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PROPRIETÀ, DIRITTI REALI E POSSESSO
Il nostro ordinamento giuridico attribuisce ampia rilevanza anche alle situazioni di fatto che esprimono un rapporto
con la res.
Ciò accade anche quando a questa situazione di fatto non corrisponda anche la titolarità di un diritto reale.
Il possesso non è un diritto, è una situazione di fatto. Indica una relazione che il possessore ha sulla cosa.
La situazione di possesso può riguardare anche un diritto reale su cosa altrui (es: possesso di una servitù
prediale).
Possesso (Art. 1140)
Il possesso è una situazione di fatto. Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività
corrispondente all’esercizio della proprietà o altro diritto reale.
Il possessore è colui che “di fatto” ha “in suo potere” la cosa.
Tradizionalmente è connotato da:
- disponibilità materiale della cosa (corpus) - relazione materiale con la cosa;
- animus possidendi, ovvero disposizione mentale (intenzione) del possessore di usare la cosa come se ne fosse
il proprietario.
Il possesso non è una semplice detenzione (disponibilità di fatto, ma con riconoscimento del diritto altrui).
Il detentore ha disponibilità mentale immediata e limitata del bene, ma non è dotato dell’animus possidendi (quindi
ha disponibilità di fatto, ma con riconoscimento del diritto altrui).
Il possesso può essere immediato o mediato (si può possedere anche tramite la detenzione altrui).
Il possesso si presume (Art. 1141) → condizione nella quale mi trovo nei rapporti diretti con la cosa fa sì che si
presume che io sia possessore. Chi lo contesta deve dimostrare l’assenza del possesso.
Si presume anche il possesso intermedio (Art. 1142) → se ho interesse a dimostrare che ho avuto in possesso per
lungo tempo una cosa, mi basta provare che ho posseduto in un data lontana, e ancora oggi, quella cosa. In
questo modo c’è la presunzione del possesso intermedio.
Il possesso può essere:
● legittimo → quando il possessore è anche titolare del diritto;
● illegittimo → quando il possessore non è titolare del diritto reale.
Il possesso illegittimo può essere di buona fede (quando chi possiede ignora di ledere il diritto altrui) oppure di
malafede. 14
Il possesso si presume sia di buona fede, la buona fede non vale se dovuta a colpa grave. La malafede
sopravvenuta non nuoce.
Alcune regole in tema di possesso:
- si può trasformare la detenzione in possesso, ma occorre che la trasformazione risulti da elementi obiettivi
(opposizione contro il possessore rivendicandone il titolo o mutamento di titolo: Art. 1141)
- analogamente si può trasformare un possesso minore (diritto reale su cose altrui) in possesso pieno solo in
caso di evidenze obiettive (interversione del possesso: Art. 1164).
Esistono azioni a tutela del possesso (azioni possessorie) che sono diverse da quelle a tutela della proprietà
(azioni petitorie).
Azioni di spoglio (o reintegrazione): qualsiasi possessore è tutelato contro la privazione del proprio possesso.
Condizioni: lo spoglio deve essere violento o clandestino, occorre esercitare l’azione entro l’anno dalla spoglio o
dalla scoperta.
Azioni di manutenzione: solo per immobili o universalità di mobili. In caso di molestia del possesso (es: immissioni)
o di spoglio non violento né clandestino.
Occorre possesso qualificato (almeno un anno, ottenuto in modo non violento né clandestino).
Usucapione
Istituto che permette di acquistare a titolo originario la proprietà.
Ratio:
- certezza dei rapporti (tutela affidamento);
- semplificazione della prova di proprietà;
- favorisce l’impiego produttivo delle risorse (tutelando il possessore si tutela colui che utilizza il bene,
avvantaggiando chi ne è proprietario senza averne rivendicato il possesso per anni).
Condizioni:
- Il possesso deve essere pacifico e pubblico. Vale il possesso di malafede. In caso di possesso ottenuto in modo
violento o clandestino, il possesso rileva dal momento in cui cessa la violenza o la clandestinità.
- Il possesso deve essere continuo (ininterrotto o interrotto per meno di 1 anno).
Termini:
- 20 anni per usucapione ordinaria
- 10 anni su immobili (se buona fede), titolo idoneo e trascrizione (3 anni per mobili registrati)
- 10 anni su universalità di mobili
- 10 anni su mobili se buona fede (ma non titolo idoneo)
Trascrizione
Meccanismo che serve a rendere pubblici determinati atti relativi a diritti sulle cose.
Scopo: garantire la sicurezza della circolazione giuridica dei beni immobili non tutelati.
La trascrizione riguarda i beni immobili (trascrizione immobiliare) e si realizza mediante i registri immobiliari tenuti
presso le conservatorie immobiliari.
La trascrizione riguarda i seguenti atti (Art. 2643):
○ Contratti che trasferiscono la proprietà di immobili → contratti che costituiscono, modificano o estinguono altri
diritti reali su immobili.
[Quando le parti trasferiscono la proprietà (in via contrattuale), modificano (…) o estinguono (…), questi 3 atti
vanno resi pubblici. Chi è diretto interessato ad acquistare quel bene deve avere la certezza che Tizio sia il
vero proprietario (guarda su registro) e che non ci siano altri diritti (ad esempio che Tizio sia nudo proprietario
e abbia ceduto l’usufrutto al nonno)].
○ Atti unilaterali che producono i medesimi effetti. Es: accettazione di eredità su beni immobili.
○ Provvedimenti giudiziari che producono i medesimi effetti. Es. provvedimenti che sanciscono proprietà di beni
immobili.
○ Contratti di locazione di immobili di durata ultra-novennale.
○ Acquisti a causa di morte su immobili.
○ Domande giudiziali riguardanti gli atti di cui sopra.
La trascrizione consiste quindi nell’annotazione su un registro pubblico di un atto, dal quale risulta che una persona
sia titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile o mobile registrato.
La funzione principale della trascrizione riguarda la soluzione di conflitti tra più soggetti che abbiano acquistato
diritto incompatibili tra loro su un dato immobile.
Regola (Art. 2644) → tra i diversi acquirenti in conflitto prevale che abbia trascritto per primo. 15
OBBLIGAZIONI
diritti di credito
Le obbligazioni non si trovano tra i diritti reali.
Il diritto di credito è un diritto relativo, ovvero opponibile verso soggetti specifici.
Il diritto di credito è la pretesa di esigere una prestazione da una o più persone determinate, ha quindi natura
relativa e non assoluta.
La prestazione, che forma l’oggetto della obbligazione, deve essere suscettibile di valutazione economica, anche
se può soddisfare un interesse non patrimoniale del creditore (non possono costituire diritto di credito in relazione a
valori personali, religiosi, morali…).
Tra le parti si instaura un rapporto obbligatorio (obbligazione) che lega un soggetto attivo (creditore) ad uno
passivo (debitore):
- creditore: titolare del diritto di credito; ha diritto di ricevere la prestazione
- debitore: su di esso grava il dovere di agire conformemente all’interesse del creditore e ha il dovere di
adempiere all’obbligazione.
Entrambe le parti hanno un dovere di correttezza da rispettare.
Le obbligazioni sono un rapporto obbligatorio che nasce tra un debitore e un creditore, che genera un diritto di
credito, caratterizzato da relatività.
Da dove nascono le obbligazioni? Normalmente si è portati a credere che la fonte di un rapporto obbligatorio sia
un accordo tra le parti (contratto).
In realtà, un rapporto obbligatorio può nascere anche da altro.
Art. 1173 → “le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in
conformità dell’ordinamento giuridico”.
“ogni altro atto o fatto idoneo” comprende varie figure:
● promesse unilaterali (titoli di credito);
● gestione d’affari;
● arricchimento senza causa;
● ripetizione dell’indebito;
● contratto (ambito della responsabilità contrattuale);
● fatti illeciti (ambito della responsabilità contrattuale). Colui che ha subito danno ha, di regola, il diritto di essere
risarcito del danno subito.
Fatti Illeciti
Art. 1173 → “le obbligazioni derivano da (...) fatti illeciti”.
Siamo di fronte a responsabilità extracontrattuale, perciò non c’è rapporto contrattuale tra le parti.
La responsabilità extracontrattuale viene anche chiamata “aquiliana” o “ex delictu”.
Con la definizione del 1173 si allude all’Art 2043 del Codice civile → “qualunque fatto doloso o colposo che
cagiona ad altri danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Questo rappresenta il principio base della responsabilità extracontrattuale. La responsabilità non nasce da un
rapporto già preesistente tra danneggiante e danneggiato, ma è prodotta dal fatto dannoso.
Affinché ci sia responsabilità extracontrattuale, devono sussistere congiuntamente una serie di presupposti:
1. Illiceità del fatto → I fatti illeciti sono di solito costituiti da atti umani per condotta commissiva (= faccio
qualcosa e arreco un danno).
Ma possono rilevare anche i fatti in senso stretto, soprattutto quando si verificano per condotta omissiva (= non
impedire un evento per il quale si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo).
Il fatto deve anche essere antigiuridico (lesione di un diritto soggettivo o di un interesse tutelato
dall'ordinamento).
Non tutti i fatti dannosi sono illeciti, anzi (es: faccio concorrenza, nei limiti di correttezza, alla gelateria di fronte).
Il legislatore ha costituito un sistema di definizione dell’illecito civile e illecito penale.
● illecito civile: gli illeciti civili hanno una struttura aperta, basato sulla “atipicità”, significa che nell’Art. 2043 non
troviamo l’elenco dei comportamenti vietati. Si è optato per una definizione ampia e di sintesi.
Sono illeciti civili tutti i comportamenti che sono produttivi di un danno ingiusto: lesione di diritti reali, lesione
di diritti di credito, lesione di diritti della personalità.
caso meroni → per la prima volta in un tribunale italiano si è affermata la regola della tutela esterna del diritto
di credito.
● illecito penale: basato sulla "tipicità", sono elencati sul codice penale tutti i comportamenti vietati. 16
2. Imputabilità del fatto (Art. 2046) → perché ci sia responsabilità extracontrattuale bisogna che il fatto sia
imputabile. Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacit&a