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Colonia Inglese e quindi le colonie sono diventate Stati a se stanti e successivamente queste 13
colonie hanno deciso di forare qualche tipo di aggregazione che le aiutasse a coesistere, il primo
tentativo fu stato “gli articoli di confederazioni” nel 1781 i quali sono stati ratificati da ciascun stato.
La sovranità continuava così ad appartenere a ciascuna colonia e tali articoli altro non erano che dei
trattati internazionali (il centro era quindi debolissimo e totalmente dipendente dagli Stati che
componevano la confederazione, infatti per esempio il centro non aveva alcun potere diretto nei
confronti dei cittadini della confederazione, come per esempio non potevano chiedere il pagamento
delle tasse, così come le forze militari non sono controllate dal centro ma sono conferite da ciascuna
colonia, gli articoli del trattato dovevano essere d’accordo tutte le parti contraenti così come per
prendere le parti più importanti vigeva il principio dell’unanimità) ad un certo punto le cose
cambiano. Nel 1787 viene approvata la Costituzione degli Stati Uniti d’America, essa è di fatto una
costituzione quindi è molto diversa e anche molto più forte rispetto al precedente trattto: batte
moneta, può reclutare truppe, può essere cambiata la Costituzione senza che vi sia l’unanimità, ecc..
e questo ha comportato ad un mutamento della sovranità dalla confederazione verso la federazione
poichè il vero soggetto sovrano non sono più i singoli stati, che comunque contano moltissimo, ma è
il centro della federazione.
Dal punto di vista storico ci sono più di recente degli Stati federali che nascono attraverso un
così come il Belgio che inizialmente era unitario e poi negli anni 90 si è
principio di disgregazione,
federalizzato.
in riferimento la tesi precedentemente nominata possiamo dire ciò: la sovranità divisa non funziona,
questo perchè innanzitutto la sovranità non si può dividere, in secondo luogo questa teorica non
funziona nemmeno per fotografare la realtà storica poichè vi sono delle esperienze che sono
per esempio un esperienza
assolutamente problematiche per coloro i quali si occupano di tali cose
assolutamente problematica è quella dell’unione Europea, la quale è un trattato internazionale e la
realtà che ne è uscita fuori è una realtà che non si lascia inquadrare essendo ibrido:
L’unione europea può produrre regole che devono produrre immediatamente negli stati che
1. compongono l’Unione Europea (come una federazione)
L’unione europea ha un’attribuzione che inizialmente venivano visti come principale funzione del
2. potere sovrano ossia quello di battere moneta
Nonostante ciò non possiamo dire di far parte di una Federazione e che di conseguenza la
3. sovranità continua ad appartenere agli stati che la compongono (gli Stati hanno accettato tale
limitazione del potere, ma come l’ha accettata può revocare tale consenso). Questo vuol dire che
il modello di federazione non sempre funziona ( è funzionato negli Stati Uniti ma non ha
funzionato nell’Europa di oggi)
Per cambiare i trattati devono essere d’accordo tutti gli stati che hanno composto tale trattato,
4. resta quindi il vincolo dell’unanimità, resta quindi un trattato con delle connotazioni particolari
Ci sono alcuni stati in cui il potere è totalmente centralizzato, altri nel quale vi sono delle autonomie
che hanno poteri notevoli e altri stati che hanno poteri notevolissimi. Possiamo ragionare e
distinguere quindi in quantità di autonomia che hanno le varie articolazioni territoriali.
La tecnica di distribuzione delle funzioni. in tutti gli stati decentrati esiste il problema di distribuire le
competenze tra il centro e le autonomie: in particolare un modo in cui possono distribuire le funzioni
è un modo che si basa sul principio di attribuzione contro il principio di residualità.
In alcuni ordinamenti spetta al centro un determinato numero di funzioni e tutti gli altri spettano alle
periferie (il principio di residualità gioca a favore delle periferie), un sistema basato su tale criterio di
ripartizione è generalmente maggiormente decentrato.
Come funziona in Italia? In reltà la riforma del 2001 ha cambiato la situazione; prima del 2001 vi
erano delle specifiche materie attribuite alla potestà regionale mentre tutto il resto era attribuito al
centro (il principio di residualità era a favore del centro).
Dopo il 2001 vi è un nuovo criterio di ripartizione, il nuovo articolo 117 funziona attraverso una
tecnica che prende il nome di doppio elenco il quale predispone una serie di materie che sono di
competenza esclusiva dello stato (secondo comma) mentre poi vi è un altro elenco che disciplina
quella che è la materia di competenza concorrente (terzo comma).
Nel quarto comma viene stabilito che qualora non vi sia nell’elenco la materia essa deve essere
considerato di competenza regionale, quindi il principio di residualità gioca a favore delle regioni (si
parla di competenza redisuale e innominata).
1. Per quanto riguarda il processo di revisione costituzionale in Italia le regioni possono adottare
revisioni legislative anche per quanto riguarda le costituzioni e possono inoltre chiedere un
referendum in seguito all’approvazione da parte del parlamento di determinate modifiche alla
costitzione
2. Le regioni non hanno alcun potere giudiziario per esempio le camere di
3. Le autonomie territoriali trovano una rappresentanza al centro
rappresentanza delle autonomie, modello USA vs modello TEDESCO: in entrambi i sistemi vi è
un modello bicamerale e in america uno si chiama “camera dei rappresentati” e l’altra “senato
degli stati uniti”, il bicameralismo è un bicameralismo perfetto, non esiste quindi una camera che
conta di più rispetto all’altra; la soluzione che c’è in germania è molto diversa: anche in germania
vi sono due camere di cui una è di rappresentanza nazionale mentre nella seconda camera i
rappresentanti non sono eletti dal popolo ma sono scelti dagli stati componenti della
federazione, persone messe li dai governi dei land che compongono la federazione. Da questo
differenza strutturale segue anche una differenza funzionale poichè vi è un bicameralismo
imperfetto poichè la camera che conta di più è quella nazionale. In entrambi gli ordinamenti vi è
un’istanza che rappresenta gli interessi degli stati componenti della federazione. In Italia
sostanzialmente non esiste una rappresentanza al centro delle autonomie territoriali
Con l’andare del tempo è sempre più necessario fra centro e periferia “spartirsi le funzioni” e avere
una sede di collegamento per decidere. Siccome tale sede non esiste, vi sono altri sedi tra cui la più
importante è “conferenza fra stato e regioni” che però non è prevista dalla costituzione e non può
incidere in alcun modo nella divulgazione delle leggi ed ha un livello sub-legislativo, perchè opera
In Italia quindi non vi è una camera di rappresentanza delle ragioni in
sul piano amministrativo.
sede centrale ed esistono degli strumenti di collaborazioni che però hanno principalmente
funzioni amministrative.
L’esperienza di federazione federale, è un esperienza che ha attraversato forme di stato molto
diverse fra loro: dal 1787 ad oggi sono cambiate un sacco di cose, e tali mutamenti hanno inciso sui
meccanismi di centramento territoriale: di solito si dice che il federalismo nasce duale (ossia un
sistema che è costruito geometricamente, dove vi sono tanti cambi confinati nei quali ciascuno
opera nel suo e se vi sono delle problematiche il giudice risolve le questioni in base a quanto
stabilito dalla costituzione).
Tale sistema può funzionare fin tanto che le istituzioni pubbliche hanno pochissime cose da fare, se
viceversa intervengono tanto è sempre più difficili che tali confini vengano rispettati ed è difficile che
ad u giudice vengano attribuiti tali conflitti e quindi si andrà a collaborare; nasce in questo modo un
federalismo collaborativo.
7.10.2024
Tutti i sistemi decentrati, sia quelli federali sia quelli regionali, risentono i fenomeni che in qualche
federalismo collaborativo.
modo conducono ad un
La premessa è la seguente: le organizzazioni federali decentrate degli stati sono un organizzazione
che attraversano in qualche modo tante forme di stato differenti; lo Stato liberale è uno Stato che
tendenzialmente fa poche cose, minimo, poichè l’intervento pubblico è molto ridotto:
questo significa che si può immaginare una ripartizione delle competenze tra centro e periferia che
duali”
prende il nome di “competenze (quindi delle competenze nettamente distinte, quindi qualora
vi sia un problema qualcuno ha sbagliato e allora verrà affidato il caso ad un giudice).
Questi fenomeni portano alla tendenza all’accentramento: si tende quindi a previlegiare i poteri del
è successo per esempio negli Stati Uniti d’America, dopo la
centro rispetto a quelli della periferia (
grande crisi: il presidente si fece fautore di interventi sempre più incisivi da parte dello stato per
incentivare la ripresa economica e per uscire dalla grande depressione-> il New Bill, che copre gli
anni 30. Gli strumenti giuridici che il governo centrale cercava di far valere erano alcune clausole
contenute nelle costituzioni per le quali il centro dava un’interpretazione estensiva-> in particolare
una clausola che attribuiva allo stato competenze interstatali e con le tribù indiane (venivano anche
incluse in maniera certe competenze che di fatto non erano comprese ma che in qualche modo
venivano inglobate. Queste leggi prevedeva un limite massimo di ore di lavoro, Ad un certo punto la
Corte Suprema consentì tali interventi—> il moltiplicarsi dei compiti dello stato porta un
rafforzamento del centro).
Per tutelare le autonomie territoriali bisogna immaginarsi un sistema diverso dal regionalismo/
sistema cooperativo—>
federalismo duale; ossia bisogna immaginarsi un ne quale non si
distinguono in maniera così netta la ripartizione delle competenze, questo perchè si trovano dei
meccanismi tali per cui vi sia un confronto tra centro e periferia per coordinare la collaborazione.
Quando le regioni non hanno una rappresentanza in centro la situazione tende e complicarsi
Se si guarda la costituzione Italiana (art 117, per come era stato concepito nel 1947) capiamo che ci
troviamo davanti ad un richiamo di un federalismo duale il quale prevede che per dirimere le
controversie si adiva ad un giudice terzo; vi è poi un ultima claus