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SOCIETÀ PER AZIONI

STRUTTURA FORMALE

1.1 INTRODUZIONE

La società per azioni, fin dalle sue origini, è uno strumento che consente di raccogliere risorse

finanziarie presso investitori di rischio anonimi (soggetti non coinvolti direttamente nella gestione)

È una società di capitali caratterizzata dalla responsabilità limitata dei soci, con conseguente

autonomia patrimoniale perfetta, modellata sui principi della rilevanza centrale dell’azione, della sua

circolazione (perché l’azione è un titolo di credito e come tale gode di questo requisito), della

partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio.

Possiamo individuare 3 sottotipi di società per azioni:

• chiuse (società per azioni in cui c’è una compagine sociale circoscritta),

• aperte (società per azioni che abbiano azioni diffuse nel pubblico in maniera rilevante, i requisiti

cumulativi sono: avere azionisti diversi dai soci che abbiano una partecipazione almeno superiore

del 3%, in numero superiore a 500 che detengono complessivamente una percentuale di capitale

sociale almeno pari a 5%; devono superare due dei tre limiti indicati dall’art.2435; le azioni devono

essere oggetto di collocamento presso il pubblico ai sensi del TUF),

• quotate (le azioni sono quotate in mercati regolamentati).

1.2 COSTITUZIONE SPA

La sua costituzione è formalizzata e procedimentalizzata da un complesso di regole (fattispecie a

formazione progressiva). C’è una prima fase in cui si esprime la volontà di chi investe (sottoposta poi

ad un controllo notarile) e una seconda fase in cui si procede a determinare misure di pubblicità

legale (con l’iscrizione del registro delle imprese che ha efficacia dichiarativa). Se questo

procedimento non si conclude in maniera positiva, la società non è disciplinabile di alcun tipo di

disciplina societaria.

L’atto costitutivo (art.2328) è il documento che dà vita alla società e deve essere redatto per

contratto o atto unilateriale, in ogni caso scritta ad substantiam (=ai fini dell’efficacia) per atto

pubblico (pena la nullità). Possiamo individuare 3 macroaree del contenuto:

• elementi essenziali: denominazione sociale, sede, oggetto, capitale e durata

• struttura finanziaria: numero azioni e il loro valore

• struttura organizzativa (corporate governance): sistema governativo adottato.

La momento della stipula i sottoscrittori sono irrevocabilmente vincolati ai conferimenti, tale vincolo si

scioglie (con annesso diritto alla restituzione delle somme versate) solo se entro 90 giorni dalla sua

stipula non ha avuto luogo l’iscrizione.

La costituzione può avvenire in modo:

• simultaneo: giuridicamente il processo avviene in modo contestuale e si esaurisce con la

formazione e sottoscrizione dell’atto pubblico da parte di tutti i fondatori (tipico delle banche).

• per pubblica sottoscrizione: è un procedimento gravoso poiché si devono compiere una serie di

atti, tra cui la stipula di un programma dell’attività sociale, il deposito del programma dal notaio, la

raccolta delle sottoscrizioni, l’assegnazione ai sottoscrittori di un termine di 30 giorni per effettuare

i versamenti in cui nei 20 giorni successivi l’assemblea dei sottoscrittori sarà chiamata a deliberare

a maggioranza semplice (è in disuso).

Esistono poi delle condizioni per la costituzione che hanno una valenza meramente organizzativa e

procedimentale, ma comunque fondamentali. È necessario quindi dall’art.2329:

• che sia sottoscritto per intero il capitale sociale: l’obbligo di conferimento del denaro (principio di

effettività in senso lato/ampio)

• che siano rispettate le previsioni relative ai conferimenti: l’obbligo di sottoscrizione del capitale

minimo di 50000£ e del versamento immediato del 25% sul conto corrente vincolato(principio di

effettività in senso stretto)

• che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste da leggi speciali per la sua

costituzione in merito all’oggetto (in difetto non c’è nullità ma solo il dovere di liquidazione)

In difetto di queste condizioni, il notaio non deve rogare (stipulare) l’atto. Se questo dovesse

accadere ci sarebbe prima di tutto una violazione notarile, ma questo non ne determina l’invalidità.

La costituzione della società non si esaurisce con queste determinate azioni, ma con il controllo

notarile e l’iscrizione al registro delle imprese (a seguito della quale si perfezione la procedura).

Lo statuto, a differenza dell’atto costitutivo definisce le regole interne che regolano il funzionamento

dell’ente e i rapporti tra i soci. In caso di conflitto tra i due, prevale lo statuto.

Il controllo notarile affinché il notaio roghi due elementi:

‣ elemento occasionale e transitorio (chi sono i soci in quel momento e cosa conferiscono)

‣ elemento costante (regole di funzionamento della società, ovvero lo statuto).

Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo al registro delle imprese entro 10 giorni e,

contestualmente al deposito si dovrà presentare una richiesta di iscrizione su cui l’ufficio effettua un

mero controllo di regolarità formale, nonché di pubblicità dichiarativa (ha efficacia erga omnes). Con

l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.

Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e

solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Prima dell’iscrizione nel registro è

vietata l’emissione delle azioni e quindi non possono costituire oggetto di una offerta al pubblico di

prodotti finanziari (prende nome di società in formazione, disciplinata dalle norme della società

semplice)

1.3 NULLITÀ

La nullità della società può essere pronunciata soltanto nei casi tassativi previsti dall’art.2332:

• mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico

• illiceità dell’oggetto sociale

• mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i

conferimento, l’ammontare del capitale sociale e l’oggetto sociale.

La nullità non è retroattiva (poiché la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti

compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese, di fatti i soci non saranno

liberati dall’obbligo del conferimento fino a quando non sono stati soddisfatti i creditori sociali) ed è

sanabile (attraverso l’integrazione o la modifica delle parti mancanti, dandone poi notizia al registro

delle imprese).

1.4 PATTI PARASOCIALI

I patti parasociali (art.2341) sono accordi contrattuali volti a regolare rapporti tra alcuni o tutti i soci, o

ancora tra i soci e i terzi, riguardo scelte di investimento o di organizzazione della società che non

possono essere regolati nello statuto in quanto sottoscritti nell’esclusivo interesse dei paciscienti ed

efficaci esclusivamente nei loro confronti.

Ha una durata non superiore a 5 anni e potranno essere rinnovati.

Per quanto riguarda la pubblicità nelle società quotate, questi accordi dovranno essere comunicati e

dichiarati in apertura ad ogni assemblea.

1.5 DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso è il potere di un socio al disinvestimento, quindi di sciogliersi dalla società per

mezzo di un’unilaterale manifestazione di volontà e di ottenere il rimborso della propria

partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.

Distinguiamo:

• le cause inderogabili di recesso: riguardano provvedimenti di notevole impatto nei confronti

dell’interesse del socio, quali: modifica oggetto sociale, trasformazione ecc…

• le cause derogabili di recesso: sono quelle previste dalla legge ma operanti solo là dove lo statuto

non disponga diversamente (es. proroga del termine della società).

È legittimato a recedere l’azionista che non abbia votato a favore della delibera modificativa.

Nel caso di società a tempo indeterminato, il socio può recedere ad nutum (cioè in qualsiasi

momento) con un preavviso di 180 giorni.

In merito al procedimento previsto per il calcolo della quota di liquidazione, questo è previsto dagli

amministratori (sentito il parere del collegio sindacale) tenendo conto della consistenza patrimoniale

della società e delle sue prospettive reddituali al momento della dichiarazione di recesso. Per le

società quotate, la liquidazione è calcolata facendo riferimento ad una media aritmetica dei prezzi di

chiusura nei sei mesi precedenti. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite

relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza

della parte più diligente.

Per quanto riguarda la procedura di liquidazione, il recesso dell’azionista non determina l’estinzione

della partecipazione sociale, bensì il suo trasferimento ad altri soggetti. Le azioni verranno infatti

offerte in opzione agli altri soci. In mancanza di soci interessati, gli amministratori possono cercare

altri soggetti disponibili all’acquisto. In caso contrario, le azioni verranno rimborsate direttamente

dalle società attingendo dalle riserve disponibili. Se questi fondi non dovessero esistere, si procederà

ad una diminuzione del capitale sociale

STRUTTURA FINANZIARIA

1.1 CONFERIMENTI

I conferimenti sono le partecipazioni ad un capitale (investimento di ricchezza in attività altrui).

La disciplina dei conferimenti è disciplinata dall’art.2342.

Se lo statuto non prevede nulla, può essere trasferito solo il denaro (perché è il bene fungibile per

eccellenza e può essere subito quantificato). Ma non è l’unico bene conferibile delle spa, ma anche

crediti e conferimenti in natura sempre al momento della sottoscrizione.

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto indipendente

designato dal tribunale, contenete la descrizione dei beni e l’attestazione che il loro valore è almeno

pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale (chiara espressione del

principio di prudenza).

Può accadere che ci sia un bene in natura superiore a quello conferito (sovrapprezzo), esso viene

trasferito nelle riserve di sovrapprezzo. Il valore deve essere ricalcolato dagli amministratori entro 180

gg per evitare eventuali fluttuazioni (c’è un margine di tolleranza di 1/5). Fin quando non viene

effettuato il controllo, i beni sono inalienabili. Non sono conferibili le prestazioni d’opera e di servizio.

Una volta conferiti i beni cambiano qualifica e destinazione: divengono rigorosamente ed

esclusivamente strumentali all’attività d’impresa sociale. C’è il vincolo di destinazione causa

societatis e ha efficacia erga omnes.

Al momento della sottoscrizione (quindi nel momento dell’assunzione dell’obbligo) il conferente

trasferisce alla società tutto il valore attribuito al conferimento; il socio deve porre in essere tutti gli

atti necessari affinché la società acquisti la titolarità e la piena disponibilità (diritti di godimento) del

bene conferito.

Il mancato pagamento delle quote si riferisce alla disciplina rigorosa per socio moroso. Se il socio

non esegue i pagamenti dovuti, decorsi i quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori possono promuovere l’azione di esecuzione del

conferimento oppure possono offrire le azioni agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione. In

mancanza di offerte, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme

riscosse salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il

diritto di voto.

1.3 AZIONI

Le azioni sono frazioni aprioristiche e impersonali del capitale nominale. Le loro caratteristiche sono

l’indivisibilità (come unità minima predefinita), inscindibilità (non è ammissibile il frazionamento per

separarli dalla titolarità dell’intera partecipazione) e uguaglianza (uguali valori che conferiscono uguali

diritti).

Possono avere:

• il valore di emissione: non può essere inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.

• il valore nominale: corrisponde ad una frazione del capitale sociale

• il valore reale: viene indicato attraverso il rapporto tra patrimonio netto e il numero delle azioni

• il valore di mercato: attraverso dei listini dei mercati di capitali.

Il possesso delle azioni conferisce al socio alcuni diritti, tra cui:

• diritto di intervento: a prescindere dal numero di azioni

• diritto agli utili, al voto e di opzione: in modo proporzionale al numero di azioni (c’è una regola

generale: un voto un’azione)

• diritto di impugnazione della delibera assembleare: richiede un minimo numero di azioni.

Le azioni, nominative o al portatore, possono suddividersi in:

• ordinarie: la forme più comune di partecipazione azionaria e conferiscono al titolare diritti

patrimoniali e amministrativi.

• speciali: attribuiscono al titolare i diritti diversi da quelli tipici previsti dalla disciplina legale. Esse

sono: ‣ azioni a voto plurimo: ciascun azione a voto plurimo può avere un massimo di 10 voti (la

normativa è stata cambiata). Nelle società quotate, è chiamata a voto maggiorato

‣ azioni privilegiate: ciascun azione conferisce ai loro possessori dei diritti patrimoniali

superiori rispetto alle azioni ordinarie

‣ azioni correlate: azioni emesse a seguito di un conferimento al capitale sociale

‣ azioni riscattabili: azioni di cui la società può chiederne il riscatto dal titolare ad un prezzo

predeterminato.

‣ azioni proprie: azioni già liberate e autorizzate che vengono riacquistate dalla stessa

società che le ha emesse. In pratica la società diventa azionista di sé stessa.

Le azioni sono liberamente trasferibili ma con alcuni limiti:

• limiti legali: per le azioni con prestazioni accessorie serve il consenso degli amministratori

• limiti convenzionali: sindacati di blocco

• limiti statutari: per le azioni nominative lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro

trasferimento e può vietarne il trasferimento.

1.4 OBBLIGAZIONI

Le obbligazioni sono titoli di credito, che possono essere emesse solo dalle società per azioni.

Possiamo avere tipi speciali di obbligazioni:

• obbligazioni indicizzate: la quantificazione della somma dovuta è collegata a vari parametri

• obbligazioni convertibili in azioni: diritto dell’obbligazionista all’assegnazione di azioni in cambio

delle obbligazioni possedute, sulla base di un rapporto di cambio (le obbligazioni devono essere

poi offerte in opzione)

• obbligazioni garantite: si garantisce un minimo rendimento del tasso d’interesse

• obbligazioni subordinate: il rimborso del capitale è subordinato alla soddisfazione di altri diritti degli

altri creditori

• obbligazioni in warrant: diritto di acquisto e sottoscrizione di azioni

Salvo diversa disposizione dello statuto, l’emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori

(perché i soci non versano nulla). Ci sono delle eccezioni, quando ad esempio c’è la possibilità di

convertirle in azioni, in cui la competenza è dell’assemblea straordinaria

I limiti legati all’emissione: possono emettere obbligazioni per una somma non eccedente al doppio

del capitale sociale (per circoscrivere il rischio).

Alcune deroghe a questo limite: può essere superato se le obbligazioni emesse in precedenza sono

destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale

(perché la banca ne garantisce la solvenza); il limite non assoggetta l’emissione di obbligazioni

garantite da ipoteca sugli immobili; per le obbligazioni convertibili e le obbligazioni destinate alla

quotazione di mercati regolamentati.

La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o

distribuire riserve se rispetto all’ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione, il limite prima

citato non risulta più rispettato.

Può esistere l’assemblea degli obbligazionisti, delibera sui seguenti argomenti: nomina di un

rappresentante comune (se non viene nominato, verrà nominato dagli amministratori), su eventuali

modifiche, proposte di concordato preventivo o liquidazione della società e altri interessi degli

obbligazionisti. Non significa che gli obbligazionisti non possano agire individualmente.

1.5 STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Gli strumenti finanziari partecipativi sono emessi a seguito di apporti che non vengono imputati a

capitale. Forniscono sia diritti patrimoniale che diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea

generale degli azionisti. È una categoria residuale: se non si tratta di azioni né di obbligazioni saranno

gli strumenti finanziari partecipativi. Può anche essere pensato per un soggetto specifico, ad

esempio un soggetto che conferisce servizio d’opera. Anche gli strumenti finanziari vanno imputati a

debito (come le obbligazioni)

1.6 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale nominale è un’entità numerica, ovvero il valore della sommatoria dei conferimenti

che viene iscritto in bilancio. Ci riferiamo quindi all’insieme dei mezzi originariamente prestati dai soci

a copertura di un valore prestabilito risultante dallo statuto.

Ha carattere di invariabilità nel tempo (tranne che per eventuali operazioni sul capitale) e hanno un

vincolo di non distribuzione (es. in caso di perdita del capitale sociale)

Il capitale sottoscritto è il capitale che i soci si sono obbligati a conferire (non è detto che il capitale

sottoscritto sia uguale al capitale versato).

Il capitale deliberato è il capitale che l’assemblea ha deliberato di aumentare o diminuire (si ha in una

fase intermedia).

1.7 PATRIMONIO

Il patrimonio è il complesso delle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla società. In un

primo momento il patrimonio netto e il capitale possono coincidere. Il patrimonio netto è composto

dal capitale, dalle riserve (legale, statutarie, disponibili o facoltative) e dall’utile non ancora distribuito.

La disciplina del patrimonio:

• il patrimonio ha un vincolo di destinazione: viene messo al passivo dello Stato Patrimoniale. Si

chiama anche passivo ideale, per vedere se nel corso di un esercizio sono stati prodotti flussi

reddituali tali da poter bilanciare la situazione patrimoniale. Questo passivo ideale, con il passivo

reale (debiti, fondi rischi) formano il passivo dello stato patrimoniale.

• non si hanno diritto agli utili se non si supera il patrimonio netto

• nella perdita di esercizio, si usano le riserve nell’ordine previsto e se ci sono ulteriori perdite si usa

poi il capitale

1.8 RISERVE

La riserva legale viene costituita dall’accantonamento di ogni esercizio pari ad 1/20 dell’utile fino a

quando non si raggiunge 1/5 del capitale sociale.

1.9 BILANCIO D’ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio viene redatto dagli amministratori. È composto da quattro documenti:

• stato patrimoniale: conferisce una rappresentazione statica della situazione patrimoniale della

società. Gli elementi possono essere attivi e passivi (sono suscettibili di valutazione economica)

• conto economico: conferisce un’evoluzione economica dell’impresa. I componenti di reddito

possono essere positivi (ricavi) e negativi (costi)

• rendiconto finanziaria: interessa la dimensione finanziaria ed evidenzia la componente delle

disponibilità liquide (denaro in cassa e valori assimilati)

• nota integrativa: documento descrittivo per chiarire i due documenti quantitativi ed esplicare i valori

espressi riguardo le notizie sulla consistenza del loro contenuto e dal processo di valutazione che ha

portato ad assegnare quel valore.

OPERAZIONI SUL CAPITALE

Per modificare il capitale nominale c’è una disciplina rigorosa perché c’è bisogno di una modifica

dello statuto e quindi di una assemblea straordinaria.

1.1 CREAZIONE AZIONI - AUMENTO DEL CAPITALE

Può essere gratuito (nominale) o a pagamento (reale).

L’aumento di capitale nominale è un mero spostamento contabile di imputazione a capitale di valori

patrimoniali già presenti in società al fine di modificare il capitale. Serve per partecipare ad appalti o

gare (è una cosa fittizia perché non emetto azioni e verso, ma aumento il valore nominale dell’azione

già in circolazione o emetto delle nuove con lo stesso valore nominale).

L’aumento di capitale reale non può essere eseguito (ma possono solo deliberare) finché le azioni

precedentemente emesse (alla sottoscrizione del capitale) non siano state liberate (= sono stati

pagati tutti i conferimenti). I nuovi sottoscrittori delle nuovi azioni devono versare all’atto della

sottoscrizione almeno il 25% dei conferimenti (contratto consensuale) . Non si può aumentare solo in

termini di denaro, ma anche di beni in natura o crediti (bisogna prima effettuare una perizia giuridica

per stimare il suo va

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