno del pagamento, ed essendo preferiti agli altri crediti hanno discrete probabilità di essere

pagati per intero.

II. Vengono poi i (pegno, detti

crediti assistiti da legittime cause di prelazione ipoteca, privilegio),

A he t a uesti può ope a e u o o so, egolato dall’o di

anche e di graduazione

privilegiati.

previsto dalla legge. Quindi, può capitare che i creditori muniti di cause di prelazione non trovino

soddisfazio e sull’oggetto della ga a zia he e a stata lo o o essa ad es. hi gode di u ’ipote a di

secondo grado su un immobile potrebbe vedere che la sua garanzia non sia soddisfatta perché il ricavato del bene

).

ipotecato vada a favore del creditore ipotecario di primo grado

III. Vi sono, in ultimo, i Solo fra questi opera la in proporzione

creditori chirografari. par condicio

all’a o tare del loro credito sul ricavato della liquidazione che non sia stato assorbito dal

pagamento dei crediti prededucibili o privilegiati.

I chirografari sono sia gli stessi creditori privilegiati che non hanno trovato soddisfazione attraverso

sia coloro che vantano di crediti subordinati o postergati.

la propria garanzia,

La subordinazione potrà essere imposta o pattuita e potrà essere

dalla legge per contratto assoluta

(cioè nei confronti di tutti i creditori chirografari) o relativa (cioè che opera solo rispetto ad alcuni

chirografari). I creditori subordinati, pertanto, si troveranno in una posizione di e

subalternità

vengono indicati come antiprivilegiati.

Le egole he dis ipli a o la dist i uzio e te do o ad asse o da e l’i te esse dei edito i alla aggio e

ell’i e tezza

anche se di quanto sarà, alla fine, il totale del ricavato e dei crediti da

tempestività,

soddisfarsi. Il procedimento della ripartizione comporta che il ricavato possa venire distribuito, mediante

dei trattenendo però una percentuale delle somme disponibili (c.d. per

riparti parziali, accantonamenti)

mantenersi in condizione di far fronte, in sede di anche ai crediti che sono maturati o

ripartizione finale,

accertati medio tempore.

Le dovranno avvenire nei indicati dal giudice delegato (solitamente ogni quattro

ripartizioni parziali tempi

mesi, ma anche con cadenze più ampie) sulla base di un e di un

prospetto delle somme disponibili progetto

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elaborati dal curatore (art. 110).

di ripartizione

I dovranno prevedere degli trattenendo e depositando, in una

progetti di ripartizione accantonamenti,

percentuale non inferiore al 20% delle somme disponibili, le somme occorrenti e per far

per la procedura

fronte ai creditori incerti.

Gli accantonamenti sono inevitabili anche perché è (c.d.

restituzione di somme riscosse principio

esclusa la

dell’i ipeti ilità, art. 114). o pleta e to della li uidazio e dell’attivo

Procedendo ai riparti parziali si giungerà infine al e a questo

punto il curatore dovrà presentare il Approvato tale rendiconto e liquidato il compenso del

rendiconto.

curatore, il giudice delegato, sempre su proposta del curatore, ordinerà la ripartizione finale delle somme

che avverrà sempre secondo i criteri che governano le ripartizioni parziali, salvo il fatto che dovranno essere

distribuiti anche gli accantonamenti effettuati.

Secondo il Capo VIII della legge fallimentare, la è uno dei due modi di

chiusura del fallimento cessazione

della procedura fallimentare.

del falli e to, dive se dal o o dato falli e ta e e p eviste dall’a t. so o:

Le cause di chiusura

1. La entro il termine previsto dalla sentenza di

mancanza di domande di ammissione al passivo

apertura. In questo caso la sentenza rimarrebbe priva di scopo, anche se fosse stata avviata da un

creditore quando, neppure questo, proponesse la domanda. La procedura non avrebbe scopo

neanche se vi fossero solo domande di rivendicazione e restituzione in quanto il loro

soddisfacimento avverrebbe anche senza regolazione concorsuale.

2. Quando vi sia stata la anche prima che sia compiuta la ripartizione

soddisfazione di tutti i creditori

fi ale dell’attivo, se le ipa tizio e già eseguite ha o aggiu to l’i te o a o ta e dei editi

ammessi. o piuta la ipa tizio e fi ale dell’attivo

3. Quando è e quindi non resta più nulla da liquidare e

ripartire, anche se alcuni crediti restano insoddisfatti.

4. Per sufficiente a far dronte, anche in parte, non solo ai crediti concorsuali ma

mancanza di attivo

anche a quelli prededucibili e alle spese di procedura.

Quando si verificano tale ipotesi, la chiusura del fallimento non avverrà automaticamente ma sarà il

t i u ale he, su ista za del u ato e o d’uffi io, e a e à u decreto di chiusura.

Gli di tale decreto saranno diversi.

effetti

Per il e le incapacità o limitazioni di carattere personale.

fallito, cesseranno gli effetti dello spossessamento

Egli così riacquisterà la piena disponibilità ed amministrazione del proprio patrimonio e quindi non solo di

quella parte eventualmente già sottratta agli effetti dello spossessamento, ma anche di quella residuata

che gli verrà restituita, oltre i beni che dovessero sopravvenire. Il fallito potrà proseguire anche nei rapporti

che non siano sciolti.

giuridici preesistenti

Gli invece, anche se si lascia individuare qualche competenza

organi fallimentari, decadranno

ultrafallimentare.

Nei confronti del gli effetti sono importanti. Con la chiusura del fallimento

creditori ogni creditore (anche

poste io e all’ape tu a del falli e to ia uiste à il li e o ese izio delle azio i ve so I creditori,

il debitore.

infatti, potranno tornare ad agire individualmente per la parte del loro credito eventualmente non

Chiusa la procedura, si riaprirà anche la possibilità di esigere gli

soddisfatta nel fallimento. interessi.

Infine, con riguardo alle occorrerà distinguere le cause intraprese dal curatore

azioni già intraprese, in

del fallito o dei creditori se non ancora conclusa alla chiusura del fallimento e allora si

sostituzione

interromperanno per essere riassunte dai legittimati Le azioni dove non

naturali. derivanti dal fallimento,

cedute a terzi, verranno dichiarate improcedibili e i relativi giudizi saranno interrotti. 67

Dopo che il fallimento sia stato chiuso, potrebbe aversi, nel termine massimo di una dello stesso (art. 121)

riapertura

cinque anni,

in quanto potrebbe essere utile riattivare la procedura per regolare crediti che non hanno trovato soddisfazione alla chiusura della

stessa se nel frattempo si fosse ricreata la possibilità di nuove ripartizioni.

E’ possi ile he o la hiusu a del falli e to o dopo di essa, si p odu a l’effetto dell’esdebitazione, che

consiste nella liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.

Tale effetto può essere disposto quando, nel decreto di chiusura del fallimento o in un successivo decreto ad

vengano dichiarati inesigibili nei confronti del debitore già fallito:

hoc,

 sia i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente;

 sia quelli verso i creditori concorsuali non concorrenti.

L’esde itazio e può ope a e, i olt e, che ne facciano apposita con

solo a favore di persone fisiche istanza

ricorso presentato in sede di chiusura del fallimento o entro un anno dopo il relativo decreto.

Alla base di questo beneficio vi è la considerazione che alla prospettiva sanzionatoria convenga far

prevalere quella recuperatoria, incentivando la persona fisica fallita a reimpiegare le proprie forze

lavo ative ell’i iziativa e o o i a a zi h esta e pa alizzata dai de iti. Questo o iettivo, pe ò,

perseguibile solo concedendo una liberazione dai debiti pregressi che non scoraggi la nuova attività (c.d.

fresh start).

Peraltro, il soggetto fallito può cominciare una nuova attività solo se si sia rivelato onesto e meritevole, cioè

che con gli organi della procedura e quindi non risulta di aver

collaborativi

abbia tenuto comportamenti

avuto nel passato condotte che inducano ad escludere la sua o

onestà meritevolezza.

Inoltre, poiché tale beneficio comporta un sacrificio dei creditori, la legge stessa, per evitare che il sacrificio

o essio e di tale e efi io alla o dizio e he, all’esito della p o edu a,

risulti eccessivo, subordina la i

creditori concorsuali siano soddisfatti almeno in parte.

Se tutti questi requisiti sussistono, il tribunale potrà accoglierlo con eventualmente reclamabile dai

decreto

creditori insoddisfatti.

ia e te la p o edu a falli e ta e ve e o epita solo o igua do all’i p esa i dividuale, pe

Origina

questo motivo vi sono poche norme dettate per le società. Tale strategia legislativa è però inadeguata dal

momento che si è constatato che la (in termini di rilevanza economica e non di numero)

maggior parte dei

fallimenti, riguarda le imprese che hanno forma societaria.

La parte della legge fallimentare dedicata alle società si occupa essenzialmente di attuare la responsabilità

(per debito) dei soci e di quella (per illecito) dei componenti degli organi delle società fallite.

Per quanto riguarda gli della dichiarazione di fallimento deve ritenersi che

effetti sulla società, il

pu o po ta do o al e te l’i teg ale li uidazio e del pat i o io sociale,

fallim

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elian_wa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Ferri Giovanni Battista.
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