P
soddisfazione quelli di rango più elevato.
li uidazio e dell’attivo ve ga o e ogate se o do tale o di e:
i. per il pagamento dei crediti prededucibili; sulle ose ve dute se o do l’o di e asseg ato
ii. per il pagamento di crediti ammessi con prelazione
dalla legge; i p opo zio e dell’a o ta e del edito pe ui sia o
iii. per il pagamento dei creditori chirografari,
stati ammessi;
iv. fra i chirografari dovranno comprendersi anche i crediti postergati o subordinati.
I. I sono quelli sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale. Vi
crediti prededucibili
rientrano innanzitutto quelli necessari allo svolgimento della procedura (spese per la procedura),
o p esi i o pe si he spetta o a olo o he a ia o p estato la p op ia ope a all’i te o della
p o edu a stessa o e il u ato e , o le spese soste ute dal edito e pe otte e e l’ape tu a della
procedura e quelli relativi ai c.d. cioè quelli contratti dal curatore. Vi rientrano,
debiti della massa,
inoltre, quelli sorti in occasione o in funzione di altra procedura concorsuale ( ad es. il compenso che
). Nonostante si tratti di
spetta ai professionisti incaricati di redigere la domanda di ammissione al concordato
editi so ti du a te la p o edu a falli e ta e, iò o toglie he a h’essi de a o esse e
una volta accertati, andranno fino al
accertati; soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi,
giorno del pagamento, ed essendo preferiti agli altri crediti hanno discrete probabilità di essere
pagati per intero.
II. Vengono poi i (pegno, detti
crediti assistiti da legittime cause di prelazione ipoteca, privilegio),
A he t a uesti può ope a e u o o so, egolato dall’o di
anche e di graduazione
privilegiati.
previsto dalla legge. Quindi, può capitare che i creditori muniti di cause di prelazione non trovino
soddisfazio e sull’oggetto della ga a zia he e a stata lo o o essa ad es. hi gode di u ’ipote a di
secondo grado su un immobile potrebbe vedere che la sua garanzia non sia soddisfatta perché il ricavato del bene
).
ipotecato vada a favore del creditore ipotecario di primo grado
III. Vi sono, in ultimo, i Solo fra questi opera la in proporzione
creditori chirografari. par condicio
all’a o tare del loro credito sul ricavato della liquidazione che non sia stato assorbito dal
pagamento dei crediti prededucibili o privilegiati.
I chirografari sono sia gli stessi creditori privilegiati che non hanno trovato soddisfazione attraverso
sia coloro che vantano di crediti subordinati o postergati.
la propria garanzia,
La subordinazione potrà essere imposta o pattuita e potrà essere
dalla legge per contratto assoluta
(cioè nei confronti di tutti i creditori chirografari) o relativa (cioè che opera solo rispetto ad alcuni
chirografari). I creditori subordinati, pertanto, si troveranno in una posizione di e
subalternità
vengono indicati come antiprivilegiati.
Le egole he dis ipli a o la dist i uzio e te do o ad asse o da e l’i te esse dei edito i alla aggio e
ell’i e tezza
anche se di quanto sarà, alla fine, il totale del ricavato e dei crediti da
tempestività,
soddisfarsi. Il procedimento della ripartizione comporta che il ricavato possa venire distribuito, mediante
dei trattenendo però una percentuale delle somme disponibili (c.d. per
riparti parziali, accantonamenti)
mantenersi in condizione di far fronte, in sede di anche ai crediti che sono maturati o
ripartizione finale,
accertati medio tempore.
Le dovranno avvenire nei indicati dal giudice delegato (solitamente ogni quattro
ripartizioni parziali tempi
mesi, ma anche con cadenze più ampie) sulla base di un e di un
prospetto delle somme disponibili progetto
66
elaborati dal curatore (art. 110).
di ripartizione
I dovranno prevedere degli trattenendo e depositando, in una
progetti di ripartizione accantonamenti,
percentuale non inferiore al 20% delle somme disponibili, le somme occorrenti e per far
per la procedura
fronte ai creditori incerti.
Gli accantonamenti sono inevitabili anche perché è (c.d.
restituzione di somme riscosse principio
esclusa la
dell’i ipeti ilità, art. 114). o pleta e to della li uidazio e dell’attivo
Procedendo ai riparti parziali si giungerà infine al e a questo
punto il curatore dovrà presentare il Approvato tale rendiconto e liquidato il compenso del
rendiconto.
curatore, il giudice delegato, sempre su proposta del curatore, ordinerà la ripartizione finale delle somme
che avverrà sempre secondo i criteri che governano le ripartizioni parziali, salvo il fatto che dovranno essere
distribuiti anche gli accantonamenti effettuati.
Secondo il Capo VIII della legge fallimentare, la è uno dei due modi di
chiusura del fallimento cessazione
della procedura fallimentare.
del falli e to, dive se dal o o dato falli e ta e e p eviste dall’a t. so o:
Le cause di chiusura
1. La entro il termine previsto dalla sentenza di
mancanza di domande di ammissione al passivo
apertura. In questo caso la sentenza rimarrebbe priva di scopo, anche se fosse stata avviata da un
creditore quando, neppure questo, proponesse la domanda. La procedura non avrebbe scopo
neanche se vi fossero solo domande di rivendicazione e restituzione in quanto il loro
soddisfacimento avverrebbe anche senza regolazione concorsuale.
2. Quando vi sia stata la anche prima che sia compiuta la ripartizione
soddisfazione di tutti i creditori
fi ale dell’attivo, se le ipa tizio e già eseguite ha o aggiu to l’i te o a o ta e dei editi
ammessi. o piuta la ipa tizio e fi ale dell’attivo
3. Quando è e quindi non resta più nulla da liquidare e
ripartire, anche se alcuni crediti restano insoddisfatti.
4. Per sufficiente a far dronte, anche in parte, non solo ai crediti concorsuali ma
mancanza di attivo
anche a quelli prededucibili e alle spese di procedura.
Quando si verificano tale ipotesi, la chiusura del fallimento non avverrà automaticamente ma sarà il
t i u ale he, su ista za del u ato e o d’uffi io, e a e à u decreto di chiusura.
Gli di tale decreto saranno diversi.
effetti
Per il e le incapacità o limitazioni di carattere personale.
fallito, cesseranno gli effetti dello spossessamento
Egli così riacquisterà la piena disponibilità ed amministrazione del proprio patrimonio e quindi non solo di
quella parte eventualmente già sottratta agli effetti dello spossessamento, ma anche di quella residuata
che gli verrà restituita, oltre i beni che dovessero sopravvenire. Il fallito potrà proseguire anche nei rapporti
che non siano sciolti.
giuridici preesistenti
Gli invece, anche se si lascia individuare qualche competenza
organi fallimentari, decadranno
ultrafallimentare.
Nei confronti del gli effetti sono importanti. Con la chiusura del fallimento
creditori ogni creditore (anche
poste io e all’ape tu a del falli e to ia uiste à il li e o ese izio delle azio i ve so I creditori,
il debitore.
infatti, potranno tornare ad agire individualmente per la parte del loro credito eventualmente non
Chiusa la procedura, si riaprirà anche la possibilità di esigere gli
soddisfatta nel fallimento. interessi.
Infine, con riguardo alle occorrerà distinguere le cause intraprese dal curatore
azioni già intraprese, in
del fallito o dei creditori se non ancora conclusa alla chiusura del fallimento e allora si
sostituzione
interromperanno per essere riassunte dai legittimati Le azioni dove non
naturali. derivanti dal fallimento,
cedute a terzi, verranno dichiarate improcedibili e i relativi giudizi saranno interrotti. 67
Dopo che il fallimento sia stato chiuso, potrebbe aversi, nel termine massimo di una dello stesso (art. 121)
riapertura
cinque anni,
in quanto potrebbe essere utile riattivare la procedura per regolare crediti che non hanno trovato soddisfazione alla chiusura della
stessa se nel frattempo si fosse ricreata la possibilità di nuove ripartizioni.
E’ possi ile he o la hiusu a del falli e to o dopo di essa, si p odu a l’effetto dell’esdebitazione, che
consiste nella liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.
Tale effetto può essere disposto quando, nel decreto di chiusura del fallimento o in un successivo decreto ad
vengano dichiarati inesigibili nei confronti del debitore già fallito:
hoc,
sia i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente;
sia quelli verso i creditori concorsuali non concorrenti.
L’esde itazio e può ope a e, i olt e, che ne facciano apposita con
solo a favore di persone fisiche istanza
ricorso presentato in sede di chiusura del fallimento o entro un anno dopo il relativo decreto.
Alla base di questo beneficio vi è la considerazione che alla prospettiva sanzionatoria convenga far
prevalere quella recuperatoria, incentivando la persona fisica fallita a reimpiegare le proprie forze
lavo ative ell’i iziativa e o o i a a zi h esta e pa alizzata dai de iti. Questo o iettivo, pe ò,
perseguibile solo concedendo una liberazione dai debiti pregressi che non scoraggi la nuova attività (c.d.
fresh start).
Peraltro, il soggetto fallito può cominciare una nuova attività solo se si sia rivelato onesto e meritevole, cioè
che con gli organi della procedura e quindi non risulta di aver
collaborativi
abbia tenuto comportamenti
avuto nel passato condotte che inducano ad escludere la sua o
onestà meritevolezza.
Inoltre, poiché tale beneficio comporta un sacrificio dei creditori, la legge stessa, per evitare che il sacrificio
o essio e di tale e efi io alla o dizio e he, all’esito della p o edu a,
risulti eccessivo, subordina la i
creditori concorsuali siano soddisfatti almeno in parte.
Se tutti questi requisiti sussistono, il tribunale potrà accoglierlo con eventualmente reclamabile dai
decreto
creditori insoddisfatti.
ia e te la p o edu a falli e ta e ve e o epita solo o igua do all’i p esa i dividuale, pe
Origina
questo motivo vi sono poche norme dettate per le società. Tale strategia legislativa è però inadeguata dal
momento che si è constatato che la (in termini di rilevanza economica e non di numero)
maggior parte dei
fallimenti, riguarda le imprese che hanno forma societaria.
La parte della legge fallimentare dedicata alle società si occupa essenzialmente di attuare la responsabilità
(per debito) dei soci e di quella (per illecito) dei componenti degli organi delle società fallite.
Per quanto riguarda gli della dichiarazione di fallimento deve ritenersi che
effetti sulla società, il
pu o po ta do o al e te l’i teg ale li uidazio e del pat i o io sociale,
fallim
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