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Appunti diritto privato e commerciale

Introduzione al diritto privato

Il diritto privato è l’insieme di regole giuridiche che prescrivono comportamenti che le persone devono tenere per soddisfare un interesse individuale di natura patrimoniale.

Interesse individuale: che fanno capo al singolo soggetto. Interesse individuale di natura patrimoniale. Il diritto privato si occupa di regolare interessi che fanno capo al singolo e che hanno tendenzialmente natura patrimoniale, economica.

Chi stabilisce le regole del diritto privato?

Chi crea le regole giuridiche? Ci sono delle istituzioni che hanno il compito di creare il diritto. In Italia le fonti del diritto sono: la Costituzione, le leggi, i decreti legislativi che sono atti del Governo che compie o legifera su delega del Parlamento. Il decreto legge invece il Governo lo emana senza delega del Parlamento perché la fa in situazione di emergenza.

Il diritto privato è materia esclusiva dello Stato. Quindi fonti del diritto sono la Costituzione e le leggi dello Stato. Si distinguono trattati, regolamenti e direttive. Trattati: conclusi tra gli stati. Il regolamento si applica direttamente a ciascuno stato. La direttiva deve essere tradotta in legge dello stato.

Il codice civile

Il codice civile è una raccolta di norme di diritto privato, il testo fondamentale del diritto privato. Un testo che raccoglie un notevole numero di norme e disposizioni con l'ambizione di presentare una regolamentazione organica sistematica completa del diritto privato. È il testo di riferimento del diritto privato.

Diritto relativo e diritto assoluto

Diritto relativo: tra quella persona e tra quell’altra persona, non tra tutte le altre persone. Si realizza attraverso il comportamento di una specifica persona. Diritto assoluto: quelli che vanta nei confronti di tutti (in generale quelli legati alla proprietà).

Parte terza

L’oggetto, l’attuazione della prestazione che forma dell'obbligazione

Adempimento: per quanto riguarda ad es. un pagamento di una somma di denaro comportamento del debitore che consente al creditore di ottenere un certo risultato.

Adempimento quando il compratore riceve l’opera. Il medico non è impegnato a realizzare un certo risultato positivo nei confronti del paziente; il medico si impegna a fare il possibile affinché il paziente guarisca. Stessa cosa un avvocato, fanno il possibile ma non sono obbligati (quindi non è inadempimento se la cosa non va come spero).

  • Obbligazione di risultato: con le quali il debitore si impegna a far sì che il creditore riceva il risultato pattuito. Si considera adempiuta quando il creditore ha ottenuto il risultato promesso.
  • Obbligazioni di mezzi: il debitore non promette un risultato al creditore, ma s'impegna a tenere un comportamento che soddisfi l'interesse del creditore, senza che il raggiungimento di un ulteriore risultato sia da ritenersi essenziale per l'interesse del creditore. Obbligazione è adempiuta quando sia stata svolta l'attività necessaria in relazione alle singole circostanze del caso. Si considera adempiuta quando il creditore ha ricevuto la prestazione con caratteristiche di serietà, diligenza.

Prestazione in luogo dell’adempimento

Al posto dell’esecuzione della prestazione prevista dal contratto, le parti si mettono d’accordo e il contratto si considera adempiuto anche se al debitore adsoldi. A condizione che il debitore sia d’accordo es. viene dato in cambio un orologio in cambio dei soldi della sostituzione.

Situazioni in cui non è necessario l’adempimento

Compensazione legale: Io sono il paziente, devo pagare al medico 100 euro, io una volta ho fatto un favore al medico e anche lui deve a me 100 euro. In questo caso le due situazioni di debito reciproco si compensano. Vale solo se la cifra è la stessa e si compensa. Compensazione legale prevista dalla legge come modo di compensazione dell’adempimento. Debito liquido: Inadempimento: il debitore non esegue esattamente la prestazione dovuta.

Inadempimento

Es. io devo dare 100 euro entro il 19/10, vado dal debitore e gliene do 30. Propongo quindi un adempimento parziale. Il creditore non è tenuto ad accettare questa proposta, l’adempimento deve essere esatto e integrale. Se un soggetto è inadempiente, se un contratto è nullo per un difetto di forma, e io dopo averlo saputo non rispetto i limiti dell’adempimento e non pago alla scadenza non può essere considerato inadempimento perché io so che il contratto era nullo. Il mio inadempimento è giustificato.

Difetto di rappresentanza: quando una persona non ha il potere di rappresentare un’altra persona nella conclusione del contratto. Il contratto è considerato quindi inefficace. Tizio fa un contratto in nome di Caia che è debitore nei confronti di Sempronio. Se Tizio non ha mai avuto l’incarico da Caia di concludere questo contratto difetto di rappresentanza, Tizio non ha il potere di rappresentare Caia. Caia quindi non sarà debitore e non sarà vincolata nel contratto, dal suo punto di vista il contratto è inefficace. Anche in questo caso l’inadempimento di Caia è giustificato.

Articolo 1218

Prevede che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Es. Viene commissionata ad un pittore la realizzazione di un quadro, il pittore perde l’uso della vista e per effetto di questo non può più adempiere. Inadempimento dovuto ad una impossibilità oggettiva sopravvenuta. Però l’impossibilità non può essere imputabile alla negligenza o ad un’azione volontaria del debitore.

Inadempimento imputabile: per causa imputabile al debitore. Inadempimento non imputabile: inadempimento rispetto a quale opera la scriminante dell’impossibilità sopravvenuta. L’inadempimento imputabile può dare luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento. L’inadempimento non imputabile può dare luogo alla risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta. L’inadempimento dell’obbligazione determina non soltanto l’obbligo per il debitore di risarcire il danno al creditore ma determina anche delle conseguenze sul contratto stesso, che possono essere identificate come possibilità di scioglimento del contratto.

Contratto

Annullabilità del contratto: Il rapporto giuridico tra 2 soggetti può nascere o da comportamenti volontari, oppure da altre circostanze che la legge rende valide. L'ordinamento riconosce per il titolare del patrimonio fondamentalmente una libertà di disporre che si articola in diverse altre libertà. Viene riconosciuta la libertà di disporre o meno del proprio patrimonio, il titolare del patrimonio non è obbligato a disporlo. Se compro un certo bene io mi l’ho fatta io liberamente, potevo anche non farlo, obbligo a pagare quel prezzo, quella scelta questo è il concetto di libertà. Un soggetto può decidere di disporre o no del proprio patrimonio, può decidere se vincolarsi.

Contratto preliminare: un soggetto si impegna a concludere un contratto in futuro. Anche questo è libero (puoi scegliere se farlo o no). La stipulazione del contratto definitivo (contratto di compravendita) è obbligatoria perché è adempimento del contratto preliminare. È il contratto preliminare che è libero.

Libertà di scegliere e definire liberamente il contenuto dell’atto: il contenuto è l’oggetto dell’atto. Libertà di decidere l’oggetto dell’atto da parte delle parti. Es. contratto di locazione (affitto). I soggetti possono decidere in termini di canone, della durata. Ci sono tipologie di rapporti in cui oltre agli interessi delle parti vengono in considerazioni interessi di carattere generale, che la legge tutela limitando la libertà delle parti di definire il contratto come credono. Quindi la libertà delle parti è limitata per tutelare gli interessi al di fuori di quelli delle parti. Limitata la libertà delle parti per evitare che decidano cose che ledano ad alcuni aspetti che l’ordinamento tutela.

(Es. contratto di lavoro, il licenziamento deve avere un preavviso di 15 giorni quindi limitata libertà di decidere il contenuto del contratto, la legge si impone perché vuole tutelare il lavoratore). Si parla quindi di norme derogabili e norme inderogabili (derogabili o inderogabili dalle parti del contratto). Es. Contratti di locazione e di lavoro sono regolati dalla legge e anche il contenuto è regolato dalla legge.

Contratti tipici: che sono regolati direttamente dalla legge. Le parti possono derogare alle norme di legge: regolare i termini del loro contratto diversi da quanto dice la legge. Alcune norme però sono inderogabili, non possono cioè essere cambiate. Si applicano così e basta.

Libertà di scegliere la forma dell’atto: L’atto di disposizione del proprio patrimonio non richiede particolari vincoli di forma. A meno che la legge non stabilisca il contrario. Es. il contratto di compravendita (acquisto di una penna) non osserva delle forme particolari. Non richiede ad esempio una cosa scritta (a parte lo scontrino). Invece per la vendita di un immobile la legge richiede un contratto scritto, non basta l’accordo verbale.

La legge impone vincoli di forma:

  • Per garantire certezza (così ci sono scritti su carta tutti i vincoli, ...)
  • Per far sì che colui che compie l’atto possa meditare su quello che sta facendo (donazione)

Libertà di scegliere autonomia contrattuale art 1321: Con il termine di libertà o autonomia contrattuale si fa riferimento al potere delle parti di un contratto di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (dal tabacchino, al supermercato… pago il prezzo senza fare trattative). Spesso i contratti vengono conclusi senza trattative.

Anche durante le trattative le parti devono comportarsi con correttezza e buona fede (es. non nascondere informazioni rilevanti per il fine dell’accordo, che se conosciute dall’altra parte avrebbero conseguenze sulla decisione della compravendita). Se queste trattative raggiungono un punto di sviluppo particolarmente elevato, le parti non possono più tirarsi indietro arbitrariamente e devono quindi proseguire nelle trattative fino alla conclusione del contratto. Interrompere le trattative in questo caso è contrario alla buona fede. Quindi possibilità di recedere dalle trattative (libertà) ma non quando sei già ad uno sviluppo elevato.

La conclusione del contratto avviene con la proposta e l’accettazione. (al supermercato c’è la proposta dei prezzi e accettazione è quando io pago). La causa del contratto: qual è la funzione, a che serve il contratto, trasferire la proprietà in cambio di un corrispettivo monetario. Non è il motivo.

Elementi essenziali del contratto: accordo, forma, causa, oggetto.

Classificazione del contratto:

  • Contratti a titolo oneroso si contrappongono ai contratti titolo gratuito. A titolo oneroso: che implicano un sacrificio patrimoniale da entrambe le parti. A titolo gratuito: sacrificio patrimoniale da parte di una sola parte.
  • Contratto di comodato: l’utilizzo di un oggetto senza che avvenga il pagamento del corrispettivo.

Cap 21 - Efficacia del contratto

L’inizio dell’efficacia del contratto: di norma il contratto è efficace nel momento stesso in cui viene concluso. Ma le parti possono posporre l’inizio di efficacia del contratto rispetto al momento della sua conclusione. Con 2 strumenti:

  • Il termine iniziale: scelgono una data a partire dalla quale il contratto avrà efficacia.
  • La condizione sospensiva: evento futuro e incerto il cui verificarsi determinerà l’inizio di efficacia nel contratto.

Un contratto cessa di avere efficacia:

  • Per annullabilità. L’atto annullabile è efficace ma questa efficacia può essere rimossa grazie ad un provvedimento del giudice che accerta che il soggetto che ha posto in essere l’atto era incapace oppure si è formato il consenso dell’atto per violenza, errore o dolo. Il contratto cessa di avere efficacia a seguito della sentenza del giudice che annulla il contratto.
  • Quando decorre il termine finale, termine dopo il quale il contratto non ha più efficacia.
  • Condizione risolutiva: Evento futuro o incerto che determina la cessazione di efficacia del contratto.
  • A seguito dell’integrale adempimento delle prestazioni previste dal contratto: perché è stato regolarmente adempiuto ed eseguito da entrambe le parti.
  • Per mutuo consenso: Le parti si pentono entrambe del contratto stipulato in precedenza e quindi entrambe le parti, d’accordo e quindi per reciproco consenso, sciolgono il contratto.
  • Recesso di una parte. Il contratto efficace ha forza di legge tra le parti e quindi vincola le parti quindi una parte non può sciogliere unilateralmente il contratto, però ci sono situazioni in cui una parte può recedere dal contratto recesso: una parte pone nel nulla il contratto in virtù di una propria richiesta.

Una parte può recedere dal contratto quando:

  • È la legge che attribuisce il diritto alla parte di recedere.
  • Il diritto di recedere dal contratto può anche essere attribuito ad una parte dal contratto stesso.

Es. Compro un maglione, lo porto a casa ma non mi piace più e lo voglio ridare. Non posso perché il contratto ha forza di legge tra le parti e quindi vincola le parti e anche perché non era stato stabilito nel contratto. Se invece la signorina se lo riprende è avvenuto un mutuo consenso.

  • Risoluzione del contratto
  • Rescissione dal contratto

Cap 22 - Validità e efficacia

Efficacia: idoneità in concreto dell’atto a realizzare lo scopo per il quale l’atto è posto in essere. Es. Una compravendita è finalizzata a trasferire la proprietà del bene dal proprietario all’acquirente in cambio di un pagamento di un prezzo. La compravendita è efficace quando realizza i suoi scopi. È un concetto giuridico normativo.

Validità: es. se il contratto non rispetta i limiti di forma del contratto imposti dalla legge (es. atto di compravendita di una casa deve essere scritto e non è scritto) è invalido. Quando il contratto viene fatto senza la volontà di una delle parti è invalido. Quando l’atto viene compiuto o da un soggetto incapace o per violenza, errore o dolo l’atto è invalido. Il contratto è invalido quando manca qualcuno dei requisiti che per legge devono essere presenti (requisiti di forma scritta, durata).

L’invalidità si articola in due gruppi diversi:

  • L’invalidità che nasce da situazioni soggettive del contraente (incapacità) e il modo in cui si è formata la volontà del soggetto è per violenza, errore o dolo in questo caso si parla di annullabilità.
  • Nullità: il difetto di forma scritta e l’oggetto e il contenuto contrario a quanto descritto dalla legge portano alla nullità del contratto.

Le conseguenze della invalidità: l’invalidità si riflette sull’efficacia dell’atto.

  • L’atto annullabile è efficace ma questa efficacia può essere rimossa grazie ad un provvedimento del giudice che accerta che il soggetto che ha posto in essere l’atto era incapace oppure si è formato il consenso dell’atto per violenza, errore o dolo.
  • Atto nullo è inefficace

Quindi tre casi:

  • L’atto valido e efficace
  • L’atto annullabile, che è efficace ma l’efficacia può essere rimossa annullabilità precaria
  • Atto nullo che è inefficace

Es. dell’atto di compravendita annullabile. La proprietà passa all’acquirente, che è obbligato a pagare il prezzo. Ma se il giudice dice che la parte era incapace nel momento del contratto diviene inefficace. Quindi la proprietà del bene ritorna al venditore il quale deve restituire il prezzo ricevuto dall’acquirente.

Il contratto può essere annullato a causa di incapacità e errore, dolo e violenza. In caso di errore il contratto può essere annullato. Il contraente che si è sbagliato può chiedere al giudice di annullare il contratto. Ma per consentire l’annullamento del contratto in realtà non basta l’errore perché va tutelata anche l’altra parte. Ci vogliono quindi due requisiti:

  • L’errore deve essere serio e avere caratteristiche oggettive (quindi es. non il motivo soggettivo per il quale il contratto viene concluso, es. ho preso un biglietto perché quel giorno potevo ma alla fine ho un altro impegno) E’ rilevante anche l’errore oggettivo: riferito all’oggetto del contratto (es. penso di comprare un quadro in realtà sto comprando una riproduzione);
  • Errore di diritto: es. compro un terreno che penso edificabile e poi non lo è. Se invece è riferito al valore del bene è irrilevante, come i motivi personali che mi hanno spinto.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher grepontier di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Centonze Michele.
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