SOCIETÀ PER AZIONI
STRUTTURA FORMALE
1.1 INTRODUZIONE
La società per azioni, fin dalle sue origini, è uno strumento che consente di raccogliere risorse
finanziarie presso investitori di rischio anonimi (soggetti non coinvolti direttamente nella gestione)
È una società di capitali caratterizzata dalla responsabilità limitata dei soci, con conseguente
autonomia patrimoniale perfetta, modellata sui principi della rilevanza centrale dell’azione, della sua
circolazione (perché l’azione è un titolo di credito e come tale gode di questo requisito), della
partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio.
Possiamo individuare 3 sottotipi di società per azioni:
• chiuse (società per azioni in cui c’è una compagine sociale circoscritta),
• aperte (società per azioni che abbiano azioni diffuse nel pubblico in maniera rilevante, i requisiti
cumulativi sono: avere azionisti diversi dai soci che abbiano una partecipazione almeno superiore
del 3%, in numero superiore a 500 che detengono complessivamente una percentuale di capitale
sociale almeno pari a 5%; devono superare due dei tre limiti indicati dall’art.2435; le azioni devono
essere oggetto di collocamento presso il pubblico ai sensi del TUF),
• quotate (le azioni sono quotate in mercati regolamentati).
1.2 COSTITUZIONE SPA
La sua costituzione è formalizzata e procedimentalizzata da un complesso di regole (fattispecie a
formazione progressiva). C’è una prima fase in cui si esprime la volontà di chi investe (sottoposta poi
ad un controllo notarile) e una seconda fase in cui si procede a determinare misure di pubblicità
legale (con l’iscrizione del registro delle imprese che ha efficacia dichiarativa). Se questo
procedimento non si conclude in maniera positiva, la società non è disciplinabile di alcun tipo di
disciplina societaria.
L’atto costitutivo (art.2328) è il documento che dà vita alla società e deve essere redatto per
contratto o atto unilateriale, in ogni caso scritta ad substantiam (=ai fini dell’efficacia) per atto
pubblico (pena la nullità). Possiamo individuare 3 macroaree del contenuto:
• elementi essenziali: denominazione sociale, sede, oggetto, capitale e durata
• struttura finanziaria: numero azioni e il loro valore
• struttura organizzativa (corporate governance): sistema governativo adottato.
La momento della stipula i sottoscrittori sono irrevocabilmente vincolati ai conferimenti, tale vincolo si
scioglie (con annesso diritto alla restituzione delle somme versate) solo se entro 90 giorni dalla sua
stipula non ha avuto luogo l’iscrizione.
La costituzione può avvenire in modo:
• simultaneo: giuridicamente il processo avviene in modo contestuale e si esaurisce con la
formazione e sottoscrizione dell’atto pubblico da parte di tutti i fondatori (tipico delle banche).
• per pubblica sottoscrizione: è un procedimento gravoso poiché si devono compiere una serie di
atti, tra cui la stipula di un programma dell’attività sociale, il deposito del programma dal notaio, la
raccolta delle sottoscrizioni, l’assegnazione ai sottoscrittori di un termine di 30 giorni per effettuare
i versamenti in cui nei 20 giorni successivi l’assemblea dei sottoscrittori sarà chiamata a deliberare
a maggioranza semplice (è in disuso).
Esistono poi delle condizioni per la costituzione che hanno una valenza meramente organizzativa e
procedimentale, ma comunque fondamentali. È necessario quindi dall’art.2329:
• che sia sottoscritto per intero il capitale sociale: l’obbligo di conferimento del denaro (principio di
effettività in senso lato/ampio)
• che siano rispettate le previsioni relative ai conferimenti: l’obbligo di sottoscrizione del capitale
minimo di 50000£ e del versamento immediato del 25% sul conto corrente vincolato(principio di
effettività in senso stretto)
• che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste da leggi speciali per la sua
costituzione in merito all’oggetto (in difetto non c’è nullità ma solo il dovere di liquidazione)
In difetto di queste condizioni, il notaio non deve rogare (stipulare) l’atto. Se questo dovesse
accadere ci sarebbe prima di tutto una violazione notarile, ma questo non ne determina l’invalidità.
La costituzione della società non si esaurisce con queste determinate azioni, ma con il controllo
notarile e l’iscrizione al registro delle imprese (a seguito della quale si perfezione la procedura).
Lo statuto, a differenza dell’atto costitutivo definisce le regole interne che regolano il funzionamento
dell’ente e i rapporti tra i soci. In caso di conflitto tra i due, prevale lo statuto.
Il controllo notarile affinché il notaio roghi due elementi:
‣ elemento occasionale e transitorio (chi sono i soci in quel momento e cosa conferiscono)
‣ elemento costante (regole di funzionamento della società, ovvero lo statuto).
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo al registro delle imprese entro 10 giorni e,
contestualmente al deposito si dovrà presentare una richiesta di iscrizione su cui l’ufficio effettua un
mero controllo di regolarità formale, nonché di pubblicità dichiarativa (ha efficacia erga omnes). Con
l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e
solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Prima dell’iscrizione nel registro è
vietata l’emissione delle azioni e quindi non possono costituire oggetto di una offerta al pubblico di
prodotti finanziari (prende nome di società in formazione, disciplinata dalle norme della società
semplice)
1.3 NULLITÀ
La nullità della società può essere pronunciata soltanto nei casi tassativi previsti dall’art.2332:
• mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico
• illiceità dell’oggetto sociale
• mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i
conferimento, l’ammontare del capitale sociale e l’oggetto sociale.
La nullità non è retroattiva (poiché la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti
compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese, di fatti i soci non saranno
liberati dall’obbligo del conferimento fino a quando non sono stati soddisfatti i creditori sociali) ed è
sanabile (attraverso l’integrazione o la modifica delle parti mancanti, dandone poi notizia al registro
delle imprese).
1.4 PATTI PARASOCIALI
I patti parasociali (art.2341) sono accordi contrattuali volti a regolare rapporti tra alcuni o tutti i soci, o
ancora tra i soci e i terzi, riguardo scelte di investimento o di organizzazione della società che non
possono essere regolati nello statuto in quanto sottoscritti nell’esclusivo interesse dei paciscienti ed
efficaci esclusivamente nei loro confronti.
Ha una durata non superiore a 5 anni e potranno essere rinnovati.
Per quanto riguarda la pubblicità nelle società quotate, questi accordi dovranno essere comunicati e
dichiarati in apertura ad ogni assemblea.
1.5 DIRITTO DI RECESSO
Il diritto di recesso è il potere di un socio al disinvestimento, quindi di sciogliersi dalla società per
mezzo di un’unilaterale manifestazione di volontà e di ottenere il rimborso della propria
partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.
Distinguiamo:
• le cause inderogabili di recesso: riguardano provvedimenti di notevole impatto nei confronti
dell’interesse del socio, quali: modifica oggetto sociale, trasformazione ecc…
• le cause derogabili di recesso: sono quelle previste dalla legge ma operanti solo là dove lo statuto
non disponga diversamente (es. proroga del termine della società).
È legittimato a recedere l’azionista che non abbia votato a favore della delibera modificativa.
Nel caso di società a tempo indeterminato, il socio può recedere ad nutum (cioè in qualsiasi
momento) con un preavviso di 180 giorni.
In merito al procedimento previsto per il calcolo della quota di liquidazione, questo è previsto dagli
amministratori (sentito il parere del collegio sindacale) tenendo conto della consistenza patrimoniale
della società e delle sue prospettive reddituali al momento della dichiarazione di recesso. Per le
società quotate, la liquidazione è calcolata facendo riferimento ad una media aritmetica dei prezzi di
chiusura nei sei mesi precedenti. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite
relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza
della parte più diligente.
Per quanto riguarda la procedura di liquidazione, il recesso dell’azionista non determina l’estinzione
della partecipazione sociale, bensì il suo trasferimento ad altri soggetti. Le azioni verranno infatti
offerte in opzione agli altri soci. In mancanza di soci interessati, gli amministratori possono cercare
altri soggetti disponibili all’acquisto. In caso contrario, le azioni verranno rimborsate direttamente
dalle società attingendo dalle riserve disponibili. Se questi fondi non dovessero esistere, si procederà
ad una diminuzione del capitale sociale
STRUTTURA FINANZIARIA
1.1 CONFERIMENTI
I conferimenti sono le partecipazioni ad un capitale (investimento di ricchezza in attività altrui).
La disciplina dei conferimenti è disciplinata dall’art.2342.
Se lo statuto non prevede nulla, può essere trasferito solo il denaro (perché è il bene fungibile per
eccellenza e può essere subito quantificato). Ma non è l’unico bene conferibile delle spa, ma anche
crediti e conferimenti in natura sempre al momento della sottoscrizione.
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto indipendente
designato dal tribunale, contenete la descrizione dei beni e l’attestazione che il loro valore è almeno
pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale (chiara espressione del
principio di prudenza).
Può accadere che ci sia un bene in natura superiore a quello conferito (sovrapprezzo), esso viene
trasferito nelle riserve di sovrapprezzo. Il valore deve essere ricalcolato dagli amministratori entro 180
gg per evitare eventuali fluttuazioni (c’è un margine di tolleranza di 1/5). Fin quando non viene
effettuato il controllo, i beni sono inalienabili. Non sono conferibili le prestazioni d’opera e di servizio.
Una volta conferiti i beni cambiano qualifica e destinazione: divengono rigorosamente ed
esclusivamente strumentali all’attività d’impresa sociale. C’è il vincolo di destinazione causa
societatis e ha efficacia erga omnes.
Al momento della sottoscrizione (quindi nel momento dell’assunzione dell’obbligo) il conferente
trasferisce alla società tutto il valore attribuito al conferimento; il socio deve porre in essere tutti gli
atti necessari affinché la società acquisti la titolarità e la piena disponibilità (diritti di godimento) del
bene conferito.
Il mancato pagamento delle quote si riferisce alla disciplina rigorosa per socio moroso. Se il socio
non esegue i pagamenti dovuti, decorsi i quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori possono promuovere l’azione di esecuzione del
conferimento oppure possono offrire le azioni agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione. In
mancanza di offerte, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme
riscosse salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il
diritto di voto.
1.3 AZIONI
Le azioni sono frazioni aprioristiche e impersonali del capitale nominale. Le loro caratteristiche sono
l’indivisibilità (come unità minima predefinita), inscindibilità (non è ammissibile il frazionamento per
separarli dalla titolarità dell’intera partecipazione) e uguaglianza (uguali valori che conferiscono uguali
diritti).
Possono avere:
• il valore di emissione: non può essere inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.
• il valore nominale: corrisponde ad una frazione del capitale sociale
• il valore reale: viene indicato attraverso il rapporto tra patrimonio netto e il numero delle azioni
• il valore di mercato: attraverso dei listini dei mercati di capitali.
Il possesso delle azioni conferisce al socio alcuni diritti, tra cui:
• diritto di intervento: a prescindere dal numero di azioni
• diritto agli utili, al voto e di opzione: in modo proporzionale al numero di azioni (c’è una regola
generale: un voto un’azione)
• diritto di impugnazione della delibera assembleare: richiede un minimo numero di azioni.
Le azioni, nominative o al portatore, possono suddividersi in:
• ordinarie: la forme più comune di partecipazione azionaria e conferiscono al titolare diritti
patrimoniali e amministrativi.
• speciali: attribuiscono al titolare i diritti diversi da quelli tipici previsti dalla disciplina legale. Esse
sono: ‣ azioni a voto plurimo: ciascun azione a voto plurimo può avere un massimo di 10 voti (la
normativa è stata cambiata). Nelle società quotate, è chiamata a voto maggiorato
‣ azioni privilegiate: ciascun azione conferisce ai loro possessori dei diritti patrimoniali
superiori rispetto alle azioni ordinarie
‣ azioni correlate: azioni emesse a seguito di un conferimento al capitale sociale
‣ azioni riscattabili: azioni di cui la società può chiederne il riscatto dal titolare ad un prezzo
predeterminato.
‣ azioni proprie: azioni già liberate e autorizzate che vengono riacquistate dalla stessa
società che le ha emesse. In pratica la società diventa azionista di sé stessa.
Le azioni sono liberamente trasferibili ma con alcuni limiti:
• limiti legali: per le azioni con prestazioni accessorie serve il consenso degli amministratori
• limiti convenzionali: sindacati di blocco
• limiti statutari: per le azioni nominative lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro
trasferimento e può vietarne il trasferimento.
1.4 OBBLIGAZIONI
Le obbligazioni sono titoli di credito, che possono essere emesse solo dalle società per azioni.
Possiamo avere tipi speciali di obbligazioni:
• obbligazioni indicizzate: la quantificazione della somma dovuta è collegata a vari parametri
• obbligazioni convertibili in azioni: diritto dell’obbligazionista all’assegnazione di azioni in cambio
delle obbligazioni possedute, sulla base di un rapporto di cambio (le obbligazioni devono essere
poi offerte in opzione)
• obbligazioni garantite: si garantisce un minimo rendimento del tasso d’interesse
• obbligazioni subordinate: il rimborso del capitale è subordinato alla soddisfazione di altri diritti degli
altri creditori
• obbligazioni in warrant: diritto di acquisto e sottoscrizione di azioni
Salvo diversa disposizione dello statuto, l’emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori
(perché i soci non versano nulla). Ci sono delle eccezioni, quando ad esempio c’è la possibilità di
convertirle in azioni, in cui la competenza è dell’assemblea straordinaria
I limiti legati all’emissione: possono emettere obbligazioni per una somma non eccedente al doppio
del capitale sociale (per circoscrivere il rischio).
Alcune deroghe a questo limite: può essere superato se le obbligazioni emesse in precedenza sono
destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale
(perché la banca ne garantisce la solvenza); il limite non assoggetta l’emissione di obbligazioni
garantite da ipoteca sugli immobili; per le obbligazioni convertibili e le obbligazioni destinate alla
quotazione di mercati regolamentati.
La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o
distribuire riserve se rispetto all’ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione, il limite prima
citato non risulta più rispettato.
Può esistere l’assemblea degli obbligazionisti, delibera sui seguenti argomenti: nomina di un
rappresentante comune (se non viene nominato, verrà nominato dagli amministratori), su eventuali
modifiche, proposte di concordato preventivo o liquidazione della società e altri interessi degli
obbligazionisti. Non significa che gli obbligazionisti non possano agire individualmente.
1.5 STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI
Gli strumenti finanziari partecipativi sono emessi a seguito di apporti che non vengono imputati a
capitale. Forniscono sia diritti patrimoniale che diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea
generale degli azionisti. È una categoria residuale: se non si tratta di azioni né di obbligazioni saranno
gli strumenti finanziari partecipativi. Può anche essere pensato per un soggetto specifico, ad
esempio un soggetto che conferisce servizio d’opera. Anche gli strumenti finanziari vanno imputati a
debito (come le obbligazioni)
1.6 CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale nominale è un’entità numerica, ovvero il valore della sommatoria dei conferimenti
che viene iscritto in bilancio. Ci riferiamo quindi all’insieme dei mezzi originariamente prestati dai soci
a copertura di un valore prestabilito risultante dallo statuto.
Ha carattere di invariabilità nel tempo (tranne che per eventuali operazioni sul capitale) e hanno un
vincolo di non distribuzione (es. in caso di perdita del capitale sociale)
Il capitale sottoscritto è il capitale che i soci si sono obbligati a conferire (non è detto che il capitale
sottoscritto sia uguale al capitale versato).
Il capitale deliberato è il capitale che l’assemblea ha deliberato di aumentare o diminuire (si ha in una
fase intermedia).
1.7 PATRIMONIO
Il patrimonio è il complesso delle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla società. In un
primo momento il patrimonio netto e il capitale possono coincidere. Il patrimonio netto è composto
dal capitale, dalle riserve (legale, statutarie, disponibili o facoltative) e dall’utile non ancora distribuito.
La disciplina del patrimonio:
• il patrimonio ha un vincolo di destinazione: viene messo al passivo dello Stato Patrimoniale. Si
chiama anche passivo ideale, per vedere se nel corso di un esercizio sono stati prodotti flussi
reddituali tali da poter bilanciare la situazione patrimoniale. Questo passivo ideale, con il passivo
reale (debiti, fondi rischi) formano il passivo dello stato patrimoniale.
• non si hanno diritto agli utili se non si supera il patrimonio netto
• nella perdita di esercizio, si usano le riserve nell’ordine previsto e se ci sono ulteriori perdite si usa
poi il capitale
1.8 RISERVE
La riserva legale viene costituita dall’accantonamento di ogni esercizio pari ad 1/20 dell’utile fino a
quando non si raggiunge 1/5 del capitale sociale.
1.9 BILANCIO D’ESERCIZIO
Il bilancio di esercizio viene redatto dagli amministratori. È composto da quattro documenti:
• stato patrimoniale: conferisce una rappresentazione statica della situazione patrimoniale della
società. Gli elementi possono essere attivi e passivi (sono suscettibili di valutazione economica)
• conto economico: conferisce un’evoluzione economica dell’impresa. I componenti di reddito
possono essere positivi (ricavi) e negativi (costi)
• rendiconto finanziaria: interessa la dimensione finanziaria ed evidenzia la componente delle
disponibilità liquide (denaro in cassa e valori assimilati)
• nota integrativa: documento descrittivo per chiarire i due documenti quantitativi ed esplicare i valori
espressi riguardo le notizie sulla consistenza del loro contenuto e dal processo di valutazione che ha
portato ad assegnare quel valore.
OPERAZIONI SUL CAPITALE
Per modificare il capitale nominale c’è una disciplina rigorosa perché c’è bisogno di una modifica
dello statuto e quindi di una assemblea straordinaria.
1.1 CREAZIONE AZIONI - AUMENTO DEL CAPITALE
Può essere gratuito (nominale) o a pagamento (reale).
L’aumento di capitale nominale è un mero spostamento contabile di imputazione a capitale di valori
patrimoniali già presenti in società al fine di modificare il capitale. Serve per partecipare ad appalti o
gare (è una cosa fittizia perché non emetto azioni e verso, ma aumento il valore nominale dell’azione
già in circolazione o emetto delle nuove con lo stesso valore nominale).
L’aumento di capitale reale non può essere eseguito (ma possono solo deliberare) finché le azioni
precedentemente emesse (alla sottoscrizione del capitale) non siano state liberate (= sono stati
pagati tutti i conferimenti). I nuovi sottoscrittori delle nuovi azioni devono versare all’atto della
sottoscrizione almeno il 25% dei conferimenti (contratto consensuale) . Non si può aumentare solo in
termini di denaro, ma anche di beni in natura o crediti (bisogna prima effettuare una perizia giuridica
per stimare il suo va
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