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Le associazioni

Le associazioni sono organizzazioni in cui prevale l'elemento personale, si tratta infatti di un complesso di persone che si uniscono per svolgere una determinata attività con lo scopo di perseguire delle finalità non economiche.

Le associazioni si costituiscono tramite atto costitutivo, un vero e proprio contratto plurilaterale (sottoscritto da più persone) tramite il quale si dà vita ad un'organizzazione per il perseguimento di un determinato scopo. Le associazioni riconosciute hanno l'obbligo di stipulare il contratto costitutivo in forma dell'atto pubblico; l'atto deve contenere le informazioni riguardanti la denominazione dell'ente, il suo scopo, il patrimonio e la sede, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, diritti e obblighi degli associati e le condizioni di ammissione.

Oltre l'atto costitutivo, è presente un ulteriore documento che contiene le norme che regolano il

Il funzionamento dell'associazione e dei suoi organi è disciplinato dallo statuto. Le persone costituiscono un patrimonio comune formato dai contributi degli associati, ma può comprendere anche titoli azionari intestati all'associazione purché sia esclusa la ripartizione degli utili fra gli associati. L'associazione svolge un'attività senza perseguire uno scopo di lucro in senso oggettivo.

All'interno dell'associazione esistono due organi principali:

  • L'assemblea dei soci, rappresenta l'organo sovrano che prende le decisioni più importanti come definire l'indirizzo politico-programmatico dell'associazione e l'individuazione degli amministratori; inoltre approvano il bilancio, modificano l'atto costitutivo e lo statuto, decidono se sciogliere l'ente e hanno azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, nei limiti e nel rispetto della legge e dello statuto.
  • Il consiglio direttivo, è l'organo esecutivo che gestisce l'associazione e attua le decisioni prese dall'assemblea dei soci. È composto da un presidente, un vicepresidente, un segretario e altri membri eletti dall'assemblea.

amministratori, rappresentano l'organo tecnico, in quanto eseguono le decisioni prese dall'assemblea dei soci e compiono atti giuridici riferibili all'ente, agiscono come mandatari; inoltre gestiscono l'attività associativa. Chiunque può aderire all'associazione in seguito alla sua costituzione secondo i criteri di ammissione previsti dallo statuto. L'associazione si estingue nel momento in cui ha raggiunto il suo scopo o è impossibilitata a farlo, o per deliberazione assembleare.

LE FONDAZIONI
La fondazione è un'organizzazione nella quale prevale l'elemento patrimoniale, ossia è dotata di un suo patrimonio e si avvale di questo per il perseguimento di un determinato scopo di pubblica utilità e non economico. La fondazione si costituisce per volontà di uno o più fondatori che decidono di destinare determinati beni al raggiungimento di un determinato obiettivo. La fondazione quindi nasce mediante un

atto costitutivo unilaterale detto negozio di fondazione espresso dalla volontà di un soggetto o più soggetti che può essere:

  • Un atto inter vivos, in questo caso dovrà avere la forma dell'atto pubblico
  • Contenuto in un testamento, l'atto di fondazione diverrà efficace solo nel momento dell'apertura della successione.

L'atto di fondazione deve contenere specifiche informazioni riguardanti l'attività che si svolgeranno, il patrimonio e la sede, la denominazione dell'ente e il suo scopo.

La fondazione è un'organizzazione dotata di personalità giuridica e quindi come tale è soggetta all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Il riconoscimento avviene secondo le medesime fasi illustrate per le associazioni riconosciute, ma a differenza di quest'ultime, senza il riconoscimento le fondazioni non possono operare.

Esiste un unico organo rappresentato

dall'amministratore che amministra il patrimonio e lo destina allo scopo scelto dal fondatore. Quando lo scopo è esaurito, diventa impossibile o di scarsa utilità pubblica si verifica lo scioglimento della fondazione a meno che l'autorità governativa non provveda alla modifica dello scopo. I COMITATI I comitati sono una figura a metà strada fra associazioni e fondazioni, che nasce come un'organizzazione di più persone che intendono promuovere una raccolta di fondi da destinare a una determinata iniziativa. Hanno durata temporanea e una volta raggiunto lo scopo il comitato si scioglie. All'interno del comitato esistono due soggetti: - I soggetti amministratori, detti anche promotori, che assumono l'iniziativa per la costituzione dell'ente; essi sono responsabili delle obbligazioni assunte dal comitato e responsabili a destinare il patrimonio allo scopo dichiarato (vincolo di destinazione) - I sottoscrittori, detti anche oblatori.

Coloro i quali fanno offerte e non hanno alcuna responsabilità. Il comitato può essere dotato di personalità giuridica e quindi essere riconosciuto, si tratterà allora di vere e proprie fondazioni; o può avere anche la semplice soggettività giuridica. In quest'ultimo caso sarà dotato di autonomia patrimoniale imperfetta e i suoi componenti saranno responsabili illimitatamente anche con il loro patrimonio per le obbligazioni dell'ente, laddove i terzi sottoscrittori che abbiano promesso di eseguire determinate obbligazioni saranno responsabili nei limiti di quanto promesso.

I DIRITTI REALI

CARATTERI DEI DIRITTI REALI

I diritti reali sono diritti che hanno ad oggetto una res, ossia un bene, una cosa materiale determinata. I diritti reali sono caratterizzati da:

  1. Immediatezza: il titolare del diritto soddisfa il suo interesse esercitando direttamente il potere sulla cosa che ne forma oggetto senza la cooperazione di alcun terzo.

Assolutezza: tutti i terzi hanno il dovere di astenersi nel compiere atti che possano pregiudicare l'esercizio del diritto da parte del titolare (efficacia erga omnes).

Inerenza: il diritto reale si dice che inerisce direttamente sulla cosa ovvero significa che questo grava direttamente sul bene e non si modifica se il bene lo si aliena a terzi.

Nell'ambito dei diritti reali, si distinguono:

  • I diritti reali su cosa propria: il diritto di proprietà.
  • I diritti reali su cosa altrui: i diritti reali che gravano sui beni di proprietà altrui e che coesistono con il diritto del proprietario seppur questo risulta compresso, o meglio limitato.

LA PROPRIETÀ

Il diritto di proprietà, disciplinato dall'articolo 832 cc, è definito come "il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico".

La proprietà attribuisce quindi un duplice potere a chi ne è proprietario:

  • Potere di godimento del bene: utilizzare il bene e usufruire dei suoi frutti se si tratta di un bene fruttifero; il proprietario ha il potere di decidere la modalità di utilizzazione, di trasformazione o di distruzione del bene;
  • Potere di disposizione del bene: il potere di cedere a terzi il diritto sulla cosa o nella totalità o solo in parte.

Queste due facoltà (o poteri) sono esercitati in maniera:

  • Piena: il proprietario ha diritto di fare della cosa tutto ciò che vuole purché rispetti i limiti imposti dalla legge;
  • Esclusiva: il proprietario ha il diritto di escludere qualunque terzo dall'esercizio dei suoi stessi poteri di proprietario.

Le limitazioni del diritto di proprietà previste dal nostro ordinamento giuridico sono disciplinate anche dall'articolo 42 della Costituzione, con lo scopo di perseguire, anche se indirettamente, la funzione.

sociale. La proprietà risulta caratterizzata da: - Imprescrittibilità, ossia non soggetta a prescrizione - Perpetuità, ossia non è soggetta ad alcun termine - Elasticità, il diritto di proprietà è suscettibile di essere compresso dai diritti reali minori a favore di terzi - Estensione, una particolare caratteristica del diritto di proprietà quando si parla di fondi è la sua estensione sia in senso verticale sia in senso orizzontale. Secondo l'articolo 840 del codice civile, il diritto di proprietà si può estendere all'infinito sia nel sottosuolo che nello spazio aereo sovrastante. In senso orizzontale, invece, il diritto di proprietà si estende fino ai limiti del confine del fondo. Dunque il diritto di proprietà è un diritto reale (si esercita sulle res), soggettivo (agire per il soddisfacimento del proprio interesse) assoluto (esercitato nei confronti di tutti). La corrispondente situazionegiuridica soggettiva passiva è un dovere generico di astenersi dacompiere atti che possono pregiudicare o impedire l'esercizio del diritto. Si tratta di un diritto che può essere compressoo nella facoltà di godimento (quando sul bene si costituisce un diritto reale di godimento) o nella facoltà di disposizione (costituzione di unpegno o di un'ipoteca). Nel primo caso si parla di nuda proprietà, perché si è in possesso di una sola delle facoltà e non di entrambe; quando si estingue si parla di piena proprietà. Il diritto di proprietà si espande quando si estingue il diritto reale di godimento o il diritto reale di garanzia. Limitazioni del diritto di proprietà Esistono dei limiti stabiliti nell'interesse pubblico, si tratta di limiti necessari affinché la proprietà persegua la finalità sociale prevista dalla Costituzione. Essi sono due principalmente: Espropriazione: il

Il proprietario perde il suo diritto di proprietà e il nuovo proprietario diviene lo Stato che utilizza il bene per un interesse collettivo. È necessario un procedimento che accerti la pubblica utilità del bene e al proprietario viene riconosciuto un giusto indennizzo quantificato attraverso dei criteri stabiliti dal d.p.r. 8/06/2001 n. 327.

In caso di area non edificabile, l'indennizzo va determinato in base al valore agricolo-medio dell'area espropriata; in caso, invece, di area edificabile, l'indennizzo è commisurato al valore di mercato dell'area espropriata.

N.B. INDENNIZZO è RISARCIMENTO DEL DANNO

Il primo fa riferimento a un danno che riguarda un'attività LECITA, mentre il secondo riguarda un danno derivante da un'attività ILLECITA.

Requisizione: è un limite temporaneo del diritto di proprietà che ha per oggetto beni immobili e beni immobili, quando ricorrono gravi e urgenti necessità.

pubbliche, militari o civili (art. 835 cc). Anche in questo caso è riconosciuto un indennizzo al proprietario

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
104 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher s.mussa1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Quaranta Adelaide.