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IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

Il regime patrimoniale della famiglia riguarda i diritti dei coniugi in ordine

all’acquisto e alla gestione dei beni in costanza di matrimonio. In assenza di

diversa volontà il regime patrimoniale è quello della comunione legale, che

implica la contitolarità e la cogestione degli acquisti compiuti durante il

matrimonio. Rientra nella autonomia dei coniugi optare tra:

- SEPARAZIONE DEI BENI

- COMUNIONE CONVENZIONALE

- COMUNIONE LEGALE

Oggetto della Comunione legale:

1. Comunione immediata rientrano gli acquisti compiuti dai due coniugi

durante l’unione, fatta esclusione per i beni personali; le aziende gestite

da entrambi i coniugi o costituite dopo il matrimonio.

2. Comunione del residuo rientrano i redditi personali ed i beni destinati

all’esercizio di un’impresa. Questi beni non rientrano immediatamente in

comunione, ma vi rientrano solo ai fini della divisione

3. Beni personali rientrano quelli di ciascun coniuge acquistati prima o

durante il matrimonio, purché essi siano di uso strettamente personale,

destinati all’esercizio della professione o ottenuti a seguito di un

risarcimento di danno. Questi beni non sono oggetto di comunione,

essendo personali del singolo coniuge.

215 - Separazione dei beni: I coniugi possono convenire che ciascuno di essi

conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

Il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale con cui coniugi creano

un patrimonio separato, destinando determinati beni a far fronte ai bisogni

della famiglia. La costituzione di tale fondo deve avvenire per atto pubblico da

parte dei coniugi, il terzo può costituirlo anche per testamento. La proprietà dei

beni conferiti nel fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi. I beni che

fanno parte del fondo patrimoniale sono gravati da un vincolo di destinazione, i

frutti di tali beni possono essere impegnati solo per soddisfare i bisogni della

famiglia. I beni non si possono alienare, ipotecare o dare in pegno, se non con il

consenso di entrambi i coniugi. Il fondo può essere aggredito per i soli debiti

contratti ai fini di soddisfare esigenze familiari.

I BENI le cose che possono formare oggetto di diritto.

Sono beni Con il termine “Cosa”

si intende sia il bene materiale, quindi individuabile nel mondo esterno, che il

bene ideale, quindi le opere di ingegno. Le cose possono essere classificate in

fungibili ed infungibili. Le prime, a differenza delle seconde, possono essere

sostituite con altre equivalenti senza danneggiare gli interessi del creditore.

Altra distinzione rispetto alla caratteristica riguarda i beni semplici e

composti, laddove i primi sono composti da una pluralità di elementi fusi tra

loro in maniera tale da perdere del tutto la propria identità, i secondi invece

sono frutto della combinazione di più elementi e sono scomponibili. Altra

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importante differenziazione riguarda i beni mobili ed i beni immobili. Il

Codice civile dà un tassativo elenco solo dei secondi, lasciando la definizione

dei primi in via residuale. Con beni immobili si intendono tutti quei beni che

non possono essere asportati dal suolo senza alterarne le loro caratteristiche.

Vi è poi la particolare categoria dei beni mobili iscritti ai pubblici registri, che

seguono la stessa disciplina dei beni immobili.

I DIRITTI REALI

diritti soggettivi che garantiscono il titolare un potere immediato ed

Sono quei

assoluto sulla cosa. Sono distinguibili tra diritti di proprietà e diritti reali

sui beni altrui, a loro volta divisi in diritti reali di godimento e diritti reali di

garanzia. Le caratteristiche dei diritti reali sono: assolutezza, immediatezza. I

diritti reali possono essere previsti solo dalle fonti individuate dall'ordinamento,

obbligazioni propter rem

vige per cui un principio di tipicità. Le sono

obbligazioni poste a carico di un determinato soggetto poiché titolare di un

diritto reale su un determinato bene. La figura del debitore è quindi individuata

per relazione in quanto dalla titolarità del diritto reale sul bene discende

l'obbligo di adempiere ad un'obbligazione.

IL DIRITTO DI PROPRIETÀ

è il diritto reale che attribuisce al suo titolare la possibilità di

La proprietà

godere e disporre in maniera piena ed esclusiva delle cose entro i limiti stabiliti

dall'ordinamento giuridico. Il potere di godimento è quello di trarre dalla cosa

tutte le utilità che la stessa in grado di fornire, il potere di disposizione invece

si sostanzia nella possibilità di cedere ad altri, in tutto o in parte, i diritti sulla

cosa. Il diritto di proprietà si espande in senso verticale, quindi al sottosuolo

ed allo spazio aereo sovrastante, ed in senso orizzontale, quindi sino ai

confini del fondo.

Tra le disposizioni legislative che mirano a regolare gli interessi tra i vari

Il proprietario di un fondo

proprietari, vi è quella riguardante le immissioni.

non può impedire le immissioni provenienti dal fondo del vicino se queste non

superano la soglia di tollerabilità. Secondo l'impostazione prevalente, è

possibile avere:

- immissioni tollerabili lecite

- immissioni intollerabili illecite

- immissioni intollerabili lecite (giustificate da esigenze di produzione, in

questo caso il proprietario ha diritto ad un indennizzo)

in caso di immissioni intollerabili illecite il proprietario del fondo leso può

esercitare un'azione inibitoria, volta a richiedere la cessazione delle emissioni,

ed in secondo luogo un'azione risarcitoria, volta ad ottenere un risarcimento.

Altro limite di carattere generale al diritto di proprietà, è il divieto di atti

emulativi, ovvero quegli atti che non abbiano altro scopo che quello di

espressione del

nuocere o recare molestia ad altri, il divieto di questi atti è

principio generale che vieta l'abuso del diritto.

Il diritto di proprietà si acquisisce a titolo originario o derivato, a seconda

che vi sia la nascita di un diritto nuovo nel patrimonio del titolare, il cui

che

acquisto è indipendente dal diritto del precedente proprietario, ovvero

l'acquisto avvenga per effetto del trasferimento del diritto da un precedente

titolare, in questo caso l'acquisto è valido solo nella situazione che vede il

precedente titolare effettivamente e legittimamente proprietario del bene.

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Sono modi di acquisto a titolo derivato il contratto, la successione ereditaria

ed il trasferimento coattivo (espropriazione). occupazione, invenzione,

Modi di acquisto a titolo originario sono invece

accessione, e usucapione.

Il diritto di proprietà si estingue a causa dell'acquisto da parte di terzi a

titolo originario o per abbandono del diritto di proprietà da parte del

suo titolare. che non sono di

L'occupazione è il modo di acquisto delle cose mobili

proprietà di nessuno o che sono state abbandonate, attraverso la semplice

presa in possesso delle stesse.

L'invenzione è invece il modo di acquisto di cose mobili che sono state

smarrite dal legittimo proprietario.

L’ accessione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario in forza

il proprietario del suolo diviene automaticamente proprietario di

del quale

qualunque costruzione costruita sopra o sotto il proprio suolo.

A difesa del diritto di proprietà sono praticabili le AZIONI PETITORIE e cioè

l'azione di rivendicazione, l'azione negatoria, l'azione di regolamento dei confini

e l'azione di apposizione dei termini. il proprietario può rivendicare la

L'azione di rivendicazione è quella con cui

cosa da chiunque la possieda o detenga senza titolo. Ha quindi la funzione di

accertare il diritto di proprietà e recuperare il bene da chiunque lo possieda. Il

proprietario avrà l'onere di provare il suo diritto di proprietà. Tale prova non

presenta particolari difficoltà nel caso di acquisto della proprietà a titolo

originario, nel caso invece di acquisto a titolo derivato l'onere della prova è

bisogna risalire, tramite un giudizio di

definito probatio diabolica, poiché

legittimità dei titoli di acquisto, ai precedenti danti causa, fino a colui il quale

l'abbia acquistato a titolo originario. A tali difficoltà probatorie, soccorrono gli

istituti del “possesso di buona fede vale titolo” e dell'accessione nel possesso.

il proprietario agisce per far dichiarare

L'azione negatoria è quella con cui

l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa. Nel caso in cui vi siano

turbative o molestie, il proprietario con tale azione può chiederne la cessazione

oltre al risarcimento del danno. In questo caso il proprietario ha solo l'onere di

dimostrare il suo possesso in base ad un titolo idoneo. il confine tra due

L'azione di regolamento dei confini è possibile quando

fondi sia incerto. si presume un confine certo, ma

Nel caso dell’apposizione di termini,

l'azione ha il fine di renderli riconoscibili qualora essi manchino .

Altre azioni a difesa dalla proprietà sono le cosiddette azioni possessorie,

spesso molto più utilizzate poiché burocraticamente più celeri.

I DIRITTI REALI DI GODIMENTO limitano il potere di godimento che

Sono diritti reali su cui sa altrui che

spetta al proprietario del bene. Essi sono il diritto di superficie, le enfiteusi,

l'usufrutto l'uso e l'abitazione e le servitù prediali.

diritto di realizzare e mantenere al di

Il diritto di superficie si individua nel

sopra del suolo una costruzione che spetta in proprietà al superficiario, ma

3 costruzione già esistente distinta dal

anche nel diritto di proprietà su una

diritto di proprietà sul suolo. In entrambi i casi si ha una deroga al principio

generale dell'accessione secondo cui al proprietario del suolo spetta la

proprietà di qualsiasi costruzione o piantagione presente sopra o sotto al suolo.

attribuisce ad

L'enfiteusi è un diritto di reale di godimento su cui sa altrui che

un soggetto lo stesso potere di godimento del fondo che spetta al proprietario,

tuttavia con l'obbligo di miglioramento del fondo medesimo e di un pagamento

del canone periodico. Nell'ipotesi in cui l'enfiteuta deteriori, non migliori il

fondo o non paghi il canone, il concedente può richiedere giudizialmente la

devoluzione, quindi l'estinzione delle enfiteusi. Sul diritto di devoluzione,

tuttavia, prevale in ogni caso il diritto di affrancazione dell'enfiteuta, ovvero il

diritto potestativo di acquistare la proprietà del fondo attraverso il pagamento

di una somma di denaro pari a 15 volte l'ammontare del canone.

diritto di godere della cosa,

Il diritto di usufrutto attribuisce al titolare il

traendone, nel rispetto della sua destinazione economica, tutte le utilità che da

essa possono derivare. L'usufrutto è il diritto reale di godimento che limita

maggiormente le facoltà del proprietario, che difatti è definito nudo

proprietario. Il Codice civile prevede che l'usufrutto debba essere

la sua durata non può eccedere la vita

necessariamente temporaneo:

dell'usufruttuario e l'usufrutto costituito a favore di persona giuridica non può

durare più di trent'anni.

L'usufrutto può essere legale se stabilito dalla legge o volontario, quanto

stabilito dalla volontà dell'uomo attraverso la stipulazione di un contratto a

titolo oneroso o gratuito o attraverso il testamento, può essere anche acquisito

alla morte dell'usufruttuario,

per usucapione. Il diritto di usufrutto si estingue

alla rinuncia, per uno non uso ventennale, per confusione o per perimento

totale della cosa. Ulteriore causa di estinzione dell'usufrutto è l'abuso

dell'usufruttuario nell'ipotesi in cui quest'ultimo deteriori o alieni i beni

oggetto dell'usufrutto, o li lasci perire per mancanza di ordinarie riparazioni.

facoltà di servirsi del bene ma solo ed

Il diritto d'uso attribuisce al titolare la

esclusivamente per il soddisfacimento dei bisogni propri e di quelli della sua

famiglia. diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni del

L'abitazione è invece il

titolare del diritto e della propria famiglia.

La servitù è il diritto reale di godimento che spetta ad un soggetto in quanto

che consiste nel potere di realizzare

proprietario di un fondo dominante,

un'attività tramite un altro fondo, detto fondo servente. In presenza di una

servitù, il fondo servente è gravato da un peso volto a garantire una

utilità al fondo dominante. Elementi costitutivi di tale servitù sono

l'appartenenza dei fondi a diversi proprietari, la vicinanza dei due fondi (i quali

non devono necessariamente essere contigui), l'utilità, che può consistere

anche nella maggiore comodità del fondo dominante e può essere inerente alla

sua destinazione industriale, e l'unilateralismo, poiché la servitù è posta a

carico di un fondo a vantaggio di un altro. Le servitù sono distinguibili in:

- apparenti e non apparenti, a seconda che vi siano o meno opere

visibili e permanenti destinate al loro esercizio;

4 - continue e discontinue, le prime nel caso in cui consistano nel

mantenimento di opere o dello Stato dei luoghi, le seconde nel caso in cui

per il loro esercizio sia richiesta l'attività dell'uomo;

- positive e negative, positive quando si realizzano mediante opere o

attività compiute dal titolare del fondo dominante, negative quando è

sufficiente un non facere a carico del proprietario del fondo servente.

Le servitù possono essere costituite coattivamente, nell'ipotesi in cui sia

attribuito al proprietario del fondo dominante il diritto potestativo di costituire

una servitù sul fondo servente anche contro la volontà del proprietario di

quest'ultimo. Le servitù volontarie si costituiscono per contratto o

testamento. La servitù può essere acquisita per usucapione attraverso il

possesso continuato per vent'anni, o per 10 anni se c'è la buona fede del

proprietario del fondo dominante, ma solo nel caso in cui la servitù è

apparente. Le servitù si costituiscono anche per destinazione del padre di

cui risulti che due fondi attualmente divisi, sono stati

famiglia. Nel caso in

posseduti precedentemente da uno stesso proprietario, il quale abbia lasciato

le cose nello stato da cui risulta la servitù. Le servitù si estinguono per

confusione o per prescrizione, quando per oltre vent'anni la servitù non si è

esercitata.

IL POSSESSO si manifesta in un'attività

il possesso è il potere di fatto sulla cosa che

corrispondente all'esercizio di proprietà o di altro diritto reale. Il possesso è

quindi una situazione di fatto tutelata a prescindere dalla circostanza che il

possessore sia o meno anche titolare del diritto reale sul bene. I caratteri

principali del possesso sono il corpus, quindi il potere di fatto sulla cosa

conforme al contenuto del diritto di proprietà, e l'animus possidendi, ovvero

la volontà del possessore di comportarsi come se fosse effettivamente titolare

del diritto reale. ha con il primo in

Il possesso non è da confondersi con la detenzione, la quale

comune l'elemento del corpus, ma se ne distingue per la mancanza

dell'animus. La detenzione può essere qualificata quando il detentore ha un

interesse proprio alla detenzione, o non qualificata nel momento in cui il

detentore tiene la cosa per motivi di servizio.

In ogni caso, viene presunto il possesso in colui che esercita il potere di fatto,

quando non si provi che ha cominciato ad esercitarlo semplicemente come

colui il quale abbia cominciato ad

detentore. Il codice prevede altresì che,

avere la detenzione non può acquistare il possesso finché il titolo non venga

mutato, questo per il principio di interversione del possesso.

Il possesso si acquista a titolo originario, quindi con un impossessamento della

cosa oppure a titolo derivato; quindi, con la consegna del bene al nuovo

possessore da parte del precedente. Il successore a titolo particolare può unire

il periodo di tempo del suo possesso con quello Del suo Dante causa, al fine di

realizzare gli effetti positivi dell'accessione nel possesso. Il possesso può

essere di buona o di malafede. È possessore di buona fede chi possiede

ignorando di ledere l'altro diritto. La buona fede è presunta e basta che vi sia

stata al tempo dell'acquisto. Tale qualifica di possessore di buona fede è

indispensabile nell'ipotesi di possesso ai fini dell'acquisto della proprietà,

secondo la regola del “possesso di buona fede vale titolo”, Il quale prevede

che colui al quale siano alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario

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ne acquista la proprietà tramite il possesso, purché sia in buona fede al

momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della

dell'acquisto a non

proprietà. Tale istituto si basa quindi sui presupposti

domino, possesso del bene mobile, dell'esistenza di un titolo astrattamente

del

idoneo al trasferimento del diritto reale buona fede dell'acquirente

e sulla al

momento della consegna. L'acquisto del bene avviene a titolo originario.

Come già detto, spesso le AZIONI POSSESSORIE sono preferibili, per la loro

caratteristica celerità, le azioni a tutela della proprietà. Le azioni a tutela del

possesso sono: l'azione di reintegrazione o rivendica, l'azione di manutenzione

e le azioni di nunciazione. il possessore,

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher miki.dilillo11 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Gazzara Massimo.
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