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PER CONCLUDERE

Le norme giuridiche sono norme sociali con particolari caratteristiche:

1. Sono messaggi il cui corso è influenzato da tutte le variabili del contesto

culturale

2. Allo stesso tempo sono messaggi che si riferiscono a codici di

significazione elaborati in riferimento a una cultura specialistica e a

un sistema organizzato (integrato) di significati, che è il sistema

giuridico, che ha pretesa di completezza e universalità.

SISTEMI GIURIDICI E FUNZIONI DEL DIRITTO (PRIMA PARTE)

Uno o più sistemi giuridici?

Monismo giuridico La concezione monistica e statalistica del diritto è

fondata sul principio di sovranità e del monopolio assoluto di ogni Stato sul

proprio diritto.

Pluralismo giuridico Esiste anche l’ipotesi pluralistica, presente da molti

decenni, sia tra i giuristi che tra i sociologi, che osserva la contemporanea

presenza e convivenza di più ordinamenti giuridici.

La scienza giuridica, proiettata verso scelte pratiche, adotta la prospettiva

prescrittivo.

monistica. Il punto di vista è Questa necessità contribuisce a far

sopravvivere nella cultura giuridica

interna un orientamento monisticostatalistico.

Un conflitto che oppone due o più soggetti e cerca una soluzione giuridica

deve essere regolato secondo il riferimento normativo a un solo

sistema giuridico, che seppure non l’unico deve essere almeno quello

prevalente, con esclusione di ogni altro, se non in posizione subordinata.

lex mercatoria,

Il sistema giuridico può essere transnazionale, p.e. la o

nazionale. Il punto è che: il giudice o l’arbitro chiamato a decidere deve

appunto riferirsi prescrittivamente a un solo un sistema.

la sociologia del diritto, proiettata a scelte puramente scientifiche, adotta la

descrittivo.

prospettiva pluralista. Il punto di vista è Osservando la complessità

della società contemporanea e il fenomeno giuridico come fenomeno culturale,

non possiamo che riconoscere l’esistenza del pluralismo giuridico (interno ed

esterno allo Stato).

l’ordinamento giuridico

SANTI ROMANO –

l’essenziale della concezione del diritto di Romano si può ricondurre a due tesi,

tra loro tanto strettamente congiunte da poter anche essere considerate una

sola:

1. “ogni ordinamento giuridico è un’istituzione, e ogni istituzione è un

ordinamento giuridico”

2. “ci sono tanti ordinamenti giuridici quante istituzioni”

pluralismo giuridico

Il pluralismo giuridico si origina in parte dalla crisi dello stato. Ferrari osserva il

pluralismo giuridico come esito delle trasformazioni sociali contemporanee, che

sono sotto gli occhi di tutti:

- Globalizzazione economica e culturale

- Annullamento degli spazi e dei tempi

- Porosità dei confini, migrazioni di massa, rivendicazioni di gruppi e

sottogruppi

Consapevolezza della dipendenza di “tutto da tutto”, in un mondo divenuto

minuscolo, ove azioni e reazioni di ogni tipo, non importa se coerenti e

contraddittorie, paiono tutte connesse in una sorta di sistema che tutto

ingloba e che comunque risponde a un ordine effimero e precario.

Come negare i caratteri della giuridicità ai sistemi normativi che nascono e

operano al di là e all’interno dei confini dello stato?

p.e. alle nuove forme di sovra-nazionalità e di trans-nazionalità:

dall’Unione europea al Fondo monetario internazionale, alla Organizzazione

mondiale della sanità; dalla riorganizzazione del commercio internazionale,

dalla WTO, all’universalizzazione dei diritti umani; ma anche alle nuove

forme di localismi e regionalismi, frutto per es. del. moltiplicarsi di

rivendicazioni culturali, etniche e perfino campanilistiche.

NB: alla crescente globalizzazione del mondo è direttamente proporzionale

l’aumento dei localismi, fino all’integralismo culturale e giuridico.

Per studiare il fenomeno, la sociologia del diritto elabora nuove categorie come

l’interlegalità.

Osservato dalla prospettiva di Santos, il mondo attuale si presenta come un

reti di interlegalità

tutt’uno solcato da numerose nelle quali ciascun

soggetto si trova contemporaneamente immerso. Dovunque viva e

qualsiasi “etichetta” o “status” di cittadino abbia, ogni soggetto

sociale è in una rete di interlegalità. Vale a dire che, a seconda dei casi, i

suoi atti sono regolati dalla consuetudine familiare, da una legge religiosa, da

una legge dello stato di appartenenza, da una direttiva di un’organizzazione

sovra-nazionale come l’Unione europea, da una regola informale di un’impresa

il cui centro direzionale si trova all’estero, da una normativa economico-

finanziaria imposta da un potere esterno, ecc.

Il pluralismo si riflette anche al livello della convivenza di più sistemi normativi.

In un ambiente complesso come quello della società occidentale

contemporanea, sono molti i sistemi giuridici che si intrecciano o che si

scontrano. Il contesto sociale è continuamente mutevole, profondamente

segnati da diversità culturali, usi locali, asimmetrie di potere e conflitti che

ne derivano, rivendicazioni di ogni genere, fondate su sistemi normativi

spesso neppure praticati da una popolazione individuabile, ma semplicemente

pensati, “concepiti” in funzione della lotta politica.

Un esempio di: “sistema normativo concepito in funzione della lotta politica” 

il gay pride di Milano.

ORDINE ED ENTROPIA DEI SISTEMI GIURIDICI

Il sistema giuridico è un sistema “ordinato”, ma è anche un sistema

“entropico”. Memo: le definizioni di “sistema giuridico” e di “norma” adottate

da Ferrari.

“il sistema giuridico è il sistema delle azioni sociale collegate alle norme

giuridiche”; le norme giuridiche sono atti di comunicazione, “messaggi”, nel

momento in cui vengono enunciate socialmente. Il sistema giuridico è quindi un

sistema di “interazioni comunicative”, in cui si scambiano “messaggi

informare

normativi” destinati a circolare in uno spazio discorsivo e ad coloro

che ne vengono raggiunti.

Il sistema diventa entropico quando questo ordine “salta”. Il sistema giuridico è

un “sistema ordinato” per varie ragioni:

- Perché le interazioni giuridiche seguono schemi prefissati (le regole del

game – Bourdieu)

- Perché le interazioni giuridiche fanno riferimento a codici interpretativi

comuni (cultura giuridica interna, per esempio)

L’entropia può essere descritta come una misura della casualità o del disordine

di un sistema: maggiore è il disordine di un sistema, maggiore è la sua

entropia. Il sistema giuridico diventa entropico quando non ha certezza delle

regole del gioco, perché le opzioni sono molteplici, oppure perché non sono

chiaramente espresse, oppure si prestano a diverse interpretazioni.

Ferrari riprende la definizione di entropia assunta nella teoria dell’informazione:

l’entropia misura l’impedimento alla chiarezza e all’univocità del messaggio;

maggiore è l’entropia, minore è la quantità di informazione. La quantità e la

informazioni

qualità delle che i messaggi convogliano cambia il loro stesso

significato.

- A seconda della complessità:

Del messaggio codificato dal mittente

 Dell’articolazione del processo comunicativo, a partire da quali e

 quanti media che vi intervengono

- In base a:

L’orientamento interpretativo del destinatario del messaggio

Quantità e qualità possono essere in disaccordo, e spesso lo sono. Ciò significa

che un sistema che dà molte informazioni vaghe o contraddittorie è

quantitativamente ricco, ma qualitativamente povero: la sua potenzialità

informativa, per paradosso, è bassa e inaffidabile proprio perché è

troppo alto il numero delle informazioni fornite.

Il sistema giuridico oscilla tra “ordine” ed “entropia”. Uno dei compiti della

sociologia del diritto è anche quello di individuare le variabili che influiscono su

questa oscillazione.

- Quali fattori hanno apportato ordine, quali entropia?

- Non esistono anche fattori che apparentemente accrescono il livello di

entropia, ma in realtà operano in senso ordinatore?

- Siamo sicuri che l’ordine formale di un sistema giuridico sia preferibile a

un certo, ma non eccessivo, grado di entropia?

Non è detto che alcune incertezze interpretative, che per esempio siano

maggiore margine alla discrezionalità al giudice, non possano divenire, talvolta,

utili. Si è sufficientemente riflettuto sul fatto che le dittature spesso si

caratterizzano proprio per creare un diritto perfettamente ordinato e “certo”, a

uno e consumo del dittatore?

PER CONCLUDERE

Il sistema giuridico riferito all’ordinamento statale, dunque al diritto positivo, è

un sistema di azioni sociali, aperto ed elastico.

È un sistema caratterizzato dalla comunicazione, dunque si compone di azioni

comunicative (messaggi normativi).

È un sistema che si pone in un contesto di pluralismo giuridico.

Così concepito, il sistema giuridico è impiegato per l’assolvimento di una

serie di funzioni. 6/11/2024

SISTEMI GIURIDICI E FUNZIONI DEL DIRITTO – II PARTE

A cosa serve il diritto? A quali funzioni adempie il diritto?

L’osservazione di Bobbio erano i primi anni ’70 quando Norberto Bobbio

faceva notare che la differenza profonda tra la teoria generale del diritto, o

comunque la scienza del diritto positivo e la sociologia del diritto era nel fatto

che mentre la prima si occupa della struttura dell’ordinamento

giuridico, la seconda è tesa soprattutto a considerarne la funzione in

rapporto alla società. E continuava Bobbio dicendo che mancavano ancora

studi significativi sul problema della funzione del diritto.

Ferrari passa in disamina le concezioni funzionalistiche del diritto:

- La teoria funzionalistica, o struttural-funzionalista (Parsons) il diritto ha

funzione integrativa

- Il funzionalismo strutturale (Luhmann) il diritto ha funzione di riduzione

della complessità

La critica “eu-funzione” punto debole del funzionalismo sociologico.

 

Anche Merton, dice Ferrari, è un funzionalista, ma introduce accanto al

concetto di funzione positiva anche quelli di:

- Dis-funzione

- Funzione negativa

- Equilibrio precario l’equilibrio è sempre e comunque precario; i fattori,

ino

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Publisher
A.A. 2024-2025
48 pagine
SSD Scienze politiche e sociali SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nicole210 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sociologia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Mittica Maria Paola.