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FUNZIONAMENTO ORGANO ASSEMBLEARE.
L’assemblea c’è sempre e non cambia il funzionamento a seconda del modello
prescelto. I soci compongono l’assemblea, che è competente e delibera o in forma
ordinaria o straordinaria, a seconda delle materie. L’assemblea è comunque unica ma
la funzione cambia a seconda del tipo di riunione, a seconda delle competenze. Ciò
che cambia sono le regole di funzionamento, come il modo in cui si adottano le
decisioni.
Il procedimento assembleare è una sequenza di atti coordinati e concatenati l’un
l’altro che conduce a una decisione.
Alcuni soci possono essere non rappresentati dalla decisione -> legittimazione
democratica. Non essendo la decisione fondata sul consenso non si richiede
l’unanimità. Il dissenso però non deve essere compresso dal potere. La decisione si
basa sulla maggioranza, quindi ci sono le regole per legittimare democraticamente le
decisioni. Queste regole dicono come si deve formare la maggioranza e le alternative
che ha chi non condivide la decisione, anche in termini di controllo.
Sono forme che condizionano l’esercizio di un potere (potere della maggioranza di
adottare una decisione, anche se qualcuno non la condivide). Se si volesse la
uniformità delle decisioni, le decisioni più importanti non verrebbero prese. Per evitare
l’abuso del potere occorrono le forme di legittimazione, perché il potere non deve
essere arbitrario. Ci deve essere anche un soggetto terzo che può sindacare le
decisioni prese.
Articolo. 2363 L’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo
statuto non dispone diversamente. Questo è per far si che più persone possibile vi
prendano parte, inoltre ci sono delle forme di partecipazione non fisiche.
Comma 2. L’assemblea è ordinaria o straordinaria.
Le competenze dell’assemblea ordinaria sono scritte nel 2364: l'assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio
sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei
conti;
3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo
statuto;
4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea,
nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di
atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti
compiuti;
6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine
stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non
superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio
consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed
all'oggetto della società.
L’assemblea straordinaria è convocata per le decisioni che modificano lo statuto,
quindi ha delle forme di deliberazione più restrittive/pesanti. A questioni importanti
deve corrispondere una forma complessa per attirare l’attenzione di che deve decidere
sull’importanza di quella materia.
I quorum sono diversi ed è necessaria la presenza del notaio, spesso le riunioni si
fanno direttamente dal notaio. Le materie cambiano il codice di funzionamento della
società. Non è una decisione fatta per un singolo caso ma inciderà sul futuro.
Art. 2366 formalità per la convocazione. Il procedimento è caratterizzato da una
successione di fasi, non slegate, esse devono essere concatenate, al termine del quale
c’è una fase nel quale il procedimento si realizza. e fase inziale
La fase inziale si chiama convocazione, non lo possono fare tutti. La legge dice chi e
come può convocare l’assemblea. L’assemblea è convocata dagli amministratori
mediante un avviso contente l’indicazione del giorno, dell’ora, luogo e l’elenco delle
materie da trattare (l’ordine del giorno). Per amministratori si intende il consiglio degli
amministratori, quindi prima si convoca il consiglio, che delega l’invio della
comunicazione al presidente. È sufficiente che si capisca quale sarà l’oggetto della
discussione, non è necessario un elenco in forma analitica dell’ordine del giorno, per
far si che i soci possano informarsi.
Se non vi è la delibera del cda il procedimento nasce viziato, si genera l’invalidità
dell’atto che si riproduce a cascata sugli atti successivi.
Comma 2. L’avviso deve essere pubblicato sulla gazzetta della repubblica per le spa o
in un quotidiano almeno 15 giorni prima. Ora in Italia, per gli atti formali, può essere
utilizzata anche la PEC.
La legge ha previsto di derogare la possibilità della pubblicazione e della PEC, quando
non è necessario. Se i soci si accordano e rappresentano l’intero capitale sociale, ed è
rappresentata anche la maggioranza del collegio sindacale. Se non è rappresentata la
maggioranza, l’assemblea no può decidere e si rinvia.
Se un socio vuole convocare l’assemblea deve chiedere al Cda di convocarla, ma
quest’ultimo può non ritiene necessaria/opportuna la riunione e non convocarla. Il
socio ha la possibilità di convocarla comunque e questo caso è caratterizzato
dall’indeterminatezza delle ipotesi.
Art 2367. Convocazione assemblea su richiesta dei soci.
Gli amministratori devono convocare l’assemblea se richiesta dai soci che
rappresentano almeno il 20% del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al
capitale di rischio e del 10% nelle altre società. Inoltre, lo statuto può prevedere
un’aliquota più bassa. Il socio richiedente deve quindi avere un’aliquota del capitale
sociale significativa. Nella domanda il socio deve inserire l’oggetto della richiesta.
Se gli amministratori non convocano l’assemblea, il compito spessa al consiglio
sindacale. Se anche loro non la convocano, a ciò deve provvedere un giudice. E la
deliberazione deve avvenire su proposte degli amministratori.
15/03
La differenza tra quorum costitutivo e deliberativo. Il primo attiene alla presenza in
assemblea il numero di soci che rappresentano una frazione di capitale sufficiente per
dimostrare che l’assemblea sia regolarmente costituita. La legge richiede che la
frazione sia sufficientemente rappresentativa. La delibera deve essere presa dalla
maggioranza, ma la maggioranza deve essere rappresentativa.
Il problema è sentito per le società quotate in borsa perché molti soci non
intervengono, perché non interessato all’esercizio del diritto (tema apatia azionisti). Le
loro assemblee sono disertate, i soci che vi partecipano sono soggetti organizzati,
istituzionali. C’è il rischio che richiedere la costituzione di un’assemblea con
percentuale elevata non ci sarebbero decisioni, il quorum infatti nelle spa quotate è
basso. L’opposto avviene per le società non quotate.
Art. 2368, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita se vi è il 50% del capitale
sociale e la delibera è presa a maggioranza assoluta (50% +1). Nelle assemblee
straordinarie si delibera con più della metà della capitale sociale, se lo statuto non
prevede una maggioranza più elevata. Nella assemblea straordinaria i quorum non
vengono scissi. Nell’assemblea straordinaria non viene scisso il quorum deliberativo e
costitutivo.
Le società che fanno ricorso al capitale di rischio, l’assemblea straordinaria è
regolarmente costituita se è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e si
delibera con un voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale. -> requisito attenuato
Se il socio non ha pagato tutto non può votare, ma può partecipare nel quorum
costitutivo. Le azioni senza diritto di voto non sono computate per l’approvazione,
quindi non nel quorum deliberativo. È più semplice raggiungere la deliberazione di
formare l’assemblea.
Se non si raggiunge il quorum costitutivo l’assemblea deve essere convocata un’altra
volta (in seconda convocazione) e in questa il legislatore si accontenta di quorum
inferiori.
1975 furono costituite le azioni di risparmio, con diritti patrimoniali ma non diritto di
voto. Queste azioni non vengono considerate nel quorum e sono favorite nei diritti
patrimoniali. Si pensava avessero un successo enorme e invece ne ebbe uno modesto.
I gruppi di comando furono quelli che comprarono queste azioni, perché con le azioni
di voto possono favorire la scalata della società mentre quelle di risparmio no. Quindi
chi compra le azioni è interessato avere il diritto di voto perché si possono vendere a
chi vuole fare la scalata e che è disposto a pagare più del valore vero.
Il listino non premiò le azioni di risparmio. Venivano quotate con valori sotto le altre.
Art 2470. Possono andare in assemblea chi ha il diritto di voto.
Azioni privilegiate a voto limitato, quindi con il diritto di voto solo in assemblea
straordinaria ma con privilegi patrimoniali. Queste azioni non sono completamente
escluse e ci si chiedeva se dare la facoltà di partecipare all’assemblea. Socio uditore o
partecipare nel procedimento assembleare.
Il legislatore nel 2003 ha preferito una partecipazione biunivoca tra voto e assemblea,
quindi possono partecipare all’assemblea solo chi può votarci.
Lo statuto può consentire il voto tramite meccanismi di telecomunicazione. La
diffusione delle tecnologie e
Forme di partecipazione semplificate:
- Telecomunicazione (videoconferenza o al telefono). Nella maggior parte dei casi
le persone sono solo formalmente presenti.
- Voto per corrispondenza. L’assemblea dovrà deliberare su una proposta di
delibera già prederminata e il socio può mandare il voto. Serve un modello
precompilato, e questo socio viene conteggiato nei quorum. Se in assemblea si
cambia delibera, si decide che i voti per corrispondenza sono inefficaci o il
secondo modo è….
Art. 2371 l’assemblea è presieduta dalle persone indicate nello statuto, ciò significa
che lo statuto indica quale carica preside l’assemblea. Generalmente dal presidente
del cda,
se non ci sono le persone indicate l’assemblea elegge un proprio presidente. Il suo
operato è sempre sindacabile.
Le deli