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CAPITOLO 43 GLI STRUMENTI BANCARI DI PAGAMENTO

Gli strumenti di pagamento riguardano una prospettiva funzionale e condividono tutti la stessa

funzione di mezzi solutori diversi dalla moneta legale. Vengono definiti i bancari perché

concettualmente riferibili all'organizzazione bancarie nella sua funzione di intermediari nei

pagamenti. Se è vero che l'attività di intermediazione nei pagamenti è tipicamente esercitata dalle

banche, non è vero che sempre si tratti di un'attività ad essere soltanto esclusivamente riservata.

Infatti, l'attività di emissione di moneta elettronica può essere esercitata anche da imprese diverse

dalle banche come gli IMEL, così come la prestazione di servizi di pagamento che può essere

esercitata dagli istituti di pagamento. È frequente, la qualificazione degli strumenti di pagamento

diversi dalla moneta legale in termini di moneta bancaria ho del suo sinonimo moneta scritturale. La

locuzione moneta bancaria pone chiaramente l'accento sulla necessità dell'intervento di una banca

nell'operazione, quanto la circolazione di questa moneta presuppone, in linea di principio, la titolarità

da parte di almeno uno dei soggetti interessati di un conto corrente bancario sul quale annotare i

relativi movimenti; l'espressione moneta scritturale mette in evidenza la sua attitudine ad essere

trasferita da un conto ad un altro senza lo spostamento materiale di denaro contante, ma soltanto

mediante scritturazioni bancarie. occorre tuttavia tener conto che non vi è una perfetta coincidenza

dell'area degli strumenti bancari di pagamento con quella della moneta bancaria, facendo parte della

prima anche figure che non rientrano nella seconda: si pensi, ad esempio, alla moneta elettronica che è

uno strumento svincolato da ogni necessità di appoggio ad un conto corrente bancario.

Secondo l'articolo 1277, i debiti pecuniari (vale a dire i debiti di denaro), si estinguono con moneta

avente corso legale nello stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Secondo

l'opinione più tradizionale, poiché l'obbligazione pecuniaria si estingue sulla comunità legale, credi

banconote e moneta metallica di visionaria aventi corso legale nello stato, e poiché deve essere

adempiuta al domicilio del creditore, il pagamento effettuato con strumenti diversi dalla moneta legale

integra una prestazione diversa da quella dovuta, quindi una datio in solutum. L'efficacia liberatoria di

un tale pagamento presuppone il preventivo assenso del creditore ovvero la sua accettazione. Una

diversa opinione riconosce che il pur necessario consenso del creditore alla prestazione diversa da

quella dovuta, ho la sua accettazione, possano manifestarsi in forma tacita (ad esempio con la

prolungata accettazione da parte del creditore di pregressi i pagamenti effettuati con strumenti diversi

dalla moneta legale come assegni o vaglia postali oppure mediante l'indicazione di un conto corrente

bancario). In un'ottica ancor più liberale, sono state valorizzate le regole della buona fede e della

correttezza che informano il diritto delle obbligazioni, in base alle quali quei comportamenti di

consenso accettazione tacita del pagamento effettuato con strumenti diversi dalla moneta legale,

renderebbero comunque del tutto contrario a buona fede il rifiuto di riceverlo. La locuzione di moneta

legale è stata letta anche in termini diversi da quelli finora presupposti, in quanto vi è chi ritiene che la

(lira un tempo e oggi l’euro)

formula sia da intendere con riferimento all'unità monetaria nazionale e

non ai prezzi monetari che ne rappresentano lo strumento di identificazione materiale e che, pertanto,

tale locuzione si limiterebbe soltanto ad attribuire alla moneta legale la qualità di mezzo di pagamento

non rifiutabile. A dirimere contrastanti orientamenti emersi, sono intervenute le sezioni unite della

Corte di Cassazione, secondo la quale l'espressione è moneta avente corso legale nel territorio dello

Stato al momento del pagamento, significa che i mezzi monetari impiegati si debbono riferire al

sistema valutario nazionale, senza che se ne possa indurre alcuna definizione della fattispecie del

pagamento solutorio: l'oggetto del pagamento non è, cioè la moneta avente corso legale, ma il valore

monetario, la quantità di denaro. Ne deriva che risultano ammissibili altri sistemi di pagamento,

purché garantiscano al creditore lo stesso effetto del pagamento per contanti, fornendo la disponibilità

della somma di denaro dovuta. Il debitore ha la facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta legale o

mediante consegna, ad esempio, di un assegno circolare: nel primo caso il creditore non può rifiutare

il pagamento, come può invece nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole

della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione con effetto liberatorio del

debitore si verifica, nel primo caso, la consegna della moneta e, nel secondo, quando il creditore

acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro.

GLI ASSEGNI

Nell'ambito dei titoli di credito l'assegno, nelle sue due varianti fondamentali di bancario e circolare,

compone assieme alla cambiale (anch'essa nelle sue due possibili fattispecie della tratta e del vaglia o

pagherò cambiario), la categoria dei titoli cambiari. È possibile classificare le quattro figure

fondamentali che concorrono a costituire la categoria (cambiale tratta, vaglia o pagherò cambiario,

assegno bancario circolare) secondo due diversi criteri. Il primo criterio attiene alla differente struttura

dei vari titoli, ed in questa prospettiva accomuna quelli contenenti una promessa di pagamento,

rappresentati dall'assegno circolare e dal pagherò cambiario, e rispettivamente, quelli che contengono

invece un ordine di pagamento e che realizzano una delegazione di pagamento che l'emittente rivolge

a un terzo, rappresentati invece dalla cambiale tratta e dall'assegno bancario. Il secondo criterio

riguarda la diversa funzione dei titoli: strumento di credito la cambiale (tratta e pagherò); mezzo di

pagamento l'assegno (bancario e circolare). La funzione solutoria che tendenzialmente connota

l'assegno ne caratterizza l'intera disciplina, marcando nei profili differenziali salienti rispetto a quella

della cambiale.

L’assegno bancario - I requisiti di completezza dell'assegno bancario sono: la denominazione

inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui il titolo è redatto; l'ordine incondizionato

di pagare una somma determinata; l'indicazione del trattario; il luogo di pagamento; data e luogo di

emissione; sottoscrizione del traente. Le conseguenze giuridiche determinano la mancanza di anche

uno soltanto dei requisiti necessari fanno sì che il titolo non vale come assegno bancario. La comune

opinione esclude la validità dell'assegno incompleto anche quando la mancata indicazione di alcuni

elementi del titolo sia correlata ad un accordo in base al quale l'emittente autorizzi il futuro

All’interno della disciplina

riempimento secondo patti convenuti (ti parla di emissione in bianco).

manca una norma che riconosce in modo espresso la possibilità delle emissioni in bianco della

cambiale, e l'assenza di una tale previsione si spiega avendo riguardo alla sua non compatibilità con la

funzione specifica di pagamento del titolo, che rende invalido il conseguente patto di riempimento per

violazione delle norme imperative che concernono l'assegno. A proposito delle indicazioni di somma,

nei moduli prestampati in uso nell'operatività concreta è sempre richiesta la duplice indicazione di

somma, il lettere ed in cifre, e occorre aggiungere qualche parola sulla data di emissione e sulla

sottoscrizione del traente. Per quanto riguarda la data, requisito che fissa all'inizio della decorrenza del

termine di presentazione dell'assegno, tipo porre il problema della sua falsità, si realizza in caso di

retrodatazione o di datazione posteriore, espedienti con i quali il traente mira ad annullare, ridurre e a

prorogare il termine di presentazione. La postdatazione è consentita soltanto se non superiore ai

quattro giorni ed è giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire l'assegno al

destinatario ma non è, in ogni caso, vincolante: l'assegno, infatti, essendo un titolo imperativamente

pagabile a vista, anche se post datato, pagabile nel giorno della sua presentazione. Ciò comporta che il

titolo venga considerato non più un mezzo assolutorio, ma uno strumento di credito. L'eventuale ante

o post-datazione e, quindi la falsità della data, non incide comunque sulla validità dell'assegno come

titolo cambiario. Quanto alla firma di traenza, occorre ricordare che nella pratica bancaria, al

momento dell'apertura di un conto, il cliente rilascia una firma, contenuta nel cosiddetto specimen, la

quale diventa il modello di confronto delle sottoscrizioni degli assegni e degli atti da lui provenienti.

L'assegno bancario si caratterizza per contenere, nello stesso documento, l'ordine del traente al

trattario di pagare e, sottintesa, la promessa del traente al prenditore di far pagare, alla quale si

aggiunge una delegazione di pagamento rivolta dal traente al trattario. La struttura dell'assegno

bancario è, pertanto, identica quella della cambiale tratta, fermo restando la diversa funzione dei due

titoli. Ne derivano tre diverse specie di rapporti:

▪ il rapporto di valuta, che intercorre fra il traente ed il prenditore

▪ il rapporto di provvista, che intercorre fra il traente e il trattario

▪ il cosiddetto terzo rapporto, che intercorre fra il trattario ed il portatore

la normativa sancisce l'assunzione inderogabile da parte del traente dell'obbligazione cambiaria di

pagare, qualora il trattario non paghi. Quanto al rapporto di provvista, nell'assegno bancario, assume

obbligatoriamente una fisionomia peculiare, sia con riguardo ai caratteri soggettivi, in quanto il

trattario del titolo emesso è pagabile in Italia deve essere un banchiere, sia riguardo ai rapporti

oggettivi ( esistenza disponibilità di fondi) del rapporto ed è questa una delle principali caratteristiche

distintive rispetto alla cambiale. La qualità di banchiere del trattario concreta un requisito sostanziale

dell'assegno appena di invalidità e presuppone l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria

secondo la disciplina del tata dal testo unico bancario. I due requisiti che riguardano i caratteri

oggettivi del rapporto attengono invece alla regolarità del titolo e la loro violazione non inficia la

validità dell'assegno bancario, pur comportando sanzioni di carattere ammini

Dettagli
A.A. 2022-2023
57 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mariagraziacir di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Robustella Carmela.