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Estratto del documento

EXTRA ordinem. L’ordo era la lista dei giudici che il pretore pubblicava all’inizio

dell’anno di carica, da cui poi nominava i giudici. Era quindi l’elenco dei privati

cittadini. Questo nuovo rito processale si chiama cognitio extra ordinem Proprio perché

i nuovi giudici non provengono più dall’ordo, ma sono extra ordinem, il che vuol dire

fuori dall’ordo; sono quindi funzionari burocratici dell’impero.

➢ Si svolge in forma scritta. La parte che si vuole citare in giudizio deve redigere un

atto scritto (atto di citazione) che fa recapitare a casa del convenuto. Il convenuto

dovrà presentarsi in giudizio alla data indicata. Se non si presenta, la novità è che si

può fare il processo anche senza di lui (possibile il processo contumaciale). Non è

detto che il contumace perda in processo, il contumace è un soggetto che non si può

difendere, il che molto spesso lo porta a perdere.

➢ La sentenza non è più definitiva ma, esiste l’appello. L’appello dapprima è gestito

dall’imperatore, poi si crea un dei giudici di secondo grado. Colui che aveva perso,

doveva entro poco tempo presentare appello allo stesso giudice che aveva emesso la

sentenza di primo grado. Non esisteva la possibilità di ricorso in terzo grado se la

stessa parte avesse perso il primo e secondo grado

➢ L’esecuzione forzata cambia, che già al tempo del processo formulare chi perdeva la

causa e poi non adempiva la sentenza subiva un’esecuzione sul patrimonio (si supera

quindi il concetto della manus iniectus). Anche nella cognitio extra ordinem

l’esecuzione è in linea di principio un’esecuzione sui beni; la novità, rispetto al

processo formulare, è che questa esecuzione patrimoniale non è effettuata

personalmente dalla parte, ma l’esecuzione è compiuta dal giudice dell’esecuzione per

mezzo di suoi ausiliari. PERSONE

Secondo Gaio il potere dei padroni sugli schiavi è esistente da tutti i popoli. In

contrasto lui ci sono due suoi contemporanei:

- Giurista fiorentino -> la schiavitù è una condizione dello ius gentium,

per cui qualcuno viene sottoposto “contro natura” al dominio di un

altro

- Ulpiano: la schiavitù era sconosciuta all’origine, in quanto per diritto

naturale tutti sono nati liberi

Cause della schiavitù:

- Cattura come prigioniero di guerra -> infatti “servi” deriva da

“servare” cioè non uccidere i prigionieri

- Nascita da madre schiava -> il figlio ricadeva sotto il potere del

padrone della madre

- Cittadino romano condannato che restava insolvente -> veniva

venduto (in età arcaica) come schiavo secondo la procedura esecutiva

della manus iniectio

- Cittadino romano che si fingeva schiavo -> in modo da farsi

vendere, poi rivendicare il suo status di cittadino libero e dividere il

suo prezzo. L’uomo diventava schiavo del compratore che aveva

provato a frodare

- Donna che aveva avuto relazione sessuale stabile con schiavo

altrui -> in caso essa non avesse interrotto tale pratica dopo tre

intimidazioni da parte del padrone dello schiavo, lei e il suo patrimonio

diventavano di proprietà del padrone dello schiavo.

Manumissione -> atto con cui lo schiavi veniva liberato dal padrone e diventava

liberto. 3 tipi di manumissione:

- Manumissio vindicta -> è una sorta di finto processo in cui l’adsestor

libertatis (colui che sostiene che il presunto schiavo sia libero),

tenendo in mano una verghetta (vindicta), afferma solennemente

davanti al pretore che il soggetto che si vuole manomettere è in effetti

libero. Il padrone dello schiavo, che si è precedentemente accordato

con l’adsestor, tace e non si oppone. Il magistrato quindi con

dichiarazione solenne dà la libertà allo schiavo.

- Manumissio censu -> iscrizione del servo come libero nelle liste dei

cittadini al momento del censimento (ogni 5 anni)

- Manumissio testamento -> lo schiavo veniva dichiarato libero nel

testamento del proprio padrone (quindi sarebbe diventato libero dopo

la sua morte). La volontà di voler liberare lo schiavo doveva essere

espressa in forma solenne e imperativa altrimenti non sarebbe stata

valida e la concessione della libertà del servo sarebbe spettata

all’erede come obbligo.

Modi non solenni:

- Semplice dichiarazione del dominus di voler liberare lo schiavo, fatta

in maniera infromale o amichevole (inter amicos) che comportava che

lo schiavo per lo ius civile non diventasse libero, ma veniva autorizzato

a comportarsi come se lo fosse stao.

In seguito la Lex Iunia Norbana riconobbe valida questo tipo di

manumissione. Gli schiavi liberati in tal modo però non potevano

diventare cittadini romani. ↓

La Lex Aelia Sentia stabiliva che gli schiavi liberati in forma non

solenne non erano cittadini romani ed acquistavano una situazione

giuridica di secondo piano. Essi infatti venivano considerati latini, cioè

potevano disporre in vita di un patrimonio ma non potevano essere

nominati eredi da altri né beneficiare di un legato.

Tale situazione fu mutata molto più tardi da Giustiniano. Egli:

Abolì la pessima condizione dei liberti assimilati a dediticii. Essi

 erano infatti liberti che avevano subito, prima della manumissione

pene infamanti. Fino ad allora essi non potevano acquisire la

cittadinanza romana e non potevano farsi vedere entro 100 miglia

da Roma, perché se lo avessero fatto sarebbero stati venduti come

servi oltre 100 miglia dalla città e non avrebbero più potuto

riacquisire la libertà.

Abrogò la legge Fufia Canina che limitava il numero di schiavi che

 si potevano manumettere per testamento in relazione al numero di

schiavi posseduti. ↓

A seguito delle riforme giustiniane vengono abolite le categorie di

liberti e la libertas, come affermò Giustiniano, tornò a presentarsi

unica e semplice come alle origini di Roma.

Con l’avvento del cristianesimo nacque anche la manummissio in ecclesia ->

compiuta in chiesa davanti al celebrante.

Rapporto di patronato: (rapporto tra padrone manumittente e schiavo liberato)

Il liberto deve un certo obsequium nei confronti del patrono cioè, doveva comportarsi

con rispetto e non agire contro di lui in giudizio senza il permesso del pretore. Inoltre

doveva prestare dei servigi al patrono e in caso di morte del liberto senza testamento

o eredi i suoi beni sarebbero andati al patrono (in seguito una parte dei beni sarebbe

stata destinata al patrono anche i presenza di testamento o eredi).

Persone sui iuris – alieni iuris e il mancipium

La capacità giuridica, cioè la possibiltà di essere titolari di diritti e obblighi, poteva

essere acquisita essendo titolari di 3 status specifici:

Status libertatis: distinzione tra liberi e schiavi (lo status era concesso ai liberi)

Status civitatis: distinzione tra cittadini romani, latini e peregrini (lo status era

concesso ai cittadini romani)

Status familiae: posizione nell’ambito della famiglia (lo status era concesso ai cittadini

romani sui iuris)

Solo un soggetto libero, cittadino romano e sui iuris era titolare di capacità

giuridica

Modificazione dello status di una persona -> Capitis deminutio

- Capitis deminutio maxima -> perdita di libertà e cittadinanza

- Capitis deminutio media -> perdita della sola cittadinanza

- Capitis deminutio minima -> mutazione dello status homini: cambia la

posizione nell’ambito della famiglia

Le persone alieni iuris potevano essere:

In protestate -> persone soggette alla potestà. Figli naturali o adottivi (solo sui

 iuris) nei confronti del padre e gli schiavi nei confronti del padrone.

In manu -> quelle mogli che con un apposito atto passavano sotto il potere del

 marito (una posizione che le accumunava alla situazione di una figlia)

In mancipio -> persone libere già in potestà o in manu, oggetto di un atto solenne

 (mancipatio, una vendita fittizia)

(Probabilmente in età arcaica esisteva un’unica situazione di assoggettamento al capo

famiglia che riguardava figli, schiavi, moglie si trovavano sotto un unico potere

chiamato mancipium)

Svolgimento di mancipatio con riferimento ad uno schiavo:

“alla presenza di almeno 5 testimoni cittadini romani, aventi già l’età pubere, e di un

altro della stessa condizione (libripens) con la funzione di reggere una bilancia, colui

che riceveva lo schiavo (acquirente) pronuncia una formula: Dico che questo uomo è

mio secondo il diritto dei Quiriti e mi sia comprato con questo bronzo e questa

bilancia; percuoteva con un pezzetto di bronzo la bilancia e lo dava a altro soggetto

dell’affare, che ha assistito al solenne rito passivamente.

Figli in potestà e matrimonio

Secondo lo ius gentium (norme giuridiche fondate sulla ragione naturale comuni a tutti

i popoli con un certo grado di sviluppo) il padrone aveva potestà assoluta sugli schiavi

e su tutto ciò che acquistavano.

I figli naturali (liberi) ricadono nella potestà del padre solo se nati da iustae nuptiae

(matrimonio conforme al diritto) e purchè il padre non sia sotto la potestà dell’avo;

solo con la morte dell’avo, il padre, divenuto sui iuris e pater familia, può esercitare

patria potestas sui figli.

Sempre secondo lo ius gentium, i figli nati fuori da un matrimonio valido seguono la

condizione della madre al momento della nascita. Es. se la madre è schiava al

momento del parto, il figlio nascerà schiavo.

Elementi necessari per un matrimonio conforme al diritto:

- Conubium -> capacità di contrarre matrimonio. Essa manca (quindi

non è possibile celebrare matrimonio) tra romani e stranieri/latini,

fra persone con un rapporto di parentela di sangue o

parentela civile (in seguito ad adozione) o un rapporto di affinità

(vincolo che lega un coniuge ai parenti di un altro coniuge, dopo un

matrimonio venuto meno). Tra liberi e schiavi.

- Capacità naturale di procreare -> rappresentata dal

raggiungimento dell’età pubere: 12 anni per le femmine e 14 anni per

i maschi.

- Consenso -> dei nubendi e dell’avente potestà se sono alieni iuris.

(affectio maritalis)

- Coabitazione

L’elemento più significativo tra tutti era il consenso (affectio maritalis). Nel matrimonio

romano infatti esso non era una volontà manifestata inizialmente una volta per

sempre, ma un consenso duraturo doveva continuare a sussistere perché si avesse

matrimonio. ↓

Con il venir meno dell’affectio, anche di una sola parte, in età classica -> divorzio

au

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
17 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher g76 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Buongiorno Pierangelo.