Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
➤ EFFETTO CONSERVATIVO DEL PIGNORAMENTO
ordine del giudice del credito pignorato ➝
CHE SI PRODUCE IN CAPO AL DEBITORE ESECUTATO SI RIFLETTE ANCHE SULLA
POSIZIONE DEL TERZO (= non può compiere atti pregiudizievoli rispetto al credito pignorato).
L’obbligo di dichiarazione a capo del terzo debitor debitoris ha delle conseguenze
➤
pregiudizievoli :
- Atto di pignoramento deve contenere l’avvertimento al terzo che non rendendo la
dichiarazione ne all ‘udienza e neppure all’udienza successiva nei limiti della quantità
stabilità dal creditore procedente si ritiene esistente il debito del terzo verso il debitore
esecutato ai ni della procedura.
- Fino al 2013 se il terzo non veniva a rendere la dichiarazione il creditore doveva instaurare
un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo che si concludeva con una sentenza
idonea al giudicato. nito il giudicato si tornava dal giudice dell’esecuzione a chiedere
➝
la prosecuzione della procedura esecutiva del credito.
- Nel 2013 il legislatore prevede che se il terzo non coopera si procede in modo
diverso :
il terzo debito debitoris riceve la noti ca del pignoramento dall’u ciale giudiziario
• così come ciò avviene anche per i debitore esecutato. Ex art 546 cpc c’è l’invito
➝
per il terzo a dire se sia debitore o meno e a quanto ammonti il suo debito (o è
debitore delle cose o è detentore delle cose del debitore esecutato).
Nel noti cargli l’atto di pignoramento, il terzo viene avvertito che se non rende la
• dichiarazione neppure dopo l’apposizione di un’apposita udienza a nché lo faccia,
nei limiti di quanto indicato nell’atto di pignoramento, il terzo si può ritenere debitore.
ex art. 543 sulla forma del pignoramento contiene un avvertimento delle
• conseguenze pregiudizievoli che è chiamato a supportare il terzo nel momento in cui
conseguenza è che se per tre volte
non renda per ben tre volte la dichiarazione la
➝
non rende la dichiarazione : il credito pignorato, il possesso di cose di appartenenza
del debitore, si considereranno non contestati ai ni del procedimento in corso e
dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ciò signi ca che il
➝
terzo ricevuto il pignoramento deve inviare al creditore procedente, o meglio al suo
avvocato una pec con cui dichiara la situazione, può dire ciò che vuole, l’importante
è che risponda.
1° IPOTESI SEMPLICE :
Io noti co il pignoramento in banca, o a tre o quattro banche e mi arrivano le
➨
dichiarazioni c’è chi mi dice che il debitore non ha nulla, che il debitore è in debito… e una
➝
fi fi fi fi fi fi ffi ffi fi
banca a erma che ha 10.000 euro sul conto, per vincolarli io ho agito su un credito di 5.000 e la
banca può bloccare la somma precettata aumentata della metà dunque 7550.
Manda la pec, il creditore la riceve, il giorno dell’udienza ssata in cui ha citato il debitore ha
comparire va dal giudice dell’esecuzione e chiede di assegnarli il credito in quanto tale
dichiarazione è positiva e in questo modo si fa pagare dalla banca.
Se non ci sono contestazioni, il giudice dell’esecuzione fa un’ordinanza di assegnazione in cui
dice che al creditore spettano 5.000 euro, in + gli liquida le spese dell’esecuzione e del precetto
ecc (capitale, interessi e spese, per questo la banca deve bloccare la somma aumentata della metà). ➝
L’avvocato del creditore ottenuta l’ordinanza di assegnazione forzata del credito grazie a questa
traferisce il credito dal debitore esecutato al creditore procedente, la somma bloccata è capiente
CESSIONE DEL
e quindi la banca trasferirà il credito al creditore procedente si tratta di una
➝
CREDITO IN FUNZIONE SOLUTORIA, si tratta di una
ovvero per il pagamento del debito. ➝
cessione forzata mediante assegnazione forzata del credito.
banca paga,
Se la quei 7550 euro che versa al creditore estinguono sia il proprio debito
• verso i debitore esecutato sia il debito del debitore esecutato verso il creditore
procedente estinzione di ambe due i crediti.
➝
banca non paga,
Se la quell’ordinanza di assegnazione è titolo esecutivo nei confronti
• del terzo, posso quindi fare poi l’esecuzione forzata a carico della banca se la banca non
paga.
Ipotesi siologica in cui si è trovato un conto corrente capiente, la banca
☛
come fa di solito ha adempiuto.
2° IPOTESI :
il terzo debitor debitoris non risponda ne con pec ne con
Caso in cui
➨
raccomandata.
Se la banca non risponde l’avvocato arriva in udienza davanti al giudice, mostra il pignoramento
noti cato, e dice al giudice che non ha ricevuto risposta, il giudice quindi ssa un’altra udienza ex
art 548 cpc disponendo che a cura del creditore procedente il provvedimento sia noti cato al
terzo pignorato con l’avvertimento che se il terzo non compare neppure a quest’udienza a rendere
la dichiarazione si potrà ritenere non contestata l’esistenza del credito del debitore esecutato nei
meccanismo che utilizza
suoi confronti nei limiti di quanto indicato nell’atto di pignoramento ➝
la tecnica della non contestazione nel processo esecutivo.
- Se tu terzo debitor debitoris per ben tre volte è inadempiente perchè non ha risposto via pec,
non è venuto alla prima udienza e non è venuto nemmeno alla seconda per la quale gli è stato
noti cato un apposito avviso con l’ordinanza del giudice con tutti gli avvertimenti di ciò che
sarebbe accaduto se non fosse venuto, a quel punto io ritengo che il suo silenzio sia un silenzio
assenzio, nei limiti in cui il creditore ha speci cato l’entità del credito, questo perchè il creditore
se quindi il terzo per ben tre volte è inerte
spesso non sa l’entità del credito. il giudice può
➝
NON CONTESTATA L’ESISTENZA DEL DEBITO DEL TERZO VERSO IL DEBITORE
ritenere
ESECUTATO dunque nei limiti di questa non contestazione emette l’ordinanza di
➝
assegnazione art 548
- Ordinanza di assegnazione art. 548 “ quando all’udienza il creditore dichiara di non aver
:
ricevuto la dichiarazione, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza, ssa un’udienza successiva.
L’ordinanza è noti cata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza (a questa noti ca
Se questi non compare alla nuova udienza o
provvede il creditore assieme al suo avvocato.)
comparendo ri uta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di
fi
fi ff fi fi fi fi fi fi fi fi fi
appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai ni
del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.”
Questa non contestazione non signi ca che il silenzio del terzo debitor debitoris consente di
➤
ritenere ad ogni e etto esistente il suo credito verso il debitore esecutato.
Non c’è e cacia di giudicato, serve solo la procedura esecutiva per i provvedimenti esecutivi.
➤ Ai soli ni della procedura esecutiva, siccome tu terzo debitor debitoris sei stato inerte, io
➤
presumo che tu debba dei soldi al debitore esecutato e dispongo che tale denaro tu lo debba
pagare non più al debitore esecutato ma no a concorrenza del credito delle spese ecc.. al
creditore procedente. ma solo ai ni della procedura esecutiva e della formazione contro il
➝
terzo di un titolo esecutivo a suo carico dell’esecuzione fondata.
Quindi se tu terzo dopo l’ordinanza di assegnazione non paghi, il creditore assegnatario del
➤
credito pignorato e trasferito potrà intraprendere un’esecuzione forzata a suo carico sulla base
di quel titolo non c’è quindi e cacia di giudicato nel rapporto tra debitore esecutato e terzo,
➝
quindi se il terzo inerte è stato costretto a pagare un debito che non aveva (però lo deve pagare
perchè il procedimento di assegnazione ha e cacia nei sui confronti), potrà poi rivalersi sul
debitore esecutato perché questi, il debitore esecutato, ha estinto un suo debito con un debito
altrui inesistente, dunque c’è un arricchimento senza causa ha estinto un debito con soldi
➝
altrui senza che ci fosse un credito nei confronti del terzo, senza che ci sia stato il consenso da
parte del terzo. Il terzo che è rimasto inerte e ha pagato pegno può ancora reagire
ULTIMO COMMA :
➥
contro l’ordinanza di assegnazione infatti può impugnare con un ricorso entro 20 giorni
➝
della noti ca dell’ordinanza dell’assegnazione il giudice dell’esecuzione e deve provare,
dimostrare di non avere avuto tempestiva conoscenza del procedimento esecutivo per
irregolarità della noti cazione dell’atto di pignoramento o per caso fortuito o forza maggiore. (mi
trovavo all’estero per 3 mesi).
Il terzo deve quindi dimostrare :
- non gli è arrivata la noti ca del pignoramento
Che
- non gli è arrivata la noti ca di rinvio dell’udienza
Che (si tratta di 2 casi di invalidità della
noti cazione degli atti)
- per caso fortuito o per forza maggiore non ha avuto conoscenza del
Oppure che
procedimento.
si apre un giudizio di cognizione
In questo caso non sull’esistenza e ettiva o meno del
➔ sulla validità dell’atto di assegnazione.
credito, ma (= Sulla validità sono il pro lo dell’esistenza dei
presupposti per l’emanazione dell’auto di assegnazione).
Bisogna però dimostrare anche di non aver potuto prendere delle precauzioni per venire a
conoscenza di tale atto.
Se ci sono state 2 NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DEL PIGNORAMENTO DELL’ORDINANZA,
quindi se dimostra di non aver avuto conoscenza del procedimento, il terzo può proporre questa
opposizione e a questo punto contestato di essere debitore, sarà il creditore a dover dimostrare
che il credito pignorato esiste nei suoi confronti perché il terzo debitor debitoris ha soltanto un
onere di contestazione. meccanismo severo che la corte costituzionale ha ritenuto legittimo in
➝
fi fi fi ffi ff fi fi
fi ffi fi fi fi ffi ff fi fi
quanto è un modo di sempli cazione del procedimento essendo collegato a un inadempimento
non voluto dal terzo.
3° IPOTESI :
il terzo dichiari oppure non ci siano nell’atto di pignoramento allegazioni in fatto
➨
su cienti per attivare il meccanismo di non contestazione.
il creditore compie un atto di pignoramento generico risulta che il debitore abbia un conto
➝
corrente presso la banca e non speci ca altro, nessuno ris