PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE:
le pratiche commerciali scorrette riguardano tutte quelle comunicazioni, di solito di tipo
pubblicitario, rivolte ad un consumatore ma prima della conclusione del contratto. In particolare, le
pratiche commerciali scorrette sono quelle che sono contrarie alla diligenza personale, false, o
ideone a falsare il comportamento economico del consumatore medio.
In aggiunta a ciò, c’è anche una lista nera di partiche commerciali totalmente vietate. In più, ciò
che non è esplicitamente vietato sulla base della lista nera delle pratiche commerciali scorrette
potrebbe esser vietato sulla base della definizione generale. Si tratta di una tutela piuttosto ampia.
Vediamo ora lo schema di come questa valutazione viene fatta:
Analisi schema:
si parte dalla lista nera: se una pratica commerciale rientra nella lista nera è vietata, se non è
vietata, allora si guarda alla definizione generale delle pratiche commerciali scorrette: se si tratta di
una pratica ingannevole e aggressiva, allora la risposta è sì, è vietata; se invece non si tratta di una
pratica ingannevole, allora la risposta è no, ovvero si tratta di una pratica lecita.
Esempio di pratica commerciale scorretta:
Abbonamento a una serie di canali televisivi + accesso a internet + chiamate “gratuite”
Il cliente deve prendere tutti e tre gli elementi per pagare il prezzo pubblicizzato
In mancanza di una vera e propria scelta riguardo al numero di elementi che si ricevono per il
prezzo corrisposto, gli elementi inclusi nel prezzo dell’offerta cumulativa non possono essere
definiti “gratuiti”; infatti, l’elemento ingannevole, ovvero la pratica commerciale scorretta, in
questo caso scorretta, è che non si sa se si tratta veramente di chiamate gratuite, oppure se il costo
delle chiamate rientra tra gli altri servizi.
Altri esempi di pratiche commerciali scorrette presenti nella lista nera:
Fornire risultati di ricerca online ad un consumatore senza rivelare messaggi pubblicitari o
pagamenti che influenzano la classificazione dei risultati risultati che nella ricerca
risultano in cima alla lista risultano quelli avvantaggiati perché i consumatori solitamente si
fermano ai primi risultati della lista ritendendo che siano quelli più convenienti.
Questi risultati in cima alla lista sono veramente i più efficienti?
Rivendere ai consumatori biglietti per eventi acquistati con mezzi automatici per aggirare i
divieti relativi al numero massimo di biglietti
Rimedi per le pratiche commerciali scorrette:
Per la tutela contro le pratiche commerciali scorretti, in Italia, entra in campo l’autorità antitrust.
L’autorità antitrust può vietare le pratiche commerciali scorrette, ottenere un impegno per la
revisione o correzione di queste pratiche, e anche applicare sanzioni pecuniarie anche piuttosto
significative.
Oltre a questa tutela, c’è anche la tutela individuale: il consumatore danteggiato da una pratica
commerciale scorretta può chiedere un risarcimento, o una riduzione del prezzo o la risoluzione
del contratto.
Tutela del piccolo imprenditore:
finora abbiamo parlato solamente della tutela del consumatore, ci sono altri soggetti che potrebbe
avere bisogno di una tutela dello stesso tipo?
Nel diritto italiano e anche nel diritto europeo, ci sono diverse regole che estendono la tutela al
piccolo imprenditore, e quindi può trattarsi o di una persona fisica o di una organizzazione (es:
società).
Il piccolo imprenditore ottiene una certa tutela, non del tutto equivalente a quella dei consumatori
persone fisiche, ma si riconosce, almeno in alcuni casi, che c’è uno squilibrio di poteri contrattuali
tra piccola impresa e grande impresa che giustifica qualche forma di tutela.
Quali sono le forme di tutela?
Abbiamo una piccola impresa che dipende in modo escluso per il suo fatturato dal rapporto
commerciale che ha con una grande impresa. Questa dipendenza economica può portare a degli
abusi, e questi abusi possono essere clausole vessatorie imposte alle piccole imprese o altri tipi di
pratiche commerciali scorrette. In questo caso, c’è una tutela contro le clausole vessatorie
(possono essere dichiarate nulle), è possibile poi per la piccola impresa chiedere anche una
tutela inibitoria e risarcitoria, ed in più l’autorità antitrust dispone di poteri di intervento.
Utilizzare queste forme di tutela contro l’abuso di dipendenza economica non è sempre facile,
perché bisogna dimostrare che si è trattato di un abuso in presenza di una dipendenza economica.
Esempio di abuso di dipendenza economica:
Diesel affida ad alcuni produttori la lavorazione dei suoi capi di abbigliamento
A fronte di una riduzione della domanda, D. decide di ridurre gli ordini
È interruzione arbitraria delle relazioni commerciali se D. è l’unico committente?
No secondo i giudici di merito, perché si tratta di scelte imprenditoriali non sindacabili e non c’è
abuso della dipendenza economica.
NOTA BENE: per le microimprese è possibile poi utilizzare la tutela contro le pratiche commerciali
scorrette; quindi, microimprese e consumatori persone fisiche sono posti sullo stesso piano.
Esempi di pratiche vietate nelle filiere agro-alimentari:
• annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili
con un preavviso inferiore a 30 giorni
• la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un
contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza si cerca di
evitare che moti rischi siano trasferiti dai distributori ai produttori
• l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di posizioni privilegiate di determinati
prodotti nello scaffale o nell'esercizio commerciale (attuazione italiana)
C’è poi una tutela che riguarda le imprese nei confronti di rapporti digitali Reg 2019/1150UE:
• obblighi di informazione dei fornitori di servizi
• informazioni sui parametri di classificazione dei prodotti
• regole sui rapporti contrattuali tra fornitori e utenti
• regole sull’accesso ai dati collegati ai servizi
• sistemi interni di reclamo e possibilità di utilizzare mediazione per risolvere controversie
• azioni inibitorie di associazioni dei consumatori o enti pubblici designati e sanzioni da parte
di AGCOM
Rimedi per difetti sopravvenuti nella fase di esecuzione del contratto:
Supponiamo di avere un contratto validamente concluso, nella fase successiva alla conclusione del
contratto, ovvero nella fase di esecuzione del contratto, possono però presentarsi vari problemi: il
primo problema di cui ci occupiamo è quello dell’inadempimento del contratto.
Il contratto dunque viene concluso, dovrebbe essere regolarmente eseguito, però, il primo
problema che sorge è che le prestazioni non vengono eseguite nei tempi previsti e concordati e
quindi c’è un problema di ritardata esecuzione delle prestazioni, che può riguardare sia il
debitore, sia il creditore.
Se poi il ritardo si trasforma in adempimento definitivo, dovremmo introdurre dei rimedi contro
l’inadempimento.
Dobbiamo chiarire il significato di “mancato adempimento in quanto responsabilità”: il debitore
che non esegue la prestazione o la esegue in ritardo è sempre responsabile?
La risposta a questa domanda ce la dà la regola generale sulla responsabilità contrattuale, ovvero
“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al
l’art 1218 CC dice:
risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” questo vuol dire che
dipende dal fatto se il mancato adempimento è a lui imputabile o meno. Dunque, quali sono i casi
in cui l’adempimento è imputabile al debitore? Solo in quei casi in cui il debitore è responsabile.
Questa valutazione di imputabilità dell’inadempimento viene fatta in questo modo: il creditore
cerca di dimostrare che ha diritto alla prestazione, il debitore deve dimostrare o di aver adempiuto
o di non aver adempiuto per cause inevitabili.
Non in tutti i casi in cui manca la prestazione, è responsabilità del debitore.
Esempio:
Un albergatore conclude un contratto con un’associazione che organizza corsi di ballo in un edificio
adiacente, con il quale l’associazione si impegna ad insonorizzare il muro di confine
L’associazione non adempie e l’albergatore chiede il pagamento della penale
Secondo la Cassazione, l’associazione deve dimostrare di aver adempiuto, mentre l’albergatore non
è tenuto a dimostrare l’inadempimento. onore della prova a carico del debitore
La cassazione ci dice che ci sono anche i casi in cui il creditore ha mezzi maggiori per dimostrare e
provare la sua parte, per esempio quando:
il compratore può provare i difetti del bene acquistato
il cliente deve provare la colpa del professionista
il mandante deve provare la scorrettezza del mandatario
il locatore deve provare che il conduttore ha danneggiato il bene locato
la società deve dimostrare la responsabilità dell’amministratore
In tutti i casi in cui il creditore può provare l’inadempimento con minori costi, è suo onere farlo
onore della prova a carico del creditore
Come fa il debitore a sostenere e a dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile?
Entra in gioco la distinzione tra colpa e responsabilità oggettiva:
• responsabilità per colpa (art. 1176 c.c.) per prestazioni di fare o consegna di cose
specifiche.
• responsabilità oggettiva per prestazioni di risultato, di consegna di cose generiche, di non
fare.
Si tratta di due criteri di imputazione della responsabilità, che cercano di incentivare
l’adempimento, ma non obbligano in tutti i casi a adempiere, cioè non richiedono un impegno
sproporzionato rispetto ai benefici che derivano dall’adempimento.
Esempio di responsabilità contrattuale per colpa:
Il progettista o architetto è responsabile nel caso rediga progetti che non ottengono le prescritte
autorizzazioni? Nel caso di vizi di costruzione che dipendano dalla situazione geologica del
terreno? Nel caso di sconfinamento della costruzione progettata?
nel caso della prima domanda applichiamo il criterio della colpa, per la seconda domanda,
ovvero nel caso di vizi di costruzione che dipendano dalla situazione geologica del terreno,
possiamo ancora ritenere che si sia una colpa del progettista? La riposta è no
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