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S.P.A. - Costituzione, Nullità, Conferimenti
La costituzione di una s.p.a. avviene in due fasi: stipulazione atto costitutivo + iscrizione nel registro delle imprese.
L'atto costitutivo va redatto per atto pubblico e può consistere sia in un atto unilaterale sia in un contratto (art 2328); in questo secondo caso, la stipulazione può avvenire in forma simultanea oppure per pubblica sottoscrizione.
- Costituzione simultanea: il contratto di spa viene concluso immediatamente tra soggetti contestualmente presenti presso il notaio.
- Costituzione per pubblica sottoscrizione:
- Predisposizione di un programma indicante gli elementi essenziali della spa.
- Deposito programma dal notaio + autenticazione firme + pubblicazione del programma per raccogliere sottoscrizioni.
- Gli interessati sottoscrivono un tot di azioni e devono versare almeno il 25%.
- Convocazione assemblea dei sottoscrittori (assemblea costituenti) che delibera sul contenuto dell'atto costitutivo.
- Stipula dell'atto costitutivo.
dell'atto costitutivo
In entrambi i casi, per procedere alla costituzione devono ricorrere le condizioni indicate nell'art 2329:
- sottoscrizione integrale dell'intero capitale sociale
- versamento dei conferimenti
25% almeno per conferimenti in denaro. Depositato in banca, è vincolato fino all'iscrizione della spa nel registro delle imprese
integrale per conferimenti in natura
presenza delle autorizzazioni e condizioni eventualmente richieste da leggi speciali
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro 10 giorni presso il registro delle imprese. Se non viene iscritto entro 90 giorni, i soci hanno diritto alla restituzione dei conferimenti effettuati e l'atto costitutivo perde definitivamente efficacia.
Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica (art 2331) e gli amministratori acquisiscono il diritto alla consegna dei conferimenti versati in banca nel conto vincolato.
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- parte storica:
- denominazione
- oggetto sociale
- ammontare del capitale sottoscritto
- numero e valore nominale delle azioni
- norme per ripartizione utili
- benefici accordati ai promotori
- sistema di amministrazione adottato
- numero di componenti collegio sindacale
- durata società
- parte effimera: contenuto facoltativo
- parte duratura: contenuto obbligatorio, elementi che rappresentano le fondamentali basi organizzative e finanziarie della società, le quali possono essere modificate attraverso l'apposito procedimento di modifica dell'atto costitutivo
Ulteriori norme relative al codice non vietano di compiere operazioni in nome della spa prima della sua iscrizione. Per esse sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.
Il funzionamento delle società possono essere contenute nello statuto che costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. Le regole per modificare l'atto costitutivo sono identiche a quelle previste per l'atto costitutivo e sono dette modifiche statutarie.
Patti parasociali: L'atto costitutivo comprensivo dello statuto regola la vita, il funzionamento e lo scioglimento della società. Il contratto di spa ha forza di legge tra le parti, esso ha effetti anche nei confronti dei terzi.
Patti parasociali: con essi le parti si accordano per coordinare il loro comportamento nelle assemblee sia impegnandosi a concordare preventivamente il modo in cui eserciteranno il diritto di voto sia anche solo scambiandosi preventivamente opinioni. Tutti i patti sociali hanno effetto meramente obbligatorio: essi vincolano solo quei soci che vi partecipano.
I patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea.
L'art 2341 stabilisce che i
patti parasociali non possono avere durata superiore a 5 anni (3 anni per le quotate). Alla scadenza il patto può essere rinnovato. Sono possibili anche i patti a tempo indeterminato.
Nullità delle spa
Prima dell'iscrizione nel RI, si applicano le regole contrattuali ordinarie sulla nullità e l'annullabilità del contratto.
Dopo l'iscrizione nel registro delle imprese si applica invece il regime speciale ed esiste solo la nullità che però può essere dichiarata esclusivamente in caso di:
- mancata stipulazione atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico
- illiceità dell'oggetto sociale
- mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante:
- denominazione società
- conferimenti
- ammontare capitale sociale
- oggetto sociale
- per tutti gli altri vizi, l'iscrizione nel registro delle imprese ha effetto sanante.
Conferimenti e capitale
Per conferimento si intende un apporto di
beni da parte del socio. La spa deve avere un capitale sociale minimo di 50.000€. Il capitale sociale è la quota di ricchezza della società che i soci hanno considerato indisponibile cioè non restituibile come utile.
Il capitale assolve a varie funzioni:
- produttiva, essendo la prima risorsa disponibile che i soci destinano all'esercizio dell'attività
- organizzativa, ha il ruolo di metro di misurazione dei poteri esercitabili dai soci
- garanzia per i creditori
Nelle spa possono essere imputabili a capitale sociale solo i conferimenti in denaro e quelli di crediti e di beni di natura.
Conferimenti in denaro
Al momento della sottoscrizione è sufficiente e necessario versare presso una banca il 25%. Nel caso di spa costituita per atto unilaterale, deve essere versato l'intero importo.
Conferimenti di beni in natura e crediti
Se consentito dall'atto costitutivo, le azioni possono essere liberate mediante conferimenti di beni in natura.
e di crediti, da effettuarsi integralmente al momento della sottoscrizione. Non possono essere oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi, mentre sono ritenuti ammissibili conferimenti di beni in godimento. I conferimenti in natura sono soggetti a un procedimento di stima così articolato: art 23431. Il conferente deve presentare una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale; tale relazione deve contenere almeno: a. descrizione dei beni conferiti b. attestazione che i beni hanno un valore almeno pari a quello attribuito al momento del conferimento c. criteri di valutazione seguiti 2. Entro 180 giorni dall'iscrizione della società, gli amministratori devono controllare le valutazioni contenute nella relazione. 3. Fino al controllo delle valutazioni, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e restano depositate presso la società. 4. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era superiore o inferiore entro il limite.di non ci sono conseguenze, altrimenti la società deve proporzionalmente ⅕, procedere alla riduzione del capitale sociale e all'annullamento delle azioni scoperte, a meno che:
- il socio conferente versi la differenza in denaro
- o che il socio receda dalla società
Le prestazioni d'opera o servizi non possono essere oggetto di conferimenti. Si presentano sotto forma di prestazioni accessorie, le quali sono disciplinate da controlli.
L'atto costitutivo può prevedere che il socio, oltre al conferimento, sia tenuto anche a effettuare prestazioni accessorie non consistenti in denaro: l'atto stesso ne determina contenuto, durata, modo e compenso e stabilisce le sanzioni relative all'inadempimento, quali l'esclusione dalla società. Le azioni alle quali è connesso l'obbligo di prestazioni accessorie devono essere nominative e sono trasferibili solo con il consenso degli amministratori.
Le azioni delle S.p.A.
Le azioni sono
unità di partecipazione indivisibili, autonome, dotate di un valore economico e standardizzate.- Indivisibilità: significa che l'azione rappresenta un'entità unitaria minima di partecipazione alla società. Non può essere frazionata e qualora appartenga a più soggetti, si ha comunione necessaria non suscettibile di scioglimento. La consistenza dell'azione è indicata nello statuto tramite la fissazione del valore nominale. Può essere cambiata tramite modificazione dello statuto, sia tramite frazionamento (quando l'azione abbia raggiunto un valore troppo alto) sia mediante raggruppamento (numero di azioni in circolazione eccessivo).
- Operazioni sulle proprie azioni
Sottoscrizione
È vietata la sottoscrizione di azioni proprie da parte della società. Se una sottoscrizione viene effettuata da un terzo in nome proprio ma per conto della società, il terzo è a tutti gli effetti sottoscrittore per
conto proprio. In caso di violazione del divieto, l'operazione resta valida ma il legislatore imputa la titolarità delle azioni sottoscritte ai promotori e ai soci fondatori
Acquisto
Effettuabile sul mercato secondario, dove si scambiano partecipazioni nelle quali il conferimento è già stato effettuato.
Una spa può acquistare le proprie azioni (direttamente, tramite fiduciaria o per imposta persona) solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- L'acquisto deve avvenire nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
- Possono essere acquistate solo azioni interamente liberate
- L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea
- Per le società quotate è previsto il rispetto del principio della parità di trattamento tra i soci
- Per le società aperte, è inoltre previsto che il valore nominale delle azioni proprie non può eccedere il capitale sociale