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IL COLLEGIO SINDACALE
Tradizionale: collegio sindacale con controllo privato interno → sindaci (3 o 5 membri effettivi + 2 supplenti, nominati
dall’assemblea ordinaria) che vengono nominati nell’atto costitutivo. Il presidente è nominato dall’assemblea dagli stessi soggetti
che nominano i sindaci. → requisiti per SINDACI:
- Indipendente dagli amministratori e dalla società (no parentele e legami economici patrimoniali)
- requisiti professionali → almeno un sindaco deve essere un revisore contabile iscritto all'albo e gli altri devono essere
avvocati o professori universitari in materie giuridiche.
I divieti per SINDACI:
Non possono essere nominati i sindaci interdetti, inabilitati o soggetti falliti
condannati erano appena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici
soggetti che non assicurano l'indipendenza (anche patrimoniale)
I doveri per SINDACI:
Doveri: dovere di vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi della corretta amministrazione. →
devono effettuare un controllo di legalità, merito e efficienza
Poteri: atti di ispezione e controllo, rivolgendosi agli amministratori, potere di intervenire alle riunioni del comitato esecutivo. → in
caso di assenza dall’assemblea o a 2 riunioni consecutive del CDA non giustificata i sindaci decadono. → Hanno anche poteri
integrativi e di supplenza.
Dopo la riforma del 2003, tra i compiti del Collegio Sindacale non c’è il controllo contabile, affidato ad un terzo esterno alla società.
spa chiuse: nelle società che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato è possibile che la competenza
o rimanga al Collegio Sindacale, ma in questo caso tutti i membri devono essere revisori contabili. DI norma, però, la legge
prevede che anche per le società chiuse la funzione venga delegata ad una figura esterna alla società.
spa aperte: i loro conti sono controllati da revisori contabili
o spa quotate: i loro conti sono sottoposti ad una società di revisione iscritta all’albo speciale, tenuto dalla CONSOB.
o
Dualistico: Consiglio di sorveglianza o comitato interno per il controllo → i primi membri sono nominati all'interno dell'atto
costitutivo e gli altri dall'assemblea.
Per quanto riguarda la revoca, essa compete all'assemblea può venire per qualsiasi motivo e in qualunque tempo, purché con voti
pari a un 1/5 del capitale sociale.
il presidente è in una posizione di rilievo: è autonomo, stabile e non rimovibile → stessi poteri del presidente del CDA.
la composizione del consiglio fissata dalla legge: non meno di tre membri di cui uno iscritto al registro dei revisori contabili. i
requisiti sono di indipendenza, onorabilità, professionalità. Mentre le cause di ineleggibilità e decadenza sono quelle previste per gli
amministratori nel modello tradizionale.
Le diverse competenze:
nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, dividendo la proprietà dalla gestione. Non è la proprietà che
nomina gli amministratori, ma è il consiglio di Sorveglianza, a sua volta nominato dalla maggioranza della proprietà della
società.
approva il bilancio, che è approvato dall’Assemblea nel modello tradizionale. L’approvazione può essere anche lasciata
all’Assemblea dallo Statuto.
esercita le funzioni di vigilanza
promuove l’azione di responsabilità verso i membri del Consiglio di Gestione presenta la denuncia al tribunale
riferisce all’assemblea una volta all’anno
non può mai esercitare il controllo contabile, che deve essere sempre affidato ad un revisore esterno.
Ha gli stessi doveri del Collegio Sindacale, ma al Consiglio di Sorveglianza sono affidati i compiti strategici, con riferimento a piani
strategici, industriali e finanziari, proposti dal Consiglio di Gestione. Viene riconosciuto un potere di indirizzo nei confronti
dell’organo di amministrazione: è il consiglio che nomina gli amministratori e li può revocare, anche senza giusta causa.
Il Comitato per il controllo interno → la nomina è interna al consiglio d'amministrazione poiché è un organo interno a tutti gli
effetti, ma è possibile che tale potere sia dato all'assemblea. per quanto riguarda la composizione, deve essere composto da
amministratori indipendenti e non esecutivi ed almeno un revisore. il comitato viene eletto insieme al CDA.
I doveri:
1. dovere di vigilanza sull’adeguatezza della struttura organizzativa, sul sistema in generale, ma non sull’osservanza di legge
e statuto, e neanche sui principi specificatamente di corretta amministrazione. Si intende sulla diligenza degli
amministratori.
2. assistere alle assemblee e riunioni del CDA.
LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA → è il modello privilegiata delle imprese italiane. l'organo assemblare è facoltativo
e l'organo amministrativo è composto di norma dai soci, che sono quindi anche amministratori e viceversa.
per le obbligazioni risponde solo la società con il proprio patrimonio (differenze principale con le spa) → può essere esercitata in
forma unipersonale.
Il capitale della S.r.l. è diviso in quote e non azioni → le quote non possono essere offerte sul mercato dei capitali come le azioni,
ma possono essere trasferite e sono considerate un bene immateriale che non può essere offerto al pubblico. tale regola vedo
un'eccezione per le piccole e medie imprese innovative e startup, al quale si concede l'accesso ai mercati finanziari attraverso il
crowdfunding.
il capitale è diviso in quote sulla base del criterio personalistico → le quote hanno valore diverso e sono divise in base al numero
dei soci con un principio iniziale di proporzionalità tra conferimento e partecipazione.
La costituzione di una società a responsabilità limitata:
la forma richieste quella di atto pubblico redatto da un notaio e l'atto costitutivo deve indicare:
- cognome nome e generalità dei soci
- denominazione della società
- comune di residenza della società
- oggetto sociale
- ammontare del capitale sottoscritto
- conferimenti di ciascun socio → è conferibile qualunque entità ed elemento suscettibile di valutazione economica.
- quota di partecipazione di ciascun socio
La governance: l'assemblea è solo un organo eventuale mentre i soci di una S.r.l. decidono sulle materie riservate a loro
competenza e la decisione presa con il consenso della metà del capitale sociale. → Per modifiche dell'atto costitutivo si prevede un
metodo assemblare → il quorum costitutivo e metà del capitale sociale e quello decisivo a maggioranza assoluta il capitale
intervenuto (**).
ai soci competono approvazione del bilancio la distribuzione degli utili, la nomina degli amministratori, dei sindaci e del soggetto
incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLCE → La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita
con contratto o atto unilaterale da persone fisiche. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello
1standard tipizzato, NON derogabile, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
Cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza di ciascun socio
Denominazione sociale di Srls
Ammontare del capitale sociale (compreso tra 1€ e 10.000€) sottoscritto e interamente versato
Luogo e data di sottoscrizione
Amministratori
Peculiarità: Capitale sociale iniziale: tra 1 e 9.999 euro
Almeno un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato deve essere destinato a riserva legale, fino a che la
riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di 10.000 euro.
La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere
reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.
La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della
società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della
società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili. Viene meno la libertà tipica del contratto sociale di srl
I costi sono ridotti al minimo. Nessun costo notarile
o € 200 tassa di registro
o € 130/150 diritti camerali
o
La Start-up innovativa: Favorire lo sviluppo di piccole società innovative, società di ridotte dimensione, in fase di avvio, che
realizza prodotti o servizi innovativi ad alto sviluppo tecnologico (non necessariamente deve essere una srl)
Le imprese in possesso dei requisiti possono (adesione volontaria) registrarsi come start-up innovative presso la Camera di
Commercio e godere dei vari benefici.
Requisiti :
Impresa costituita da non più di 60 mesi (5 anni)
- Ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia. Sede legale in Italia o paese UE (in Italia filiale o sede produttiva)
- Produzione annua non superiore a 5 milioni di euro
- Non distribuisce non ha distribuito utili
- Non deriva da una fusione o scissione societaria, né da cessione di ramo d’azienda
- Con oggetto sociale esclusivo o prevalente la produzione o la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto
- valore tecnologico
Spese in ricerca e sviluppo superiori o uguali al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione
- Impiego di forza lavoro altamente qualificata (almeno laureati magistrali) per i 2/3 (1/3 per dottorati e simili)
- Titolare di brevetti per invenzioni industriali, biotecnologie, semiconduttori, varietà vegetali
-
Privilegi : è possibile costituire una start-up innovativa in forma di s.r.l. con una nuova procedura:
Online con la firma digitale
Disintermediata
Senza costi d’utilizzo
Le start-up innovative dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese sono esonerate dal
pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese,
nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.
Le agevolazioni hanno durata di 5 anni e sono comunque condizionate dalla permanenza dell