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La differenza tra società di capitali e società di persone
La società di capitali, come quella di Andrea Ferrarese, è completamente separata dall'ente e non può essere confusa con quella dei soci. I patrimoni sono completamente separati. Nelle società di capitali è necessario avere un sistema sociale corporativo, dove le decisioni vengono prese da organi che seguono regole prefissate e un processo complesso e formalizzato.
Nelle società di persone, invece, le decisioni vengono prese a maggioranza dei soci, senza la presenza di organi particolari.
Le società chiuse sono quelle in cui le azioni non sono quotate né diffuse tra il pubblico in maniera rilevante. In queste società, i soci attuali mantengono un certo controllo sulle persone dei soci futuri.
Le società aperte, invece, sono quelle che ricorrono al mercato con una sollecitazione rivolta alla generalità dei risparmiatori. Sono società con azioni quotate o diffuse.
c'è controllo su chi può entrare in società come socio). POSSIAMO DIRE CHE SONO APERTE SOLO LE SOC. DICAPITALI. Le soc. di persone sono inidonee a raccogliere capitale in maniera indistinta e diffusa in ragione: - resp. Illimitata - non perfetta interscambiabilità delle partecipazioni sociali - ricadute che la modifica della titolarità delle partecipazioni ha sull'entità e sull'integrità della garanzia per i creditori (autonomia Patrimoniale Imperfetta). SOCIETA' DI CAPITALI VANTAGGI: - Autonomia patrimoniale perfetta; - Libera disponibilità e trasferibilità del titolo (è più facile vendere le azioni) FERRARESE ANDREAS.S., S.N.C, S.A.S. – SOCIETA' DI PERSONE La società semplice è una società che si dice ha un ruolo normativo perché nella prassi rappresenta un modello poco utilizzato, in quanto può svolgere solo attività NONcommerciale… ha però rilievo normativo perché tutte le norme prescritte per le soc. semplici si applicano in linea generale (salvo deroghe) agli altri due modelli (snc, sas).Quadro normativo delle Soc. di persone. Ci sono disposizioni che valgono per tutte.
Dal 2251 al 2290 sono norme che si applicano alla soc. semplice, il 2291 è la norma iniziale della disciplina della snc, a cui però non si applicano solo quelle norme, ma anche quelle delle società semplice, in quanto compatibili. S.A.S. si applicano le norme della snc in quanto compatibili.
SNC: nessuna restrizione per il tipo di attività ed è il tipo residuale dell'attività commerciale (se l'attività è commerciale si applicano le norme proprie della snc). Nella SNC tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e non è ammesso patto contrario.
S.A.S: società di persone che si caratterizza per la presenza
di due categorie di soci:- I soci accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali;
- I soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita.
- Nella s.s. non sono stabiliti in linea di principio requisiti formali a pena di invalidità.
Condizione di regolarità. L'irregolarità però incide sulla disciplina applicabile alla società, in particolare vedremo che i rapporti tra la soc. e i terzi sono regolati dalle norme prescritte per la S.S.-art.2297 (in caso di irregolarità). Fino a quando la società non è iscritta nel reg. imprese è regolata dalle norme della S.S. Una S.n.c. può essere irregolare sia perché le parti non hanno redatto un atto costitutivo (soc. di fatto), sia nel caso in cui lo hanno redatto, ma non iscritto.
Regola di forma e contenuto:
- L'atto costitutivo deve essere redatto secondo il 2296 per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
- Art.2295--> contenuto atto costitutivo--> si richiede
- le generalità dei soci,
- la ragione sociale che deve essere assolutamente costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale,
- Indicazione di quali soci hanno
l'amministrazione e rappresentanza della società
sede della società (principale e eventualmente secondarie)
oggetto sociale
conferimenti di ciascun socio e valore ad essi attribuito e modo di valutazione
prestazione a cui sono tenuti i soci d'opera
come si decide di ripartire gli utili e le perdite
Per quanto è costituita la società, se nulla è indicato si intenderà costituita a tempo indeterminato
FERRARESE ANDREA
Non tutti questi requisiti devono necessariamente esserci, perché alcuni di questi possono essere colmati dalle norme supplettive. (Art. 2257 e 2263)
Limite della libertà di forma: natura dei beni conferiti (art.2251)
È richiesta la forma scritta a pena nullità (è nulla anche la società solo se il conferimento aveva grande valore per esercitare l'attività, se no è nullo solo il conferimento) per il conferimento di beni immobili o di diritti reali immobiliari anche qualora
si tratti di semplice godimento di questi beni a tempo indeterminato oeccedente i 9 anni. Il contratto sociale può essere modificato secondo l'art. 2252 c.c. "Il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente" I conferimenti Rappresentano quelle risorse attraverso le quali la società andrà a svolgere la propria attività d'impresa. L'obbligo di conferimento è essenziale per assumere la qualità di socio. Il 2253 al comma 1 ci dice che il socio è obbligato a eseguire i conferimenti nel contratto sociale. Se i soci non hanno determinato i conferimenti si presume che: 1. tutti i soci siano obbligati a conferire in parti uguali tra loro quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e tutti devono essere in denaro; Oggetto del conferimento: - Massima libertà nelle soc. di persone, quindi, può essere in denaro.beni in natura o prestazioni di servizi o d'opera, un socio può dare, fare o non fare qualcosa per la società. La disciplina è diversa in ragione dell'oggetto del conferimento e sono:
Art. 2254 Garanzia e rischi dei conferimenti di beni in natura: richiama la disciplina della vendita - comma 1 per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita (rischi garanzia per vizi...) in più sul socio grava il rischio di perimento del bene della cosa conferita, in caso di perimento per caso fortuito fino al momento in cui il bene non divenga di proprietà della società. In caso di beni di genere il trasferimento avviene con la specificazione (es. un chilo di farina e specificare quale chilo).
1366 contratto con effetti reali: la costituzione o il trasferimento di un diritto reale... la proprietà o il diritto si trasmettono per effetto del
consenso delle parti legittimamente manifestato…
- Per le cose conferite in godimento il rischio grava sempre sul socio e non sulla società (Art. 2255)
- conferimento di crediti: il socio che ha conferito un credito risponde dell'insolvenza del debitore nei limiti indicati nell'art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia. Il socio risponderà nei limiti del valore che è stato assegnato al credito
- Socio d'opera: è lasciata alla discrezionalità dei soci la possibilità di accettare che uno dei soci conferisca la propria opera o i propri servizi… può poi sopraggiungere l'inidoneità dell'esecuzione della prestazione da parte del socio e quindi a questo punto può essere escluso.
FERRARESE ANDREA
DISTINZIONE TRA CAPITALE E PATRIMONIO
Tutti i conferimenti dei soci vanno a costituire l'attivo patrimoniale sociale della società e vige il vincolo di destinazione (art.
2256) i soci non possono utilizzare i beni conferiti, a meno che non esiste il consenso degli altri soci. La norma dice: "il socio non può servirsi senza il consenso degli altri soci dei beni facenti parte del patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società"
Il capitale rappresenta il valore in denaro ai conferimenti ed è una posta contabile.
Le funzioni del capitale:
- Garanzia per i creditori
- Organizzativa:
- aiuta a determinare l'utile o la perdita d'esercizio
- Vincolistica: ci consente di identificare la frazione di patrimonio vincolata alla società e non distribuibile fra i soci.
Nelle società di persone (soprattutto in quella S.S.) manca una norma volta a garantire che il patrimonio netto della società, durante la vita della società, presenti un'eccedenza almeno pari al capitale sociale.
Nella disciplina della S.S. manca anche