Estratto del documento

Diritto privato: definizione e norme

Il diritto privato è l'insieme di norme che regolano il rapporto tra privati. Generalmente prende in considerazione soggetti che sono in condizione di parità, tranne quando si parla dei cosiddetti soggetti deboli, ovvero quando si parla di diritto di famiglia e diritto delle successioni. Le norme di diritto privato non hanno una sanzione, al contrario delle norme di diritto penale. Spesso queste norme sono suppletive, cioè bisogna andare a vedere ciò che hanno stabilito le parti. Ad esempio, l'art. 1183 sancisce l'obbligazione di pagamento verso il creditore.

Codice civile e disciplina del diritto privato

Le norme di diritto privato si trovano nel codice civile, attraverso il quale il legislatore ha inteso dare una disciplina completa. Il codice civile è diviso in 6 libri:

  • Famiglia
  • Successioni (mortis causa)
  • Proprietà
  • Obbligazioni
  • Lavoro (società)
  • Tutela dei diritti

Equità e interpretazione delle norme

Equità: giudicare in modo sintetico senza andare a vedere di chi è la colpa. Ad esempio, nel risarcimento dei danni il giudice determina la somma di risarcimento con equità. È consentito usare l'equità quando un contratto ha delle lacune. Le leggi entrano in vigore dopo un periodo detto vacatio.

Le preleggi sono disposizioni sulla legge in generale. Il diritto internazionale privato (DIP) è un sistema di collegamento tra ordinamenti stranieri. L'interpretazione della norma è la lettura tecnica, alla luce dei principi di diritto.

Norma e disposizione

Attraverso parole e frasi possono essere introdotti nell’ordinamento giuridico un comando, la definizione di istituto ecc. Una o più frasi tra loro costituiscono una disposizione legislativa. La disposizione dunque contiene una norma giuridica, cioè una regola di comportamento. Non tutte le norme sono contenute in disposizioni di legge. Norma ≠ disposizione, perché la norma è il risultato dell’interpretazione della disposizione.

Capacità giuridica e capacità d'agire

La capacità giuridica è l'idoneità ad essere titolari di diritti ed obblighi di situazioni giuridiche. Si acquista alla nascita e viene trattata dall’art. 1 del codice civile → è un concetto statico. La legge vieta di acquistare determinate situazioni giuridiche a chi non goda di particolari requisiti. Si parla allora di incapacità giuridica speciale. Essa determina la nullità dell’acquisto.

La capacità di succedere mortis causa è un aspetto della capacità giuridica. Nella vocazione legittima può essere chiamato a succedere chi, al tempo della morte del de cuius, era nato, ma anche colui che era concepito, anche se nasce dopo la morte del de cuius. Concepito → figlio di determinate persone non ancora nato. Si presume concepito colui che nasce entro 300 giorni dalla morte del de cuius. Si tratta quindi di una presunzione relativa di concepimento.

Nella vocazione testamentaria può essere istituito erede o legatario anche un non concepito, purché figlio di una determinata persona vivente al tempo dell’apertura della successione → art. 462. La capacità d’agire è l’idoneità del soggetto a determinare l’acquisto o la modifica di una situazione giuridica mediante un atto di volontà che si ripercuote sulla propria sfera giuridica → sancita dall’art. 2 del codice civile.

Incapacità legale e naturale

La capacità d’agire si acquista soltanto quando la persona è in grado di capire il significato del suo comportamento e di porre in essere atti dettati da una volontà libera e consapevole. Colui che nasce vivo ha la capacità giuridica, ma non la capacità d’agire fino alla maggiore età. Per compiere un atto giuridico in grado di produrre effetti stabili e duraturi sulla sfera del soggetto agente, occorre che sussista la capacità di intendere e di volere. Si riferisce ai requisiti psicofisici che pongono il soggetto in grado di scegliere e di decidere in modo responsabile. È chiamata anche capacità naturale d’agire.

Di solito, a 18 anni si pensa che il soggetto sia capace di agire in tutti gli atti per i quali non è richiesta un’età diversa. Quindi, col compimento della maggiore età si acquista una capacità legale di agire che si può definire generale. L’incapacità sancita formalmente dalla legge per il minore, l’interdetto o l’inabilitato prende il nome di incapacità legale d’agire. Essa va accertata in modo concreto quando nel compimento di un atto può essere rilevante tale situazione.

L’incapacità di intendere e di volere può assumere due diversi gradi di intensità. Se manca in modo assoluto ogni capacità di intendere e di volere non si può neppure parlare di atti umani, per un difetto totale di consapevolezza. Al di sotto di tale livello di capacità non si ha dunque né un atto lecito né un atto illecito. Si parla di incapacità naturale anche nel senso di una parziale consapevolezza o libertà nel decidere.

Atti giuridici e invalidità

In altri casi esiste dunque un atto giuridico, ma tale atto nasce male a causa delle condizioni anormali in cui si trova il soggetto. Se in tale situazione una persona compie un atto giuridico, l’atto compiuto dall’incapace naturale è efficace ma invalido ed è annullabile mediante una sentenza alle seguenti condizioni:

  • Per alcuni atti di natura personale, è sufficiente dimostrare la sola incapacità naturale nel momento in cui l’atto è stato compiuto;
  • Per gli atti patrimoniali unilaterali, occorre dimostrare, oltre all’incapacità, anche il fatto di aver subito un grave pregiudizio → art. 428;
  • Se invece l’incapace conclude un contratto, è consentito l’annullamento soltanto se l’altro contraente era in mala fede, cioè si era accorto o avrebbe dovuto accorgersi del suo stato di incapacità.

In caso contrario, non è consentito l’annullamento perché la legge ravvisa nella buona fede dell’altro contraente una ragione di tutela del suo interesse. Affidamento → principio secondo il quale se l’altra parte è in buona fede, la legge non consente l’annullamento, questo perché prevale la tutela dell’incapace.

L’incapacità legale ha il significato di proteggere il soggetto da se stesso, per evitare che gli atti negoziali da lui compiuti gli siano pregiudizievoli. Tale incapacità è determinata dalla minore età o da una sentenza di interdizione o inabilitazione ovvero dalla nomina di un amministratore di sostegno. Gli atti compiuti personalmente dall’incapace producono originariamente i loro effetti, ma in questi casi l’incapace stesso, il suo rappresentante legale o l’amministratore di sostegno possono ottenere una sentenza di annullamento che elimina gli atti e i loro effetti giuridici.

Poiché si tratta di una protezione, potrà chiedersi l’annullamento soltanto dalla parte dell’incapace e non dalla parte del contraente → l’annullabilità è relativa. Il contratto concluso dall’incapace legale è annullabile per il fatto stesso dell’incapacità, mentre quello concluso dall’incapace naturale è annullabile se questi dimostra che la controparte era in mala fede.

Protezione del minore e del soggetto incapace

Il minore di 18 anni è protetto dalla legge perché è sottoposto ad un regime di incapacità legale che consente allo stesso minore, divenuto maggiorenne, di impugnare eventuali atti o contratti compiuti personalmente dall’incapace. Se i genitori sono morti o non possono esercitare la responsabilità genitoriale, la rappresentanza e l’amministrazione dell’incapace spettano al tutore, nominato dal giudice tutelare presso il tribunale del luogo dove il minore ha la sede principale dei suoi affari e interessi.

Genitori: tutori legali del minore. Se sono in contrasto tra loro, serve l'intervento di un curatore speciale, ovvero una persona che prende delle decisioni in quella determinata occasione. Il minore è soggetto alla potestà genitoriale, ovvero la responsabilità che hanno i genitori su di lui.

Con una sentenza di inabilitazione, può essere tolta parzialmente la capacità d’agire al maggiore d’età se questi:

  • Ha un’infermità di mente, però non così grave da portare all’interdizione
  • È prodigo → espose sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici per l’uso sconsiderato del denaro
  • Abusa di bevande alcoliche o stupefacenti
  • È cieco o sordomuto dalla nascita

La situazione di capacità dell’inabilitato è molto diversa da quella dell’interdetto:

  • Rapporti patrimoniali → conserva una capacità d’agire limitata agli atti di ordinaria amministrazione.
  • Rapporti personali e familiari → può agire validamente, senza limitazioni, quindi può ad esempio sposarsi, riconoscere gli nati fuori dal matrimonio, fare testamento.
  • Può compiere validamente atti di natura patrimoniale eccedenti l’ordinaria amministrazione purché vi sia l’assistenza del curatore.
  • Per gli atti più importanti → oltre al consenso del curatore, l’art. 374 richiede l’autorizzazione del giudice tutelare o quella del tribunale.

Tutore: rappresenta. Curatore: assiste. Assistenza del curatore significa che la sua volontà integra quella dell’inabilitato. Contrariamente, l’emancipazione estende la capacità d’agire del minore d’età. L’emancipazione del minore si ottiene con il matrimonio. Il curatore dell’emancipato è, generalmente, il coniuge, se maggiorenne, oppure i genitori. I maggiori d’età possono essere interdetti → gli viene affidato un tutore che ha l’obbligo di rendiconto e la sentenza viene annotata nei registri anagrafici.

Atti personalissimi e capacità limitate

Atti personalissimi:

  • Matrimonio
  • Riconoscimento del figlio naturale
  • Testamento
  • Donazione
  • Consenso dei trattamenti sanitari.

Esempi per la cassazione (2 casi):

  • Sentenza nella quale è nato un soggetto malformato: Il soggetto, all'età di 18 anni, ha denunciato il medico dicendo che gli aveva procurato un danno iniettando il farmaco.
  • Incidente stradale con morte del padre: Bimbo nato con un grave danno, ovvero senza padre.

Il risarcimento dei danni è avvenuto nel primo caso, mentre nel secondo no. La capacità giuridica si acquisisce alla nascita e si perde alla morte. Dopo la morte va protetto l'onore della persona defunta.

Protezione della persona scomparsa

Quando non si hanno più notizie di una persona e si può dubitare della sua esistenza, vengono in rilievo tre istituti destinati a proteggere la persona scomparsa.

  • La scomparsa di una persona dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza, autorizza i presunti successori legittimi e il pubblico ministero e chiunque sia interessato, a chiedere al giudice alcuni provvedimenti per proteggere e conservare il patrimonio dello scomparso. Si può chiedere, perciò, la nomina di un curatore e la formazione di un inventario dei beni → art. 48.
  • Dopo due anni dalla scomparsa, i successori legittimi possono domandare al tribunale che sia dichiarata l’assenza → art. 49. Con la dichiarazione di assenza non è sciolto il matrimonio, ma se il coniuge dell’assente riesce ugualmente a sposarsi il matrimonio non può essere impugnato finché dura l’assenza.
  • Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno cui risale l’ultima notizia dello scomparso, gli eredi testamentari o legittimi o il pubblico ministero possono presentare istanza affinché sia dichiarata la morte presunta del soggetto nel giorno in cui risale l’ultima notizia → art. 58. Il matrimonio contratto dal coniuge del presunto morto, se questi ritorna o ne è provata l’esistenza, è nullo ma ne sono fatti salvi gli effetti civili → art. 68.

La dimora è nel luogo dove il soggetto abita, anche per poco tempo → art. 43. La residenza è nel luogo dove la persona ha posto la sua dimora abituale → art. 43. Il domicilio della persona è nel luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi → art. 43. Nell’art. 1335 viene usata la parola indirizzo per intendere il luogo (dimora, domicilio, residenza) generico.

Diritti della personalità

I diritti della personalità riguardano l'essenza della persona umana, come:

  • Diritto di immagine
  • Nome → può essere leso, ad esempio, con l’usurpazione.
  • Identità personale

Sono diritti assoluti, ovvero soggettivi, che tutelano il soggetto da tutti gli altri. Sono diritti inalienabili. La violazione di questi diritti dà al titolare azione giudiziale, indipendentemente da quale sia il danno.

Famiglia e regimi patrimoniali

Famiglia

  • Parenti sono le persone con stesso sangue
  • Affini sono i parenti dell'altro coniuge
  • Coniuge è quando c'è un matrimonio tra i due
  • Figlio legittimo nasce quando da una donna
  • Figlio naturale è quello riconosciuto.

Regimi patrimoniali dei coniugi

I coniugi possono scegliere tra due regimi patrimoniali:

  • Comunione dei beni: ovvero la comunione di acquisti. Negli anni Settanta era il regime più diffuso. Questo regime riguarda anche gli acquisti effettuati dai singoli coniugi. Gli atti che riguardano beni immobili sono annullabili se fatti dal singolo coniuge → finisce con lo scioglimento del matrimonio (morte o divorzio).
  • Separazione dei beni: spetta a ciascuno la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, nonché l’amministrazione e il godimento degli stessi a titolo personale → art. 215.

Il regime patrimoniale del matrimonio può essere arricchito con due varianti, consentite dalla legge per venire incontro a più specifiche esigenze dei privati:

  • Fondo patrimoniale: costituito per atto pubblico dai coniugi o da uno di essi o da un terzo per atto tra vivi o anche per testamento. Consiste nella destinazione di beni immobili, mobili registrati o titolo di credito a far fronte ai bisogni della famiglia → art. 16.
Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 23
Appunti Diritto privato  Pag. 1 Appunti Diritto privato  Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato  Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato  Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato  Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato  Pag. 21
1 su 23
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher reb525 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Tagliapietra Susanna.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community