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Inoltre il processo definito con la decisione certificanda deve aver rispettato le
prescrizioni processuali “minime” per i titoli giudiziali, vi deve essere quindi la certezza
del rispetto del diritto di difesa del debitore ex art. 6 CEDU. In primis questo requisito
riguarda le notificazioni che devono essere attuate nel rispetto degli art. 13 e 14.
Notificazioni:
• con prova di ricevimento: a mani proprie, a mezzo posta con dichiarazione di
ricevimento datata e sottoscritta o con mezzi elettronici;
• senza prova di ricevimento: ammissibile solo qualora l'indirizzo del debitore sia
conosciuto con certezza. È necessario che il debitore sia stato edotto circa le 1
modalità di difesa (artt. 16-17). Le informazioni riguardano i requisiti procedurali
per contestare il credito e le conseguenze della non contestazione. Una
decisione giudiziaria può essere certificata se è stato concesso al debitore un
riesame con tutti i mezzi a lui concessi contro le conseguenze negative subite
per non aver potuto esercitare il diritto di difesa, per forza maggiore.
Art. 18: prevede una sorta di sanatoria. L'inosservanza dei requisiti procedurali dell'art.
13-17 è sanata in caso di inerzia del debitore.
Procedimento di certificazione:
Il regolamento indica solo l'organo competente e la norma. Gli ordinamenti interni
devono emanare quindi delle norme di attuazione, l'Italia non l'ho fatto e quindi
permangono molti dubbi. Il procedimento va effettuato inaudita altera parte o in
contraddittorio (il contraddittorio garantito ed è un procedimento camerale). La
domanda non è sottoposta ad alcuna preclusione temporali. Sono previste verifiche
aggiuntive in alcune materie, ad esempio nel diritto del consumatore, per tutelare
categorie considerate più deboli. A parte tali controlli il giudice non ha nessuna
discrezionalità, in caso di conformità con i requisiti previsti dal regolamento all'obbligo
di apporre la certificazione: in questo modo viene abbattuto il limite dell'ordine
pubblico solo per i titoli giudiziali, poiché vi è il principio di fiducia comunitaria nella
decisione del giudice; la stessa regola non vale per gli atti pubblici perché in tal caso il
contrasto con l'ordine pubblico può essere fatto valere con l'opposizione
all'esecuzione.
Rettifica(dell’errore materiale) e revoca sono gli unici istituti per la revisione del titolo
esecutivo europeo, poiché è esclusa ogni impugnazione avverso il suo rilascio(articolo
10).
Revoca: è volta a censurare l'errore del giudice nel concedere la certificazione e quindi
riguarda vizi formali e di merito; la competenza spetta al medesimo giudice che ha
attribuito la certificazione. Una volta certificata una decisione questa deve essere
eseguita ex art. 20 alle stesse condizioni del provvedimento interno. Il procedimento di
esecuzione è disciplinato interamente dalla legge dello Stato dove si svolge
l'esecuzione.
Documenti che il creditore deve fornire:
copia della decisione con requisiti di autenticità;
copia del certificato del titolo esecutivo europeo;
trascrizione del certificato nella lingua ufficiale del paese dell'esecuzione.
Tutela del creditore che si vede negata la certificazione:
può richiedere l'exequatur oppure può impugnare la decisione di diniego se concesso
dall'ordinamento. Nel nostro ordinamento è possibile il reclamo ex art. 749. Se i beni
del debitore sono in un unico paese conviene chiedere l'exequatur, se sono in più
paesi è meglio il reclamo per ottenere un provvedimento valido in tutti paesi.
Tutela del debitore:
Se richiede la certificazione l'autorità giudiziaria può rifiutare qualora: 2
vi sia una decisione anteriore che abbia la stessa causa;
la prima decisione deve essere stata pronunciata nel paese dell'esecuzione;
Istituto del rifiuto che può essere contestato con opposizione a precetto o
all'esecuzione.
Le opposizione di terzo e agli atti mantengono lo stesso ambito di applicazione.
L'ambito di applicazione dell'opposizione all'esecuzione risulta invece ristretto, rimane
lo spazio per far valere il rifiuto egli impignorabilità dei beni, rimangono precluse le
contestazioni circa l'esistenza del credito.
Espropriazione su navi e aeromobili
Il codice della navigazione disciplina l'espropriazione sulle navi, mentre l'esecuzione
sugli aeromobili è disciplinata dal c.p.c. L’art. 1 c.d.n.: prevede l’applicazione della
disciplina anche in via analogica. La cassazione nel 2003 ha stabilito che devono
applicarsi solo le norme del codice della navigazione tranne nei casi in cui è il codice a
fare espresso rinvio al c.p.c. La dottrina si è conformata anche se con alcune
eccezioni beni oggetto di esecuzione. Le norme sono applicabili solo ai beni mobili
registrati a destinazione dinamica e tipicamente commerciale. Se non ci sono queste
caratteristiche non si applica il codice della navigazione ma le norme del c.p.c.
L'esecuzione può riguardare navi o aeromobili per intero, oppure per carati o quote di
essi. L'espropriazione sui carati può essere fatta se il debitore è proprietario fino alla
metà dei carati, se è proprietario di più della metà (più di 12), si puoi pignorare l'intera
nave. Questo è previsto dall'art. 644 del codice della navigazione che definisce
l'oggetto dell'espropriazione, e costituisce deroga all'articolo 2740 e 2910. Non è
possibile la divisione del bene, i comproprietari non debitori avranno diritto ad
ottenere il corrispettivo del ricavato della vendita dei loro carati, esenti da spese, con
diritto di prelazione rispetto ai creditori. Possono essere oggetto di espropriazione
anche le pertinenze separabili secondo l'articolo 246 che le definisce come
imbarcazioni, strumenti, arredi eccetera. Per l'aeromobile, il motore viene considerato
parte separabile.
Limiti esterni di giurisdizione esecutiva:
Le navi di Stato come gli aeromobili non possono essere soggetti ad esecuzione. Altri
limiti riguardano il luogo dove si trova il bene, è possibile il pignoramento di navi e
aeromobili stranieri che si trovino in acque o spazi aerei italiani, lo stesso vale per le
navi italiane che si trovino in acque o spazi aerei internazionali, poiché vengono
considerati territorio italiano.
Limiti interni di pignorabilità (artt. 645 e 1057).
Non possono formare oggetto di espropriazione le navi da guerra e le navi adibite a
linee di navigazione quando vengono considerate di preminente interesse nazionale; si
tratta di un limite relativo poiché in questi casi il pignoramento è possibile con
l'autorizzazione ministeriale. Non sussiste il limite se il servizio non è gestito in regime
di monopolio o se ci sono altre navi che svolgono lo stesso servizio.
L'articolo 645 prevede un limite per navi o galleggianti pronti a partire, ovvero quando
il comandante ha dato l'autorizzazione alla partenza, oppure in corso di navigazione. 3
Lo stesso vale per gli aerei. (L’ENAC ha funzioni amministrative e tecniche ed è stato
istituito con Dlgs 25 luglio 57/1950). Non risentono di questo limite i creditori
caricatori, cioè i creditori il cui credito deriva dal viaggio che si sta per intraprendere.
Particolarità rispetto ai soggetti passivi
670 e 1070: anche nel codice della navigazione è prevista l'espropriazione contro il
terzo proprietario ex articolo 2910 comma due. In più vi è un'ipotesi particolare che
prevede l'espropriazione anche per i debiti dell'armatore o esercente. Questi soggetti
hanno una responsabilità tale che rispondono anche se la proprietà dell'aeromobile è
di un terzo.
Art. 670: espropriazione contro il proprietario non armatore. Titolo esecutivo e precetto
vanno notificati anche al proprietario non armatore per garantire il contraddittorio.
Possono agire contro il proprietario non armatore i creditori che hanno privilegi
particolari ovvero i creditori super privilegiati.
Competenza= articolo 643: l'esecuzione forzata è promossa davanti al tribunale della
circoscrizione dove la nave si trova.
Sono stati introdotti degli strumenti per superare il problema della dinamicità di questi
beni: articolo 646: il giudice competente ex articolo 643 e in caso di urgenza, il
o comandante del porto e l'autorità di polizia giudiziaria, possono prendere
provvedimenti opportuni per evitare la partenza della nave. In che rapporto sta
questa norma con quella che prevede che la partenza è limite alla pignorabilità?
Questo fermo dell'art. 646 deve esserci prima che la nave venga considerata
pronta a partire.
possibilità di notificare l'atto di pignoramento tramite telegramma quando la
o nave è in navigazione. Nel momento in cui si raggiunge il comandante in un
determinato luogo, si fissa la competenza poiché tale atto viene considerato
equivalente della domanda.
Altre particolarità: dopo la notificazione del precetto il debitore a sole 24 ore per
adempiere e il precetto è efficace per soli 30 giorni, si tratta di accelerazioni dovute
sempre alla dinamicità del bene. L'ufficiale giudiziario notifica l'atto di pignoramento
che contiene l'ingiunzione a non disporre del bene e l'intimazione al comandante di
non far partire la nave, o se è già in navigazione di non farla ripartire dal porto di
arrivo. Non è prevista la norma che riguarda la nomina del custode, allora per parte
della dottrina questa notifica serve a fare a costituire il comandante come custode.
Istituti particolari
amministrazione giudiziale di navi e aeromobili pignorati: possono essere autorizzati
uno o più viaggi e il compenso andrà a favore dell'esecuzione (articoli 652 e 1026);
può succedere che i creditori si soddisfino con l’attivo di questi viaggi senza bisogno di
arrivare alla vendita.
Vendita 4
L'ipotesi preferita è la vendita con incanto, queste fattispecie non sono aggiornate
come il c.p.c. Non si parla mai di assegnazione perché il bene deve essere per forza
venduto. Anche in queste fattispecie vi è la possibilità di intervento con rinvio alle
norme del c.p.c. Per la distribuzione si rinvia alle norme del c.p.c. sull'espropriazione
immobiliare. Pignoramento e vendita vanno trascritti.
Espropriazione di quote di S.r.l.
Vi è stata una difficoltà ad individuare la forma espropriativa adatta a questa
fattispecie, fino a quando si è deciso di utilizzare l'espropriazione presso terzi(il terzo è
la società). Si utilizzava questa forma perché andava