Con impossibilità s’intende quando, ad esempio, un quadro non può essere più consegnato in
quanto bruciato da un incendio. In questi casi si parla di impossibilità oggettiva e assoluta:
oggettiva perché non deriva da una particolare condizione propria del debitore ma da fatti esterni,
assoluta perché insuperabile da chiunque. Pertanto possiamo dire che il debitore, in questi casi
estremi, è libero dal debito. A questo risultato però si arriva tramite un concetto di impossibilità
per cui la prestazione deve ritenersi impossibile quando occorrerebbero attività e mezzi che vanno
al di là di ciò che normalmente e ragionevolmente può richiedersi per quel tipo di prestazione,
attività e mezzi che corrisponderebbero a una prestazione diversa da quella formante oggetto
della obbligazione assunta. Così inteso, il concetto non ha un significato univoco e definito per
tutte le obbligazioni, ma assume volta a volta significati diversi a seconda del tipo di prestazione
che viene in gioco.
Imputabilità del debitore: responsabilità per colpa e responsabilità oggettiva
L’inadempimento è imputabile al debitore quando esiste una ragione che giustifica l’attribuzione
della responsabilità a suo carico.
A seconda di come s’individua la ragione, varia il criterio dell’imputabilità. L’imputabilità si può
intendere in due significati diversi, a cui corrispondono due tipi di responsabilità:
Responsabilità per colpa; quando la ragione per cui appare giusto accollare la responsabilità al
debitore inadempiente è che l’inadempimento dipende da sua colpa: in questa logica il
debitore risponde solo degli inadempimenti determinati da sua colpa. Il debitore riesce a
liberarsi dalla responsabilità se dimostra che l’inadempimento non dipende da una sua colpa
Responsabilità oggettiva (senza colpa); quando il debitore risponde anche se non è in colpa:
l’inadempimento gli è imputato, tutte le volte che sia riconducibile a cause rientranti nella sua
sfera di organizzazione e di controllo, anche se a lui non può rimproverarsi nessuna negligenza,
imprudenza o imperizia.
La responsabilità per colpa: il criterio della diligenza
Colpa significa diligenza, imprudenza, imperizia. Con diligenza invece s’intende tutta la cura,
l’attenzione, la prudenza e la competenza che il debitore deve usare nell’adempiere l’obbligazione.
Il debitore che usa diligenza non è in colpa. Ci si chiede ora quale sia il livello di diligenza dovuta.
L’art. 1176 c1 afferma che vi debba essere la “diligenza del buon padre di famiglia” (per indicare
una persona seria e scrupolosa), ma al secondo comma vediamo anche che “nell’adempimento
delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con
riguardo alla natura dell’attività esercitata”. Da qui si ricava che non esiste un criterio unico di
diligenza, ma ne esistono diversi a seconda del tipo di prestazione dovuta. Ogni attività ha le
proprie regole che indicano come l’attività va svolta e l’inosservanza non usa la diligenza dovuta.
Questo modo d’intendere la diligenza definisce la colpa in senso oggettivo, cioè legata
all’inosservanza di uno standard generale di condotta, e non come colpa soggettiva, cioè tenga
conto delle condizioni individuali e particolari del debitore.
Le gradazioni della colpa
La colpa può presentarsi con differenti gradazioni d’intensità:
Un livello basso a cui corrisponde la colpa ordinaria – lieve – ed è la violazione
dell’ordinaria diligenza
Un livello con maggiore gravità, da qui, appunto, colpa grave. Questa è l’inosservanza dei
livelli minimi di attenzione, prudenza, competenza concepibili per la prestazione, nonché la
disattenzione o trascuratezza più imperdonabile.
La distinzione è importante in quanto la legge stabilisce che per far scattare la responsabilità
non basta la colpa ordinaria; scatta solo se l’inadempimento dipende da colpa grave. La
distinzione è anche importante in relazione ai limiti di ammissibilità delle clausole di esonero o
limitazione della responsabilità.
La responsabilità del debitore può essere anche graduata in relazione al criterio secondo cui il
debitore riceva o meno un compenso economico per la sua prestazione: nel caso in cui la
prestazione è gratuita, nel caso di inadempimento “la responsabilità per colpa è valutata con
minor rigore” 1710 c1, 1768 c2.
Il dolo
Con dolo s’intende la coscienza e la volontà nel danneggiare un soggetto. Nel caso delle
obbligazioni, un inadempimento doloso avviene quando il debitore per sua scelta viola il
diritto del creditore.
Tuttavia si ha il dolo anche quado il danno non è voluto, ma è previsto e accettato come
possibile conseguenza del proprio comportamento, cd dolo eventuale. Il dolo è più grave della
colpa, pertanto la legge tratta l’inadempimento doloso molto più severamente
dell’inadempimento colposo per ciò che riguarda il risarcimento.
I principali casi di responsabilità per colpa
Il criterio della responsabilità per colpa si applica a tre categorie di obbligazioni:
Le obbligazioni che implicano la detenzione e custodia di cose altrui, e la loro restituzione
al termine del rapporto (obbligazioni del: l’usufruttuario 1001 c2, del conduttore 1587 c1,
del depositario 1768 c1, del comodatario 1804 c1, 1807). Questi rispondono in base al
criterio per colpa
Le obbligazioni che hanno per oggetto lo svolgimento di un’attività a favore del creditore
(dell’appaltatore 1668 c1, del mandatario 1710 c1, lavoratore subordinato 2104 c1). Anche
questi rispondono in base al criterio della colpa/diligenza
Le obbligazioni che si collegano alla consegna di una cosa determinata, con riferimento al
danno causato al creditore della presenza di difetti della cosa (consegna dal venditore al
compratore 1494 c1, dal locatore al conduttore 1578 c2, dal mutuante al mutuatario 1821
c19. Il debito risponde se per colpa ignorava i difetti o non li ha segnati al creditore.
La responsabilità oggettiva, senza colpa
Con responsabilità oggettiva s’intende la responsabilità senza colpa. Vi sono rapporti
obbligatori in cui il debitore inadempiente è tenuto a risarcire il danno anche se
l’inadempimento non dipende da sua colpa: la prova che dimostri di non aver potuto evitare
l’inadempimento e il danno non lo libera comunque della responsabilità. L’art 1693 c1 indica
le possibili cause che servono per sfuggire alla responsabilità, come ad esempio il caso
fortuito, natura o difetti delle cose trasportate, fatto del mittente o del destinatario.
Questa responsabilità si fonda sul rischio: il debitore risponde di tutti i fatti, anche non
dipendenti da sua colpa, che si manifestano nella sfera della sua organizzazione e del normale
svolgimento della sua attività. Le regole della responsabilità oggettiva mirano a tutelare
l’interesse del creditore.
Principali casi di responsabilità oggettiva
Una prima categoria riguarda le obbligazioni che hanno per oggetto prestazioni rese da
imprenditori a un pubblico di utenti, e implicanti la detenzione e la custodia di cose. È il
caso dell’obbligazione del vettore di cose, 1693 c1.
Una seconda categoria riguarda le obbligazioni di fornire cose fungibili, riguardo alle quali
non sia ancora avvenuta l’individuazione
Una terza categoria riguarda le obbligazioni pecuniarie, una sottospecie delle precedenti in
quanto il denaro è bene fungibile: chi paga una somma, e non paga alla scadenza, è
responsabile anche se si è trovato privo del denaro necessario per cause non riconducibili
a sua colpa. In generale, chi deve eseguire una prestazione non può giustificare
l’inadempimento con la circostanza, anche senza colpa, sfornito del denaro necessario per
predisporla, cd impotenza finanziaria
Ultima categoria che riguarda le obbligazioni adempiute per mezzi ausiliari
La responsabilità per il fatto degli ausiliari
Importante ipotesi di responsabilità oggettiva del debitore è quella derivante dal fatto che
ausiliari di cui egli si avvale per l’adempimento. È il caso delle imprese. La regola generale è
decritta dall’art 1228, il quale afferma che “il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione
si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti doloso o colposi di costoro”. Questo perché
l’inadempimento e il danno si determinano nella sfera organizzativa del debitore, da lui creata
e gestita nel proprio interesse. La legge però non disciplina un’ipotesi, e cioè quella che
riguarda lo sciopero dei dipendenti del debitore. La giurisprudenza ritiene che in questi casi il
debitore non risponde se lo sciopero è di tipo politico, generale o esteso a un intero settore o
a un’intera zona; qualora lo sciopero dovesse riguardare solo l’azienda del debitore, egli
risponde quando lo sciopero è causato da una reazione dei dipendenti contraria ad
atteggiamenti scorretti o irragionevoli (sul piano delle relazioni sindacali) del debitore (capo
dell’azienda).
Il caso fortuito
Come sappiano, non avrebbe senso attribuire la responsabilità per inadempimento al debitore
che non ha adempiuto alla prestazione a seguito di eventi anomali, straordinari da sfuggire a
ogni ragionevole previsione e a ogni possibilità di controllo del debitore stesso. Provando che
l’inadempimento sia dipeso da caso fortuito, il debitore si può considerare liberato dalla
responsabilità, sia dalla responsabilità che si fonda sulla colpa, sia quella oggettiva, 1693 c1.
Altre formulazioni dei criteri di responsabilità: inesigibilità della prestazione,
obbligazioni di mezzi e di risultato
Abbiamo detto che in certi casi l’inadempimento del debitore è giustificato in quanto la
prestazione è divenuta “impossibile”, 1218. In questi casi si dice che la prestazione è
diventata inesigibile. Chi usa questa formula, per lo più fonda il giudizio di inesigibilità sul
criterio della correttezza fra il creditore e il debitore, 1175: il creditore che pretende la
prestazione, nelle circostanze di impossibilità, si comporta in modo scorretto.
Si parla di obbligazioni di mezzi quando ci troviamo davanti a un’obbligazione in cui il debitore
deve semplicemente svolgere un’attività a favore del creditore, senza però garanti
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