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Diritto privato

Appunti di diritto privato

Prof.ssa Quaranta

Dipartimento di Economia, Management e Diritto d'Impresa

Corso di laurea in Marketing e Comunicazione d'Azienda

Anno Accademico 2017-2018

Nozioni preliminari

L’ordinamento giuridico

L’ordinamento giuridico è un insieme di principi e di regole di condotta che mirano ad organizzare un gruppo di persone. La necessità che una collettività presenti un ordinamento giuridico nasce dalla natura dell’uomo di collaborare con gli altri così da poter soddisfare i suoi bisogni e, anche, i bisogni della collettività.

Le regole di condotta sono propriamente dette norme giuridiche. Esse sono formate da due elementi principali:

  • Regola o precetto, ovvero la descrizione di un ipotetico fatto, conosciuta nell’ambito della giurisprudenza come fattispecie. Si distingue la fattispecie astratta, quando si vuole indicare il fatto descritto dalla norma; e di fattispecie concreta quando si indica il complesso dei fatti che realmente si verificano.
  • Sanzione, ovvero la conseguenza giuridica prevista in caso di una violazione della norma. Essa rappresenta la coercibilità della norma che spinge il singolo soggetto a rispettare la norma stessa, ed è proprio questo elemento che distingue le norme giuridiche dalle altre norme quali religione o morali.

Esempio: art. 2043 (responsabilità risarcimento per fatto illecito)

Regola: nessuno deve tenere un comportamento doloso o colposo diretto a provocare un danno

Sanzione: nell’ipotesi dell’inosservanza della norma, è necessario un risarcimento del danno provocato.

La norma giuridica contiene una regola generale ed astratta: generale perché la legge è dettata per tutti gli individui che formano una collettività e non per il singolo, a eccezione delle leggi speciali, emanate con lo scopo di tutelare una fascia di soggetti più deboli; e astratta perché la legge è dettata per situazioni ipoteticamente individuate dal legislatore, a eccezione delle norme eccezionali, emanate per far fronte a un particolare caso storico che richiede un intervento immediato.

Il diritto privato

Il diritto privato è l’insieme di norme giuridiche che regolano i rapporti tra soggetti privati. Ciascun soggetto è portatore di un proprio interesse, il diritto privato ha il compito di contemperare gli intessi contrapposti.

A differenza del diritto privato, il diritto pubblico è l’insieme di norme giuridiche che regolano i rapporti tra soggetti privati e enti pubblici, ma anche il funzionamento dello Stato e dei suoi organi.

Il codice civile e la Costituzione

Un codice è l’insieme di norme giuridiche su un determinato settore del diritto o di una determinata materia. Nel nostro ordinamento giuridico esistono 5 codici:

  • Il codice civile (aspetti sostanziali del diritto privato)
  • Il codice di procedura civile (disciplina il processo civile)
  • Il codice penale
  • Il codice di procedura penale (disciplina il processo penale)
  • Il codice di navigazione

Esistono, inoltre, alcuni codici settoriali come, ad esempio, il codice del consumo, entrato in vigore nel 2005, con lo scopo di riunire in un unico documento organico la normativa e la tutela del consumatore; oppure il diritto e contrattazione a distanza.

Il Codice Civile è entrato in vigore nel 1942, mentre la Costituzione italiana è entrata in vigore nel 1947, contenente i principi fondamentali che regolano lo Stato italiano.

Questo ha provocato due effetti principali:

  • Alcune norme del Codice Civile risultano in contrasto con i principi della Costituzione, per questo la Corte Costituzionale ha lo scopo principale di assicurare che tutte le norme giuridiche siano conformi ai principi costituzionali, ma nel momento in cui si incontra una legge in contrasto con essi, essa dichiara l’illegittimità costituzionale, con cui la norma perde efficacia e viene abrogata.
  • I principi fondamentali contenuti nella Costituzione devono costituire un criterio per interpretare le norme del Codice Civile, ciò significa che è necessario attuare una lettura costituzionale di esso.

I principi più importanti della Costituzione sono contenuti nell’art.2:

  • Principio personalistico (tutela della persona)
  • Principio solidaristico

Il Codice Civile si compone di sei libri, preceduti da 12 articoli detti disposizioni sulla legge in generale o preleggiche disciplinano le fonti del diritto, l’applicazione della legge in generale e l’efficacia della legge nel tempo.

Il Codice Civile è così formato:

  • Libro I: Delle persone e della famiglia (art.1-455): disciplina le persone fisiche e le persone giuridiche (enti) che non perseguono uno scopo di lucro come associazioni, comitati e fondazioni.
  • Libro II: Delle successioni (art. 456-809): disciplina il fenomeno della successione a causa di morte (mortis causa). Inoltre, in esso è contenuto eccezionalmente un contratto, il contratto di donazione, poiché presenta delle analogie di disciplina rispetto al testamento.
  • Libro III: Della proprietà (art. 810-1172): disciplina il diritto di proprietà, i beni e i diritti reali di godimento quali uso, abitazione, usufrutto, superficie, enfiteusi e servitù.
  • Libro IV: Delle obbligazioni o Del rapporto obbligatorio (art.1173-2043): disciplina le fonti di obbligazione quale il contratto e i singoli contratti.
  • Libro V: Del lavoro (art. 2044-2642): disciplina del contratto di lavoro e dell’impresa esercitata in forma individuale e in forma collettiva (società).
  • Libro VI: Della tutela dei diritti (art. 2063-2969): si tratta di un libro residuale, ovvero sono inserite tutte le discipline che non trovano spazio nei libri precedenti, ma presenta connotazioni di carattere processuale. Infatti, esso rappresenta l’anello di congiunzione tra il codice civile e il codice di procedura civile.

Le fonti delle norme giuridiche

Si definiscono fonti del diritto gli atti o fatti idonei a produrre, modificare o estinguere norme giuridiche. Non esiste una unica fonte, ma una pluralità di fonti, che si distinguono in fonti interne e fonti comunitarie (atti normativi dell’Unione Europea); per questo motivo il sistema italiano di fonti del diritto viene denominato sistema italo-comunitario.

L’Unione Europea è stata costituita nel 1957 (precedentemente era chiamata CEE, Comunità Economica Europea) con il compito di creare un mercato comune tra gli stati aderenti all’interno dei quali sia garantita la libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi. Essa ha una finalità essenzialmente economica e per raggiungerla l’Unione Europea può adottare atti normativi per garantire la libera concorrenza e la tutela del consumatore.

Poiché in un ordinamento esistono più fonti generatrici è necessario individuare dei principi capaci di identificare quale norma prevale in caso di contrasto; nel nostro ordinamento giuridico prevale il principio gerarchico.

Troviamo una prima classificazione delle fonti del diritto nell’art. 1 delle Preleggi, ma in esso non è citata la Costituzione, poiché il Codice Civile la precede, le fonti comunitarie né le leggi regionali, ma contiene riferimenti alle norme corporative (risalenti al periodo del Fascismo).

Nel primo caso è necessaria una interpretazione evolutiva ed estensiva dell’articolo, nel secondo caso invece è necessaria una interpretazione restrittiva.

Esiste dunque una gerarchia fra le fonti interne del diritto:

  • Costituzione e leggi di rango costituzionale. La Costituzione è la legge fondamentale della Repubblica italiana. Essa stabilisce la disciplina degli atti normativi, regolando la formazione delle leggi, e la disciplina riguardante il funzionamento degli organi istituzionali. Essa viene definita rigida poiché nessuna legge ordinaria può modificarla o entrare in contrasto con essa, pena la dichiarazione di incostituzionalità. Tutte le leggi costituzionali possono essere revisionate tranne la forma di Repubblica dello Stato italiano.
  • Leggi ordinarie, decreto legislativo, decreto legge, legge regionale. (si trovano tutte sullo stesso piano)
    • Leggi ordinarie: sono leggi approvate dal Parlamento, il quale rappresenta l’organo legislativo italiano. La legge, dopo l’approvazione delle due camere del Parlamento, entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (periodo che prende il nome di vacatio legis).
    • Decreti legislativi: atti normativi adottati dal Governo su delega del Parlamento su una determinata materia. L’atto deve rispettare i criteri stabiliti dalla legge delega, altrimenti essa viene dichiarata illegittima (art. 77 costituzione).
    • Decreti legge: atti normativi adottati dal Governo per via eccezionale in caso di necessità ed urgenza, senza alcuna legge delega. Il decreto legge viene presentato alle camere e convertito in legge; se entro 60 giorni dalla presentazione alle camere non viene convertito, allora esso decade. Si tratta del procedimento inverso rispetto al decreto legislativo.
    • Leggi regionali: le regioni hanno il potere di legiferare su determinate materie non riservate allo Stato, come, ad esempio, la disciplina del turismo.
  • Regolamenti. Atti normativi adottati dagli enti territoriali con il compito di dettare norme analitiche (o di dettaglio) di una determinata disciplina.
  • Usi (o consuetudini). Fatti idonei a produrre norme giuridiche. Affinché esista un uso è necessario che sussistano due elementi:
    • Elemento oggettivo: il ripetersi costante di un determinato comportamento in un determinato ambiente
    • Elemento soggettivo: un comportamento avvertito come uno che produce effetti giuridici (opinio iuris ac necessitatis= giuridicamente dovuto o giuridicamente vincolante).

L’uso assume rilevanza se una materia non è disciplinata dalla legge oppure se è espressamente richiamato in una determinata materia (art. 8 Preleggi).

In realtà l’Unione Europea può emanare atti normativi di due tipi per perseguire i suoi scopi, essenzialmente economici:

  • Regolamenti comunitari: atti normativi comunitari che si caratterizzano per il fatto di essere direttamente efficaci e vincolanti in ciascuno stato membro dell’Unione Europea, dunque entra subito a far parte dell’ordinamento di ogni stato membro. Essi si trovano subito dopo la Costituzione e prima della Legge ordinaria, ciò significa che se esiste un contrasto tra legge ordinaria e regolamento comunitario, la prima non viene abrogata, ma viene disapplicata dal giudice, per poi applicare il regolamento comunitario.
  • Direttive: atti normativi dell’Unione Europea che si limitano a fissare delle regole generali in determinato materie. Successivamente ciascuno stato membro deve adottare una di legge interna recepimento della direttiva conforme ai principi della propria Costituzione. Lo Stato è obbligato ad adottare la direttiva entro i principi e termini di scadenza previsti, altrimenti incorre in un procedimento di infrazione. In Italia la maggior parte delle direttive sono state percepite tramite legge ordinaria o tramite decreti legge.

Esiste un caso eccezionale, secondo cui anche la direttiva può essere direttamente efficace e vincolante per gli stati membri dell’Unione Europea, chiamata direttiva self-executive, quando ha un contenuto dettagliato e non dei principi generali e quando sono scaduti i termini di recepimento. Le direttive sono controllate da un organo comunitario che prende il nome di Corte di Giustizia (unica e sola) che ha il compito di verificare che gli atti normativi europei siano conformi al trattato istitutivo dell’Unione Europea e di verificare la corretta esecuzione delle norme comunitarie, il rispetto dei criteri de dei termini di scadenza.

L’efficacia temporale delle leggi

Una legge entra in vigore dopo:

  • Approvazione di entrambe le camere del Parlamento
  • Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica
  • Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
  • Dopo il periodo detto vacatio legis

Decorso questo periodo di tempo la legge inizia a produrre i suoi effetti.

Principio di irretroattività della legge:

  • La legge non ha efficacia retroattiva quando gli effetti dell’atto non sono anticipati rispetto alla sua pubblicazione, in questo caso si usa l’espressione ex nunc (da ora).
  • La legge ha efficacia retroattiva quando gli effetti dell’atto si producono anche prima del momento in cui l’atto è stato posto in essere, si usa l’espressione ex tunc (da allora).

Normalmente la legge non ha efficacia retroattiva ma produce effetti solo dopo la sua entrata in vigore (art. 11 Preleggi). Esistono, però, dei casi eccezionali:

  • Le leggi di interpretazione autentica o leggi interpretative hanno efficacia retroattiva. Esse servono per chiarire e interpretare una legge precedente.
  • Le leggi penali non hanno mai efficacia retroattiva altrimenti andrebbero contro i principi costituzionali secondo cui nessuno può essere punito se la legge non è entrata in vigore prima dell’atto commesso (art. 25 Costituzione).

La legge può cessare di produrre i suoi effetti a seguito della sua abrogazione. Essa non estingue le norme, bensì ne limita l’applicabilità, opera ex nunc. Esistono due tipi di abrogazione:

  • Abrogazione tacita: il legislatore emana una nova legge che contiene norme incompatibili con leggi precedenti, dunque risulta impossibile una concorrente applicabilità.
  • Abrogazione espressa: il legislatore dichiara espressamente l’abrogazione di una legge.

L’applicazione e l’interpretazione della legge

Per applicazione di una legge si intende la concreta realizzazione di quanto dettato da una legge nella collettività. È compito di particolari organi e istituzioni curare l’applicazione delle norme.

Non è però sempre facile comprendere cosa una norma, o meglio il suo legislatore voglia dire. Ha questo compito l’attività interpretativa, ovvero l’attività volta a comprendere il significato precettivo delle norme. È ovvio che una norma può ammettere diverse interpretazioni in base al caso da risolvere, e per farlo è necessario attingere anche a fonti extra-testuali.

I criteri utilizzati per l’interpretazione della legge sono dettati dall’art. 12 delle Preleggi:

  • Interpretazione letterale: significato proprio di ogni singola parola
  • Interpretazione logico-sistematico: la ricerca della ratio-legis (scopo) e l’interpretazione delle parole secondo la loro connessione

A seguito di essere l’interpretazione può essere:

  • Evolutiva: il significato della legge secondo l’intenzione del legislatore in questo momento e non nel momento in cui la legge è stata formulata
  • Essa può portare a due tipi di interpretazione
    • Correttiva: essa si distingue in interpretazione estensiva (attribuire un significato maggiore rispetto a quello letterale) oppure restrittiva (attribuire un significato minore rispetto a quello letterale)
    • Dichiarativa: interpretazione letterale

A volte, però, questi strumenti non sono sufficienti ad interpretare una legge, esiste dunque una lacuna nell’ordinamento giuridico per una determinata materia. In questo caso si fa ricorso all’analogia:

  • Analogia legis: norma che regola un caso simile a una materia simile. Per simile si intende che i due casi abbiano elementi in comune fra i quali di fondamentale importanza è la giustificazione del come il giudice intende disciplinare il caso.
  • Analogia iuris: si fa ricorso ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Così come afferma l’articolo 14 delle Preleggi, l’analogia non è sempre possibile. Infatti non è possibile in materia penale e per quanto riguarda le norme eccezionali.

In base ai soggetti che svolgono l’attività di interpretazione ne esistono di tre tipi:

  • Giurisprudenziale: interpretazione compiuta dal giudice;
  • Dottrinale: interpretazione degli studiosi del diritto;
  • Autentica: interpretazione fornita direttamente dal legislatore per chiarire leggi precedenti.

Le situazioni giuridiche

Le situazioni giuridiche soggettive

La situazione giuridica soggettiva è la posizione di prevalenza o soccombenza che il diritto riconosce ai soggetti nell’ambito della sua attività di prevenzione dei conflitti. Il rapporto che nasce tra il soggetto titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva e il titolare di una situazione giuridica soggettiva passiva si chiama rapporto giuridico. In esso esistono dunque due soggetti: il soggetto attivo titolare della situazione giuridica soggettiva attiva e il soggetto passivo titolare della situazione giuridica soggettiva passiva corrispondente.

  • Il diritto soggettivo è la principale situazione giuridica soggettiva attiva; essa è il potere riconosciuto ad un soggetto dall’ordinamento giuridico di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse. Ciò che lo caratterizza è la libertà di autodeterminarsi, ovvero la libertà di scegliere se esercitare o meno questo diritto. Il diritto soggettivo è diverso dalla potestà in quanto quest’ultima è l’insieme di poteri attribuiti a un soggetto che deve esercitarli per soddisfare gli interessi altrui, dunque manca la libertà di autodeterminarsi. Il diritto soggettivo si divide in:
  • Diritto assoluto: diritto che il soggetto attivo esercita nei confronti di tutti (erga omnes).
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher s.mussa1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Quaranta Adelaide.
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