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GLI ASSEGNI

Nell'ambito dei titoli di credito l'assegno, nelle sue due varianti fondamentali di bancario e circolare,

compone assieme alla cambiale (anch'essa nelle sue due possibili fattispecie della tratta e del vaglia o

pagherò cambiario), la categoria dei titoli cambiari. È possibile classificare le quattro figure

fondamentali che concorrono a costituire la categoria (cambiale tratta, vaglia o pagherò cambiario,

assegno bancario circolare) secondo due diversi criteri. Il primo criterio attiene alla differente struttura

dei vari titoli, ed in questa prospettiva accomuna quelli contenenti una promessa di pagamento,

rappresentati dall'assegno circolare e dal pagherò cambiario, e rispettivamente, quelli che contengono

invece un ordine di pagamento e che realizzano una delegazione di pagamento che l'emittente rivolge

a un terzo, rappresentati invece dalla cambiale tratta e dall'assegno bancario. Il secondo criterio

riguarda la diversa funzione dei titoli: strumento di credito la cambiale (tratta e pagherò); mezzo di

pagamento l'assegno (bancario e circolare). La funzione solutoria che tendenzialmente connota

l'assegno ne caratterizza l'intera disciplina, marcandone i profili differenziali salienti rispetto a quella

della cambiale.

L’assegno bancario - I requisiti di completezza dell'assegno bancario sono: la denominazione

inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui il titolo è redatto; l'ordine incondizionato

di pagare una somma determinata; l'indicazione del trattario; il luogo di pagamento; data e luogo di

emissione; sottoscrizione del traente. Le conseguenze giuridiche derivanti dalla mancanza di anche

uno soltanto dei requisiti necessari fanno sì che il titolo non valga come assegno bancario. La comune

opinione esclude la validità dell'assegno incompleto anche quando la mancata indicazione di alcuni

elementi del titolo sia correlata ad un accordo in base al quale l'emittente autorizzi il futuro

All’interno della disciplina

riempimento secondo patti convenuti (si parla di emissione in bianco).

manca una norma che riconosce in modo espresso la possibilità delle emissioni in bianco della

cambiale, e l'assenza di una tale previsione si spiega avendo riguardo alla sua non compatibilità con la

funzione specifica di pagamento del titolo, che rende invalido il conseguente patto di riempimento per

violazione delle norme imperative che concernono l'assegno. A proposito delle indicazioni di somma,

nei moduli prestampati in uso nell'operatività concreta è sempre richiesta la duplice indicazione di

somma, in lettere ed in cifre, e occorre aggiungere qualche parola sulla data di emissione e sulla

sottoscrizione del traente. Per quanto riguarda la data, requisito che fissa l'inizio della decorrenza del

termine di presentazione dell'assegno, è necessario porre il problema della sua falsità, che si realizza

in caso di retrodatazione o di datazione posteriore, espedienti con i quali il traente mira ad annullare,

ridurre e a prorogare il termine di presentazione. La postdatazione è consentita soltanto se non

superiore ai quattro giorni ed è giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire l'assegno

al destinatario ma non è, in ogni caso, vincolante: l'assegno, infatti, essendo un titolo imperativamente

pagabile a vista, anche se post datato, è pagabile nel giorno della sua presentazione. Ciò comporta che

il titolo venga considerato non più un mezzo solutorio, ma uno strumento di credito. L'eventuale ante

o post-datazione e, quindi la falsità della data, non incide comunque sulla validità dell'assegno come

titolo cambiario. Quanto alla firma di traenza, occorre ricordare che nella pratica bancaria, al

momento dell'apertura di un conto, il cliente rilascia una firma, contenuta nel cosiddetto specimen, la

quale diventa il modello di confronto delle sottoscrizioni degli assegni e degli atti da lui provenienti.

L'assegno bancario si caratterizza per contenere, nello stesso documento, l'ordine del traente al

trattario di pagare e, sottintesa, la promessa del traente al prenditore di far pagare, alla quale si

aggiunge una delegazione di pagamento rivolta dal traente al trattario. La struttura dell'assegno

bancario è, pertanto, identica a quella della cambiale tratta, fermo restando la diversa funzione dei due

titoli. Ne derivano tre diverse specie di rapporti:

▪ il rapporto di valuta, che intercorre fra il traente ed il prenditore

▪ il rapporto di provvista, che intercorre fra il traente e il trattario

▪ il cosiddetto terzo rapporto, che intercorre fra il trattario ed il portatore

La normativa sancisce l'assunzione inderogabile da parte del traente dell'obbligazione cambiaria di

pagare, qualora il trattario non paghi. Quanto al rapporto di provvista, nell'assegno bancario, assume

obbligatoriamente una fisionomia peculiare, sia con riguardo ai caratteri soggettivi, in quanto il

trattario del titolo emesso e pagabile in Italia deve essere un banchiere, sia riguardo ai rapporti

oggettivi (esistenza e disponibilità di fondi) del rapporto ed è questa una delle principali

caratteristiche distintive rispetto alla cambiale. La qualità di banchiere del trattario concreta un

requisito sostanziale dell'assegno a pena di invalidità e presuppone l'autorizzazione all'esercizio

dell'attività bancaria secondo la disciplina dettata dal testo unico bancario. I due requisiti che

riguardano i caratteri oggettivi del rapporto attengono invece alla regolarità del titolo e la loro

violazione non inficia la validità dell'assegno bancario, pur comportando sanzioni di carattere

amministrativo e civile, oltre che fiscali. L'esistenza di fondi disponibili è requisito che la comune

opinione ritiene adempiuto quando, per una qualsiasi causa giustificativa (come ad esempio l'apertura

di credito o di qualsiasi altro contratto bancario in conto corrente), il trattario sia obbligato a tenere a

disposizione del traente una certa somma per un periodo di tempo determinato o anche indeterminato,

con l'accordo che l'utilizzazione dei fondi tenuti a disposizione avvenga mediante emissione di

assegni, con il conseguente impegno della banca di pagare alla presentazione del titolo il relativo

importo corrispondente all'ammontare dei fondi oppure ad una frazione degli stessi. Venendo, infine,

al rapporto fra trattario e portatore (cosiddetto terzo rapporto), principio fondamentale ed inderogabile

della disciplina dell'assegno bancario è quello secondo cui l'emissione e la circolazione dell'assegno

bancario non possono mai comportare una responsabilità cambiaria del trattario, che rimane estraneo

al nesso cartolare fra traente e prenditore, per il pagamento del titolo. È inoltre esclusa la possibilità di

configurare un obbligo di pagamento del trattario verso il portatore sul piano extra cartolare, fatte

salve alcune ipotesi eccezionali nell'ambito negoziale (si pensi, ad esempio, alla responsabilità

conseguente all'assunzione da parte del trattario dell'obbligo di pagare verso un singolo portatore), e le

ipotesi di responsabilità previste dall'ultimo comma dell'articolo 41 per l'assegno sbarrato, per

l'assegno da accreditare, per l'assegno non trasferibile e peculiari fattispecie di obbligo della banca di

pagare in solido con il traente, e quindi di responsabilità del trattario nei confronti del portatore, sono

poi configurate nella disciplina sanzionatoria dell'assegno. In conclusione, il trattario che paga

l'assegno bancario, lo fa soltanto ed esclusivamente perché a ciò è obbligato, nei limiti dei fondi

disponibili, verso il traente, in virtù della convenzione di assegno, ed il suo pagamento, attuando la

delegazione propria dell'assegno bancario, comporta la liberazione del traente dall'obbligazione

assunta con l'emissione e la conteggiabilità (addebito) del pagamento nel rapporto di provvista.

L’assegno bancario, inoltre, è un pagamento esecutivo, questo significa che il mancato pagamento

attribuisce al prenditore la possibilità di rivalersi sui destinatari obbligati, in base alla responsabilità di

disciplina sanzionatoria dell’assegno bancario e

questi ultimi in materia di attraverso la cosiddetta

azione di regresso.

La circolazione dell'assegno bancario è disciplinata in termini sostanzialmente identici a quelli della

cambiale, fatte salve le principali differenze dovute alla funzione di pagamento proprio dell'assegno

bancario e quindi: il divieto al trattario di inserirsi nella circolazione del titolo (nullità della girata del

trattario); la mancanza di una norma sulla girata a titolo di pegno e, infine, l'assegno bancario, a

differenza della cambiale, può assumere la forma di titolo al portatore e seguire la relativa legge di

circolazione. Sul piano normativo la disciplina stabiliva il divieto di emissione al portatore e

a 12.500 €,

l'obbligatorietà della clausola di intrasferibilità sull'assegno di importo superiore e

successivamente, il decreto legislativo n. 231 del 2007 ha confermato queste prescrizioni, prevedendo

quale limite minimo per l'obbligo di intrasferibilità degli assegni l'importo di 12.500 €. Oggi la soglia

del divieto di emissione al portatore e di obbligatorietà della clausola di intrasferibilità è stata

pari o superiore a 1.000 €.

abbassata all'importo Inoltre, il suddetto decreto ha stabilito che i moduli di

assegni bancari o postali vengano rilasciati al cliente già muniti della clausola di non trasferibilità,

fatta salva la possibilità per il cliente stesso di richiederne, per iscritto, il rilascio in forma libera.

L'assegno bancario è titolo imperativamente pagabile a vista e qualsiasi clausola si ha per non scritta.

L'assegno è pagabile nel giorno della presentazione anche se e post datato e qualsiasi contrario

emittente

accordo fra l’ ed il prenditore è nullo per la violazione delle norme imperative che

riguardano l'assegno. L'assegno è assoggettato a termini brevi di presentazione di 8 giorni se il titolo è

pagabile nel Comune di emissione e di 15 se in un comune diverso, conteggiabili dal giorno che

compare sull'assegno come data di emissione (l’inutile scadenza del termine di legge non comporta

l'impagabilità del titolo, salvo il caso in cui il trattante abbia ordinato al trattario di non pagarlo con la

cosiddetta revoca dell'assegno). La morte del traente e la sua sopravvenuta incapacità dopo

l’emissione lasciano inalterati gli effetti dell'assegno bancario. Normalmente il prenditore del titolo

non lo presenta per il pagamento direttamente allo s

Dettagli
A.A. 2022-2023
57 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mariagraziacir di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnica bancaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Tucci Andrea.