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Il diritto di trattenere il bene garantito
Il curatore dopo aver fatto l'inventario e aver messo i sigilli non trova nei locali dell'impresa anche il bene oggetto di pegno perché il bene lo ha il creditore garantito. Negli altri casi il creditore ha il diritto di trattenere il bene (es. il carrozziere che deve riparare la macchina e la trattiene nella sua officina). Articolo 53 della legge fallimentare: "i crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio speciale o assistiti da diritto di ritenzione (es. il caso del carrozziere) possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione". La premessa di questa norma è lo spossessamento del debitore, il bene non è appreso e non è nella disponibilità della procedura perché è in mano al creditore. Il creditore una volta ammesso al passivo con prelazione può procedere lui stesso alla vendita del bene anziché consegnare il bene garantito al curatore.curatore che procederà a venderlo in tempi molto più lunghi. Dovrà trattenere il ricavato della vendita fino all'ammontare del credito per la quale è stato ammesso al passivo.• Comma 2: "per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità".
L'interesse della procedura è che il bene venga venduto dal creditore al miglior prezzo in modo da ricavare una somma superiore al suo credito e quindi ciò che avanza lo dà alla procedura.
• Comma 3: "il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente".
Se il curatore o gli organi della
procedura non vogliono che il creditore proceda autonomamente alla vendita del bene garantito, pagano direttamente e integralmente il bene e se lo fanno consegnare dal creditore.
Riassunto: se il credito è assistito da pegno o privilegio speciale il creditore deve comunque chiedere di essere ammesso al passivo con la prelazione, una volta ammesso può essere autorizzato a vendere autonomamente il bene garantito, la vendita deve avvenire con le modalità stabilite dal giudice delegato.
articolo 54 della legge fallimentare: “i creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo”.
Norma che definisce un principio che vale in tutte le procedure (soprattutto nei concordati): principio
secondo il quale il credito è privilegiato nei limiti della capienza del bene sul quale incide il privilegio (sapere bene). Questo principio vale nelle ipotesi di creditore privilegiato per effetto di pegno, ipoteca e privilegio speciale (=casi in cui oggetto della garanzia è un singolo bene e non l'intero patrimonio del debitore): il creditore privilegiato ha diritto ad essere soddisfatto con preferenza rispetto ai creditori chirografari nei limiti del ricavato dalla vendita del bene su cui esistono il privilegio speciale, l'ipoteca o il pegno. Esempio: il bene dato in pegno è un anello di brillanti che si rivela avere un valore inferiore a quello stimato. Il credito a garanzia del quale l'anello è stato dato in pegno è superiore. L'anello dato in pegno vale meno del credito. Una volta venduto l'anello se il ricavato è inferiore, quel ricavato va al creditore privilegiato. Per la parte del credito che supera la capienza delbene il creditore privilegiato degrada a creditore chirografario secondo la par condicio creditorum. Se invece il privilegio è generale (ex. lavoratore subordinato) viene soddisfatto sempre prima dei creditori chirografari, non degrada mai a chirografo perché rispetto a tutti i beni ha diritto ad essere soddisfatto prima dei creditori chirografari. Però, in compenso, sta sotto al creditore con privilegio speciale.Comma 3: definisce in che modo il privilegio si estende agli interessi che maturano sul credito. Regola la disciplina del privilegio con riferimento agli interessi. Il credito sugli interessi è un credito privilegiato o chirografario? Per gli interessi maturati prima sono privilegiati solo per un certo periodo (ex. per due anni, se è ipoteca 1 anno). Quelli maturati durante la procedura non sono privilegiati. NON LO CHIEDE.
Effetti di diritto processuale che la dichiarazione di fallimento produce per i creditori:
- Articolo 51 della legge
fallimentare: “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno delladichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”.
C’è un’incompatibilità di principio tra esecuzione forzata individuale e il fallimento perché il fallimento è una procedura di attuazione della responsabilità patrimoniale che colpisce l’intero patrimonio del fallito nell’interesse di tutto il ceto creditorio. Se l’azione esecutiva è già iniziata diventa improcedibile, se non è ancora iniziata è inammissibile.
Sono strumenti con la stessa finalità, ossia la soddisfazione coattiva del diritto di credito, ma sono alternative l’una all’altra. Questa incompatibilità può essere derogata da una norma (“salva diversa disposizione di legge”),
c'è una deroga solo sul piano applicativo in due casi: il creditore pignoratizio che procede lui stesso alla vendita sta svolgendo una attività di liquidazione del bene sotto forma di autotutela; l'altra eccezione prevista dalla legge è quella che riguarda il cd credito fondiario (=credito bancario a medio-lungo termine garantito da un bene immobile, ex. mutuo-ipoteca sul bene immobile). Nelle norme sul credito fondiario si consente alla banca di procedere autonomamente alla vendita del bene (dopo che è stata ammessa al passivo). Vieta le azioni esecutive.
Articolo 52 della legge fallimentare: "il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1) (cioè ogni credito prededucibile), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal
Capo V (sono le norme che regolano il cd accertamento del passivo del fallimento, regolano la cd insinuazione al passivo del fallimento), salvo diverse disposizioni della legge”.Norma chiave (sapere bene). Rubricata “concorso dei creditori”.
Norma a contenuto processuale perché dispone e prescrive la cd esclusività del rito dell’accertamento del passivo per ottenere l’accertamento nella procedura fallimentare del diritto al concorso. Qualunque altro tipo di azione prevista dal nostro ordinamento è inammissibile perché quello della formazione del passivo fallimentare è il rito esclusivo predisposto a tal fine dal legislatore inammissibilità delle azioni di condanna per esclusività del rito dell’accertamento del passivo.
Indica la sede in cui avviene la tutela di cognizione dei diritti di credito.
Effetti del fallimento sui creditori: il creditore che presenta domanda di ammissione al passivo del fallimentoDovrà dimostrare i fatti costitutivi del suo diritto di credito come farebbe in qualsiasi giudizio ordinario di cognizione. Deve dimostrare la causa petendi, dovrà dimostrare che il creditore poi fallito non ha pagato ciò che gli doveva. Deve dimostrare sulla base di prove documentali il suo credito e nella stessa sede deve dimostrare il suo privilegio (altrimenti sarà un creditore chirografario). La domanda di ammissione può essere presentata anche senza l'assistenza di un difensore, in tale modo si risparmiano costi (non è necessario un avvocato). Può essere presentata anche dal legale interno dell'impresa. Nella domanda però c'è qualcosa che chiunque la predispone deve sapere: anche rispetto ai creditori vale la regola sancita dall'articolo 45 della legge fallimentare secondo la quale le formalità eseguite dopo la sentenza dichiarativa di fallimento sono senza effetto per la procedura.Questa regola applicata al creditore implica che qualunque creditore chieda di essere ammesso al passivo dovrà dimostrare che il suo credito è sorto nei confronti del fallito prima della dichiarazione del fallimento, ossia quando il fallito era ancora in bonis. Deve dimostrare anche la data ex articolo 2704 del Codice civile: deve dimostrare che il suo diritto di credito ha data certa anteriore al fallimento. Se il creditore non riesce a dimostrarlo non viene ammesso al passivo.
- Cosa si intende per data certa? Questa norma rinvia ai principi delle formalità necessarie per rendere gli atti opponibili ai terzi e ad una serie di eventi a cui il legislatore assegna questa efficacia.
- L'evento al quale l'articolo 2704 attribuisce per eccellenza efficacia della data certa è la morte.
- Altri strumenti per dimostrare data certa:
- il diritto di credito che risulta da atto pubblico redatto davanti al notaio;
- scrittura privata autenticata;
- PEC: contratto
stipulato per corrispondenza e attraverso lo scambio di PEC. Si produrranno in giudizio e si ritengono aventi data certa. Un tempo lo strumento era il timbro apposto dalle poste, oppure il piego raccomandato (si invia il foglio senza metterlo nella busta in modo tale che il timbro sia messo direttamente sul foglio e non sulla busta). Ora c'è un abbonamento con cui un programma appone data certa al documento semplicemente scannerizzandolo. 4/11/2019 e 6/11/2019
Il fallimento è una procedura di tipo liquidatorio, ossia una procedura concorsuale all'esito della quale e durante la quale l'attività di impresa cessa. Infatti, l'obiettivo è quello di procedere alla vendita di tutti i beni dell'impresa.
Esercizio provvisorio dell'impresa:
- Possibilità di proseguire l'attività di impresa durante la procedura concorsuale;
Durante la procedura concorsuale può proseguire l'attività di impresa, ma
sa può essere salvata attraverso un accordo con i creditori, ma nella maggior parte dei casi, quando un'impresa non è in grado di pagare i propri debiti, si procede con la liquidazione dei suoi beni per soddisfare i creditori. In questi casi, prevale l'interesse dei creditori a recuperare il denaro che gli è dovuto, piuttosto che permettere all'impresa di continuare la propria attività. La liquidazione dei beni dell'impresa può includere la vendita di proprietà, attrezzature e altri asset per rimborsare i creditori. Tuttavia, ci sono situazioni in cui è possibile evitare la liquidazione e salvare l'attività di impresa. Ad esempio, attraverso un accordo di ristrutturazione del debito, l'impresa può negoziare con i creditori per ridurre i debiti o stabilire un piano di pagamento dilazionato. Questo può consentire all'impresa di riprendere l'attività e continuare a operare. In conclusione, sebbene l'interesse dei creditori sia prioritario nella maggior parte dei casi di insolvenza, esistono possibilità di salvare l'attività di impresa attraverso accordi di ristrutturazione del debito.