Diritto commerciale
Impresa
Imprenditore: è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. (Attività economica in gergo “impresa” diversa da enti no profit e liberi professionisti).
Scopo di lucro: destinazione al mercato, economicità di gestione, attività di godimento.
Imprenditore agricolo
Colui che svolge attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento del bestiame (queste sono attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, di carattere vegetale o animale) e attività connesse (attività esercitate dallo stesso imprenditore agricolo volte alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti dalle attività commerciali). Esempio: agriturismo, attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. (Criterio di prevalenza)
Imprenditore commerciale
Imprese soggette ad iscrizioni nel registro delle imprese. Gli effetti sono i fatti la cui iscrizione è obbligatoria. Se non iscritti, non possono essere opposti a terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza, dalla data di iscrizione, i terzi non possono opporre di non averne conoscenza.
Institore (amministratore di un negozio)
È il preposto del titolare all’esercizio: dell’impresa, di una sede secondaria, di un ramo d’azienda. Può compiere tutti gli atti salvo limiti della procura, salvo: vendere o ipotecare immobili, cedere l’azienda.
Responsabilità: l’institore è personalmente obbligato se non fa sapere al terzo che agisce per conto dell’imprenditore, il terzo può agire anche nei confronti dell’imprenditore per gli atti compiuti dall’institore pertinenti all’esercizio dell’impresa cui è preposto.
Piccolo imprenditore
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti, e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e dei componenti della famiglia.
Scritture contabili
L’imprenditore commerciale non piccolo deve tenere: libro giornale, libro degli inventari, le scritture contabili, fatture, lettere, telegrammi ricevuti, copie di quelli inviati.
Criteri e obblighi: il conto p.p. deve dimostrare con evidenza utili e perdite, nelle valutazioni occorre attenersi ai criteri stabiliti per le S.p.A., in quanto applicabili.
Azienda
È un complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa: beni materiali e immateriali, crediti, contratti, avviamento, valutazione.
Trasferimento
I contratti di trasferimento della proprietà o del godimento di un’azienda commerciale devono essere: registrati entro 30 giorni, provati per iscritto (Es. trasferimento di certi beni o per la natura del contratto donazione).
Successione nei contratti
Salvo patto contrario, l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’impresa che non hanno carattere personale, il terzo può recedere per giusta causa entro 3 mesi dalla notizia della cessione, salva la responsabilità del cedente, le norme si applicano anche ad affitto ed usufrutto d’azienda.
Successione dei crediti
La cessione ha effetti verso i terzi dalla data in cui è iscritta nel registro, non occorre notifica o accettazione, il debitore ceduto è libero se paga in buona fede al cedente, le norme si applicano anche a affitto e usufrutto d’azienda.
Successione dei debiti
Il cedente non è liberato dei debiti anteriori al trasferimento se non c’è il consenso dei creditori, se l’azienda è commerciale, l’acquirente risponde in solido con il cedente dei debiti, purché risultino dalle scritture contabili.
Divieto di concorrenza
Chi cede l’azienda non può, nei 5 anni successivi, iniziare una nuova impresa che, per oggetto, ubicazione o altre circostanze, si idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. Un limite più ampio e valido, purché: non impedisca ogni attività professionale, non superi i 5 anni di durata, se il divieto non è indicato si intende di 5 anni.
Concorrenza sleale
Compie atti di concorrenza sleale chi:
- Usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli altrui, imita servilmente i prodotti di un concorrente, compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o l’attività di un concorrente.
- Diffonde notizie o apprezzamenti sui prodotti o l’attività di un concorrente idonei a determinare il discredito, si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente.
- Si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo contrario alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.
Sanzioni: inibitoria, rimozione degli effetti, risarcimento del danno, pubblicazione della sentenza.
Legge Antitrust
Autorità garante della concorrenza e del mercato, abusi di posizione dominante, intese, concentrazioni.
- Intese: vietate se hanno per oggetto o per effetto di restringere o alterare la concorrenza in modo consistente, in una parte sostanziale del mercato, possono consistere in accordi, pratiche concordate. Sanzioni: nullità, inibitoria, sanzioni pecuniarie amministrative fino al 10% del fatturato.
- Abuso di posizione dominante: non è vietato raggiungere una posizione dominante, ma abusarne, negli USA è diverso, può essere singola o collettiva, sanzioni uguali a quelle delle intese.
- Concentrazioni: vietate se creano o rafforzano una posizione dominante, possono realizzarsi attraverso: fusione, acquisto o affitto d’azienda, costituzione di un’impresa comune, acquisizione del controllo su un’impresa o parte di essa.
Marchi
Requisiti di validità: confondibili sull’origine, anche per associazione, con marchi o altri segni distintivi altrui, registrati o usati con notorietà generale per prodotti simili, somiglianza con marchi rinomati altrui. Capacità distintiva: segni di uso generale nel commercio, segni che descrivono natura, qualità, provenienza geografica del prodotto. Liceità: segni contrari alla legge, ordine pubblico, buon costume.
Acquisto del diritto. Registrazione: persone fisiche o giuridiche, nazionale, comunitaria, internazionale, pagamento tasse per ogni classe, esclusiva 10 anni-rinnovabile. Uso di fatto: con notorietà e estensione nazionale, onere della prova, tutela della concorrenza sleale, no descrizioni e sequestri.
Perdita del diritto. Decadenza: non uso o sospensione dell’uso per 5 anni, volgarizzazione, illiceità sopravvenuta, recettività sopravvenuta. Trasferimento: si può cedere il marchio, indipendentemente dall’azienda, per la totalità o parte dei prodotti, non deve derivare inganno per il pubblico. Licenza. Esclusiva o non esclusiva, per totalità o parte dei prodotti, struttura del contratto, merchandising. Marchi collettivi e di qualità: non indicano l’origine imprenditoriale, ma la qualità o la provenienza geografica, principio della “porta aperta”, disciplinare di connessione.
Brevetti
Requisiti di validità. Novità: l’invenzione non è compresa nello stato della tecnica, l’insieme delle conoscenze accessibili ovunque al pubblico, comprese le domande di brevetto anteriori non ancora pubblicate, anche all’estero. Originalità: la soluzione non deve risultare evidente al tecnico medio, indizi di non evidenza. Industrialità: scoperte, teoria scientifiche; metodi matematici, chirurgici, terapeutici, diagnostici, piani e metodi per attività intellettuali e commerciali, giochi, presentazioni di informazioni, software. Sufficiente descrizione: l’invenzione deve essere attuabile sulla scorta delle istruzioni contenute nel testo del brevetto.
Brevettazione: titolari: persona o società-inventore; tipi di brevetto: nazionale, europeo, comunitario; parti: testo, disegni, rivendicazioni; procedimento: domanda, pubblicazione, concessione; esclusiva: 20 anni dalla domanda (non rinnovabile). Invenzione del dipendente: pagato per inventare (solo diritto morale), pagato per altro (equo premio), invenzione occasionale (diritto di prelazione per l’impresa).
Brevettazione del non avente diritto: assunzione domanda a proprio nome, deposito di nuova domanda con effetti della prima, rigetto della domanda. Licenza di brevetto: volontarie (regime simile ai marchi), obbligatorie: ammontare della royalty stabilito dall’Ufficio brevetti, mancata attuazione entro 3 anni dalla concessione, invenzione di perfezionamento, invenzione di nuovo uso, norme TRIPs a favore dei PVSI.
Tutela giudiziaria: simile ai marchi.
Ultime cose sull’impresa
Inizio (già dagli atti preparatori); fine (cessazione dell’attività, liquidazione, cancellazione dal registro).
Imprenditore occulto: può essere di società palese, socio occulto di imprenditore. Associazione in partecipazione: l’associazione attribuisce all’associato una partecipazione agli utili dell’impresa o di un affare a fronte di un determinato apporto, consistente in denaro o in una prestazione, i terzi assumono diritti e obblighi solo nei confronti dell’associazione, all’associante spetta la gestione dell’impresa, l’associato ha diritto al rendiconto se il contratto dura più di un anno, l’associato partecipa alle perdite in misura uguale agli utili, salvo patto contrario, in ogni caso, le perdite non possono superare il valore dell’apporto.
Società di persone
Società: contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Tipi di società di persone
Società semplice (s.s.): nessuna forma speciale, salve quelle richieste dai beni conferiti.
Società in nome collettivo (s.n.c.): atto pubblico o scrittura autenticata, iscrizione entro 30 gg nel registro da parte degli amministratori, se non c’è l’iscrizione si applicano le regole della società semplice, salve quelle in tema di rappresentanza.
Conferimenti
In denaro, in natura o in prestazioni d’opera, obbligo di effettuarli nella misura indicata nel contratto sociale, se nullo è stabilito, si presumono uguali fra i soci e vanno effettuati in misura necessaria per conseguire l’oggetto sociale, chi conferisce crediti risponde della insolvenza del debitore, salva la negligenza della società, i beni conferiti non possono essere usati dal socio per fini extrasociali, salvo il consenso di tutti i soci.
Socio d’opera
I soci possono escluderlo se non è più in grado di fornire la prestazione, in caso di liquidazione della società partecipa solo all’eventuale attivo che residua dopo il rimborso al valore nominale ai soci dei loro conferimenti, in mancanza di pattuizioni espresse, il rimborso è determinato dal giudice secondo equità.
Amministrazione
Disgiunta, salvo patto contrario, se è disgiunta, diritto di opposizione preventiva da parte di ciascun socio: sull’opposizione decide la maggioranza dei soci, calcolata per quote di partecipazione agli utili, se è congiuntiva, occorre il consenso di tutti i soci, se è a maggioranza, si calcola per quote.
Revoca della facoltà di amministrare
Se l’amministratore è nominato con il contratto sociale, non ha effetto in assenza di giusta causa, se l’amministratore è nominato con atto separato, è revocabile liberamente. Se però è stabilito che il mandato è irrevocabile, occorre giusta causa, salvo risarcimento del danno, in ogni caso, ciascun socio può chiedere in giudizio la revoca per giusta causa.
Diritti e obblighi dei soci
Gli amministratori devono agire con la diligenza del buon padre di famiglia, sono solidalmente responsabili verso la società per gli obblighi di legge o del contratto sociale, salvo che provino di aver agito senza colpa, i soci non amministratori hanno diritto di avere notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di avere il rendiconto.
Partecipazione agli utili e alle perdite
Proporzionalità fra conferimenti e partecipazione agli utili, presunzione di uguaglianza dei conferimenti, presunzione di uguaglianza di quote di partecipazione agli utili e alle perdite, diritto agli utili una volta approvato il rendiconto.
Tutela del capitale sociale (nella s.n.c.)
Divieto di ripartizione fra i soci degli utili fittizi, divieto di distribuire utili finché non sono state ripianate le perdite con reintegrazione o riduzione del capitale.
Riduzione del capitale sociale
La riduzione del capitale sociale è sempre facoltativa nelle società di persona, divieto di rimborso ai soci, da parte degli amministratori, dei conferimenti, divieto di liberare i soci dall’obbligo di ulteriori versamenti (a meno che non vi sia una delibera di riduzione del capitale sociale), diritto dei creditori di opporsi entro 3 mesi, il tribunale può imporre una garanzia.
Rendiconto o bilancio?
Rendiconto nella società semplice, nella s.n.c., bilancio redatto seguendo i criteri stabiliti per la spa, diritto agli utili una volta approvato il bilancio, salvo patto contrario, diversità fondamentale rispetto alla spa.
Responsabilità dei soci verso i creditori sociali
Risponde la società con il suo patrimonio, inoltre rispondono: Società semplice. I soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci, S.n.c. regolare la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci è inderogabile, i nuovi soci rispondono delle obbligazioni contratte dalla società prima del loro ingresso, chi recede, è escluso o muore non è li...
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