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CAPITOLO 43 GLI STRUMENTI BANCARI DI PAGAMENTO
Gli strumenti di pagamento riguardano una prospettiva funzionale e condividono tutti la stessa
funzione di mezzi solutori diversi dalla moneta legale. Vengono definiti i bancari perché
concettualmente riferibili all'organizzazione bancarie nella sua funzione di intermediari nei
pagamenti. Se è vero che l'attività di intermediazione nei pagamenti è tipicamente esercitata dalle
banche, non è vero che sempre si tratti di un'attività ad essere soltanto esclusivamente riservata.
Infatti, l'attività di emissione di moneta elettronica può essere esercitata anche da imprese diverse
dalle banche come gli IMEL, così come la prestazione di servizi di pagamento che può essere
esercitata dagli istituti di pagamento. È frequente, la qualificazione degli strumenti di pagamento
diversi dalla moneta legale in termini di moneta bancaria ho del suo sinonimo moneta scritturale. La
locuzione moneta bancaria pone chiaramente l'accento sulla necessità dell'intervento di una banca
nell'operazione, quanto la circolazione di questa moneta presuppone, in linea di principio, la titolarità
da parte di almeno uno dei soggetti interessati di un conto corrente bancario sul quale annotare i
relativi movimenti; l'espressione moneta scritturale mette in evidenza la sua attitudine ad essere
trasferita da un conto ad un altro senza lo spostamento materiale di denaro contante, ma soltanto
mediante scritturazioni bancarie. occorre tuttavia tener conto che non vi è una perfetta coincidenza
dell'area degli strumenti bancari di pagamento con quella della moneta bancaria, facendo parte della
prima anche figure che non rientrano nella seconda: si pensi, ad esempio, alla moneta elettronica che è
uno strumento svincolato da ogni necessità di appoggio ad un conto corrente bancario.
Secondo l'articolo 1277, i debiti pecuniari (vale a dire i debiti di denaro), si estinguono con moneta
avente corso legale nello stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Secondo
l'opinione più tradizionale, poiché l'obbligazione pecuniaria si estingue sulla comunità legale, credi
banconote e moneta metallica di visionaria aventi corso legale nello stato, e poiché deve essere
adempiuta al domicilio del creditore, il pagamento effettuato con strumenti diversi dalla moneta legale
integra una prestazione diversa da quella dovuta, quindi una datio in solutum. L'efficacia liberatoria di
un tale pagamento presuppone il preventivo assenso del creditore ovvero la sua accettazione. Una
diversa opinione riconosce che il pur necessario consenso del creditore alla prestazione diversa da
quella dovuta, ho la sua accettazione, possano manifestarsi in forma tacita (ad esempio con la
prolungata accettazione da parte del creditore di pregressi i pagamenti effettuati con strumenti diversi
dalla moneta legale come assegni o vaglia postali oppure mediante l'indicazione di un conto corrente
bancario). In un'ottica ancor più liberale, sono state valorizzate le regole della buona fede e della
correttezza che informano il diritto delle obbligazioni, in base alle quali quei comportamenti di
consenso accettazione tacita del pagamento effettuato con strumenti diversi dalla moneta legale,
renderebbero comunque del tutto contrario a buona fede il rifiuto di riceverlo. La locuzione di moneta
legale è stata letta anche in termini diversi da quelli finora presupposti, in quanto vi è chi ritiene che la
(lira un tempo e oggi l’euro)
formula sia da intendere con riferimento all'unità monetaria nazionale e
non ai prezzi monetari che ne rappresentano lo strumento di identificazione materiale e che, pertanto,
tale locuzione si limiterebbe soltanto ad attribuire alla moneta legale la qualità di mezzo di pagamento
non rifiutabile. A dirimere contrastanti orientamenti emersi, sono intervenute le sezioni unite della
Corte di Cassazione, secondo la quale l'espressione è moneta avente corso legale nel territorio dello
Stato al momento del pagamento, significa che i mezzi monetari impiegati si debbono riferire al
sistema valutario nazionale, senza che se ne possa indurre alcuna definizione della fattispecie del
pagamento solutorio: l'oggetto del pagamento non è, cioè la moneta avente corso legale, ma il valore
monetario, la quantità di denaro. Ne deriva che risultano ammissibili altri sistemi di pagamento,
purché garantiscano al creditore lo stesso effetto del pagamento per contanti, fornendo la disponibilità
della somma di denaro dovuta. Il debitore ha la facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta legale o
mediante consegna, ad esempio, di un assegno circolare: nel primo caso il creditore non può rifiutare
il pagamento, come può invece nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole
della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione con effetto liberatorio del
debitore si verifica, nel primo caso, la consegna della moneta e, nel secondo, quando il creditore
acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro.
GLI ASSEGNI
Nell'ambito dei titoli di credito l'assegno, nelle sue due varianti fondamentali di bancario e circolare,
compone assieme alla cambiale (anch'essa nelle sue due possibili fattispecie della tratta e del vaglia o
pagherò cambiario), la categoria dei titoli cambiari. È possibile classificare le quattro figure
fondamentali che concorrono a costituire la categoria (cambiale tratta, vaglia o pagherò cambiario,
assegno bancario circolare) secondo due diversi criteri. Il primo criterio attiene alla differente struttura
dei vari titoli, ed in questa prospettiva accomuna quelli contenenti una promessa di pagamento,
rappresentati dall'assegno circolare e dal pagherò cambiario, e rispettivamente, quelli che contengono
invece un ordine di pagamento e che realizzano una delegazione di pagamento che l'emittente rivolge
a un terzo, rappresentati invece dalla cambiale tratta e dall'assegno bancario. Il secondo criterio
riguarda la diversa funzione dei titoli: strumento di credito la cambiale (tratta e pagherò); mezzo di
pagamento l'assegno (bancario e circolare). La funzione solutoria che tendenzialmente connota
l'assegno ne caratterizza l'intera disciplina, marcando nei profili differenziali salienti rispetto a quella
della cambiale.
L’assegno bancario - I requisiti di completezza dell'assegno bancario sono: la denominazione
inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui il titolo è redatto; l'ordine incondizionato
di pagare una somma determinata; l'indicazione del trattario; il luogo di pagamento; data e luogo di
emissione; sottoscrizione del traente. Le conseguenze giuridiche determinano la mancanza di anche
uno soltanto dei requisiti necessari fanno sì che il titolo non vale come assegno bancario. La comune
opinione esclude la validità dell'assegno incompleto anche quando la mancata indicazione di alcuni
elementi del titolo sia correlata ad un accordo in base al quale l'emittente autorizzi il futuro
All’interno della disciplina
riempimento secondo patti convenuti (ti parla di emissione in bianco).
manca una norma che riconosce in modo espresso la possibilità delle emissioni in bianco della
cambiale, e l'assenza di una tale previsione si spiega avendo riguardo alla sua non compatibilità con la
funzione specifica di pagamento del titolo, che rende invalido il conseguente patto di riempimento per
violazione delle norme imperative che concernono l'assegno. A proposito delle indicazioni di somma,
nei moduli prestampati in uso nell'operatività concreta è sempre richiesta la duplice indicazione di
somma, il lettere ed in cifre, e occorre aggiungere qualche parola sulla data di emissione e sulla
sottoscrizione del traente. Per quanto riguarda la data, requisito che fissa all'inizio della decorrenza del
termine di presentazione dell'assegno, tipo porre il problema della sua falsità, si realizza in caso di
retrodatazione o di datazione posteriore, espedienti con i quali il traente mira ad annullare, ridurre e a
prorogare il termine di presentazione. La postdatazione è consentita soltanto se non superiore ai
quattro giorni ed è giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire l'assegno al
destinatario ma non è, in ogni caso, vincolante: l'assegno, infatti, essendo un titolo imperativamente
pagabile a vista, anche se post datato, pagabile nel giorno della sua presentazione. Ciò comporta che il
titolo venga considerato non più un mezzo assolutorio, ma uno strumento di credito. L'eventuale ante
o post-datazione e, quindi la falsità della data, non incide comunque sulla validità dell'assegno come
titolo cambiario. Quanto alla firma di traenza, occorre ricordare che nella pratica bancaria, al
momento dell'apertura di un conto, il cliente rilascia una firma, contenuta nel cosiddetto specimen, la
quale diventa il modello di confronto delle sottoscrizioni degli assegni e degli atti da lui provenienti.
L'assegno bancario si caratterizza per contenere, nello stesso documento, l'ordine del traente al
trattario di pagare e, sottintesa, la promessa del traente al prenditore di far pagare, alla quale si
aggiunge una delegazione di pagamento rivolta dal traente al trattario. La struttura dell'assegno
bancario è, pertanto, identica quella della cambiale tratta, fermo restando la diversa funzione dei due
titoli. Ne derivano tre diverse specie di rapporti:
▪ il rapporto di valuta, che intercorre fra il traente ed il prenditore
▪ il rapporto di provvista, che intercorre fra il traente e il trattario
▪ il cosiddetto terzo rapporto, che intercorre fra il trattario ed il portatore
la normativa sancisce l'assunzione inderogabile da parte del traente dell'obbligazione cambiaria di
pagare, qualora il trattario non paghi. Quanto al rapporto di provvista, nell'assegno bancario, assume
obbligatoriamente una fisionomia peculiare, sia con riguardo ai caratteri soggettivi, in quanto il
trattario del titolo emesso è pagabile in Italia deve essere un banchiere, sia riguardo ai rapporti
oggettivi ( esistenza disponibilità di fondi) del rapporto ed è questa una delle principali caratteristiche
distintive rispetto alla cambiale. La qualità di banchiere del trattario concreta un requisito sostanziale
dell'assegno appena di invalidità e presuppone l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria
secondo la disciplina del tata dal testo unico bancario. I due requisiti che riguardano i caratteri
oggettivi del rapporto attengono invece alla regolarità del titolo e la loro violazione non inficia la
validità dell'assegno bancario, pur comportando sanzioni di carattere ammini