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Diritto costituzionale

La Costituzione italiana è frutto di un percorso storico e di avvenimenti che hanno portato alla nascita della Repubblica. La nostra Costituzione è più di matrice francese (dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino -1789-) che anglosassone (bill of rights -1776-). Si divide in tre parti:

  • Principi fondamentali
  • Ordinamento della Repubblica
  • Diritti economici

Date chiave della Costituzione

Le date chiave del percorso di scrittura della Costituzione sono due: il 25 aprile 1945 (data della liberazione dell’Italia dal nazifascismo) e 2 giugno 1946 (data del primo referendum a suffragio universale nel quale viene scelta la Repubblica al posto della monarchia). Altra data importante è il 23 luglio 1943 quando il Gran Consiglio del Fascismo sfiducia Mussolini e nomina Badoglio come primo ministro. A settembre dello stesso anno l’Italia firma l’armistizio e pone fine al governo nazi-fascista. A fine della guerra e nel periodo transitorio si deve decidere a chi e come far scrivere la nuova Costituzione (eleggere un’assemblea costituente o rimettersi al voto popolare). Alla fine si decide di coinvolgere sia il popolo sia l'assemblea ma non in modo tradizionale: l’assemblea NON scrive una bozza e il popolo approva o no; PRIMA si fa votare il popolo (monarchia/repubblica) e poi si costituisce l’assemblea sulla base di quello che è stato deliberato dal referendum.

Scelta del suffragio universale

La scelta non è semplice perché:

  • È la prima volta che si vota a suffragio universale (suffragio universale solo nel 1913)
  • Con l’avvento del fascismo non si vota mai in completa libertà
  • Prima volta che le donne votano
  • L’alfabetizzazione è minima (anche una domanda semplice può dare problemi)
  • La Costituzione transitoria, per come era stata scritta, non chiariva il problema delle schede nulle o bianche (art.75 voti validamente espressi, prima “validamente” non era specificato)

La Cassazione dichiara vittoriosa la Repubblica e il re va in esilio (Vittorio Emanuele aveva abdicato poco prima e la critica storica pensa che sia uno dei fattori che ha causato la caduta della monarchia anche se in realtà non è certo). Quel giorno le schede erano due perché si votava allo stesso momento anche per eleggere i rappresentanti dell’Assemblea costituente. Furono le prime elezioni libere su base nazionale dalla caduta del fascismo e si confrontano i partiti che avevano gestito la transizione complicata e il periodo della liberazione. L’esito vide una massiccia partecipazione e i partiti che risultano ottenere più seggi in Assemblea costituente furono DC (Democrazia Cristiana), PSI (Partito Socialista Italiano), PCI (Partito Comunista Italiano).

I lavori dell'Assemblea costituente

I lavori durano da settembre del 1946 a dicembre del 1947 e coinvolsero la Commissione dei 75. L’assemblea plenaria ha discusso e votato la bozza di un testo che poi viene proposta alla Commissione dei 75 individuati tra i Costituenti che hanno avuto il compito di discutere il testo. Il 2 dicembre 1947 l’assemblea vota il testo definitivo ed entra in vigore il primo gennaio del 1948. Questi 75 a loro volta si sono organizzati in tre commissioni che si occupavano di:

  • Principi fondamentali
  • Organizzazioni istituzioni dello stato
  • Diritti economico-sociali (uno degli elementi centrali era quello della costruzione di un diverso rapporto tra potere pubblico e mercato)

La Carta costituzionale non è né di stampo liberale né di tipo sovietico. Si pone a metà strada (stato sociale di mercato) in quanto l’iniziativa è garantita ma è collegata all’uguaglianza sociale. Ovviamente la maggior parte del lavoro è svolto dalle prime due Commissioni.

Punti fondanti dell'ordinamento repubblicano

Dalla struttura della Carta è evidente quali siano i punti fondanti dell’ordinamento repubblicano:

  • Persona e diritti inviolabili
  • Ordinamento stato (e quindi la parte organizzativa)

Il distacco dal governo precedente è netto in quanto i cittadini non sono più sudditi ma sono le istituzioni al servizio della persona e dei suoi diritti inviolabili. Alla base delle scelte costituenti ci sono per lo più le visioni della società di quelle forze politiche che avevano avuto più peso nelle elezioni. Questi punti sono evidenti nei principi fondamentali dall’articolo 1 all’articolo 12 ma non esauriscono TUTTI i principi fondamentali. Si tratta di una sintesi di diverse visioni ma con parole chiare e comprensibili (sempre per il problema della scarsa alfabetizzazione): il tema è rilevante perché se guardiamo alla legislazione di molti Paesi democratici, la chiarezza si è persa.

Punti fondamentali della Costituzione

I PUNTI FONDAMENTALI sono quattro:

  • Principio personalista
  • Principio pluralista
  • Principio lavorista
  • Principio democratico

Principio personalista e pluralista

Il principio personalista emerge in gran parte nell’articolo 2, nella parte in cui si dice che il compito della Repubblica è tutelare i diritti della persona. Nel regime autoritario come il Fascismo non si erano tutelati ma anzi erano stati violati sistematicamente. Si vuole quindi evidenziare una cesura netta (al centro mettiamo i diritti dell’uomo - uomo inteso come persona quindi il costituente guarda al futuro ma senza sapere le necessità future). La Costituzione riconosce e garantisce: non è una ripetizione ma un utilizzo voluto di un verbo che vuole significare tantissimo (si riconosce qualcuno/qualcosa quando il soggetto si conosce già e lo si vede tra le persone che camminano davanti, si conosce qualcuno, invece, quando la cosa non si conosce). Questo vuol dire che la Costituzione non fonda i diritti per la prima volta ma il costituente è consapevole che i diritti della persona ci sono già.

Nello scrivere la Carta costituzionale il costituente era limitato non solo nella scelta politica anche limitato da un patrimonio di diritti che l’uomo ha già nello Stato di natura. Deve riconoscere i diritti che la persona umana già ha e deve garantirli (non sono limitati da altri cittadini ma nemmeno lo Stato deve schiacciarli), alcuni di questi diritti inviolabili spettano alla persona come tale a prescindere dalla cittadinanza (questo è il frutto anche della consapevolezza che la comunità politica non è formata a atomi ma richiede che tra i singoli individui vi siano continui rapporti giuridici e quindi la necessità di tutelare i diritti riguarda non solo il singolo ma anche l’individuo nel momento in cui si pone in relazione con gli altri come “animale sociale”).

Come si mette in relazione con gli altri gli uomini? Nelle formazioni sociali. La persona vive ogni giorno all’interno di comunità per cui il problema della tutela dei diritti non è solo binario (persona-Stato) ma bisogna che sia effettivo anche nelle relazioni con altre persone (famiglia, partito, sindacato, comunità scolastiche/universitarie). In questo sta il ponte tra principio personalista e pluralista. Nella società italiana i gruppi non sono più un pericolo per l’unità dello Stato, la pluralità nelle occasioni di confronto è un fattore di progresso.

Il principio pluralista si trova anche nell’articolo 5: lo Stato è regionalista e garantisce le autonomie locali. Anche l’idea che il governo non è centrale ma anche suddiviso fa capire come il pluralismo non sia solo sociale ma anche territoriale e istituzionale. Quando nel 2001 si è inserito il principio di sussidiarietà si è fatto riferimento a questo pluralismo istituzionale.

Principio lavorista

Vi si accenna nell’articolo 1. Nella sua stesura i comunisti dicono di scrivere “lavoratori” ma si ritenne che questo avrebbe evocato un conflitto di classe. L’idea non è condivisa da tutte le forza politiche e allora si scrive “lavoro” come concetto generale. Si esprime in maggioranza nell’articolo 4 dove emerge la fusione delle diverse forze politiche dell’assemblea. Nonostante lo sembri, tra primo e secondo comma non c’è contrasto tra diritti e doveri. La centralità del lavoro emerge con chiarezza, ma perché il lavoro è centrale? Perché per la democrazia cristiana, per il partito socialista italiano e per il partito comunista italiano, l’elemento centrale di servizio alla comunità è l’impegno di ciascuno per sé stesso e per gli altri, è come se fosse una sorta di contributo che il singolo da’ alla comunità per la creazione di una coscienza di classe. Il lavoro è quindi il mezzo che garantisce agli uomini/alle donne di acquisire indipendenza. Quando Roosevelt evoca la libertà dal bisogno intende proprio questo, se una persona ha una fonte di sostentamento è autonoma. L’impegno sociale e culturale della nazione spingeva il Costituente a dire che tutti dovevano fare la propria parte in modo da partecipare al progresso della società che non è solo materiale ma anche spirituale (evidente matrice duplice/triplice dei partiti presenti in Assemblea).

Principio democratico

Racchiude in sé tutti gli altri principi e lo troviamo da subito nell’articolo 1 comma 1 (l’Italia è una Repubblica democratica). Democrazia è una forma di governo di cui sia greci che latini parlavano, è il potere in mano al popolo (scelta fondante di quasi tutte le Costituzioni che vengono scritte nel secondo dopoguerra - i governanti agiscono in base a scelte dei governati). La democrazia è evocata nel primo comma e declinata nel secondo ma nessun potere è privo di limiti (nei limiti della Costituzione).

La democrazia espressa nella Carta costituzionale si basa sull’elezione ciclica dei nostri rappresentanti fino all’elezione dei consigli regionali (democrazia rappresentativa). La democrazia non è solo rappresentativa ma anche diretta attraverso gli strumenti di democrazia diretta che sono referendum popolari (come quello abrogativo di cui parla l’articolo 75) che consentono ai cittadini di esprimersi su una legge. Il fatto che sia una democrazia più rappresentativa emerge dalla materia dei referendum. La Commissione dei 75 prevedeva più referendum ma la Commissione pensava che usare troppi elementi di democrazia diretta potesse minare la sicurezza della Repubblica appena nata. Allora si decide di attenuare il carattere diretto e diventa più rappresentativa. Il timore dei partiti di ammettere troppi strumenti di democrazia diretta e consentire attacchi alla neonata democrazia italiana era un timore comprensibile e i partiti se ne sentivano fautori e si facevano carico delle scelte.

Il principio democratico è governo del popolo ma richiede limiti della Costituzione. Ci sono però dei limiti alla volontà popolare e tra questi c’è quello che le decisioni si prendono contando le teste (a maggioranza). Il principio di maggioranza va però temperato rispettando le minoranze. Non si segue il principio dell’unanimità in quanto esso non è né giusto né efficace (vorrebbe dire riconoscere un potere di decisione straordinario contro ogni singola persona). Il modo giusto per far esistere la democrazia è temperare minoranza e maggioranza.

Principio internazionalista

Altro elemento cardine nel nostro sistema: la scelta verso un’apertura internazionalistica (non chiudere l’Italia nei propri confini ma aprirsi al dialogo con l’ordinamento internazionale) diversa dalla scelta dei governi autoritari. Sono espressione di questo principio gli articoli 10 e 11. Il nostro ordinamento ritiene valide le norme del diritto internazionale: la norma più significativa è l’articolo 11 che l’Italia scrive in concomitanza con la Carta di San Francisco nel 1945 e la nascita delle Nazioni Unite (per evitare guerre devastanti come quelle che erano state la Prima e la Seconda guerra mondiale).

LA GUERRA NON È UNO STRUMENTO LEGITTIMO DI RISOLUZIONE DEI CONTRASTI TRA GLI STATI. In precedenza la risposta bellica era una libera scelta che spettava a ogni singolo stato, poteva risolvere le controversie come voleva. Con la Costituzione dichiarare guerra a un altro Paese non è una legittima azione salvo che si tratti di legittima difesa o che non sia deliberato dal consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Si assiste quindi a un tentativo di centralizzare le decisioni in materia di conflitti armati. La nuova Repubblica italiana accetta quindi una diminuzione della sua sovranità: non decide autonomamente ma si sottopone alle decisioni delle Nazioni Unite. Questo creerà anche alcune tensioni interne perché se c’erano visioni politiche differenti bisognava trovare un punto di incontro su quale parte del mondo volgere lo sguardo: Oriente (Unione Sovietica) o Occidente (Stati Uniti)?

Questi principi sono entrati e sono stati garantiti e nel corso dei decenni di vigore, la nostra Costituzione ha acquisito conoscenza da parte dei cittadini italiani ed è entrata a fare parte del nostro patrimonio culturale. Questi principi hanno guidato anche il superamento di momenti non facili per la repubblica (terrorismo interno, terrorismo internazionale, pandemia) che hanno messo a dura prova la tenuta sociale democratica ma senza mai superare i limiti dei principi democratici la Costituzione ha aiutato a non smentirli e non far sbandare l’Italia. Questa parte risulta molto più attuale oggi che quanto non lo fosse negli anni 46/47 ma ciò non vuol dire che la Costituzione non sente i segni del tempo, in quanto essa può essere visionata, solo che non si possono toccare i principi fondamentali.

La sfida per l’attuazione della Carta costituzionale è quotidiana, il percorso per attuarla è ancora in atto (si prendano ad esempio con l’articolo 75 la Corte Costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura, l’istituzione delle regioni; o con l’articolo 29 quando si parla di famiglia evocata come società naturale fondata sul matrimonio (eguaglianza morale e giuridica) che è stata attuata solo nel 1975.

Statuto albertino

L’ordinamento precedente alla nostra Costituzione era lo Statuto Albertino del 1848 che è profondamente diverso in quanto tipico dello Stato liberale (le differenze sono sia di impostazione sia di struttura come si vede già dall’articolo 1 che fa capire che lo Stato non è liberale). La prima parte non è dedicata ai diritti ma si parte invece dall’assetto organizzativo. Si fa subito riferimento alla figura del monarca che reggeva in modo non assoluto ma comunque nelle sue mani si individuavano tutti i poteri (adesso sono divisi). Fino all’articolo 23 gli articoli sono dedicati alla corona come tutte le disposizioni che si trovano nelle costituzioni monarchiche come Spagna, Belgio e Olanda (include regole di successione, responsabilità e irresponsabilità e i poteri).

Poi abbiamo gli articoli dal 24 al 32 che trattano di diritti e doveri dei cittadini. Nello Stato liberale ottocentesco il numero di diritti tutelati è molto più basso anche per due motivi:

  • Il voto a suffragio limitato (solo nel 1913 il suffragio diventa universale maschile, è però inclusa solo la parte di popolazione capace di leggere e scrivere che sono una piccola maggioranza ma veniva meno il censo. La popolazione in grado di votare era una piccola fetta e per questo, ad esempio, quando Cavour vince le elezioni gli bastano un centinaio di voti a Torino). Perché solo chi aveva un censo alto votava? Perché solo chi è libero dalla necessità può farsi carico delle responsabilità altrui.
  • Il Parlamento ha potestà legislativa però è compito del re approvare la legge, quando egli sanziona una legge dà il suo consenso nel merito (se non firma la legge non entra in vigore).

Il Senato era di nomina regia e vi erano poi una serie di cariche che dovevano essere elette. Vi sono poi articoli che riguardano:

  • Camera dei deputati
  • Ministri
  • Potere giudiziario
  • Disposizioni generali

In totale sono 84 articoli. In molte occasioni il passaggio da stato liberale a stato democratico ha visto un cambiamento costituzionale.

Nozioni iniziali

Il diritto tratta di lettura e interpretazione di testi scritti (parliamo di civil law, diritto scritto, come in Europa continentale).

Non è però l’unica forma di diritto in quanto si parla anche di common law cioè il diritto consuetudinario che è invece il diritto tipico degli ordinamenti giuridici di matrice anglosassone come anche Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, India, Canada (parte non francese). Da noi le norme non si affermano per tradizione a differenza del common law. Qui un ruolo fondamentale è svolto dai giudici e i magistrati che emettono sentenze applicando sempre la stessa regola giuridica a varie sentenze giudiziarie. Il Regno Unito ha una Costituzione scritta? NO ma ha una serie di momenti costituzionali rilevati che a volte si sono codificate in leggi (vedi Magna Carta, Bill of Rights) ma non c’è un’unica Costituzione scritta.

Da noi fare scienze giuridiche vuol dire interpretare (leggere e attribuire significato) documenti scritti. Il linguaggio in generale si divide in:

  • Descrittivo
  • Prescrittivo

Il linguaggio giuridico è PRESCRITTIVO (dover essere). Non solo la scienza giuridica usa un linguaggio prescrittivo, anche i dieci comandamenti lo usano. Altra distinzione: non è importante il motivo per cui una regola non viene violata ma è rilevante che la regola non venga violata. In origine la distinzione tra regola religiosa e regola giuridica non era così netta e anche oggi negli stati islamici o anche a Città del Vaticano (monarchia del Divino) la distinzione è poco netta. La lotta per la separazione tra Stato e Chiesa è stata una lotta complessa e anche nello Statuto Albertino la religione, quella cattolica, assumeva rilevanza in quanto religione di Stato. Chi aderisce ad una regola religiosa ha un perfezionamento morale: dà un messaggio di regolazione.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher _auroradileonardo_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Giupponi Tomaso.
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