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Estratto del documento

IL PIGNORAMENTO

Art. 491 – Inizio dell’espropriazione

“Salva l'ipotesi prevista nell'articolo 502, È l’atto col quale ha inizio l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento” l’espropriazione forzata

FUNZIONE

La principale funzione del pignoramento è quella di rendere effettiva la garanzia generica di responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., cioè di individuare i beni del debitore da assoggettare all’esecuzione (si supera la genericità del precetto), e di determinare su di essi un vincolo di destinazione alle finalità esecutive in vista della soddisfazione del creditore procedente e degli intervenuti. Il bene colpito dal pignoramento non cessa di appartenere al patrimonio del debitore né il debitore perde, rispetto ad esso, sino alla vendita forzata o all’assegnazione, il diritto di proprietà o lo stesso potere di disporre. Il bene pignorato

può legittimamente essere oggetto di alienazione o di altri negozi a contenuto dispositivo più limitato, ma ogni eventuale atto successivo al pignoramento non sarà opponibile ai creditori concorrenti (inefficacia relativa della vendita ex artt. 2913 e 2914 c.c.), i quali continueranno a considerarlo, ai fini dell'esecuzione, nel patrimonio del debitore. Il pignoramento ha anche lo scopo di completare la domanda esecutiva, coinvolgendo il giudice, e di scolpire, in via definitiva, le parti processuali già individuate nel precetto e la situazione del bene nel processo, che verrà venduto nello stato di fatto e di diritto esistente al tempo del pignoramento (cd. retrodatazione degli effetti della vendita forzata).

STRUTTURA

Art. 492 - Forma del pignoramento

Primo comma: "Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto"

diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi”. L'art. 492 è norma di carattere generale, che si riferisce a tutti i tipi di pignoramento, qualunque ne sia l'oggetto. Dalla sua lettura emerge che il pignoramento non ha una struttura unitaria ma è costituito, in ogni caso, dalla “ingiunzione” che l'ufficiale giudiziario rivolge al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano alla espropriazione ed i loro frutti, nonché, nelle diverse forme di espropriazione, dalle singole forme particolari, individuate per il pignoramento mobiliare presso il debitore dall'art. 518, per il pignoramento presso terzi dall'art. 543, per il pignoramento immobiliare dall'art. 555. L'ingiunzione al debitore esecutato è quindi l'adempimento comune (il “fil rouge”) a

Ogni forma particolare di pignoramento. A tale elemento se ne affianca un altro, variabile, che muta a seconda della natura del bene che deve formare oggetto del pignoramento e dei soggetti coinvolti nel suo compimento.

L'ingiunzione è un atto recettizio, nel senso che, per realizzare il vincolo di destinazione, deve giungere a conoscenza del destinatario. Soltanto attraverso di essa acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole e pertanto, qualora l'ingiunzione manchi, tale deficienza è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento esecutivo.

L'ingiunzione, peraltro, ha un peso diverso a seconda del tipo pignoratizio, con la conseguenza che, nel caso del pignoramento mobiliare diretto, la sua mancanza non determina una nullità insanabile dell'atto di pignoramento (ad es., se l'ufficiale giudiziario porta via il televisore, non c'è bisogno

dell'ingiunzione a non disporne).
Secondo comma: "Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice".
Con ciò si è inteso sia semplificare i compiti del creditore procedente e dell'ufficio esecutivo nel successivo svolgimento della procedura, essendo frequenti i casi di problematico reperimento del debitore, sia rendere più "effettiva" la partecipazione al processo del debitore.
Terzo comma: "Il pignoramento deve anche contenere

l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo

che esegue il pignoramento una somma di denaro pari al debito comprensivo di interessi e spese. La conversione del pignoramento, invece, consiste nella sostituzione delle cose o dei crediti pignorati con una somma di denaro equivalente. Il secondo periodo del comma in esame prevede che la richiesta di conversione del pignoramento debba essere presentata entro 10 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento. Tuttavia, il debitore può presentare la richiesta anche successivamente, se dimostra di non aver potuto farlo tempestivamente per cause non imputabili a lui. In conclusione, l'atto di pignoramento deve contenere un avvertimento al debitore sulla possibilità di richiedere la conversione del pignoramento. Questa richiesta deve essere presentata entro 10 giorni dalla notifica dell'atto, salvo casi di impossibilità tempestiva per cause non imputabili al debitore.

giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore, né con quella di evitare più semplicemente che il pignoramento cada su cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario una somma di denaro pari all'importo per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi, affinché il pignoramento si realizzi su di essa.

La mancanza dell'avvertimento non è sanzionata da nullità, ma determina una mera irregolarità, potendo l'avvertimento essere indirizzato al debitore in un momento successivo. Ne consegue la riapertura dei termini per il debitore, il quale potrà avanzare istanza di conversione fino a quando non sarà disposta la vendita o l'assegnazione.

Il secondo periodo della norma in esame onera il creditore di un ulteriore adempimento - avvertire il debitore che l'opposizione è inammissibile se proposta dopo la vendita o

l'assegnazione - che dobbiamogiudicare senz'altro inessenziale ai fini del compimento del pignoramento. La sua omissione dà luogo adun vizio sanabile se non opposto nei 20 giorni ex art. 617.

Quarto comma: "Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati apignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazionel'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui sitrovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsadichiarazione".

Quinto comma: "Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Sesono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche aglieffetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad

accedere alluogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso inaltro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sonoindicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato neiconfronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della sommao della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima chegli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono indicati beniimmobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti”.I commi 4 e 5 vanno letti in combinato con l'art. 499, comma 4, secondo cui: “Ai creditori chirografari,intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o

All'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione".

Le disposizioni in esame si occupano dell'istituto dell'estensione del pignoramento che soccorre allorquando i beni assoggettati a pignoramento appaiano insufficienti sia al momento del pignoramento (cd. estensione originaria), sia in conseguenza del successivo intervento di creditori (cd. estensione a seguito di altri creditori pignoranti). Nel primo caso l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili.

Secondo la precedente dottrina, essi dovevano essere della stessa natura e situati nella stessa circoscrizione territoriale dell'ufficio ove pende l'esecuzione, perché l'estensione doveva dar luogo ad un ampliatio del primo procedimento, non alla nascita di un d
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A.A. 2022-2023
73 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher erikacifaa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'esecuzione civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Storto Alfredo.