Imprenditore
Indice
- Imprenditore 3
- Categorie di imprenditori 3
- Dimensioni dell’impresa 4
- Natura del soggetto imprenditore: impresa pubblica/privata 4
- Imprenditore collettivo: le società 4
- Le forme di esercizio collettivo dell’impresa diversa dalla società 4
- L’azienda 5
- Successione nei contratti relativi all’azienda 2558 5
- Successione nei crediti e nei debiti 5
- Proprietà industriale 6
- Marchio 6
- Altri segni distintivi: ditta, insegna e brevetto 6
- Crisi d’impresa e fallimento 7
- Società e figure affini 7
- Elementi essenziali del contratto di società 7
- Conferimenti: capitale e patrimonio 8
- Tipi di società e distinzioni tra società di persone e di capitali 8
- Società di persone 9
- Costituzione 9
- Obblighi dei soci 10
- Rapporti patrimoniali 10
- Amministrazione 10
- Amministrazione disgiuntiva 11
- Amministrazione congiuntiva 11
- La rappresentanza 11
- Controllo sull’amministrazione 11
- Decisioni dei soci 12
- Modalità di assunzione delle decisioni 12
- Scioglimento parziale del rapporto sociale 12
- Morte 12
- Recesso 12
- Esclusione 13
- Liquidazione della quota 13
- Scioglimento 13
- Cause di scioglimento 13
- Liquidazione 14
- Cancellazione 14
- S.p.A. 14
- Costituzione, nullità, conferimenti 14
- Patti parasociali 16
- Nullità delle S.p.A. 161
- Conferimenti e capitale 16
- Conferimenti in denaro 17
- Conferimenti di beni in natura e crediti 17
- Le azioni delle S.p.A. 17
- Operazioni sulle proprie azioni 18
- Sottoscrizione 18
- Acquisto 18
- S.p.A.: categorie di azioni, obbligazioni, strumenti finanziari e patrimoni destinati 18
- Azioni privilegiate 19
- Azioni di risparmio 19
- Azioni correlate 19
- Azioni a favore dei prestatori di lavoro 19
- Azioni di godimento 19
- Azioni riscattabili 19
- Obbligazioni 19
- Competenza e limiti all’emissione 20
- Rappresentante comune 20
- Patrimoni destinati 21
- Patrimoni destinati unilaterali 21
- Patrimoni destinati contrattuali 22
- S.p.A.: l’assemblea nel sistema tradizionale 22
- Assemblea nel sistema tradizionale 23
- Convocazione dell’assemblea 24
- Svolgimento dell’assemblea 24
- L’intervento 25
- Discussione, votazione e invalidità delle deliberazioni in assemblea 26
- Conflitti di interessi e principio di correttezza 27
- S.p.A.: l’organo amministrativo nel sistema tradizionale 28
- Composizione organo amministrativo 28
- Nomina, cessazione, sostituzione ed emolumenti 29
- Funzionamento dell’organo amministrativo 30
- Organi delegati 2381 30
- Rappresentanza 31
- Interessi degli amministratori e le operazioni con parti correlate 31
- Doveri e responsabilità degli amministratori 32
- Azione sociale di responsabilità verso la società 32
- Azione sociale deliberata dall’assemblea 33
- Azione di responsabilità verso i creditori sociali 33
- Azione di responsabilità del socio o del terzo 33
- S.p.A.: i controlli nel sistema tradizionale 33
- Collegio sindacale - CS 33
- Composizione e nomina del CS 34
- Doveri e poteri 34
- Strumenti di reazione dei sindaci 352
- Il funzionamento 35
- Responsabilità 35
- Controllo contabile 36
- Controlli esterni 36
- S.p.A.: i sistemi alternativi di amministrazione e di controllo 36
- Sistema dualistico 36
- L’assemblea 37
- Consiglio di gestione - CgG 37
- Consiglio di sorveglianza - CdS 37
- Il sistema monistico 38
- Consiglio di amministrazione 39
- Comitato di controllo sulla gestione - CCG 39
- S.p.A.: modificazioni statutarie 39
- Iter procedurale delibera di modificazione statutaria 39
- Diritto di recesso e cause 40
- Liquidazione delle azioni 40
- Operazioni sul capitale 40
- Aumento di capitale 41
- Riduzione di capitale 41
- Società in accomandita per azioni - s.a.p.a. 42
- S.R.L: costituzione e struttura finanziaria 42
- Capitale e conferimenti 43
- Finanziamenti dei soci 44
- Partecipazioni 44
- Diritti particolari dei soci 44
- Circolazione delle quote 44
- Recesso ed esclusione 45
- Liquidazione della partecipazione 45
- Esclusione del socio 45
- Titoli di debito 45
- Struttura organizzativa e modificazioni statutarie 46
- Modalità delle decisioni 46
- Decisioni annullabili 47
- Decisioni nulle 47
- Gestione della srl 47
- Rappresentanza 48
- Conflitti di interesse dell’amministratore 48
- Controlli sulla gestione 48
- Organo di controllo e revisore legale dei conti 48
- Responsabilità da gestione 49
- Azione individuale dei soci o dei terzi e quella dei creditori 49
- Modifiche atto costitutivo 49
- Aumento di capitale 49
- Riduzione del capitale 493
- Nuove forme di srl: 50
- Società cooperative e mutue assicuratrici 50
- Scopo mutualistico 50
- Cooperative a mutualità prevalente 51
- Cooperative “altre” 51
- Caratteristiche fondamentali delle cooperative 52
- Rapporto mutualistico e parità di trattamento 52
- Costituzione delle cooperative 52
- Struttura finanziaria cooperative 53
- Azioni e quote dei soci cooperatori 53
- Strumenti finanziari 54
- Organizzazione e controlli nelle cooperative 54
- L’assemblea 54
- Organo amministrativo 55
- Controlli interni 55
- Sistemi alternativi 55
- Controlli esterni 55
- Modificazioni statuarie e trasformazione nelle cooperative 56
- Scioglimento totale cooperative 56
- Scioglimento parziale (particolare) delle cooperative 56
- Scioglimento 57
- Cause ed effetti dello scioglimento 57
- Svolgimento della liquidazione 58
- Ripartizione del residuo tra i soci e cancellazione 58
- Revoca della liquidazione 58
- Trasformazione 59
- Procedimento ed effetti 59
- Trasformazione omogenea 59
- Trasformazione omogenea di società di persone in società di capitali 59
- Trasformazione omogenea di società di capitali in società di persone 60
- Trasformazione eterogenea 60
- Da società di capitali 60
- In società di capitali 60
- Fusione 60
- Procedimento 611.
- Progetto di fusione 612.
- Deliberazione 613.
- Atto di fusione 61
- Pubblicità dell’atto di fusione ed effetti 62
- La fusione semplificata 62
- Scissione 62
- Procedimento ed effetti 63
4
Imprenditore [2082]
Imprenditore [2082]: colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
- Attività: serie di atti tra loro collegati da un fine unitario che è rappresentato dalla produzione o dallo scambio di beni o di servizi.
- Economica: costi > ricavi.
- Professionale: non occasionale.
- Organizzata: coordinamento dei fattori di produzione.
Categorie di imprenditori
- Imprenditore commerciale [2195]: colui che non svolge attività dell’imprenditore agricolo. Attività qualificanti:
- Attività industriale diretta alla produzione di beni e o servizi.
- Intermediazione nella circolazione dei beni.
- Attività di trasporto.
- Attività bancaria o assicurativa.
- Altre attività ausiliarie alle precedenti.
- Imprenditore agricolo [2135]: colui che svolge una delle seguenti attività:
- Attività agricole essenziali: coltivazione del fondo; allevamento animali; selvicoltura.
- Attività connesse: attività che non sono di base agricole (se eseguite singolarmente fanno acquistare la qualità di imprenditore commerciale), ma che se svolte da chi esercita una attività agricola essenziale, sono assorbite da questa e dunque non fanno acquisire la qualità di imprenditore commerciale.
Dimensioni dell’impresa
- Piccolo imprenditore [2083]: sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
- È obbligato ad iscriversi nel registro delle imprese e a tenere le scritture contabili.
Natura del soggetto imprenditore: impresa pubblica/privata
- Imprese sostanzialmente pubbliche.
- Sono tutte quelle in cui il soggetto giuridico è formalmente privato, ma vi è una partecipazione prevalente dello Stato o di altro ente pubblico.
- Imprese formalmente pubbliche.
- Possono assumere due distinte configurazioni:
- 5 Impresa-organo: quando l’impresa è esercitata direttamente dallo Stato o da altro ente pubblico territoriale tramite una specifica organizzazione dotata di autonomia gestionale ma priva di distinta personalità giuridica.
- Ente pubblico economico: quando l’impresa è svolta da un ente ad hoc con una propria personalità giuridica.
- Possono assumere due distinte configurazioni:
Imprenditore collettivo: le società
- Società semplice.
- Possono svolgere solo attività non commerciale.
- Società commerciale.
- Possono svolgere ogni tipo di attività, commerciale e non.
Le forme di esercizio collettivo dell’impresa diversa dalla società
Lo statuto loro applicabile è quello analogo dell'imprenditore individuale: la discriminante sarà la tipologia di attività e la dimensione.
- Associazioni e fondazioni.
- Associazioni: divieto di distribuire utili fra associati, in linea con la natura idealistica dello scopo da perseguire.
- Fondazioni: non avendo base associativa, non possono essere considerate come imprenditore collettivo.
- Consorzi con attività esterna.
- Sono organizzazioni istituite da più imprenditori per la disciplina o lo svolgimento in comune di determinate fasi delle rispettive imprese tramite l’istituzione di un ufficio destinato allo svolgimento di attività con i terzi.
- GEIE - Gruppi Europei di Interesse Economico.
- Analogo ai consorzi, si rivolge anche a professionisti appartenenti ad almeno due stati membri UE.
- Reti di imprese.
- Sono contratti tra imprese volti ad accrescerne la produttività tramite reciproca collaborazione.
- Impresa coniugale.
- Istituto di diritto di famiglia concernente le aziende istituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi in regime di comunione legale.
L’azienda
Art. 2555: l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Elemento qualificante dell’azienda è la destinazione dei beni all’esercizio dell’impresa.
Ramo d’azienda: complesso di beni che, pur facendo parte di un insieme omogeneo più vasto, è idoneo a dar luogo a un’azienda autonoma sotto il profilo operativo.
I contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell’azienda sono soggetti ad una regola di forma: la forma richiesta ad validitatem per il trasferimento 6 dell’azienda è, ai sensi dell’art. 2556, l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, da iscriversi entrambi, a cura del notaio, nel registro dell’imprese.
L’art. 2557 vieta all’alienante di un’azienda per un periodo di 5 anni dal trasferimento, l’inizio di una nuova impresa che sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta in ragione dell’oggetto, dell’ubicazione o di altre circostanze.
Successione nei contratti relativi all’azienda 2558
La disciplina del trasferimento dell’azienda deve tener conto dell’esigenza di preservare la continuità dei rapporti negoziali. Esigenza perseguita dall’art. 2558 secondo il quale per il perfezionamento è richiesto il consenso del cedente, del cessionario e del contraente ceduto.
Nel trasferimento, usufrutto e nell’affitto di azienda, il sistema normativo è il seguente:
- Contratti personali: l’acquirente non subentra nei contratti stipulati per l’esercizio della stessa che abbiano carattere personale. Per essere trasferito all’acquirente, il contratto personale richiede l’espressa previsione nel contratto di trasferimento d’azienda e il consenso del terzo contraente ceduto.
- Contratti non personali: passano all’acquirente senza bisogno di apposita pattuizione e senza bisogno di assenso del terzo contraente. Il terzo contraente però potrà recedere entro 3 mesi dalla notizia di trasferimento ove sussista giusta causa.
Successione nei crediti e nei debiti
Art. 2559, salvo diversa pattuizione, l’acquirente subentra nei crediti come effetto del trasferimento dell’azienda.
Art. 2560, dove non diversamente indicato nel contratto, il passaggio dei debiti dall’alienante all’acquirente è automatico.
Proprietà industriale
Con lo scopo di disciplinare la concorrenza tra imprenditori e garantire riconoscibilità sul mercato, l’espressione proprietà industriale comprende:
- Marchi e altri segni distintivi.
- Indicazioni geografiche e denominazioni d’origine.
- Disegni e modelli.
- Invenzioni.
- Modelli d'utilità.
- Topografie dei prodotti a semiconduttori.
- Segreti commerciali.
- Nuove varietà vegetali.
Marchio
Il sistema di tutela del marchio si fonda sull’attribuzione di un diritto al suo uso esclusivo in favore del soggetto che lo abbia registrato (marchio registrato che rappresenta un diritto titolato), oppure che lo abbia utilizzato in via di fatto → marchio non registrato 7.
Il marchio può contraddistinguere sia un bene che un servizio e non vi sono limiti sull’attribuzione dello stesso marchio a più prodotti dell’impresa, oppure una diversificazione o uso con misto di marchi generali e specifici per designare i prodotti.
Il marchio consiste in un qualsiasi segno atto a distinguere i prodotti/servizi di un’impresa da quelli delle altre imprese. Si distingue tra marchi denominativi (parole), figurativi (disegni), misti, di forma, di colore, di suono.
I requisiti di validità del marchio sono:
- Lecito → non deve contenere segni contrari alla legge.
- Vero → non deve contenere segni idonei a ingannare il pubblico su provenienza geografica, natura o qualità dei prodotti/servizi. Non decettività del marchio: non deve evocare qualità del prodotto che non esistono.
- Originale: deve avere capacità distintiva del prodotto rispetto a quelli di medesimo genere.
- Nuovo.
Il diritto all’uso esclusivo del marchio dura 10 anni dalla data di deposito della domanda ed è rinnovabile per la stessa durata alla scadenza per un numero illimitato di volte.
Il marchio è liberamente trasferibile a terzi e può essere ceduto separatamente dall'azienda o dal suo ramo di appartenenza.
Altri segni distintivi: ditta, insegna e brevetto
- Ditta: è il nome scelto dall’imprenditore con il quale vuole indicare la propria attività.
- Principio di verità: deve comprendere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore.
- Principio di novità: quando la ditta è uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.
- La ditta è trasferibile solo insieme all’azienda o a un suo ramo.
- Insegna: è il segno distintivo dei locali dove si svolge l’attività d’impresa.
- Brevetto: consiste nella concessione di un diritto di monopolio temporaneo - 20 anni - in favore di chi abbia inventato un prodotto o un procedimento.
- Requisiti di legge per la brevettabilità di un’invenzione:
- Industrialità.
- Novità.
- Originalità.
- Liceità.
- Requisiti di legge per la brevettabilità di un’invenzione:
Crisi d’impresa e fallimento
Per dissesto di un’attività economica si intende l’eccedenza non episodica dei costi sui ricavi. Per quanto concerne l’imprenditore, si prende in considerazione lo stato di insolvenza, ovvero l’incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
In caso di insolvenza sono previste le cosiddette procedure concorsuali, le quali riguardano l'intero patrimonio dell’imprenditore e sono destinate al soddisfacimento, 8 tendenzialmente paritario e pro quota, di tutti i suoi debiti. Obiettivo della disciplina della crisi d’impresa è quello di impedire la dissoluzione di complessi aziendali che conservano comunque un valore positivo.
Sono esenti dal fallimento:
- Gli imprenditori agricoli.
- Imprenditori commerciali che non raggiungono determinate soglie quantitative di attivo, ricavi e debiti.
- Enti pubblici territoriali che esercitano in via non prevalente l’attività d’impresa.
Viene dichiarato fallito l’imprenditore che si trova in stato di insolvenza la quale si manifesta con inadempimenti che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
- Regolarmente: in modo regolare e procurandosi i mezzi in modo regolare.
- Insolvenza: è uno stato che consiste nell’incapacità di soddisfare regolarmente (nei tempi e nei modi dovuti) le proprie obbligazioni.
Società e figure affini
Elementi essenziali del contratto di società
Art. 2247, la società è un contratto con il quale due o più persone conferiscono beni e/o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Conferimenti: capitale e patrimonio
I soci alla costituzione della società devono conferire beni o servizi. Il capitale sociale non può essere superiore alla somma dei conferimenti effettuati dai soci in sede di costituzione o anche successivamente - aumento di capitale. Il capitale sociale rappresenta ciò che non può essere distolto dall’esercizio dell'attività fino a:
- Estinzione della società: la restituzione del capitale ai soci può essere effettuata solo dopo il soddisfacimento dei creditori sociali.
- Riduzione formale tramite modifica contrattuale → i creditori sociali possono op
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