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Colonia Inglese e quindi le colonie sono diventate Stati a se stanti e successivamente queste 13

colonie hanno deciso di forare qualche tipo di aggregazione che le aiutasse a coesistere, il primo

tentativo fu stato “gli articoli di confederazioni” nel 1781 i quali sono stati ratificati da ciascun stato.

La sovranità continuava così ad appartenere a ciascuna colonia e tali articoli altro non erano che dei

trattati internazionali (il centro era quindi debolissimo e totalmente dipendente dagli Stati che

componevano la confederazione, infatti per esempio il centro non aveva alcun potere diretto nei

confronti dei cittadini della confederazione, come per esempio non potevano chiedere il pagamento

delle tasse, così come le forze militari non sono controllate dal centro ma sono conferite da ciascuna

colonia, gli articoli del trattato dovevano essere d’accordo tutte le parti contraenti così come per

prendere le parti più importanti vigeva il principio dell’unanimità) ad un certo punto le cose

cambiano. Nel 1787 viene approvata la Costituzione degli Stati Uniti d’America, essa è di fatto una

costituzione quindi è molto diversa e anche molto più forte rispetto al precedente trattto: batte

moneta, può reclutare truppe, può essere cambiata la Costituzione senza che vi sia l’unanimità, ecc..

e questo ha comportato ad un mutamento della sovranità dalla confederazione verso la federazione

poichè il vero soggetto sovrano non sono più i singoli stati, che comunque contano moltissimo, ma è

il centro della federazione.

Dal punto di vista storico ci sono più di recente degli Stati federali che nascono attraverso un

così come il Belgio che inizialmente era unitario e poi negli anni 90 si è

principio di disgregazione,

federalizzato.

in riferimento la tesi precedentemente nominata possiamo dire ciò: la sovranità divisa non funziona,

questo perchè innanzitutto la sovranità non si può dividere, in secondo luogo questa teorica non

funziona nemmeno per fotografare la realtà storica poichè vi sono delle esperienze che sono

per esempio un esperienza

assolutamente problematiche per coloro i quali si occupano di tali cose

assolutamente problematica è quella dell’unione Europea, la quale è un trattato internazionale e la

realtà che ne è uscita fuori è una realtà che non si lascia inquadrare essendo ibrido:

L’unione europea può produrre regole che devono produrre immediatamente negli stati che

1. compongono l’Unione Europea (come una federazione)

L’unione europea ha un’attribuzione che inizialmente venivano visti come principale funzione del

2. potere sovrano ossia quello di battere moneta

Nonostante ciò non possiamo dire di far parte di una Federazione e che di conseguenza la

3. sovranità continua ad appartenere agli stati che la compongono (gli Stati hanno accettato tale

limitazione del potere, ma come l’ha accettata può revocare tale consenso). Questo vuol dire che

il modello di federazione non sempre funziona ( è funzionato negli Stati Uniti ma non ha

funzionato nell’Europa di oggi)

Per cambiare i trattati devono essere d’accordo tutti gli stati che hanno composto tale trattato,

4. resta quindi il vincolo dell’unanimità, resta quindi un trattato con delle connotazioni particolari

Ci sono alcuni stati in cui il potere è totalmente centralizzato, altri nel quale vi sono delle autonomie

che hanno poteri notevoli e altri stati che hanno poteri notevolissimi. Possiamo ragionare e

distinguere quindi in quantità di autonomia che hanno le varie articolazioni territoriali.

La tecnica di distribuzione delle funzioni. in tutti gli stati decentrati esiste il problema di distribuire le

competenze tra il centro e le autonomie: in particolare un modo in cui possono distribuire le funzioni

è un modo che si basa sul principio di attribuzione contro il principio di residualità.

In alcuni ordinamenti spetta al centro un determinato numero di funzioni e tutti gli altri spettano alle

periferie (il principio di residualità gioca a favore delle periferie), un sistema basato su tale criterio di

ripartizione è generalmente maggiormente decentrato.

Come funziona in Italia? In reltà la riforma del 2001 ha cambiato la situazione; prima del 2001 vi

erano delle specifiche materie attribuite alla potestà regionale mentre tutto il resto era attribuito al

centro (il principio di residualità era a favore del centro).

Dopo il 2001 vi è un nuovo criterio di ripartizione, il nuovo articolo 117 funziona attraverso una

tecnica che prende il nome di doppio elenco il quale predispone una serie di materie che sono di

competenza esclusiva dello stato (secondo comma) mentre poi vi è un altro elenco che disciplina

quella che è la materia di competenza concorrente (terzo comma).

Nel quarto comma viene stabilito che qualora non vi sia nell’elenco la materia essa deve essere

considerato di competenza regionale, quindi il principio di residualità gioca a favore delle regioni (si

parla di competenza redisuale e innominata).

1. Per quanto riguarda il processo di revisione costituzionale in Italia le regioni possono adottare

revisioni legislative anche per quanto riguarda le costituzioni e possono inoltre chiedere un

referendum in seguito all’approvazione da parte del parlamento di determinate modifiche alla

costitzione

2. Le regioni non hanno alcun potere giudiziario per esempio le camere di

3. Le autonomie territoriali trovano una rappresentanza al centro

rappresentanza delle autonomie, modello USA vs modello TEDESCO: in entrambi i sistemi vi è

un modello bicamerale e in america uno si chiama “camera dei rappresentati” e l’altra “senato

degli stati uniti”, il bicameralismo è un bicameralismo perfetto, non esiste quindi una camera che

conta di più rispetto all’altra; la soluzione che c’è in germania è molto diversa: anche in germania

vi sono due camere di cui una è di rappresentanza nazionale mentre nella seconda camera i

rappresentanti non sono eletti dal popolo ma sono scelti dagli stati componenti della

federazione, persone messe li dai governi dei land che compongono la federazione. Da questo

differenza strutturale segue anche una differenza funzionale poichè vi è un bicameralismo

imperfetto poichè la camera che conta di più è quella nazionale. In entrambi gli ordinamenti vi è

un’istanza che rappresenta gli interessi degli stati componenti della federazione. In Italia

sostanzialmente non esiste una rappresentanza al centro delle autonomie territoriali

Con l’andare del tempo è sempre più necessario fra centro e periferia “spartirsi le funzioni” e avere

una sede di collegamento per decidere. Siccome tale sede non esiste, vi sono altri sedi tra cui la più

importante è “conferenza fra stato e regioni” che però non è prevista dalla costituzione e non può

incidere in alcun modo nella divulgazione delle leggi ed ha un livello sub-legislativo, perchè opera

In Italia quindi non vi è una camera di rappresentanza delle ragioni in

sul piano amministrativo.

sede centrale ed esistono degli strumenti di collaborazioni che però hanno principalmente

funzioni amministrative.

L’esperienza di federazione federale, è un esperienza che ha attraversato forme di stato molto

diverse fra loro: dal 1787 ad oggi sono cambiate un sacco di cose, e tali mutamenti hanno inciso sui

meccanismi di centramento territoriale: di solito si dice che il federalismo nasce duale (ossia un

sistema che è costruito geometricamente, dove vi sono tanti cambi confinati nei quali ciascuno

opera nel suo e se vi sono delle problematiche il giudice risolve le questioni in base a quanto

stabilito dalla costituzione).

Tale sistema può funzionare fin tanto che le istituzioni pubbliche hanno pochissime cose da fare, se

viceversa intervengono tanto è sempre più difficili che tali confini vengano rispettati ed è difficile che

ad u giudice vengano attribuiti tali conflitti e quindi si andrà a collaborare; nasce in questo modo un

federalismo collaborativo.

7.10.2024

Tutti i sistemi decentrati, sia quelli federali sia quelli regionali, risentono i fenomeni che in qualche

federalismo collaborativo.

modo conducono ad un

La premessa è la seguente: le organizzazioni federali decentrate degli stati sono un organizzazione

che attraversano in qualche modo tante forme di stato differenti; lo Stato liberale è uno Stato che

tendenzialmente fa poche cose, minimo, poichè l’intervento pubblico è molto ridotto:

questo significa che si può immaginare una ripartizione delle competenze tra centro e periferia che

duali”

prende il nome di “competenze (quindi delle competenze nettamente distinte, quindi qualora

vi sia un problema qualcuno ha sbagliato e allora verrà affidato il caso ad un giudice).

Questi fenomeni portano alla tendenza all’accentramento: si tende quindi a previlegiare i poteri del

è successo per esempio negli Stati Uniti d’America, dopo la

centro rispetto a quelli della periferia (

grande crisi: il presidente si fece fautore di interventi sempre più incisivi da parte dello stato per

incentivare la ripresa economica e per uscire dalla grande depressione-> il New Bill, che copre gli

anni 30. Gli strumenti giuridici che il governo centrale cercava di far valere erano alcune clausole

contenute nelle costituzioni per le quali il centro dava un’interpretazione estensiva-> in particolare

una clausola che attribuiva allo stato competenze interstatali e con le tribù indiane (venivano anche

incluse in maniera certe competenze che di fatto non erano comprese ma che in qualche modo

venivano inglobate. Queste leggi prevedeva un limite massimo di ore di lavoro, Ad un certo punto la

Corte Suprema consentì tali interventi—> il moltiplicarsi dei compiti dello stato porta un

rafforzamento del centro).

Per tutelare le autonomie territoriali bisogna immaginarsi un sistema diverso dal regionalismo/

sistema cooperativo—>

federalismo duale; ossia bisogna immaginarsi un ne quale non si

distinguono in maniera così netta la ripartizione delle competenze, questo perchè si trovano dei

meccanismi tali per cui vi sia un confronto tra centro e periferia per coordinare la collaborazione.

Quando le regioni non hanno una rappresentanza in centro la situazione tende e complicarsi

Se si guarda la costituzione Italiana (art 117, per come era stato concepito nel 1947) capiamo che ci

troviamo davanti ad un richiamo di un federalismo duale il quale prevede che per dirimere le

controversie si adiva ad un giudice terzo; vi è poi un ultima claus

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A.A. 2024-2025
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giovicontento di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto regionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Giangaspero Paolo.