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LE FUNZIONI NORMATIVE
Capitolo Primo
LA POTESTÀ STATUTARIA
1. Gli statuti come fonti espressive per antonomasia dell’autonomia e le differenze al riguardo esistenti tra Regioni di diritto comune e Regioni a regime differenziato.
La potestà statutaria (potere di emanare il proprio statuto) spetta solo alle Regioni ordinarie (più V.d’A. e Sardegna), mentre gli statuti delle Regioni speciali sono adottati con legge costituzionale.
Con L. cost. n. 2/2001 anche le Regioni speciali con leggi statutarie (approvate con procedimento aggravato) possono modificare la propria organizzazione (es. forma di governo). Le leggi statutarie delle Regioni ordinarie devono essere solo in armonia con la Costituzione, mentre quelle delle Regioni speciali devono inoltre rispettare i «principi dell’ordinamento della Repubblica».
Tutto ciò comporta uno squilibrio di norme più favorevoli alle Regioni ordinarie rispetto a quelle speciali, contrariamente a
quanto inizialmente voluto dal legislatore costituzionale.
2. La natura giuridica dello statuto.
Si dibatte sulla natura giuridica dello statuto (delle Regioni ordinarie) stante che questo veniva approvato per legge (attività di controllo) senza modificare il testo originario deliberato dal Consiglio regionale (l'esito negativo del controllo ha come effetto il rinvio al Consiglio per una nuova deliberazione entro 120 gg). Alcuni sostengono si tratti di un atto complesso derivante dall'incontro delle volontà regionale (deliberazione) e delle Camere (approvazione). Questa ipotesi fotografa ciò che è avvenuto nel 1971 quando vennero approvati i primi statuti ove l'organo camerale di controllo "suggeriva" taluni emendamenti allo statuto al fine di non ritardare eccessivamente l'approvazione dello statuto stesso.
Adesso con l'abolizione di questo passaggio parlamentare (ad opera della L. Cost. n. 1/1999) lo statuto è a tutti.
gli effettilegge regionale(sui generis). 3. Il procedimento di formazione delle
leggi statutarieed il controllo sopra di esse. La procedura di formazione delle leggi statutarie può considerarsi
paracostituzionalein quanto molto simile alla procedura di approvazione delle leggi costituzionali: doppia delibera consiliare a distanza di non meno di due mesi a maggioranza assoluta dei componenti. È ammessa la pronuncia referendaria (qualunque sia stata la maggioranza di approvazione dello statuto) se entro tre mesi dalla pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto del Consiglio Pag. 17 regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. Nelle Regioni speciali è sufficiente una sola delibera consiliare con la maggioranza assoluta. In caso di maggioranza qualificata (due terzi) il referendum può aver luogo ma con un
quorum dirichiedenti più elevato.Il Governo può ricorrere alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla pubblicazione.Poiché la pubblicazione della legge statutaria avviene due volte (finalità di notizia: per dar modoagli aventi diritto di richiedere il referendum – finalità di efficacia: affinché lo statuto produca i suieffetti) il termine per il Governo inizia dal primo dei due.
4. I contenuti degli statuti.Oggetto della disciplina statutaria è la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazionee funzionamento (prima del 1999 era l’organizzazione interna della Regione), nonché iniziativa epubblicazione di leggi e regolamenti oltre a referendum su leggi e provvedimenti amministrativi.Ugualmente oggi come ante 1999 è pacifico che la Regione potesse disciplinare la propria forma digoverno e propria forma di Regione (insieme delle relazioni tra gli elementi costitutivi
Dell'entenonché tra la Regione e gli enti infra/ultra regionali). Anzi il nuovo art. 123 Cost. parrebbe più limitato in quanto lo statuto dovrebbe contenere solo i principi e non anche le regole che a questo punto sarebbero di competenza delle leggi (separazione delle competenze tra statuto e leggi). In ogni caso non si ritengono criticabili quegli statuti che oltre ai principi si spingano nel dettaglio prevedendo anche le regole.
In relazione alla possibilità che gli statuti abbiano la possibilità di scegliere la propria forma di governo è da notare che la Costituzione è meno rigida che in passato (es. il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto salvo diversa disposizione statutaria) ma imponendo determinate conseguenze in base alle scelte effettuate.
La disciplina elettorale, parte fondamentale della forma di governo, è parzialmente sottratta alla determinazione statutaria ed affidata al tandem leggi statali e regionali.
(potestà ripartita). Per coerenza tra forma di governo e forma di Regione, lo statuto dovrebbe contenere la disciplina anche della forma di Regione. Oltre ai contenuti necessari gli statuti possono a pieno diritto dotarsi dei contenuti ulteriori o eventuali (es. regole sui rapporti tra apparato e comunità regionale, rapporti con gli enti infraregionali, nonché la programmazione, ecc.), anche se il legislatore statutario si è fatto prendere troppo la mano prevedendo una moltitudine di norme programmatiche interferendo con le leggi-quadro statali. La dottrina le ha ritenute illegittime nonostante la generalità e vaghezza di queste previsioni statutarie programmatiche. Pag. 18
Capitolo Secondo LE POTESTÀ LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
- Il procedimento di formazione delle leggi regionali.
Come per le leggi statali il procedimento di formazione delle leggi si articola in tre fasi: iniziativa, costitutiva ed integrativa dell’efficacia, ma con delle
dibattito in aula, votazione finale). Durante questa fase possono essere presentate emendamenti al testo iniziale, che possono essere approvati o respinti. La fase di approvazione prevede la votazione finale del testo, che può essere approvato o respinto. Promulgazione e pubblicazione – Una volta approvato, il testo viene promulgato dal Presidente della Regione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione. La promulgazione è l'atto formale con cui il Presidente attesta l'approvazione del testo, mentre la pubblicazione serve a rendere noto il testo a tutti i cittadini. Entrata in vigore – Il testo entra in vigore secondo le modalità previste dallo stesso testo o da leggi regionali specifiche. In genere, il testo entra in vigore dopo un certo periodo di tempo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per consentire a tutti i soggetti interessati di prendere visione del testo e adeguarsi alle nuove disposizioni. Modifiche e abrogazioni – Il testo può essere successivamente modificato o abrogato da nuove leggi regionali. Le modifiche possono riguardare singole disposizioni o l'intero testo, mentre l'abrogazione comporta l'eliminazione completa del testo. Le modifiche e abrogazioni devono seguire le stesse fasi di iniziativa, esame e approvazione, promulgazione e pubblicazione, e entrata in vigore.quindi discussi e votati articolo per articolo e nel complesso dal Consiglio). Ampio spazio è riservato alla partecipazione popolare all'interno delle Commissioni. Promulgazione – Dopo l'approvazione succede la promulgazione da parte del Presidente della Regione entro 10 giorni dall'approvazione (prima era dall'apposizione del visto da parte della Commissione di controllo) e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale (ma solo a fini di notizia). La vacatio legis è di 15 giorni. Non si ritiene che il Presidente della Regione disponga dello stesso potere del Presidente della Repubblica di rinvio della legge alle Camere. 2. Tipologie delle potestà legislative e limiti generali delle leggi regionali (con particolare riguardo ai limiti c.d. di "merito"). Come già visto le potestà legislative si articolano in potestà primaria/piena/esclusiva.potestà ripartita/concorrente ed in potestà integrativo-attuativa, variamente attribuite alle diverse Regioni o tipologie di regione. Tali potestà sono sottoposte a limiti (speciali o generali) di diversa intensità che nel tempo si sono quasi dissolte (omologazione tra i vari tipi di potestà con l'appiattimento verso il basso). Le leggi statali di potestà esclusiva possono normare campi di competenza regionale (es. quelli a potestà piena delle Regioni) al fine di assicurare una uguale condizione (livelli essenziali) nelle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali. I limiti generali a loro volta erano distinti in limiti di legittimità (obbligo di rispetto della Costituzione, in caso contrario impugnazione avanti la Corte Costituzionale) e limiti di merito (obbligo di rispetto dell'interesse nazionale o dell'interesse delle altre Regioni, in caso contrario impugnazione avanti le Camere). Sebbene i limiti dilegittimità sono di facile determinazione, i limiti di merito sono di difficile configurazione (che cosa è interesse nazionale?); non solo, l'impugnazione avanti il Parlamento non garantisce un giudizio imparziale. Si dibatte su quale forma debba avere la pronunzia Camerale e se le Regioni possano tutelarsi contro la pronunzia camerale davanti … In ogni caso la procedura di ricorso del Governo alle Camere non hanno mai avuto applicazione pratica, anzi il limite dell'interesse nazionale è stato assorbito dal limite di legittimità. Infatti le norme di trasferimento delle funzioni alle Regioni sono state ritagliate su misura in nome dell'interesse nazionale, pertanto si è avuta la conversione del limite di merito (interesse nazionale) in limite di legittimità con conseguente ricorso alla Corte Costituzionale in caso di mancato rispetto. Adesso, con la riforma del titolo V, nonostante la cancellazione dei limiti di merito, continuano ad Pag.
19esservi ricorsi avanti la Corte Costituzionale in nome degli interessi nazionali.3. (Segue): i limiti generali di legittimità.
Come detto i limiti di legittimità si distinguono in limiti generali e speciali.
Quest'ultimi limiti ancorché speciali si applicano alla stessa maniera qualunque sia il tipo di potestà regionale (piena, ripartita o concorrente).
I limiti generali di legittimità consistono nei limiti imposti dalla Costituzione, ove le leggi statutarie sono tenute ad essere in armonia con la Costituzione a differenza delle leggi regionali che sono tenute ad osservare la Costituzione.
Più in dettaglio, il rispetto della Costituzione consiste anche nelle materie di competenza regionale, che inizialmente erano specificate mediante elenco, ma oggi sono quelle residuali rispetto a quelle specificatamente riservate allo Stato e a quelle ripartite tra Stato e Regione.
Avvertenze
1. L'autonomia regionale si apprezza non tanto
sull'ampiezza ma più sulla profondità degli interventi consentiti alle Regioni; 2. Le materie riservate esclusivamente allo Stato o ripartite non sono poi così poche o n