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CREDITO FONDIARIO
A queste tipologie (finanziamento, disponibilità e liquidità), c’è un altro contratto di credito che è stato
tipizzato da poco e che molti scambiano col mutuo, cioè il credito fondiario. Se diamo un’occhiata al capo v
del TUB, ci sono diverse categorie di credito (fondiario, delle opere pubbliche, agrario e peschereccio). Sono
dei crediti tipizzati. I crediti delle opere pubbliche, agrario e peschereccio sono sparametrati/svincolati dalla
prima sezione. Il fondiario non è solo il mutuo ma può essere anche un’apertura di credito, che però non si
fa quasi mai.
Art 38 TUB - (Nozione di credito fondiario)
43 1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e
lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
Laddove vi sia: la concessione di un finanziamento da parte di una banca, che sia a medio - lungo termine,
che sia garantito da un’ipoteca, che essa sia di primo grado e che l’ipoteca sia sull’immobile, siamo in
presenza di un fondiario, retto da queste norme che sono favorevoli sia alle banche che ai clienti.
Ricordiamo che il medio termine è il lasso di tempo compreso tra i 18 mesi e i 5 anni, mentre il lungo
termine è quello oltre i 5 anni. Deve essere concessa su un immobile. Ricordiamo che l’ipoteca ha dei gradi
(chi prima iscrive, prima si soddisfa), il grado prende ovviamente effetto dal tempo dell’iscrizione.
Ricordiamo inoltre che:
beni immobili e beni mobili registrati, possono essere soggetti ad ipoteca;
beni mobili, possono essere soggetti solo a pegno.
Dal ’93 abbiamo quindi i 4 contratti tipici e il credito fondiario che può essere a metà tra un contratto di
finanziamento e un contratto di disponibilità.
Ricordiamo l’istituto della revocatoria fallimentare, che è l’azione giudiziaria che il curatore valuta se fare
per risucchiare nell’attivo tutto quello che poco prima del fallimento è uscito dal fallimento e può essere
riportato all’attivo con maggior soddisfazione dei creditori. Questa è la revocatoria fallimentare dei
pagamenti o delle uscite. Accanto a questo mondo della revocatoria fallimentare esiste la revocatoria delle
garanzie, tendente ad annullare le garanzie reali (pegno o ipoteca) costituite nel periodo precedente al
fallimento. Immobili
Mobili Crediti
Im
pr C4 = 1000
C1 = 500 C3 = 400
C2 = 100
Attivo = 1000; Passivo = 2000
Poniamo che io sono in una situazione di rigidità tale da non adempiere alle mie attività con i miei mezzi e
quindi fallisco. Il curatore interroga i creditori per sapere se io veramente devo dare quelle somme.
Nell’ambito dell’attività di recupero dell’attivo, da distribuire, c’è la revocatoria. Se poco prima del
fallimento, l’imprenditore ha pagato C1, il curatore si troverebbe un numero di creditori inferiore, uno stato
passivo inferiore (=1500) e un attivo inferiore (=500). Dividersi 1000 su 2000 implica dare, ad esempio, a
C2=200; dividersi 500 su 1500 significa che C2 si prenderà 130 ad esempio. Questo atto menoma la par
44 condicio creditoria. La revocatoria è quindi quell’atto che risucchia quei 500 all’interno dell’attivo per
distribuire 1000 su 2000 e dividerli su 4 creditori.
La revocatoria della garanzie è un po’ diversa e più complicata. Consideriamo sempre l’esempio di prima. I
creditori sono in par condicio e prendono proporzionalmente dal debitore, salvo i diritti di prelazione, cioè
coloro che si soddisfano prima degli altri. Consideriamo che questi 400 (C3) sono garantiti da un’ipoteca su
un immobile. Questa ipoteca consente di dividere lo stato passivo tra creditori chirografi per 1600 e
creditori ipotecari per 400. In questa situazione C3 si soddisfa per primo e ottiene tutti i 400. I restanti 600
dell’attivo, vengono divisi tra i chirografi; quindi bisogna spalmare i 600 dell’attivo sui 1600. Consideriamo
che questa ipoteca è stata fatta dall’imprenditore prima di fallire. Questo atto menoma le ragioni di credito
dei chirografi. Il curatore ha un’azione tendente a riportare non solo soldi nell’attivo ma anche un’azione
tendente a revocare gli atti di costituzione delle garanzie che danno diritto di prelazione; ovviamente solo
nel periodo precedente al fallimento. L’ipoteca si consolida dopo 1 anno o 2, cioè C3 sa che potrà
soddisfarsi per primo a meno che egli non fallisca entro 1 anno. Tutto questo discorso per dire che l’ipoteca
del credito fondiario si consolida dopo 10 giorni; questo è un vantaggio per le banche che non hanno un
rischio della revocatoria dell’iscrizione ipotecaria. L’anno decorre dalla sentenza che dichiara il fallimento.
Il fallimento, inoltre, blocca le azioni esecutive individuali, cioè si va al riparto fallimentare (tutto in riga,
grande democrazia, pago proporzionalmente, non posso fare un’aggressione del patrimonio). In questo
caso il credito fondiario consente al creditore banca di eseguire individualmente sul patrimonio del fallito.
Questo è un fatto eccezionale; la banca sa di avere non solo l’ipoteca di fatto non revocabile se passano i
fatidici 10 giorni ma ha anche la possibilità di aggredire il patrimonio del finanziato fallito. Questi sono i due
grandi vantaggi delle banche che stanno all’art 39.
Il vantaggio per il cliente sta tutto nell’art 40 TUB.
Art 40 TUB - Estinzione anticipata e risoluzione del contratto
1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito,
corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l’estinzione
contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri
stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni il quale impone la tolleranza
del creditore in caso di ritardo nel pagamento della rata.
Nel caso di mutuo invece:
Art 1819 c.c.
Se stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l’obbligo del
pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l’immediata
restituzione dell’intero.
Questo diritto si chiama decadenza dal beneficio del termine della rateizzazione.
Nel caso di fondiario l’art 40 consente il pagamento ritardato per 6 mesi. Per il cliente che paga in ritardo
entro 6 mesi, la banca non può farlo decadere dal beneficio del termine, non può chiedere l’intero. Però la
banca pone un limite al 2° comma.
45 2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo
stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato
pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
Quindi questo significa che il legislatore ha consentito di pagare in ritardo di un mese e per 7 volte fino a 6
mesi. Se pago al 181° giorno sono in condizione tale che la banca può richiedermi l’intero.
Il contratto fondiario ha 2 vantaggi per la banca in sede di fallimento e 1 per i clienti in sede di
adempimento dell’obbligazione di restituzione rateizzata.
Il credito fondiario non è un credito di scopo (necessaria presenza di un’ipoteca), mentre il credito agrario,
peschereccio e di opere pubbliche sono credi di scopo, nel senso che non sono legati ad una garanzia e
quindi l’utilizzo della somma è vincolato. C’è inoltre un’attività di monitoraggio della banca. Questa
differenza assume rilievo per l’adempimento del mutuatario. (il libro lo spiega bene)
Lezione 13 - 22 ottobre
Aggiungo un pezzo del 1843 alla parte sulla struttura+ seconda parte del 1845.
Riprende credito fondiario:
Vantaggi della banca in punto di revocatoria, possibilità di continuare le esecuzioni sul patrimonio
del debitore (mutuatario) nonostante il suo fallimento.
Articolo 40: nonostante ci sia un tasso di mora nel calcolo degli interessi, il mutuatario di un credito
fondiario rateizzato può pagare in ritardo fino a 30 giorni senza rischiare la decadenza del beneficio
del termine e addirittura può pagare in ritardo fino a 7 volte anche non consecutive fino a sei mesi
senza rischiare tale beneficio.
Fondiario: caratterizzato dalla necessaria presenza della garanzia ipotecaria, ma non è un credito di
scopo (cioè destinato al fondo o alla costruzione immobiliare). Il credito immobiliare, invece, è un
esempio di credito di scopo.
Altri 3 crediti di scopo previsti dal Testo unico sono agrario/peschereccio/alle opere
pubblichequindi se l’affidato si discostasse nell’utilizzo dalle somme pervenutegli dalla banca
dallo scopo prefigurato dal legislatore, sarebbe inadempiente al contratto e potrebbe subire la
risoluzione dello stesso e una richiesta del risarcimento dei danni.
Domanda: norma sul credito fondiario
art 40 testo unico 1 parte: nel credito fondiario, il debitore (mutuatario o accreditato se si attui con
apertura di credito o con un contratto di disponibilità) ha la facoltà di estinguere anticipatamente in tutto o
in parte il proprio debito corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso omnicomprensivo per
l’estinzione contrattualmente stabilito.
Il diritto all’estinzione è salvaguardato dalla legge/le parti fissano un compenso secondo criteri stabiliti dal
CIC e tali criteri devono essere resi trasparenti ex-ante. La banca quindi chiede di essere risarcita per il
46 mancato guadagno che avrebbe altrimenti ottenuto per tutto il periodo successivo grazie al pagamento
degli interessi.
In parte rimodulare il piano d’ammortamento
Tasso di interesse di solito è uno 0,…
Recenti discipline di dettaglio
Esse si ricollegano anche alla cosiddetta portabilità del mutuo (possibilità di passare da una banca all’altra
senza subire oneri di chiusura e di nuova attivazione).
Determinati mutui (per esempio il mutuo prima casa) possono essere chiusi anche senza questo compenso
specifico stabilito dall’articolo 40.
Argomenti della lezione
-apertura di credito
-anticipazione bancaria
Apertura di credito (art.1842 codice)
E’ un contratto tipico, molto diffuso tra i contratti di credito, sicuramente il più comune.
Rientrano in questa tipologia tutti quei contartti caratterizzati dalla disponibilità, indipendentemente dal
nome tecnico dato dalla prassi bancaria (elasticità di cassa, scoperto di conto, apertura in conto).
--Nozione di questo contratto (art.1842):
… ‘è un contratto con il quale la banca si obbliga a TENERE (e non a METTERE) a disposizione dell’altra
parte (accreditato, cliente affidato) una