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Diritto Commerciale
CORSO PROGREDITO
Lezione 1 - 23-02-22CORPORATE GOVERNANCE -> insieme di norme che regola il funzionamento delle società Diritto del governo delle imprese, cioè lo studio dell'amministrazione e del controllo delle società.Tradizionalmente, l'assemblea non fa parte della corporate governance perché non e un organo di governo della società.La materia di corporate governance e in gran parte contenuta nel Codice Civile (1942).
RIFORMA 2003 -> più grande riforma del diritto societarioHa introdotto alcuni principi fondamentali:
- ESCLUSIVITA DELLA GESTIONE
Per quanto riguarda le Spa si fa riferimento all'art. 2380 bis: "la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale". Non opera all'assemblea perché e un organo deliberativo. Art. 2364 n. 5 -> L'assemblea delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, salvo in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.
Lo statuto può demandare all'assemblea l'autorizzazione. L'assemblea, quindi, non decide il compimento dell'atto, ma semplicemente lo autorizza, rimuovendo un ostacolo all'esercizio del potere gestorio da parte degli amministratori.
Se per esempio gli amministratori commettono un reato, a risponderne non sarà l'assemblea che ha autorizzato il compimento dell'atto, ma sarà l'organo gestorio.
2 - Tipizzazione dei doveri degli amministratori
Nel Codice ci sono molte disposizioni che indicano quali sono i doveri dell'organo amministrativo (es. dovere di agire in maniera informata, dovere di salvaguardare la continuità aziendale...)
Sono doveri tipici, cioè derogabili e stabiliti dal legislatore.
3 - Rafforzamento del controllo interno alla società
- Nelle SpA → collegio sindacale
- Nelle Srl → sindaco unico o collegio sindacale
4 - Adeguatezza dell'assetto organizzativo
Principio accentuato anche dal Codice delle crisi dell'impresa, il quale è andato a modificare letteralmente una disposizione del cc (Art. 20862 comma).
Il codice della crisi, allo stato attuale, entrerà in vigore a maggio, mentre una sua parte (gli strumenti di allerta) entra in vigore nel 2023.
Tuttavia, ci sono delle disposizioni che sono già da ora in vigore.
Art. 2086
Formula molto generica prevede che "l'imprenditore che opera in forma societario - collettiva (quindi no imprenditore individuale) ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa anche in funzione della rilevante tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale..."
→ dovere di istituire assetti adeguati
Tali assetti, oggi come oggi, sono ridimandati da molte altre disposizioni.
In verità erano già stati previsti con la riforma del 2003 perché si prevedeva tra...
*ATTENZIONE XKE IL LIBRO NON è AGGIORNATO
Art. 2475 5o comma.
NEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
IN COSA CONSISTE IL POTERE GESTORIO?
Cosa significa tecnicamente gestire l'impresa? Facciamo riferimento all'art. 2380 bis 2o comma "...operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale".
Per le S.r.l. si fa riferimento al 2475.
Gestire l'impresa significa compiere tutte le operazioni necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale. In ogni statuto c'è una clausola dedicata all'oggetto sociale che è la attività economica svolta dalla società. Si ricomprende l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.
Deve esistere sempre un legame con l'oggetto sociale.
OGGETTO SOCIALE di solito il cui perseguimento rappresenta lo scopo della società.
Ci sono alcune ECCEZIONI a questo principio:
- i primi amministratori, quali sono nominati direttamente dai soci all'interno dell'atto costitutivo.
Nell'atto costitutivo troviamo il nome dei primi amministratori e non quello degli amministratori successivi. Non si va a modificare l'atto costitutivo ogni qualvolta ci siano le ipotesi di cessazione dell'organo amministrativo. Ci sono sempre eventuali delibere dell'assemblea ordinaria al nomine degli amministratori successivi.
- i possessori di strumenti finanziari partecipativi.
Nella S.p.A, accanto ai diritti dei CAPITALE DI RISCHIO, vi possono essere altre soggetti che apportano risorse nella società (sarebbe opera o servizi, perché nella SpA non si sa come le opera). Tali soggetti non sono soci perché non ricevono delle azioni, ma sono obbligazioni. Oppure soggetti che ricevono strumenti finanziari partecipativi. Tali soggetti non sono soci, ma creditori della società. Hanno il diritto di restituzione di quanto hanno prestato alla società.
La legge consente a questi soggetti di nominare degli amministratori. (ART. 2351 comma 5)
Essi possono agire anche se alla gestione della società.
Riguardo a queste ipotesi però, ci sono parte delle questioni interpretative perché la norma ci dice che la nomina degli amministratori da parte dei possessori di strumenti finanziari viene fatta secondo le modalità stabilite dallo statuto. La prima questione che si pone è: ma tali soggetti come nominano gli amministratori? Li nominano nell'assemblea generale degli azionisti? Quindi partecipano all'assemblea ordinaria o bisogna fare un'assemblea a parte? In dottrina entrambe le tesi sono egualmente sostenute.
Altra questione diversa è il numero di amministratori che possono essere nominati dai possessori di strumenti finanziari. Anche qui ci sono due tesi. Alcuni ritengono che sia possibile nominare tutti amministratori giusto sono le categorie di strumenti finanziari purché la maggioranza del CDA sia espressione dei soci.
La seconda tesi, ci dice che in ogni caso agli strumenti finanziari è riservata la nomina di un solo amministratore. Tale tesi è la più fedele alla norma del codice.
- Una terza eccezione è data dall'amministratore giudiziario.
Questa nomina è
che sono soci da più tempo, beneficiano del voto maggiorato.
La particolarità del voto maggiorato (che lo distingue dal voto plurimo) è che si tratta di
un privilegio legato all’azionisti e con la conseguenza che, in caso di alienazione, il soggetto
che acquista quelle azioni non beneficerà del voto maggiorato.
requisiti PER LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI
È opportuno distinguere le ccdd cause di INELEGGIBILITÀ e le cause di INCOMPATIBILITÀ.
L’ineleggibilità si riscontra nei casi al momento della nomina dell’amministratore
comporta la NULLITÀ della nomina. L’ineleggibilità può essere anche sopravvenuta nel corso del
rapporto; invece la DECADENZA dell’amministratore dalla propria carica.
Non bisogna pensare che l’ineleggibilità non richiede un accertamento da parte dell’assemblea o
da cda ma un intervento di legge.
Nel caso di incompatibilità non ha la decadenza ma si ha scelta fra i due incarichi.
Le cause di ineleggibilità sono riportate nell’art. 2382 cc per quanto riguarda le SpA.
L’ineleggibilità e rinunce di chi l’ha occorre la pronuncia sul suo soggetto, l’interdetto,
l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l’interdizione anche
temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità a eseguire uffici diretti.
È una norma considerata inderogabile IN FETUS (espressione latina che significa che questa
norma può essere derogata soltanto prevedendo ulteriori cause di ineleggibilità, ma non è
possibile statutariamente eliminare una di queste cause di ineleggibilità).
Quindi questo catalogo di cause di ineleggibilità può essere amplificato dall’autonomia
statutaria, ad esempio si può prevedere (ex prassi esiste questo esempio) una causa di in-
di decadenza per l’ipotesi di una previata: la sentenze inquiete?
NON SI CONCLUDERE NANI PRESENTA ALLE UNIONI
Nonostante il tenore della legge si ritiene ineglebbli il minore di età, come anche il
soggetto che è beneficiario di amministrazione di sostegno (misura prevista per soggetti che
sono affetti da menomazioni fisiche o psichiche, ed è un’ipotesi che non era prevista dal codice del
’42 ma che è inserita ogni inizi degli anni 2000 )
Vi sono poi altre ipotesi particolari ma più discusse. Uno è costituita dall’amministratore
che decade d’ufficio in conseguenza dell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità.
Nell’uno che nell’ipotesi in cui la società non-existent. L’azione di responsabilità fa nei