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Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

È stato introdotto con il Reg. CEE 21 aprile 2004 n. 805 e dai suoi allegati pratici introdotti con regolamento del 2005. È un istituto applicabile dal 2005 in tutta Europa, tranne in Danimarca, per tutti i crediti non contestati. Tale istituto consente in luogo della procedura di exequatur (riconoscimento) di ottenere dal giudice dell’ordinamento di origine la certificazione di titolo esecutivo europeo che consente al titolo di circolare liberamente, senza autorizzazione.

Alla base del regolamento vi è la fiducia reciproca dell'amministrazione della giustizia negli Stati membri, poiché affinché il titolo possa essere considerato esecutivo, ad esempio anche nei confronti dei beni situati in Francia, si considera sufficiente la sentenza pronunciata dal giudice italiano. L’assunta fiducia a monte esonera dal controllo a valle. È un sistema non esclusivo, rimane utilizzabile infatti anche la vecchia procedura di exequatur prevista dal regolamento 44/2001.

Campo di applicazione

È limitato sotto il profilo materiale alla materia civile e commerciale. Quindi non si applica la materia fiscale, doganale, al regime patrimoniale tra i coniugi, all'arbitrato e alla sicurezza sociale ecc. (art. 2).

Tipologie

  • Decisioni giudiziarie, a prescindere dalla denominazione, ex art. 474 comma 2o n.1 c.p.c.
  • Transazioni giudiziarie, sia scaturenti da rapporti stragiudiziali (411-322) sia o concluse davanti al giudice (320).
  • Atti pubblici, ovvero qualsiasi documento redatto o registrato come atto pubblico. Anche qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari coincidente con la definizione dell'art. 2699 c.c. La scrittura privata autenticata può rientrare nel campo di applicazione solo se riguarda quindi obbligazioni alimentari.

Requisiti per la certificazione (art. 6 reg.)

Il credito deve avere ad oggetto una somma di denaro liquida, determinata, esigibile e soprattutto non contestata. Ci sono varie ipotesi di non contestazione: il creditore deve aver ufficialmente riconosciuto il credito o mediante una dichiarazione espressa o mediante una transazione davanti al giudice. Il regolamento detta una nozione comunitaria di non contestazione, ma poi in concreto rinvia alla disciplina processuale del paese dove è nato il titolo.

Inoltre, il processo definito con la decisione certificanda deve aver rispettato le prescrizioni processuali “minime” per i titoli giudiziali, vi deve essere quindi la certezza del rispetto del diritto di difesa del debitore ex art. 6 CEDU. In primis questo requisito riguarda le notificazioni che devono essere attuate nel rispetto degli art. 13 e 14.

Notificazioni

  • Con prova di ricevimento: a mani proprie, a mezzo posta con dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta o con mezzi elettronici.
  • Senza prova di ricevimento: ammissibile solo qualora l'indirizzo del debitore sia conosciuto con certezza. È necessario che il debitore sia stato edotto circa le modalità di difesa (artt. 16-17). Le informazioni riguardano i requisiti procedurali per contestare il credito e le conseguenze della non contestazione. Una decisione giudiziaria può essere certificata se è stato concesso al debitore un riesame con tutti i mezzi a lui concessi contro le conseguenze negative subite per non aver potuto esercitare il diritto di difesa, per forza maggiore.

Art. 18: prevede una sorta di sanatoria. L'inosservanza dei requisiti procedurali dell'art. 13-17 è sanata in caso di inerzia del debitore.

Procedimento di certificazione

Il regolamento indica solo l'organo competente e la norma. Gli ordinamenti interni devono emanare quindi delle norme di attuazione, l'Italia non l'ho fatto e quindi permangono molti dubbi. Il procedimento va effettuato inaudita altera parte o in contraddittorio (il contraddittorio garantito ed è un procedimento camerale). La domanda non è sottoposta ad alcuna preclusione temporali. Sono previste verifiche aggiuntive in alcune materie, ad esempio nel diritto del consumatore, per tutelare categorie considerate più deboli. A parte tali controlli il giudice non ha nessuna discrezionalità, in caso di conformità con i requisiti previsti dal regolamento all'obbligo di apporre la certificazione: in questo modo viene abbattuto il limite dell'ordine pubblico solo per i titoli giudiziali, poiché vi è il principio di fiducia comunitaria nella decisione del giudice; la stessa regola non vale per gli atti pubblici perché in tal caso il contrasto con l'ordine pubblico può essere fatto valere con l'opposizione all'esecuzione.

Rettifica e revoca

Rettifica (dell’errore materiale) e revoca sono gli unici istituti per la revisione del titolo esecutivo europeo, poiché è esclusa ogni impugnazione avverso il suo rilascio (articolo 10).

Revoca: è volta a censurare l'errore del giudice nel concedere la certificazione e quindi riguarda vizi formali e di merito; la competenza spetta al medesimo giudice che ha attribuito la certificazione. Una volta certificata una decisione questa deve essere eseguita ex art. 20 alle stesse condizioni del provvedimento interno. Il procedimento di esecuzione è disciplinato interamente dalla legge dello Stato dove si svolge l'esecuzione.

Documenti che il creditore deve fornire

  • Copia della decisione con requisiti di autenticità;
  • Copia del certificato del titolo esecutivo europeo;
  • Trascrizione del certificato nella lingua ufficiale del paese dell'esecuzione.

Tutela del creditore

Il creditore che si vede negata la certificazione può richiedere l'exequatur oppure può impugnare la decisione di diniego se concesso dall'ordinamento. Nel nostro ordinamento è possibile il reclamo ex art. 749. Se i beni del debitore sono in un unico paese conviene chiedere l'exequatur, se sono in più paesi è meglio il reclamo per ottenere un provvedimento valido in tutti paesi.

Tutela del debitore

Se richiede la certificazione l'autorità giudiziaria può rifiutare qualora:

  • Vi sia una decisione anteriore che abbia la stessa causa;
  • La prima decisione deve essere stata pronunciata nel paese dell'esecuzione.

L'istituto del rifiuto può essere contestato con opposizione a precetto o all'esecuzione. Le opposizioni di terzo e agli atti mantengono lo stesso ambito di applicazione. L'ambito di applicazione dell'opposizione all'esecuzione risulta invece ristretto, rimane lo spazio per far valere il rifiuto e l'impignorabilità dei beni, rimangono precluse le contestazioni circa l'esistenza del credito.

Espropriazione su navi e aeromobili

Il codice della navigazione disciplina l'espropriazione sulle navi, mentre l'esecuzione sugli aeromobili è disciplinata dal c.p.c. L’art. 1 c.d.n.: prevede l’applicazione della disciplina anche in via analogica. La cassazione nel 2003 ha stabilito che devono applicarsi solo le norme del codice della navigazione tranne nei casi in cui è il codice a fare espresso rinvio al c.p.c. La dottrina si è conformata anche se con alcune eccezioni beni oggetto di esecuzione. Le norme sono applicabili solo ai beni mobili registrati a destinazione dinamica e tipicamente commerciale. Se non ci sono queste caratteristiche non si applica il codice della navigazione ma le norme del c.p.c.

L'esecuzione può riguardare navi o aeromobili per intero, oppure per carati o quote di essi. L'espropriazione sui carati può essere fatta se il debitore è proprietario fino alla metà dei carati, se è proprietario di più della metà (più di 12), si puoi pignorare l'intera nave. Questo è previsto dall'art. 644 del codice della navigazione che definisce l'oggetto dell'espropriazione, e costituisce deroga all'articolo 2740 e 2910. Non è possibile la divisione del bene, i comproprietari non debitori avranno diritto a ottenere il corrispettivo del ricavato della vendita dei loro carati, esenti da spese, con diritto di prelazione rispetto ai creditori. Possono essere oggetto di espropriazione anche le pertinenze separabili secondo l'articolo 246 che le definisce come imbarcazioni, strumenti, arredi eccetera. Per l'aeromobile, il motore viene considerato parte separabile.

Limiti esterni di giurisdizione

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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