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EVOLUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
Si articola in 7 fasi:
1. 1862: viene approvata la prima legge sulla beneficienza, che però è di carattere privato.
Le istituzioni pubbliche hanno un ruolo neutrale in quanto vi è uno Stato Liberale che non riconosce
i diritti sociali e nemmeno la necessità di un intervento dello Stato per garantire questi diritti.
Non viene esclusa la possibilità di un intervento da parte dello Stato, ma non si tratta di un dovere e
gli interventi sono volti per lo più per contenere la reazione sociale.
2. Fine ‘800 inizio ‘900: il periodo è caratterizzato da un notevole sviluppo industriale e da estesi
mutamenti sociali.
Inizia a prendere corpo una “legislazione sociale” che ha come obiettivo l’impegno diretto ed attivo
dello Stato e delle Istituzioni Pubbliche negli interventi sociali.
Non si tratta però di una vera e propria politica sociale.
Nel 1890 con la Legge Crispi si supera il ruolo neutrale dello Stato.
Si prende consapevolezza che l’intervento pubblico non può avere solo una funzione
riparatrice ma deve mirare alla prevenzione e al reinserimento.
BENEFICENZA PRIVATA BENEFICENZA PUBBLICA
Le istituzioni ospedaliere e solidaristiche assumono veste pubblica (viene istituito il medico
condotto, l’ufficiale sanitario e le tutele assistenziali per i minori, i poveri ecc…)
Nel 1912 viene istituito il suffragio universale, con il coinvolgimento del proletariato nella
politica con un conseguente maggior interesse per gli interventi pubblici contro la povertà e
l’analfabetismo.
3. 1948: entra in vigore la Costituzione e vi è un riconoscimento costituzionale dei diritti sociali.
Vi è l’affermazione di una diretta responsabilità dello Stato nella risposta ai bisogni di intervento
sociale della comunità.
Nella Costituzione non c’è una definizione univoca e sintetica dei diritti sociali; questi sono spalmati
nei primi articoli della Costituzione. Vengono poste le basi per un moderno Welfare State.
4. Anni ’70: i movimenti popolari e studenteschi del ’68 richiedono l’attuazione di un diritto
costituzionale alla salute e alla sicurezza sociale.
Vengono introdotte nuove politiche sociali:
Nell’ambito lavorativo
Nell’accesso alla scuola
Del diritto all’abitazione
Alla tutela della maternità
È però ancora assente una legge quadro in materia ed il settore dei servizi sociali è trasferito alle
Regioni e ai Comuni.
Il settore sei servizi sociali comprende:
Polizia locale 13
Beneficenza pubblica
Assistenza sanitaria
Istruzione
Musei, biblioteche ed enti locali
L’organizzazione dei servizi sociali è così ripartita:
Stato: finanzia i servizi sociali
Regioni: organizzano il servizio sul territorio
Comuni: gestiscono i servizi
5. Fine anni ’90: con la Legge Bassanini i servizi sociali non sono più la denominazione di una serie di
materie, ma sono essi stessi una materia.
Viene istituito un Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, ma continuano a mancare condizioni
politiche e culturali per definizione di un nuovo assetto organico di servizi sociali e per
l’approvazione di una legge quadro condivisa.
Lo Stato tende a concepire i servizi sociali in maniera frammentaria e settoriale, lasciando ai comuni
la gestione dei servizi sociali e intervenendo con normative sporadiche.
Anche a livello comunitario non esistono dei vincoli da rispettare in quanto non essendoci ancora
una coesione tra popoli rimangono profonde divisioni all’interno dell’Europa.
Ci sono delle differenze in materia di diritti sociali tra gli stati membri dell’U.E.
L’U.E può solo limitarsi ad affermare l’importanza di determinati diritti, suggerendo e non
imponendo ai legislatori nazionali possibili traguardi.
In Italia, manca una legge quadro e non ci sono livelli uniformi di interventi sul territorio nazionale.
Vi è quindi una disomogeneità tra livelli territoriali, specie tra Nord e Sud, con un conseguente
divario delle condizioni di vita.
Un grosso problema è dato dal fatto che per lungo tempo, il “sistema sociale” disegnato dalla
Costituzione è rimasto a lungo solo sulla carta ed i servizi sociali sono rimasti per un lungo periodo
destinati solo a categorie rendendo così aleatorio il concetto di giustizia sociale.
6. Legge quadro del 2000: per la prima volta prende forma una legislazione nazionale non più
settoriale bensì organica in materia di servizi sociali.
Attraverso il principio universalistico l’attenzione dei servizi sociali è rivolta a tutti gli individui e
non più particolari categorie di soggetti, lungo tutto l’arco della loro vita.
Si passa quindi da un sistema di interventi riparatori ad un sistema di protezione attiva teso alla
valorizzazione della persona.
Viene istituito il principio di domiciliarità attraverso il sostegno delle famiglie che si fanno carico
della cura di persone anziane o non autosufficienti con assistenza domiciliare in modo da creare
una comunità sociale.
La famiglia assume un ruolo centrale in quanto è il soggetto erogatore dei servizi sociali. La famiglia
diviene oggetto di intervento delle politiche sociali e a la tempo stesso è il soggetto erogatore di
servizi, con la conclusione che si ha un’ottimizzazione delle risorse.
7. Riforma costituzionale del 2001: viene completamente rivisto il sistema delle competenze
legislative e amministrative degli enti territoriali. Lo Stato continua ad avere il compito di rimuovere
gli squilibri nel godimento dei servizi e nell’individuazione e predisposizione delle risorse necessarie
a farvi fronte. Dopo la riforma del 2001 è ancora valida quella del 2000? 14
- 1 tesi: poiché oggi le regioni hanno materie esclusive perde efficacia
- 2 tesi: la riforma ha ancora valore finchè la regione non interverrà con una disciplina organica in
materia di servizi sociali
- 3 tesi: in realtà ancora oggi la legge del 2000 è valida in quanto la nuova riforma non ha
modificato le competenze dello statoà ma lo stato può sostituirsi alle regioni se inadempienti.
LA LEGGE QUADRO DEL 2000
I soggetti erogatori dei servizi sociali sono:
STATO: indica linee guida in questa materia ogni 3 anni deve piano nazionale degli interventi e dei
servizi sociali(lo approva il governo ed è programmazione triennale della politica sociale del paese)à
all’interno del piano individua livelli essenziali delle prestazioni(servono a garantire uniformità
servizi sociali sul territorio); indica criteri minimi strutturali ed organizzativi per ottenere
autorizzazione ad erogare un servizio; determina requisiti professionali per esercitare professione
sociale e modalità di accesso e durata e dei percorsi formativi del corso; si sostituisce alle regioni se
non competenti.
REGIONE: programmazione in collaborazione con gli enti località programma interventi sul
territorio, danno linea di indirizzo ai comuni, verifica dei servizi(il programma tramite il piano
regionale degli interventi e dei servizi sociali deve rispettare piano nazionale approvato dallo
stato)à attribuisce a comuni servizi sociali; stabilisce modalità e criteri per ottenere
accreditamento; istituisce registri di soggetti autorizzati ad erogare servizi sociali; contribuisce a
creare costi.
COMUNI: titolari delle funzioni in materie di servizi sociali(sono i veri erogatori delle prestazioni);
spetta ai comuni autorizzare e concludere convenzioni che erogano servizi sociali; stabiliscono
parametri per accesso ai servizi(sulla base dei criteri posti dalla regione); tira piano di zona(che
rispetti piano della regione e dello stato)strumenti dove vengono stabiliti interventi dei comuni in
ambito sociale.
TERZO SETTORE: legge 328 non dice cosa si intende per terzo settore ma indica soggetti (onlus,
volontariato, cooperative sociali) che devono avere 3 caratteristiche: devono essere privati,
perseguono finalità non lucrative, attività di natura sociale
Associazioni di volontariato: associazioni che sono costituite liberamente, in cui i soci
prestano la propria attività in maniera volontaria e gratuita attività rivolte a terzi
Cooperative sociali di tipo A:attività socio-sanitari e attività di tipo educativo
Cooperative sociali di tipo B: tra il personale inserite persone svantaggiate; inserimento soci
volontari ma non +50%
Istituti di patronato e di assistenza sociale: soggetti privati che svolgono attività di utilità
sociale(associazioni di lavoratori che svolgono attività di assistenza, accompagnamento,
tutela, informazioni ecc…) e sono prestazioni per chiunque in maniera gratuita
Associazioni promozione sociale: associazioni che svolgono attività di tipo sociale o verso
terzi o verso membri dell’associazione
Imprese sociali: svolgono attività di impresa, producono utili che vengono reinvestiti nel
sociale 15
Enti appartenenti a configurazioni religiose riconosciute dallo stato.
LEGGE QUADRO DEL 2002 afferma che il terzo settore può erogare enti sociali e lo può fare
privatamente o per conto dell’ente pubblico il quale si distingue da quello privato per 2 motivi:
1. ha un determinato standard qualitativo e quantitativo previsti per legge
2. si caratterizza anche per la gratuità del servizio o da un onere economico tale da garantire le
uguaglianze d’accesso ai cittadini.
Il servizio pubblico viene erogato o direttamente dall’ente pubblico (comune) oppure in via indiretta
(tramite il terzo settore) . In entrambi i casi devono ottenere la cosiddetta AUTORIZZAZIONE ovvero il
possesso di requisiti tecnici strutturali e organizzativi che consentono l’esercizio dell’attività data dal
comune. Un ente privato però che desidera erogare una prestazione di tipo pubblico deve chiedere
l’autorizzazione e dopo ottenere o una convenzione con l’ente pubblico o un accreditamento.
CONVENZIONE = atto bilaterale in cui entrambi i soggetti definiscono diritti e doveri in cui il comune
ha una scelta libera nel scegliere con chi concludere la convenzione. Non può prestare il servizio con il
soggetto che ha minor prezzo ma deve tenere conto anche della qualità di chi opera nel servizio.
ACCREDITAMENTO = tipologia d’accordo. Atto unilaterale della pubblica amministrazione con cui
accerta che il soggetto a cui si vuole offrire il servizio abbia determinate caratteristiche chiamate
standard di qualificazione.
I servizi pubblici sociali possono essere erogati direttamente e indirettamente. Non tutti i comuni
sono in grado di offrire tutti i servizi .
Legge 38 del 2002 e legge 1 del 2004 incentivano forme d