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Il sistema di giustizia costituzionale portoghese

Nel passaggio dal sistema monarchico a quello repubblicano si registra il contestuale passaggio da forme di controllo politico a forme di controllo giurisdizionale di costituzionalità. In particolare, con la Costituzione repubblicana del 1911 si ha l'introduzione di un modello di controllo di costituzionalità diffuso, incidentale e concreto, sull'impianto statunitense. Impianto che troverà conferma nella Costituzione del 1933.

L'avvenuto passaggio da forme di controllo politico a forme di controllo giurisdizionali, nel passaggio dalla fase monarchica a quella repubblicana, determina soprattutto il mutamento d'influenza, dapprima del costituzionalismo di stampo francese, e successivamente di quello di stampo statunitense. Tuttavia, quel modello di controllo di costituzionalità non riuscì a contrastare l'avvento del regime salazarista, con conseguente rottura dell'impianto costituzionale.

Così, con la Costituzione del 1976 si ha l'affiancamento di un sistema di sindacato accentrato al precedente sistema diffuso. La Costituzione del 1976 contempla dunque la Commissione costituzionale, quale organo consultivo del Consiglio della Rivoluzione, al quale viene affidato un controllo accentrato di costituzionalità, il cui giudizio presenta natura preventiva, successiva, astratta, concreta, per azione e per omissione.

Il Consiglio della Rivoluzione era composta dal Presidente della Repubblica, in qualità di garante della Costituzione, nonché da diverse autorità militari e, previo parere obbligatorio della Commissione costituzionale:

  • Controllava la costituzionalità degli atti legislativi in via preventiva e successiva, vigilando inoltre che venissero adottate tutte le misure necessarie onde garantire l'adempimento delle norme costituzionali;
  • Svolgeva un controllo preventivo di costituzionalità sugli atti in attesa di promulgazione presidenziale,
azionato d'ufficio dallo stesso Consiglio o dal Presidente della Repubblica; nell'evenienza d'incostituzionalità opponeva un vedo sospensivo per gli atti del Parlamento e definitivo per quelli governativi;  Svolgeva un controllo successivo e astratto per l'annullamento con efficacia erga omnes di determinati atti normativi, azionato dal Presidente della Repubblica, dal Presidente dell'Assemblea della Repubblica, dal Primo ministro, dal Provveditore di giustizia, dal Procuratore generale della Repubblica e dalle Assemblee delle Regioni autonome;  Svolgeva un controllo successivo e concreto, con effetti di annullamento erga omnes, nelle ipotesi in cui la Commissione costituzionale in tre casi concreti avesse dichiarato l'incostituzionalità di una norma, previa investitura ad opera dei tribunali o del PM, nonché la declaratoria di incostituzionalità per omissione da parte del legislatore. La Commissione costituzionale eracomposta da un membro designato dal Consiglio della Rivoluzione, che la presiedeva, da magistrati e da "cittadini di merito riconosciuto" in numero uguale, ed aveva, tra gli altri, l'importante compito di giudicare sui ricorsi avverso le decisioni resedai giudici comuni nell'ambito del controllo diffuso di costituzionalità. Con la revisione operata con la legge costituzionale 30 Settembre 1982 n.1 si ha un ulteriore avvicinamento del modello portoghese ai sistemi europei. Organi del controllo di costituzionalità 50 Diversi sono nell'ordinamento portoghese gli organi che a vario titolo concorrono a vigilare sulla tenuta dell'impianto costituzionale, così, non vi è dubbio che l'attività parlamentare debba essere informata all'osservanza della Costituzione. L'Assemblea ha come compito quello di "vigilare sull'osservanza della Costituzione". Si tratta di un controllo meramente.

politico dal quale non potrà derivare la declaratoria di incostituzionalità degli atti esaminati. Il vero e proprio controllo di costituzionalità è invece quello del Tribunale costituzionale e dei tribunali comuni.

Composizione ed organizzazione del Tribunale:

  • È composto da 13 giudici, di cui 10 designati dall'Assemblea della Repubblica e 3 cooptati da questi;
  • 6 giudici tra quelli designati dall'Assemblea della Repubblica o tra quelli cooptati devono essere scelti tra giudici degli altri Tribunali, mentre i restanti vengono scelti genericamente tra giuristi;
  • L'Assemblea elegge a maggioranza del 2/3 dei deputati presenti in Aula, purché questi siano almeno la maggioranza assoluta dei deputati in carica;
  • I giudici durano in carica nove anni ed il mandato non è rinnovabile;
  • Il Presidente del Tribunale è eletto dall'intero collegio a scrutinio segreto, a maggioranza qualificata, il suo mandato ha durata biennale.

è rinnovabile.Il Tribunale è organizzato in due Sezioni, ciascuna composta da 6 giudici e presieduta dal Presidente del Tribunale. Le decisioni sia del Tribunale che delle Sezioni sono prese a maggioranza, con la possibilità da parte di ciascun giudice di formalizzare un’opinione dissenziente. I giudici del Tribunale godono delle garanzie di indipendenza, inamovibilità, imparzialità ed irresponsabilità, oltre ad essere soggetti alle incompatibilità contemplate per i giudici degli altri tribunali. Per l’organizzazione, il funzionamento e lo svolgimento del processo costituzionale è fattorinvio ad una legge organica, la 15 Novembre 1982 n°28. Come detto, il Tribunale non è l’unico soggetto istituzionale preposto a garantire la tenutadell’impianto costituzionale in via giurisdizionale, essendovi variamente a ciò preposti anche igiudici comuni. Questi devono controllare la conformità a

Costituzione delle norme che sono chiamati ad applicare, disapplicando di conseguenza quelle in contrasto con la Costituzione e preferendo l'applicazione della Legge fondamentale. A differenza degli altri sistemi a controllo diffuso, ove la tenuta del sistema è garantita dal principio dello Stare decisis, in assenza di un accentramento del controllo di costituzionalità, nel sistema portoghese tutte le decisioni dei giudici comuni sulle questioni di costituzionalità sono sempre impugnabili di fronte al Tribunale costituzionale. Addirittura, in taluni casi il ricorso al Tribunale è obbligatorio, cosicché soltanto questo potrà definitivamente rimuovere dall'ordinamento taluni tipi di atti per ragioni di incostituzionalità.

Diverse tipologie del controllo di costituzionalità

Vi sono quattro diverse tipologie di controllo di costituzionalità:

a) Controllo preventivo di incostituzionalità per azione;

b) Controllo...

successivo astratto di incostituzionalità per azione;

Controllo successivo concreto di incostituzionalità per azione;

Controllo di incostituzionalità per omissione.

I tribunali comuni si pronunciano in "prima istanza" sul controllo concreto di incostituzionalità per azione, rilevando l'eventuale contrasto tra la Costituzione e la norma che sono chiamati ad applicare.

Controllo preventivo di incostituzionalità per azione (Art. 278 Cost.)

Il Tribunale esercita un controllo antecedente all'entrata in vigore della norma presa ad esame; il giudizio ha dunque valenza astratta ed ha come oggetto norme imperfette, in quanto ancora non entrate in vigore. I soggetti legittimati attivi sono:

  • Presidente della Repubblica con riferimento a qualsiasi atto legislativo (leggi, comprese quelle organiche, o decreti-legge) o convenzione internazionale che gli viene sottoposta per la promulgazione, firma o ratifica;
  • Primo ministro;
  • 1/5
organici, mentre per i provvedimenti regionali ha natura definitiva. Il procedimento di controllo di costituzionalità si svolge presso il Tribunale costituzionale, che è composto da 15 giudici nominati dai seguenti soggetti: - 5 dal Presidente della Repubblica; - 5 dal Parlamento; - 5 dalla Corte suprema di giustizia. I giudici del Tribunale costituzionale durano in carica 9 anni e non possono essere rieletti. Essi godono di indipendenza e immunità durante l'esercizio delle loro funzioni. Il Tribunale costituzionale esamina la costituzionalità delle leggi e dei provvedimenti regionali, verificando se essi siano conformi alla Costituzione. In caso di violazione della Costituzione, il Tribunale può dichiarare l'incostituzionalità dell'atto e annullarlo. Il procedimento di controllo di costituzionalità può essere avviato da vari soggetti legittimati, tra cui: - Il Presidente della Repubblica; - Il Parlamento; - Il Governo; - Le Regioni autonome; - Un terzo dei deputati dell'Assemblea della Repubblica. Il procedimento è caratterizzato da una certa celerità, con la possibilità per i soggetti legittimati di proporre ricorso entro 8 giorni dal ricevimento dell'atto e l'obbligo per il Tribunale di pronunciarsi entro 25 giorni (termine che può essere abbreviato dal Presidente della Repubblica per ragioni di urgenza nei casi previsti dall'Art. 278, 1°c Cost.). Qualora il Tribunale non rilevi elementi di incostituzionalità nella norma sottoposta al suo esame, il Presidente della Repubblica o il Primo ministro potranno ugualmente rifiutarsi di promulgare o emanare i relativi atti, opponendo un veto di natura politica. Questo veto ha natura meramente sospensiva per le leggi e per i decreti organici, mentre per i provvedimenti regionali ha natura definitiva.dovrà esercitare il veto costituzionale, fondato evidentemente non già su ragioni di mera opportunità politica, bensì su vizi giuridici. Ancora una volta per gli atti governativi il veto avrà natura definitiva. Nelle altre due ipotesi, invece, l'atto verrà rimesso all'organo che dovrà riapprovarlo con la maggioranza richiesta.

lo ha adottato, che potrà provvedere ad emendarlo dai vizi di incostituzionalità, oppure riapprovarlo nel testo invariato con la maggioranza dei 2/3 dei deputati presenti. Proprio in ragione della possibilità di fare comunque entrare in vigore un atto sanzionato in sede di controllo preventivo, ne deriva che l'avvenuta attivazione del giudizio preventivo qualunque sia l'esito, non impedisca che su quello stesso atto di possa successivamente svolgere un controllo successivo.

I trattati internazionali che vengano sanzionati con l'incostituzionalità potranno essere ratificati ed entrare in vigore soltanto nell'ipotesi in cui siano riapprovati dal Parlamento con la maggioranza del 2/3 dei deputati presenti, che sia comunque superiore alla maggioranza assoluta del collegio.

b) Controllo successivo astratto di incostituzionalità per azione (Art. 281 Cost.)

Il controllo successivo astratto per azione, che ha ad oggetto tutte le disposizioni

normative, primarie e secondarie, comunque sottoponibili al controllo di costituzionalità e legalità, elencate all'Art. 281, 1°c C

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
85 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale Avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Mezzetti Luca.