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FUNZIONAMENTO ORGANO ASSEMBLEARE.

L’assemblea c’è sempre e non cambia il funzionamento a seconda del modello

prescelto. I soci compongono l’assemblea, che è competente e delibera o in forma

ordinaria o straordinaria, a seconda delle materie. L’assemblea è comunque unica ma

la funzione cambia a seconda del tipo di riunione, a seconda delle competenze. Ciò

che cambia sono le regole di funzionamento, come il modo in cui si adottano le

decisioni.

Il procedimento assembleare è una sequenza di atti coordinati e concatenati l’un

l’altro che conduce a una decisione.

Alcuni soci possono essere non rappresentati dalla decisione -> legittimazione

democratica. Non essendo la decisione fondata sul consenso non si richiede

l’unanimità. Il dissenso però non deve essere compresso dal potere. La decisione si

basa sulla maggioranza, quindi ci sono le regole per legittimare democraticamente le

decisioni. Queste regole dicono come si deve formare la maggioranza e le alternative

che ha chi non condivide la decisione, anche in termini di controllo.

Sono forme che condizionano l’esercizio di un potere (potere della maggioranza di

adottare una decisione, anche se qualcuno non la condivide). Se si volesse la

uniformità delle decisioni, le decisioni più importanti non verrebbero prese. Per evitare

l’abuso del potere occorrono le forme di legittimazione, perché il potere non deve

essere arbitrario. Ci deve essere anche un soggetto terzo che può sindacare le

decisioni prese.

Articolo. 2363 L’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo

statuto non dispone diversamente. Questo è per far si che più persone possibile vi

prendano parte, inoltre ci sono delle forme di partecipazione non fisiche.

Comma 2. L’assemblea è ordinaria o straordinaria.

Le competenze dell’assemblea ordinaria sono scritte nel 2364: l'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio;

2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio

sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei

conti;

3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo

statuto;

4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea,

nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di

atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti

compiuti;

6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine

stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non

superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio

consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed

all'oggetto della società.

L’assemblea straordinaria è convocata per le decisioni che modificano lo statuto,

quindi ha delle forme di deliberazione più restrittive/pesanti. A questioni importanti

deve corrispondere una forma complessa per attirare l’attenzione di che deve decidere

sull’importanza di quella materia.

I quorum sono diversi ed è necessaria la presenza del notaio, spesso le riunioni si

fanno direttamente dal notaio. Le materie cambiano il codice di funzionamento della

società. Non è una decisione fatta per un singolo caso ma inciderà sul futuro.

Art. 2366 formalità per la convocazione. Il procedimento è caratterizzato da una

successione di fasi, non slegate, esse devono essere concatenate, al termine del quale

c’è una fase nel quale il procedimento si realizza. e fase inziale

La fase inziale si chiama convocazione, non lo possono fare tutti. La legge dice chi e

come può convocare l’assemblea. L’assemblea è convocata dagli amministratori

mediante un avviso contente l’indicazione del giorno, dell’ora, luogo e l’elenco delle

materie da trattare (l’ordine del giorno). Per amministratori si intende il consiglio degli

amministratori, quindi prima si convoca il consiglio, che delega l’invio della

comunicazione al presidente. È sufficiente che si capisca quale sarà l’oggetto della

discussione, non è necessario un elenco in forma analitica dell’ordine del giorno, per

far si che i soci possano informarsi.

Se non vi è la delibera del cda il procedimento nasce viziato, si genera l’invalidità

dell’atto che si riproduce a cascata sugli atti successivi.

Comma 2. L’avviso deve essere pubblicato sulla gazzetta della repubblica per le spa o

in un quotidiano almeno 15 giorni prima. Ora in Italia, per gli atti formali, può essere

utilizzata anche la PEC.

La legge ha previsto di derogare la possibilità della pubblicazione e della PEC, quando

non è necessario. Se i soci si accordano e rappresentano l’intero capitale sociale, ed è

rappresentata anche la maggioranza del collegio sindacale. Se non è rappresentata la

maggioranza, l’assemblea no può decidere e si rinvia.

Se un socio vuole convocare l’assemblea deve chiedere al Cda di convocarla, ma

quest’ultimo può non ritiene necessaria/opportuna la riunione e non convocarla. Il

socio ha la possibilità di convocarla comunque e questo caso è caratterizzato

dall’indeterminatezza delle ipotesi.

Art 2367. Convocazione assemblea su richiesta dei soci.

Gli amministratori devono convocare l’assemblea se richiesta dai soci che

rappresentano almeno il 20% del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al

capitale di rischio e del 10% nelle altre società. Inoltre, lo statuto può prevedere

un’aliquota più bassa. Il socio richiedente deve quindi avere un’aliquota del capitale

sociale significativa. Nella domanda il socio deve inserire l’oggetto della richiesta.

Se gli amministratori non convocano l’assemblea, il compito spessa al consiglio

sindacale. Se anche loro non la convocano, a ciò deve provvedere un giudice. E la

deliberazione deve avvenire su proposte degli amministratori.

15/03

La differenza tra quorum costitutivo e deliberativo. Il primo attiene alla presenza in

assemblea il numero di soci che rappresentano una frazione di capitale sufficiente per

dimostrare che l’assemblea sia regolarmente costituita. La legge richiede che la

frazione sia sufficientemente rappresentativa. La delibera deve essere presa dalla

maggioranza, ma la maggioranza deve essere rappresentativa.

Il problema è sentito per le società quotate in borsa perché molti soci non

intervengono, perché non interessato all’esercizio del diritto (tema apatia azionisti). Le

loro assemblee sono disertate, i soci che vi partecipano sono soggetti organizzati,

istituzionali. C’è il rischio che richiedere la costituzione di un’assemblea con

percentuale elevata non ci sarebbero decisioni, il quorum infatti nelle spa quotate è

basso. L’opposto avviene per le società non quotate.

Art. 2368, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita se vi è il 50% del capitale

sociale e la delibera è presa a maggioranza assoluta (50% +1). Nelle assemblee

straordinarie si delibera con più della metà della capitale sociale, se lo statuto non

prevede una maggioranza più elevata. Nella assemblea straordinaria i quorum non

vengono scissi. Nell’assemblea straordinaria non viene scisso il quorum deliberativo e

costitutivo.

Le società che fanno ricorso al capitale di rischio, l’assemblea straordinaria è

regolarmente costituita se è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e si

delibera con un voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale. -> requisito attenuato

Se il socio non ha pagato tutto non può votare, ma può partecipare nel quorum

costitutivo. Le azioni senza diritto di voto non sono computate per l’approvazione,

quindi non nel quorum deliberativo. È più semplice raggiungere la deliberazione di

formare l’assemblea.

Se non si raggiunge il quorum costitutivo l’assemblea deve essere convocata un’altra

volta (in seconda convocazione) e in questa il legislatore si accontenta di quorum

inferiori.

1975 furono costituite le azioni di risparmio, con diritti patrimoniali ma non diritto di

voto. Queste azioni non vengono considerate nel quorum e sono favorite nei diritti

patrimoniali. Si pensava avessero un successo enorme e invece ne ebbe uno modesto.

I gruppi di comando furono quelli che comprarono queste azioni, perché con le azioni

di voto possono favorire la scalata della società mentre quelle di risparmio no. Quindi

chi compra le azioni è interessato avere il diritto di voto perché si possono vendere a

chi vuole fare la scalata e che è disposto a pagare più del valore vero.

Il listino non premiò le azioni di risparmio. Venivano quotate con valori sotto le altre.

Art 2470. Possono andare in assemblea chi ha il diritto di voto.

Azioni privilegiate a voto limitato, quindi con il diritto di voto solo in assemblea

straordinaria ma con privilegi patrimoniali. Queste azioni non sono completamente

escluse e ci si chiedeva se dare la facoltà di partecipare all’assemblea. Socio uditore o

partecipare nel procedimento assembleare.

Il legislatore nel 2003 ha preferito una partecipazione biunivoca tra voto e assemblea,

quindi possono partecipare all’assemblea solo chi può votarci.

Lo statuto può consentire il voto tramite meccanismi di telecomunicazione. La

diffusione delle tecnologie e

Forme di partecipazione semplificate:

- Telecomunicazione (videoconferenza o al telefono). Nella maggior parte dei casi

le persone sono solo formalmente presenti.

- Voto per corrispondenza. L’assemblea dovrà deliberare su una proposta di

delibera già prederminata e il socio può mandare il voto. Serve un modello

precompilato, e questo socio viene conteggiato nei quorum. Se in assemblea si

cambia delibera, si decide che i voti per corrispondenza sono inefficaci o il

secondo modo è….

Art. 2371 l’assemblea è presieduta dalle persone indicate nello statuto, ciò significa

che lo statuto indica quale carica preside l’assemblea. Generalmente dal presidente

del cda,

se non ci sono le persone indicate l’assemblea elegge un proprio presidente. Il suo

operato è sempre sindacabile.

Le deli

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
15 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilaaa! di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Galletti Danilo.