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Il sistema di giustizia costituzionale portoghese
Nel passaggio dal sistema monarchico a quello repubblicano si registra il contestuale passaggio da forme di controllo politico a forme di controllo giurisdizionale di costituzionalità. In particolare, con la Costituzione repubblicana del 1911 si ha l'introduzione di un modello di controllo di costituzionalità diffuso, incidentale e concreto, sull'impianto statunitense. Impianto che troverà conferma nella Costituzione del 1933.
L'avvenuto passaggio da forme di controllo politico a forme di controllo giurisdizionali, nel passaggio dalla fase monarchica a quella repubblicana, determina soprattutto il mutamento d'influenza, dapprima del costituzionalismo di stampo francese, e successivamente di quello di stampo statunitense. Tuttavia, quel modello di controllo di costituzionalità non riuscì a contrastare l'avvento del regime salazarista, con conseguente rottura dell'impianto costituzionale.
Così, con la Costituzione del 1976 si ha l'affiancamento di un sistema di sindacato accentrato al precedente sistema diffuso. La Costituzione del 1976 contempla dunque la Commissione costituzionale, quale organo consultivo del Consiglio della Rivoluzione, al quale viene affidato un controllo accentrato di costituzionalità, il cui giudizio presenta natura preventiva, successiva, astratta, concreta, per azione e per omissione.
Il Consiglio della Rivoluzione era composta dal Presidente della Repubblica, in qualità di garante della Costituzione, nonché da diverse autorità militari e, previo parere obbligatorio della Commissione costituzionale:
- Controllava la costituzionalità degli atti legislativi in via preventiva e successiva, vigilando inoltre che venissero adottate tutte le misure necessarie onde garantire l'adempimento delle norme costituzionali;
- Svolgeva un controllo preventivo di costituzionalità sugli atti in attesa di promulgazione presidenziale,
politico dal quale non potrà derivare la declaratoria di incostituzionalità degli atti esaminati. Il vero e proprio controllo di costituzionalità è invece quello del Tribunale costituzionale e dei tribunali comuni.
Composizione ed organizzazione del Tribunale:
- È composto da 13 giudici, di cui 10 designati dall'Assemblea della Repubblica e 3 cooptati da questi;
- 6 giudici tra quelli designati dall'Assemblea della Repubblica o tra quelli cooptati devono essere scelti tra giudici degli altri Tribunali, mentre i restanti vengono scelti genericamente tra giuristi;
- L'Assemblea elegge a maggioranza del 2/3 dei deputati presenti in Aula, purché questi siano almeno la maggioranza assoluta dei deputati in carica;
- I giudici durano in carica nove anni ed il mandato non è rinnovabile;
- Il Presidente del Tribunale è eletto dall'intero collegio a scrutinio segreto, a maggioranza qualificata, il suo mandato ha durata biennale.
è rinnovabile.Il Tribunale è organizzato in due Sezioni, ciascuna composta da 6 giudici e presieduta dal Presidente del Tribunale. Le decisioni sia del Tribunale che delle Sezioni sono prese a maggioranza, con la possibilità da parte di ciascun giudice di formalizzare un’opinione dissenziente. I giudici del Tribunale godono delle garanzie di indipendenza, inamovibilità, imparzialità ed irresponsabilità, oltre ad essere soggetti alle incompatibilità contemplate per i giudici degli altri tribunali. Per l’organizzazione, il funzionamento e lo svolgimento del processo costituzionale è fattorinvio ad una legge organica, la 15 Novembre 1982 n°28. Come detto, il Tribunale non è l’unico soggetto istituzionale preposto a garantire la tenutadell’impianto costituzionale in via giurisdizionale, essendovi variamente a ciò preposti anche igiudici comuni. Questi devono controllare la conformità a
Costituzione delle norme che sono chiamati ad applicare, disapplicando di conseguenza quelle in contrasto con la Costituzione e preferendo l'applicazione della Legge fondamentale. A differenza degli altri sistemi a controllo diffuso, ove la tenuta del sistema è garantita dal principio dello Stare decisis, in assenza di un accentramento del controllo di costituzionalità, nel sistema portoghese tutte le decisioni dei giudici comuni sulle questioni di costituzionalità sono sempre impugnabili di fronte al Tribunale costituzionale. Addirittura, in taluni casi il ricorso al Tribunale è obbligatorio, cosicché soltanto questo potrà definitivamente rimuovere dall'ordinamento taluni tipi di atti per ragioni di incostituzionalità.
Diverse tipologie del controllo di costituzionalità
Vi sono quattro diverse tipologie di controllo di costituzionalità:
a) Controllo preventivo di incostituzionalità per azione;
b) Controllo...
successivo astratto di incostituzionalità per azione;
Controllo successivo concreto di incostituzionalità per azione;
Controllo di incostituzionalità per omissione.
I tribunali comuni si pronunciano in "prima istanza" sul controllo concreto di incostituzionalità per azione, rilevando l'eventuale contrasto tra la Costituzione e la norma che sono chiamati ad applicare.
Controllo preventivo di incostituzionalità per azione (Art. 278 Cost.)
Il Tribunale esercita un controllo antecedente all'entrata in vigore della norma presa ad esame; il giudizio ha dunque valenza astratta ed ha come oggetto norme imperfette, in quanto ancora non entrate in vigore. I soggetti legittimati attivi sono:
- Presidente della Repubblica con riferimento a qualsiasi atto legislativo (leggi, comprese quelle organiche, o decreti-legge) o convenzione internazionale che gli viene sottoposta per la promulgazione, firma o ratifica;
- Primo ministro;
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lo ha adottato, che potrà provvedere ad emendarlo dai vizi di incostituzionalità, oppure riapprovarlo nel testo invariato con la maggioranza dei 2/3 dei deputati presenti. Proprio in ragione della possibilità di fare comunque entrare in vigore un atto sanzionato in sede di controllo preventivo, ne deriva che l'avvenuta attivazione del giudizio preventivo qualunque sia l'esito, non impedisca che su quello stesso atto di possa successivamente svolgere un controllo successivo.
I trattati internazionali che vengano sanzionati con l'incostituzionalità potranno essere ratificati ed entrare in vigore soltanto nell'ipotesi in cui siano riapprovati dal Parlamento con la maggioranza del 2/3 dei deputati presenti, che sia comunque superiore alla maggioranza assoluta del collegio.
b) Controllo successivo astratto di incostituzionalità per azione (Art. 281 Cost.)
Il controllo successivo astratto per azione, che ha ad oggetto tutte le disposizioni
normative, primarie e secondarie, comunque sottoponibili al controllo di costituzionalità e legalità, elencate all'Art. 281, 1°c C