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Queste tre operazioni devono essere disciplinate, perché sono operazioni pericolose. La II. Direttiva
disciplina queste operazioni. Perché possono creare problemi? Sono delle operazioni che da un lato
mantengono una certa cifra di nominale, dall’altro abbattono la consistenza reale del patrimonio.
PN>= CS. Questa diseguaglianza viene in qualche modo minacciata, perché mantengo inalterato la
cifra del capitale, o accresco la cifra del capitale, ma senza avere in contropartita qualcosa che mi
aumenta il patrimonio. Es. CS 110 senza comportare un incremento in termini reali sul patrimonio.
Quando sottoscrivo delle partecipazioni che faccio in sede di sottoscrizione? Faccio una costituzione
di un vincolo sul patrimonio, apporto dei conferimento. Creo capitale ma a PN non apporto nulla. Se
ci sono partecipazioni in circolazioni e li acquisto restituisco ai soci i conferimenti attraverso la mia 25
acquisizione. Se ho restituito i conferimenti ho ridotto il patrimonio. Viene meno l’integrità sul
vincolo del PN (59.10). La soluzione è opposta nel diritto italiano. Non si capisce al ragione di questa
scelta. Nella srl il discorso è semplice, guardiamo il 2476 cc, si fa un divieto assoluto di effettuare una
qualsiasi operazione sulle partecipazioni (la società non può sottoscriver, acquistare, o fare assistenza
finanziaria che riguardano le partecipazioni proprie), c’è soltanto una deroga contenuta in una
disciplina un po’ bizzarra, d. lgs. 179/2012. Questo contiene la disciplina delle start up innovative.
Cosa sono le start up innovative? Si parla di uno statuto che può essere applicato a una società che
ha come oggetto una iniziativa particolarmente innovativa. Questa disciplina è caratterizzata da una
serie di deroghe al diritto societario, che troviamo sia al diritto societario vero e proprio, sia al diritto
societario in caso di crisi. Questo statuto crea una serie die eccezioni per le start up a prescinder dal
tipo societario utilizzato. Tra queste eccezioni troviamo art. 25 e 26 del decreto, che consento a una
start up innovativa di effettuare operazioni sulle partecipazioni proprie. La start up innovativa può
effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni, anche se è una S.r.l. Al di là di questa eccezione
nella srl questi tipi di operazioni non si pongono. Per il legislatore comunitario questi operazioni si
possono fare nelle spa, ci sono una serie di norme. La disciplina di riferimento è contenuta agli
articoli 2357 ss. cc. Proviamo a vedere come vengono disciplinate? Perché vengono disciplinate? Per
tutelare l’integrità del capitale sociale.
Cominciamo a vedere il caso della sottoscrizione. Si fa applicazione dell’art. 18 contenuto nella II.
Direttiva, dove in nessun caso la società può sottoscrivere le proprie partecipazioni. Abbiamo un
divieto assoluto. Ne consegue che anche nel diritto italiano c’è un divieto assoluto e generale di
sottoscrizione delle proprie partecipazioni. Quale è la sanzioni in caso di violazione del divieto? La
sanzione troviamo all’art. 2457-quater, 2° comma. Si mantiene fermo il contratto, ma obbliga a chi ha
sottoscritto deve liberare la sottoscrizione, c’è un superamento della persona giuridica. Se faccio una
violazione, l’obbligo di sottoscrizione ricade sulla persona che effettivamente ha sottoscritto.
Acquisto delle azioni: A certe condizioni è possibile per una spa acquistare le proprie azioni. Che cosa
tutela la disciplina? Cosa sono i limiti? 2 sono le cose che sostanzialmente sono disciplinate. La 1°
cosa è stare attento all’integrità del capitale sociale. Attraverso le operazioni di acquisto si cerca
di01.11.30). La 2° cosa che viene disciplinata è quella di evitare che attraverso queste operazioni la
società diventi una società autocratica, dove il potere in mano agli amministratori. Si cerca di evitare
che gli amministratori trasformino la società in una sorta di fondazionale. La fondazione non ha soci,
è un ente privo di base sociale, l’unico organo che decide è l’organo amministrazione. Si cerca di
evitare che una spa si trasforma in una diciamo fondazione. Diviene un problema quando la società
rimane senza soci. Deve essere tutelata l’integrità del capitale. Come può avvenire questo per evitare
che il capitale si riduca di fronte a un nominale che rimane invariato? Non C’è dubbio che si riduce il
patrimoni, visto che restituisco il conferimento al socio. È chiaro che c’è una uscita volontaria di
patrimonio, è indubbio che il patrimonio debba avere una riduzione con un operazione di questo
tipo. Si colloca all’interno del patrimonio disponibile. La società può utilizzare il patrimonio
disponibile per acquistare il propri partecipazioni. Deve ricadere nell’ambito di risorse che
costituiscono il patrimonio disponibile. Cosa troviamo nel patrimonio disponibile? Abbiamo le riserve
disponibili e utili disponibili. Utili non distribuiti altro non sono che delle riserve. Sono le riserve con
più ampio grado disponibilità. Abbiamo la riserva di sovrapprezzo, la riserva statutaria (se modifico lo
statuto), la riserva volontaria. Nei limiti del patrimonio disponibile posso acquistare propria azioni.
C’è poi un risvolto di carattere informativo contabile che riguarda le operazioni delle proprie azioni,
che hanno subito una modifica recentemente D.lgs. 139/2015. Quando acquisto delle proprie azioni
è oggi previsto una postazione all’interno del PN di una riserva di azioni proprie di segno negativo.
Quando faccio una operazione di acquisto di proprie azioni l’ultima voce nel bilancio deve essere
indicata una voce negativa rappresentante la fuoriuscita di patrimonio per l’acquisizione di proprie 26
azioni. La voce riserva azioni proprie deve essere specificata nella NI. Questo è molto discutibile (OIC
21). Nell’OIC 21 si diceva che ?? Viene tutelata l’integrità del capitale. Il secondo aspetto, evitare che
si fa una trasformazione di società in fondazione, si dia troppo potere all’organo amministrativo, le
regole sono le seguenti: C’è una esigenza di autorizzazione da parte dell’assemblea. L’acquisto di
proprie azioni è subordinato a una delibera autorizzativa dall’assemblea. I soci accordano agli
amministratori la possibilità di compiere queste operazioni, hanno l’autorizzazione. L’autorizzazione
è importante, perché stabilisce da un lato le condizioni economiche dell’operazione (stabilire il
prezzo minimo e il prezzo massimo, l’intervallo, entro il quale l’operazione può essere conclusa, si
evita che si acquistino azioni a un prezzo troppo alti o bassi) e da un lato ci sono i termini temporali
entro i quali l’operazione deve essere eventualmente iniziata e conclusa (non possono eccedere i 18
mesi). Chi esercita il diritto di voto? Si vuole evitare che gli amministratori hanno il potere di
esercitare il diritto di voto. Per questa ragione il voto è sospeso. Per gli azioni in portafoglio nessuno
ha il potere di voto. (13.10) È discusso invece a livello giurisprudenziale, se l’acquisto debba avvenire
rispettando il principio di parità di trattamento. Questo è molto discusso. L’art. 42 II. Direttiva
stabilisce che le operazioni devono rispettare il principio, mentre il legislatore italiano mette in
dubbio se deve essere rispettato questo principio. Nei confronti di chi gli amministratori possono
indirizzare le operazioni? Gli amministratori devono effettuare le operazioni rispettando certi vincoli?
Esempio: Socio A e B sono interessati a vendere le azioni. Gli amministratori che fanno? Devono
tener conto di qualche vincolo? Con riferimento alle società non quotate ci sono delle sentenze che
escludono che gli amministratori sono vincolati al rispetto della parità di trattamento. La scelta del
venditore è una scelta discrezionale. Il diritto europeo invece dovrebbe prevalere su quello nazionale
e lì si dovrebbe tener conto della parità di trattamento. Per le società quotate teniamo conto del
TUF, che impone che le operazioni sul mercato vengono effettuate con riferimento a parità di
trattamento.
L’ultima questione riguarda il limite all’acquisto di azioni proprie. Quante azioni possono essere
acquistate? C’è un limite assoluto che è dato dall’ammontare delle riserve disponibili. Ma c’è un
limite di carattere relativo? Il limite c’è solo nelle società quotate. Posso acquistare azioni proprie
non oltre il 20% del CS. Questo è una regola di mercato finalizzato a fare che cosa? A evitare che gli
amministratori influenzano il corso di borsa, l’andamento del mercato. Nelle società non quotate un
limite relativo manca. Posso compare tante azioni finché ho esaurito le riserve disponibili. In teoria
potrei pure acquistare tutte le azioni. Una società senza soci è una situazione molto problematica.
Quando la società diventa senza soci? L’acquisto di tutte le azioni fa sì che una società si trasforma in
una fondazione. Gli amministratori dovrebbero vendere le azioni sul mercato, quindi in capo a nuovi
acquirenti, però così come l’acquisto anche la vendita delle azioni richiede una autorizzazione
dell’assemblea. Nel caso in cui la prima delibera autorizzi solo l’acquisto occorre un’ulteriore
delibera. Perché? Quale è il motivo di questa seconda deliberazione? Gli amministratori potrebbero
dare le azioni a persone di fiducia, dove si ha l’accrescimento del potere. Se manca l’autorizzazione di
rivendere le azioni non possono essere collocate sul mercato. Che succede? Qualcuno parla di
scioglimento, ma non è così. La società può sopravvivere finché l’assemblea è chiamata a deliberare
qualcosa, come l’approvazione del bilancio di esercizio. (25.00). Una volta che la società deve
approvare qualcosa la società entro in stato di liquidazione. C’è un problema di assegnazione di
patrimonio sociale, il patrimonio che risulta all’esito delle operazioni di liquidazione. A chi finisce il
patrimonio sociale? Qualcuno dice che si può applicare il 586 cc, assegna allo Stato una parte.
2357-bis
Vediamo ora le altre operazioni, che sono delle operazioni di assistenza finanziaria. Sono operazioni
di credito concesso dalla società (o credito per firma o credito per cassa) a qualcuno, che vuole 27
attraverso questo denaro o garanzie acquistare delle azioni della società, o sottoscrivere delle nuove
azioni. Fino a qualche anno fa era precluso dalla normativa comunitaria. Ora non è più così.
Dobbiamo vedere l’articolo 2358 cc. Il principio di fondo &egr