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Diritto dell'esecuzione civile

Diritto dell'esecuzione civile: rientra nel diritto pubblico, ma pur appartenendo a questa categoria la giurisdizione incide nell'ambito della sfera giuridica privata dei soggetti.

Azione esecutiva

Il debitore è in una posizione di soggezione:

  • Indiretta: rispetto alla volontà esecutiva del creditore;
  • Diretta: rispetto alla funzione esecutiva giurisdizionale.

Il debitore inadempiente

È il soggetto centrale. Può essere inadempiente per svariate ragioni, ad esempio:

  • Non adempie perché ritiene di non essere debitore e di non dover adempiere.
  • Non adempie perché è insolvente: situazione di liquidità in cui il suo denaro liquido non è in grado di far fronte alle obbligazioni correnti.

Compravendita

È un contratto a effetti reali che si perfeziona con il consenso. Esempio: Tizio vende la bici a Caio e Caio non paga oppure Tizio conclude un contratto di compravendita con Caio e non gli consegna il bene (la bici). In entrambi i casi siamo di fronte a una inadempienza e a un obbligo violato.

Strumenti per far fronte all'inadempimento

  • Tutela ordinaria di cognizione (c.d. tutela dichiarativa) dà luogo al processo di cognizione che serve a stabilire una regola di diritto tra le parti. È volto ad accertare il diritto che viene fatto valere.
    • Tutela di mero accertamento
    • Tutela costitutiva
    • Tutela di condanna: la sentenza di condanna costituisce titolo esecutivo per l'esecuzione forzata.
  • Tutela esecutiva: vuole dare attuazione alla regola giuridica. Il titolo esecutivo viene costituito non solo dalla tutela di condanna. Articolo 474 c.c.
  • Tutela cautelare: serve a prevenire qualunque tipo di pregiudizio che possa subire il diritto a causa del tempo necessario alla tutela ordinaria di cognizione. La prescrizione si interrompe dal momento della proposizione della domanda giudiziale e inoltre è anche sospesa fino a quando la sentenza non passa in giudicato.

Esempio: sequestro conservativo: si chiede al giudice per conservare il patrimonio del debitore in una somma che sia sufficiente a soddisfare il credito del creditore. Il creditore va con l'ufficiale giudiziario a verificare quali beni sequestrare e su questi beni cade un vincolo di indisponibilità ossia il debitore non può più disporre di quei beni (li può alienare, il creditore potrà comunque aggredire quel bene conversione del sequestro in pignoramento se la sentenza riconosce il titolo di credito). L’attività è sempre svolta dall’ufficiale giudiziario.

Debitore

Articolo 2740 c.c.: sancisce il principio della responsabilità patrimoniale del debitore. Principio secondo cui il patrimonio del debitore funge da garanzia per i suoi creditori.

Comma 1: I beni verranno bloccati e venduti, con il ricavato si procede alla soddisfazione del credito del creditore.

Esempi di garanzie

  • Sequestro conservativo
  • Il debitore compie atti volti a precostituire l’inadempimento (c.d. atti oggetto delle azioni revocatorie ordinarie art 2901 c.c.): consente di esperire un’azione di natura costitutiva con cui il giudice può dichiarare l’inefficacia dell’atto.
  • 2900 c.c. azione surrogatoria: concessa ad un creditore nei confronti del terzo debitore. Creditore A debitore B terzo C creditore di B. B non riscuote il credito nei confronti di C tanto appena lo riscuoto devo darli ad A. con il 2900 il codice consente ad A di agire contro il terzo debitore per far valere il diritto del suo debitore (B è litisconsorte necessario e quindi A deve comunque citarlo in giudizio).
  • Eccezione di inadempimento.

Tipi di esecuzione

Due tipi di esecuzione:

  1. Esecuzione individuale
  2. Collettiva o concorsuale

In entrambi i casi si tratta di esecuzione forzata che si svolge in maniera coattiva perché è mancata la collaborazione del debitore nella fase precedente.

Differenze tra esecuzione individuale e collettiva

  1. Quella individuale può essere svolta da qualunque debitore nei confronti di qualunque debitore. Non ci sono limiti soggettivi. In quella collettiva no: il fallimento può essere dichiarato solo in riferimento a taluni soggetti, ossia l’imprenditore commerciale (che non sia ente pubblico e non sia piccolo imprenditore). Gli altri creditori possono intervenire nell’esecuzione già avviata, sia iniziare una nuova esecuzione. Se la nuova esecuzione colpisce gli stessi beni i procedimenti verranno riuniti, altrimenti procedono parallelamente. Nel fallimento invece il creditore di un soggetto fallito può fare solo domanda di insinuazione al passivo di inserimento nel fallimento.
  2. L’esecuzione fallimentare colpisce solo determinati beni oggetti dell’esecuzione (es. beni che vengono in rilievo solo per il loro valore perché espropria solo beni fino a concorrenza del proprio credito). Esecuzione collettiva colpisce l'intero patrimonio del debitore.
  3. Se viene iniziata una procedura esecutiva individuale possono essere iniziate contro lo stesso debitore altre procedure esecutive individuali. Se viene iniziato e dichiarato un fallimento non si può fare altro (se prima della dichiarazione di fallimento già pendevano dichiarazioni esecutive individuali vengono congelate).

Articolo 2741: principio della par condicio creditorum

In base al quale tutti i creditori dovrebbero godere della parità di trattamento. Parità di trattamento significa che i creditori di uno stesso creditore in astratto hanno diritto a essere pagati proporzionalmente laddove il patrimonio del debitore non sia in grado di soddisfare tutti per intero.

Tipi di esecuzione forzata

Diretta o indiretta: distinzione che si basa sul tipo di soddisfazione che può ottenere il creditore. Soddisfazione che varia in base al tipo di diritto vantato dal creditore. Il creditore può avere diritto alla consegna o al rilascio di un bene mobile o immobile determinato espropriazione. Obbligo di fare o non fare: si tratta di obblighi fungibili l’esecuzione in forma specifica di questi obblighi si potrà ottenere ugualmente anche in caso di inadempimento da parte del soggetto obbligato a fare o non fare. In forma specifica significa che il creditore ottiene esattamente ciò che gli spetta.

Articoli 2930, 2931 e 2933: consegna e rilascio dei beni e obblighi di fare e non fare

Espropriazione: 2910 c.c. 2932 c.c.: esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre (=concludere un contratto): è una forma di ottenimento da parte del creditore di ciò che esattamente gli spetta. Lo ottiene con una sentenza costitutiva per far produrre gli effetti del contratto non concluso senza l’esecuzione forzata. L’obbligo è quello di concludere un contratto definitivo. È come se il contratto fosse stato concluso.

Titolo esecutivo

Domanda esame

  • È condizione necessaria e sufficiente per agire in via esecutiva (esecuzione forzata) Nulla executio sine titulo;
  • Efficacia incondizionata del titolo esecutivo eliminazione titolo: Rappresenta il diritto ad agire in via esecutiva che è un diritto di natura processuale ed è totalmente distaccato dal diritto sostanziale: una volta che è iniziata l’unico modo per fermarla è eliminare il titolo esecutivo. A questo proposito ci sono le parentesi oppositive di cognizione che sono l’opposizione all’esecuzione, opposizione di terzo all’esecuzione e opposizione ai titoli esecutivo: ratio è quella di fare verificare che nel momento in cui l’esecuzione è stata promossa o in un momento successivo esiste il diritto sostanziale per cui si procede. Ratio: accertamento dell’inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata;
  • Può essere viziato dal rifiuto di eseguire: l’organo esecutivo può rifiutarsi di procedere ad esecuzione perché ritiene che quello che gli è stato presentato non sia un titolo esecutivo.
  • Necessaria permanenza del titolo esecutivo lungo tutto il processo di esecuzione: in senso documentale non rappresenta le modifiche che può subire in senso sostanziale il titolo nel tempo. C’è una scissione tra diritto ad agire in via esecutiva e documento.
  • Elementi di identificazione dell’azione esecutiva:
    • Individuazione del diritto oggetto della domanda che determina quello che sarà il diritto oggetto del processo e sarà anche oggetto della decisione: corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
    • Individuazione petitum: può essere mediato (= tutela richiesta all’organo giurisdizionale) o immediato (=bene oggetto della tutela richiesta)
    • Causa petendi: =titolo; fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, sono necessari solo se si tratta di una domanda eterodeterminata (avente a oggetto obbligazioni). Se è autodeterminata il diritto si identifica con indicazione di parti oggetto e tutela. Tutto deve risultare e risulta dal titolo.

Caratteristica tipica del processo esecutivo

Le spese sono sempre a carico del debitore a differenza del processo ordinario di cognizione. La sospensione può essere chiesta sia al giudice di appello sia (se si propone impugnazione contro sentenza di appello e fatto ricorso per cassazione) può essere chiesta allo stesso giudice di appello. In entrambi i casi la deliberazione del giudice è sommaria e si basa sulla verosimiglianza dei motivi dedotti nella richiesta. L’esito può essere quello di negare la sospensione e il titolo esecutivo sopravvive sia in senso sostanziale che documentale. Sia concedere la sospensione: di quella sentenza viene meno provvisoriamente l’efficacia. Esiste in diritto sostanziale non esiste più la possibilità di procedere in via esecutiva perché è stata sospesa la provvisoria esecutorietà della sentenza.

Parti del processo esecutivo

  1. Creditore procedente;
  2. Debitore esecutato;
  3. Possibilità di aggiunta di soggetti ulteriori (terzi): si possono aggiungere solo ai creditori dello stesso debitore attraverso l’intervento, i quali possono agire in via esecutiva autonomamente o intervenire in una procedura esecutiva già iniziata. Questi creditori possono essere, o possono anche non essere muniti di titolo esecutivo. Quelli muniti possono intervenire senza problemi in un processo esecutivo già iniziato. Articolo 499: limiti entro i quali i creditori non muniti possono intervenire. L’intervento deve essere fatto entro il provvedimento con il quale il giudice dispone la vendita dei beni pignorati, oltre il termine diventano creditori postergati.
  4. Pluralità di parti nel processo esecutivo.

Vicende successorie

Possono avvenire sia dal lato attivo sia passivo. Efficacia del titolo esecutivo rispetto ai terzi:

  • Dal lato attivo: articolo 475 comma 2 cpc "La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita". La spedizione del titolo in forma esecutiva (=comando agli ufficiali giudiziari di procedere a esecuzione su richiesta di..) può essere fatta anche ai successori.
  • Dal lato passivo articolo 477 comma 1 cpc "Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo". Non vale solo per mortis causa. Interpretazione estensiva della norma in modo tale che si possa applicare anche nei casi di successione inter vivos e a titolo particolare. Ex di successione a titolo particolare nel debito: estromissione al collo.

Ratio del titolo esecutivo

Non si vuole onerare il creditore di una dimostrazione che potrebbe essere fatta solo con processo ordinario di cognizione, non si vuole onerare nemmeno l’organo giurisdizionale di un giudizio che potrebbe rivelarsi inutile. Articolo 474 comma 1 cpc "L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile".

I presupposti del titolo esecutivo

  • Certezza del diritto: identificabilità del diritto tutelato sulla base del titolo esecutivo. Il titolo deve identificare in maniera precisa qual è l’oggetto della prestazione inadempiuta. Certezza non c’è, il legislatore ha stabilito che taluni atti e provvedimenti che offrono una certezza sufficiente, ma mai assoluta;
  • Liquidità del diritto: il credito è liquido quando è determinato nel suo ammontare. Le SS.UU 11066 e 11067 del 2012;
  • Esigibilità del diritto

Titolo esecutivo

Articolo 474 comma 2 cpc. Differenza tra titoli esecutivi giudiziali e stragiudiziali: domanda esame. Quali sono i titoli, principio di tassatività, art 474 cpc, collegamento con il problema delle opposizioni agli atti esecutivi e all’esecuzione e problema del titolo esecutivo come diritto a agire in via esecutiva, accertamento del diritto sostanziale, definizione certezza liquidità esigibilità: domanda esame.

Rilevabilità ufficiosa della carenza del titolo esecutivo: la giurisprudenza ritiene che la carenza del titolo esecutivo (inteso in senso sostanziale: ho il documento, ma non ho il diritto ad agire in via esecutiva) il giudice può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Se il giudice ritiene che manchi il titolo esecutivo in senso sostanziale blocca l’esecuzione rilevandola, se il creditore ritiene che il giudice abbia sbagliato deve proporre l’opposizione agli atti esecutivi. Se invece il giudice e l’ufficiale giudiziario proseguono nell’esecuzione ma il debitore ritiene carente il titolo esecutivo dovrà lui proporre opposizione all’esecuzione. Lo strumento dato alle parti è diverso e arriva a risultati differenti.

Processo esecutivo

Fase prodromica all'esecuzione forzata

  • È necessaria e comune per tutti i tipi di esecuzione. Tutte le volte deve compiere atti preliminari per compiere l’esecuzione.

Atti preliminari

  • Bisognerà ottenere la spedizione in forma esecutiva del titolo esecutivo articolo 475 cpc: "Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti"
  • Notificazione del titolo esecutivo e del precetto: atto attraverso il quale si porta a conoscenza un determinato altro atto, normalmente in passato avveniva sempre attraverso l’opera dell’ufficiale giudiziario. Oggi è consentita la notifica a mezzo PEC per taluni atti e solo nei confronti di taluni soggetti. La notificazione se deve essere fatta nei confronti di una persona giuridica può essere fatta per via della pec. Nei confronti di una persona fisica con l’ausilio dell’ufficiale giudiziario. Possono essere notificati insieme (comma 3) o separatamente.

Art 479 cpc: "Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; [ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente".

È essenziale indicare nel precetto la data di esecuzione del titolo esecutivo: se si notifica ai successori. La notifica del precetto ha un’efficacia limitata nel tempo, perde efficacia decorsi 90 giorni dalla notifica. Ciò non significa che il creditore perda l’effetto di agire in via esecutiva. A pena di nullità del precetto deve indicare la data. Il precetto rappresenta l’attualizzazione del diritto che si vuole far valere con l’esecuzione forzata. Nel precetto si deve descrivere esattamente qual è il diritto per il quale si intende procedere. Il precetto dà l’ultima possibilità al debitore di adempiere al debitore senza spese (è l’ultima chiamata). Se non adempie nel termine indicato nel precetto sarà soggetto a esecuzione forzata.

Precetto

Articolo 480 cpc: "Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher IreneDona di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Marinucci Elena.
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