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Il ruolo del presidente della Giunta

Il presidente della Giunta è anche presidente della Giunta e svolge funzioni relative al coordinamento e all'indirizzo di questo organo collegiale. Ha una serie di poteri rispetto alla Giunta, come la convocazione del collegio e la fissazione dell'ordine del giorno. La fissazione dell'ordine del giorno ad opera del presidente della Giunta è sottolineata nei vari statuti, evidenziando il ruolo preminente che si vuole dare al presidente della Giunta.

Il presidente della Giunta ha anche il compito di condurre la politica della Giunta, coordinando le diverse politiche attribuite agli assessori. Ha il potere di nominare e revocare i singoli assessori, esercitando un pieno potere di indirizzo politico. Inoltre, il presidente della Giunta predispone un programma di governo che viene presentato contemporaneamente alla presentazione della Giunta al consiglio. In Lombardia, il presidente della Giunta è addirittura presidente della Giunta che si...

presenta con il programma e poi vi è la nomina della giunta.- Svolge funzioni come vertice dell'amministrazione regionale; Rappresentavertice dell'amministrazione regionale, dirige funzioni amministrative conferitedallo Stato alla Regione, quindi può per esempio gestire funzioni amministrativee nel far questo si avvale della propria Giunta.- La Giunta è costituita da membri che sono nominati dal Presidente e che nonpossono superare un quinto dei consiglieri regionali, secondo decreto-legge138/2011 emanato in seguito all'innesco della crisi finanziaria che puntava aridurre le spese, specialmente della politica. Oltre agli assessori, in alcuni statutic'è anche la possibilità di nominare uno o più sottosegretari alla presidenzadella Giunta, la costituzione lascia spazio di nominare altri organi alla Giunta mala Giunta deve conformarsi come organo esecutivo della Regione. In quantoorgano esecutivo, quindi che deve dare

attuazione del programma approvato dal consiglio. La Giunta ha il suo fulcro nella sua attività della preparazione del bilancio. È la creazione del bilancio e quindi la definizione all'interno di un documento formale del come vengono ripartite le risorse raccolte sul territorio e dallo Stato. È la funzione che più di altre condiziona l'attuazione delle politiche. Tutte le politiche della Giunta possono trovare attuazione se sul bilancio sono state previste le risorse per la loro attuazione, e proprio per questo la predisposizione del bilancio è l'atto principe della Giunta regionale. Oltre al bilancio, nella fase preventiva, quindi quando deve preventivare le risorse da assegnare al perseguimento di determinati obiettivi politici della regione, è importante anche il documento di programmazione economica e finanziaria. Tutte le attività di programmazione e di bilancio nella predisposizione di questo documento sono.

Le attività sono il cuore dell'attività dell'esecutivo. Poi ovviamente ci sono altre attività come l'iniziativa legislativa, la preparazione di disegni di legge da presentare al consiglio oppure in alcuni Regioni la preparazione di regolamenti ma soprattutto il cuore dell'attività della Giunta è la predisposizione di piani finanziari per dare attuazione del programma presentato dal presidente della Giunta al momento del suo insediamento. Accanto alla funzione di programmazione della Giunta e del governo, ci sono altre attività della Giunta sul piano amministrativo, in cui rientrano tutte le attività legate all'amministrazione del patrimonio regionale, oppure la firma dei contratti, l'adozione di provvedimenti che riguardano la macro-organizzazione della Regione. Per adottare le delibere la giunta prevede che avvenga diverse fasi: presidente convoca la giunta e fissa l'ordine del giorno, e deve verificare che

ci sia la maggioranza dei membri, si discute il tema da votare, ogni volta che la decisione riguarda un oggetto connesso con l'attuazione di governo il voto è palese, quando il voto riguarda una persona il voto è segreto; le sedute della pubblica non sono pubbliche, per la Giunta vi è una responsabilità politica solidale per i componenti della Giunta di fronte al consiglio (vi è qualche statuto che prevede responsabilità del singolo assessore di fronte al consiglio ma di prassi responsabilità solidale di tutti i membri della giunta).- Consiglio regionale può esprimere sfiducia al presidente della giunta, con mozione motivata sottoscritta ad almeno un quinto dei suoi componenti, mozione approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. In questo caso la sfiducia nei confronti del presidente della giunta ricalca molto la mozione di sfiducia del Parlamento nei confronti del parlamento, perché la maggior parte

Secondo lo statuto, la mozione non può essere messa in discussione prima dei 3 giorni dalla sfiducia. Se viene presentata una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta, il presidente della Giunta viene sfiduciato e ciò porta alle dimissioni della Giunta e del Consiglio. Secondo il principio del "simul stabunt simul cadent", cadono presidente, giunta e consiglio.

In caso di approvazione da parte di un consiglio regionale di una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta, la legge 1/99 prevede lo scioglimento del consiglio regionale e l'indizione immediata di elezioni per il consiglio e il presidente della Giunta. Quest'ultimo può essere rimosso anzitutto con una mozione di sfiducia, ma l'articolo 126 dispone che il presidente della repubblica possa rimuovere il presidente della giunta nei casi in cui abbia compiuto atti contrari alla costituzione o per gravi violazioni di legge o per gravi ragioni di sicurezza.

nazionali. REFERENDUM ABROGATIVO e INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE: Abbiamo detto che art.123 della costituzione, ciascuna regione ha un proprio statuto, autonomia statutaria alla regione, riconosce che statuto determina forma di governo e quindi stabilisce il modo in cui ripartito il potere tra consiglio, Giunta e presidente della giunta e subito dopo, sempre al primo comma, si dice che lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e il referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione, questa possibilità che lo Statuto potesse disciplinare dei referendum venne accolta con grande entusiasmo ma il ricorso di referendum è stato molto limitato perché in realtà nella regione non c'è un interesse così elevato da giustificare una consultazione sull'abrogazione delle leggi regionali, che hanno un campo di interesse molto limitato. Da una parte nella prassi c'è stato sempre un basso interesse da parte dei

cittadini che raramente si sono mossi per andare a votare per partecipare a referendum abrogativi, e dall'altra parte nella maggior parte degli statuti c'è da dire che viene fissato un quorum strutturale per la validità molto alto sulla falsa riga dell'art.75 comma 2 cioè il 50% + 1 degli elettori (doppio quorum, strutturale e funzionale). Quindi questo ha un po' svilito la buona attuazione di questi referendum. L'art.123 ci dice che questi referendum devono riguardare le leggi e i provvedimenti amministrativi, quindi la maggior parte delle regioni si sono organizzate per introdurre un referendum abrogativo solo sugli atti amministrativi generali oppure sugli atti di programmazione, ma non su quelli generali come può essere la firma di un contratto di appalto oppure il bando di un concorso e così via. La maggior parte degli statuti individua, come soggetti che sono legittimati a proporre referendum, una frazione del corpo

Il testo fornito è il seguente:

Il referendum abrogativo è uno strumento di democrazia diretta che consente ai cittadini di esprimere il proprio voto su una legge o un provvedimento normativo. Ogni regione italiana ha la facoltà di stabilire il quorum elettorale che corrisponda a un certo numero di consigli comunali e varia in diverso modo. La soluzione della regione Toscana è stata che per essere valido il referendum è sufficiente che partecipi un numero di elettori pari alla maggioranza dei votanti nelle ultime elezioni regionali. La Lombardia invece ha un quorum strutturale pari a due quinti del corpo elettorale. Tutte le regioni hanno quindi cercato di abbassare il quorum strutturale previsto in origine. I limiti del referendum abrogativi sono gli stessi dei referendum abrogativi statali, definiti all'art. 75 comma 2: ovvero non possono essere proposti referendum abrogativi di legge regionali tributarie e di bilancio, oppure di leggi di autorizzazione alla ratifica di accordi con stati esteri oppure di leggi di autorizzazione alla ratifica di intese con enti territoriali interni ad un altro stato, oppure di intese interregionali oppure leggi che danno esecuzione a obblighi europei e internazionali, non può essere.

Sottoposto a referendum LO STATUTO, in quanto fonte che si rapporta con la legge regionale per un rapporto di specialità e di competenza, lo statuto è un fondo sub-costituzionale che non può intervenire su materie che sono di competenza della legge regionale ma neanche la legge regionale può intervenire su disposizioni che sono proprie dello statuto. Lo statuto è una fonte necessaria e quindi non può essere mai abrogata. Potrebbe essere abrogato solo da un'altra fonte dello stesso rango. Nel rispetto di questi limiti definiti dall'art.75, l'oggetto del referendum non ha ulteriori limiti per cui il fatto che alcune Regioni abbiano escluso la possibilità di sottoporre al referendum le leggi urbanistiche in relazione al territorio o leggi di temi ambientale è una scelta politica adottata da quella regione, non è una scelta che rientra tra i limiti indicati dalla costituzione. Oltre ai limiti che riguardano l'oggetto anche limiti del tempo:

Il referendum non può essere proposto né sei mesi prima dell'ascadenza della legislatura ma nemmeno nei sei mesi successivi alle elezioni, perché non c'è stato neanche il tempo di dare attuazione al programma della Giunta. Il controllo sulle richieste sulla legittimità della richiesta del referendum viene affidato a organi terzi, imparziali: i collegi di garanzia statutaria. Nel caso in cui il referendum venga approvato, nel senso di abrogare la legge regionale o provvedimento amministrativo, il consiglio deve abrogarlo e si presuppone che lo spirito della legge non possa essere riproposto al consiglio nei due anni successivi.

C'è poi il referendum consultivo, di due tipi:

  • Uno riguarda la modifica del territorio, in questo caso andranno consultate le popolazioni interessate, anche le popolazioni che rimangono nel territorio.
  • Referendum consultivi hanno un limite non presente nella costituzione ma che si può evincere dalla giurisprudenza costituzionale.

In linea di massima il limite del referendum consultivo è che l'oggetto deve essere di interesse della regione.

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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Camirey di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto regionale e locale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Nugnes Francesca.