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LA GIUNTA REGIONALE

Art. 121, c. 3: "La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni".

Qualifica che istituisce un parallelismo con il Governo nell'ambito dell'organizzazione dello Stato centrale.

La Giunta è composta dal Presidente e da un numero variabile di assessori, i quali non sono nella completa disponibilità degli Statuti, perché ci sono delle norme nazionali che pongono dei vincoli che sono stati previsti nell'ottica di ridurre i costi della politica.

Tutti gli Statuti prevedono la nomina di un Vicepresidente da parte del Presidente.

La collegialità nel funzionamento della Giunta affermata da alcuni Statuti convive, da un lato, con la posizione di supremazia riconosciuta al Presidente eletto direttamente dai cittadini e, dall'altro lato, con la tendenza centrifuga degli assessori, favorita anche dal fatto che le maggioranze sono spesso il risultato di coalizioni tra vari partiti.

L'indicazione data dal nostro costituente è stata nel senso dell'applicazione del principio di centralità; quindi, il fulcro del governo viene individuato nell'organo collegiale nel Consiglio dei ministri. In realtà, a livello di governo centrale, la prevalenza dell'organo collegiale è stata spesso messa in discussione, soprattutto in conseguenza del fatto che le maggioranze che hanno sostenuto i governi nella storia repubblicana sono sempre state maggioranze di coalizione, in quest'ottica ogni partito diventa fondamentale per la tenuta del Governo, così ogni partito tende a introdurre delle pretese nel caso di mancato soddisfacimento delle quali minaccia di ritirare il proprio sostegno al governo. Nonostante l'indicazione che i nostri costituenti avevano dato nel senso dell'applicazione del principio di collegialità spesso, a livello di governo centrale, ha prevalso il c.d. ministerialismo, nel quale ciascun.

ministrocontando sul supporto del proprio partito di appartenenza e sul fatto che ogni partito è fondamentale per latenuta del governo finisce per condurre una politica autonoma rispetto a quella degli altri ministri.Saracoppi11@gmail.com Pag. 37 di 53

Per quanto concerne la Giunta, gli statuti puntano sul principio di collegialità, ma questa deve convivere conun ruolo già forte del Presidente della Giunta rispetto a quello del Presidente del Consiglio. Siccome gli statutihanno tutti scelto l’elezione diretta del Presidente della Regione, la collegialità convive con un ruolo forte delPresidente della Giunta. Nella prassi spesso finisce per affermarsi una tendenza centrifuga, tendenza in cui isingoli assessori poi sfuggono sia alle indicazioni che provengono dall’organo collegiale sia a quelle cheprovengono dal Presidente della Giunta.

Le attività della Giunta si distinguono in due categorie:

- Attività di indirizzo politico (ad esempio,

deliberazione delle proposte di legge, deliberazione dei regolamenti o delle proposte di regolamento, esecuzione delle leggi);

Amministrative (ad esempio, gestione del bilancio, del patrimonio e del demanio, deliberazione dei contratti, deliberazione delle liti).

Presidente della giunta, è anche Presidente della regione, né Presidente consiglio regionale, eletto dallo stesso Consiglio regionale sulla base di quanto prevede la carta costituzionale.

26.10.2022

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI (c.d. CAL) – organo necessario

Art. 123, c. 4: "In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

L'idea era quella di creare una sede in cui ci fosse una coordinazione, un raccordo tra regioni e enti locali, che avesse un carattere stabile.

Nel creare quest'organo gli statuti avevano di fronte due possibilità:

- Pensare ad un organo misto componenti sia

Il modello adottato è improntato alla rappresentanza delle autonomie locali (in alternativa si sarebbe potuta prevedere una composizione mista di rappresentanti della Regione e degli enti locali).

Le funzioni principali del CAL sono di carattere consultivo (ad esempio, sui progetti di legge rilevanti per gli enti locali), poi ciascuno Statuto, sulla base della funzione consultiva, hanno aggiunto ulteriori competenze:

  • Esempio: alcuni statuti prevedono che per superare un parere negativo sia necessaria una maggioranza qualificata.
  • Un'ipotesi specifica è quella disciplinata dall'art. 8, c. 3, della L. 131/2003, che richiede la consultazione del CAL quando l'esercizio dei poteri

sostitutivi previsti dalla Costituzione interessi glienti locali.− Tra le funzioni non consultive rientrano, ad esempio, l’iniziativa legislativa e la possibilità di sollecitarela Regione a promuovere il ricorso alla Corte costituzionale.Saracoppi11@gmail.com Pag. 38 di 53

Questi disciplinati finora sono gli organi necessari, ma nulla vieta che gli Statuti prevedano organi ulterioririspetto a quelli necessari.

GLI ORGANI DI GARANZIA STATUTARIA – Richiamano le competenze tipiche della Corte costituzionaleSono previsti dagli Statuti e la loro funzione principale è quella di verificare la legittimità statutaria degliatti normativi ed amministrativi della Regione. Lo Statuto non è in grado di intervenire sulla titolarità delpotere giurisdizionale, perché è una fonte di livello sub-costituzionale, può prevedere questi organi digaranzia statutaria, ma non può prevederli come organi che esercitano un potere

istituzionale analogo a quello esercitato dalla Corte costituzionale. La loro istituzione è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale nella misura in cui essi esercitino funzioni di carattere consultivo in via preventiva. Questi organi possono solo rilevare l'eventuale contrasto di una legge regionale con lo Statuto, ma sarà poi il Consiglio regionale a trarne le conseguenze. Oltre che del controllo di legittimità sulle leggi, essi sono chiamati, tra l'altro, a pronunciarsi sulla ammissibilità dei referendum regionali, sui conflitti tra organi della Regione e sui ricorsi che la Regione intenda presentare alla Corte costituzionale. Le loro pronunce hanno carattere amministrativo e non precludono l'intervento del giudice, potendo essere, a loro volta, oggetto di impugnazione. I membri sono eletti dal Consiglio a maggioranza qualificata tra persone in possesso dei titoli professionali richiesti. I soggetti legittimati a ricorrere.possono essere, ad esempio, una minoranza qualificata di consiglieri, la Giunta e il suo Presidente, il CAL. 02.11.2022

Scioglimento del Consiglio e rimozione del Presidente

Nel caso di scioglimento del Consiglio determinata dal c.d. scioglimento sanzione disciplinato dall'art.126 c.1:

"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica."

In queste ipotesi non è praticabile l'istituto della prorogatio perché lo scopo è togliere chi è in capo a quelle cariche. Il periodo transitorio non è

disciplinato dagli statuti regionali, ma è disciplinato con legge dello Stato centrale. Quando si sia optato per l'elezione diretta del Presidente della Regione si applica la regola aut simul stabunt aut simul cadent tra Presidente e Consiglio. Le violazioni della Costituzione devono essere gravi ed allo stesso modo quelle di legge devono essere caratterizzate da frequenza e intensità (la L. 42/2009 considera grave violazione di legge anche le attività che abbiano causato il dissesto delle finanze regionali). Anche la nozione di sicurezza nazionale va interpretata in senso restrittivo. A differenza della prorogatio degli organi regionali per i casi ordinari, che viene disciplinata dagli statuti, in questo caso, trattandosi di un intervento repressivo statale, si ritiene che la regolamentazione del periodo di vacatio sia di competenza della legge nazionale. È controverso, tuttavia, se sia al riguardo sufficiente la L.62/1953 (c.d. legge Scelba) in quanto si occupa.solo della nomina dei tre membri della commissione incaricata dell'ordinaria amministrazione senza individuarne i poteri e le relative modalità di esercizio, che erano contenuti nella vecchia formulazione dell'art. 126 Cost. Potere sostitutivo – Le previsioni normative Prima della riforma, erano molteplici gli strumenti con cui lo Stato poteva controllare e condizionare l'attività delle regioni. Oggi, permangono questi due strumenti: o lo scioglimento del Presidente della Regione, o il potere sostitutivo che viene previsto in due sedi distinte: Prima ipotesi di sostituzione è prevista dall'Art. 117 c.5: le Regioni nelle materie di loro competenza, partecipano alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'UE "nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplinala modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di indipendenza".
  1. Si attribuisce un ruolo alle Regioni per quanto riguarda sia la fase ascendente, cioè la fase in cui l'Italia partecipa alla formulazione degli atti dell'UE, in tale processo c'è una partecipazione delle Regioni nella fase ascendente;
  2. Si attribuisce un ruolo alle Regioni anche nella fase discendente, vale sia per l'esecuzione e l'attuazione degli atti dell'UE, sia per l'esecuzione e l'attuazione degli accordi internazionali ai quali il nostro paese abbia aderito.
Questo contributo che le Regioni sono chiamate a dare è un contributo, ci dice l'art. 117 c.5, deve avvenire "nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina la modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di indipendenza". Si prevede la possibilità di un potere sostitutivo dello Stato nei

Confronti delle Regioni perché, sia nei confronti dell'UE sia nei confronti degli altri Stati, è sempre responsabile lo Stato centrale.

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Publisher
A.A. 2022-2023
53 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sarac.95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto regionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Pedrini Federico.