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PER CONCLUDERE
Le norme giuridiche sono norme sociali con particolari caratteristiche:
1. Sono messaggi il cui corso è influenzato da tutte le variabili del contesto
culturale
2. Allo stesso tempo sono messaggi che si riferiscono a codici di
significazione elaborati in riferimento a una cultura specialistica e a
un sistema organizzato (integrato) di significati, che è il sistema
giuridico, che ha pretesa di completezza e universalità.
SISTEMI GIURIDICI E FUNZIONI DEL DIRITTO (PRIMA PARTE)
Uno o più sistemi giuridici?
Monismo giuridico La concezione monistica e statalistica del diritto è
fondata sul principio di sovranità e del monopolio assoluto di ogni Stato sul
proprio diritto.
Pluralismo giuridico Esiste anche l’ipotesi pluralistica, presente da molti
decenni, sia tra i giuristi che tra i sociologi, che osserva la contemporanea
presenza e convivenza di più ordinamenti giuridici.
La scienza giuridica, proiettata verso scelte pratiche, adotta la prospettiva
prescrittivo.
monistica. Il punto di vista è Questa necessità contribuisce a far
sopravvivere nella cultura giuridica
interna un orientamento monisticostatalistico.
Un conflitto che oppone due o più soggetti e cerca una soluzione giuridica
deve essere regolato secondo il riferimento normativo a un solo
sistema giuridico, che seppure non l’unico deve essere almeno quello
prevalente, con esclusione di ogni altro, se non in posizione subordinata.
lex mercatoria,
Il sistema giuridico può essere transnazionale, p.e. la o
nazionale. Il punto è che: il giudice o l’arbitro chiamato a decidere deve
appunto riferirsi prescrittivamente a un solo un sistema.
la sociologia del diritto, proiettata a scelte puramente scientifiche, adotta la
descrittivo.
prospettiva pluralista. Il punto di vista è Osservando la complessità
della società contemporanea e il fenomeno giuridico come fenomeno culturale,
non possiamo che riconoscere l’esistenza del pluralismo giuridico (interno ed
esterno allo Stato).
l’ordinamento giuridico
SANTI ROMANO –
l’essenziale della concezione del diritto di Romano si può ricondurre a due tesi,
tra loro tanto strettamente congiunte da poter anche essere considerate una
sola:
1. “ogni ordinamento giuridico è un’istituzione, e ogni istituzione è un
ordinamento giuridico”
2. “ci sono tanti ordinamenti giuridici quante istituzioni”
pluralismo giuridico
Il pluralismo giuridico si origina in parte dalla crisi dello stato. Ferrari osserva il
pluralismo giuridico come esito delle trasformazioni sociali contemporanee, che
sono sotto gli occhi di tutti:
- Globalizzazione economica e culturale
- Annullamento degli spazi e dei tempi
- Porosità dei confini, migrazioni di massa, rivendicazioni di gruppi e
sottogruppi
Consapevolezza della dipendenza di “tutto da tutto”, in un mondo divenuto
minuscolo, ove azioni e reazioni di ogni tipo, non importa se coerenti e
contraddittorie, paiono tutte connesse in una sorta di sistema che tutto
ingloba e che comunque risponde a un ordine effimero e precario.
Come negare i caratteri della giuridicità ai sistemi normativi che nascono e
operano al di là e all’interno dei confini dello stato?
p.e. alle nuove forme di sovra-nazionalità e di trans-nazionalità:
dall’Unione europea al Fondo monetario internazionale, alla Organizzazione
mondiale della sanità; dalla riorganizzazione del commercio internazionale,
dalla WTO, all’universalizzazione dei diritti umani; ma anche alle nuove
forme di localismi e regionalismi, frutto per es. del. moltiplicarsi di
rivendicazioni culturali, etniche e perfino campanilistiche.
NB: alla crescente globalizzazione del mondo è direttamente proporzionale
l’aumento dei localismi, fino all’integralismo culturale e giuridico.
Per studiare il fenomeno, la sociologia del diritto elabora nuove categorie come
l’interlegalità.
Osservato dalla prospettiva di Santos, il mondo attuale si presenta come un
reti di interlegalità
tutt’uno solcato da numerose nelle quali ciascun
soggetto si trova contemporaneamente immerso. Dovunque viva e
qualsiasi “etichetta” o “status” di cittadino abbia, ogni soggetto
sociale è in una rete di interlegalità. Vale a dire che, a seconda dei casi, i
suoi atti sono regolati dalla consuetudine familiare, da una legge religiosa, da
una legge dello stato di appartenenza, da una direttiva di un’organizzazione
sovra-nazionale come l’Unione europea, da una regola informale di un’impresa
il cui centro direzionale si trova all’estero, da una normativa economico-
finanziaria imposta da un potere esterno, ecc.
Il pluralismo si riflette anche al livello della convivenza di più sistemi normativi.
In un ambiente complesso come quello della società occidentale
contemporanea, sono molti i sistemi giuridici che si intrecciano o che si
scontrano. Il contesto sociale è continuamente mutevole, profondamente
segnati da diversità culturali, usi locali, asimmetrie di potere e conflitti che
ne derivano, rivendicazioni di ogni genere, fondate su sistemi normativi
spesso neppure praticati da una popolazione individuabile, ma semplicemente
pensati, “concepiti” in funzione della lotta politica.
Un esempio di: “sistema normativo concepito in funzione della lotta politica”
il gay pride di Milano.
ORDINE ED ENTROPIA DEI SISTEMI GIURIDICI
Il sistema giuridico è un sistema “ordinato”, ma è anche un sistema
“entropico”. Memo: le definizioni di “sistema giuridico” e di “norma” adottate
da Ferrari.
“il sistema giuridico è il sistema delle azioni sociale collegate alle norme
giuridiche”; le norme giuridiche sono atti di comunicazione, “messaggi”, nel
momento in cui vengono enunciate socialmente. Il sistema giuridico è quindi un
sistema di “interazioni comunicative”, in cui si scambiano “messaggi
informare
normativi” destinati a circolare in uno spazio discorsivo e ad coloro
che ne vengono raggiunti.
Il sistema diventa entropico quando questo ordine “salta”. Il sistema giuridico è
un “sistema ordinato” per varie ragioni:
- Perché le interazioni giuridiche seguono schemi prefissati (le regole del
game – Bourdieu)
- Perché le interazioni giuridiche fanno riferimento a codici interpretativi
comuni (cultura giuridica interna, per esempio)
L’entropia può essere descritta come una misura della casualità o del disordine
di un sistema: maggiore è il disordine di un sistema, maggiore è la sua
entropia. Il sistema giuridico diventa entropico quando non ha certezza delle
regole del gioco, perché le opzioni sono molteplici, oppure perché non sono
chiaramente espresse, oppure si prestano a diverse interpretazioni.
Ferrari riprende la definizione di entropia assunta nella teoria dell’informazione:
l’entropia misura l’impedimento alla chiarezza e all’univocità del messaggio;
maggiore è l’entropia, minore è la quantità di informazione. La quantità e la
informazioni
qualità delle che i messaggi convogliano cambia il loro stesso
significato.
- A seconda della complessità:
Del messaggio codificato dal mittente
Dell’articolazione del processo comunicativo, a partire da quali e
quanti media che vi intervengono
- In base a:
L’orientamento interpretativo del destinatario del messaggio
Quantità e qualità possono essere in disaccordo, e spesso lo sono. Ciò significa
che un sistema che dà molte informazioni vaghe o contraddittorie è
quantitativamente ricco, ma qualitativamente povero: la sua potenzialità
informativa, per paradosso, è bassa e inaffidabile proprio perché è
troppo alto il numero delle informazioni fornite.
Il sistema giuridico oscilla tra “ordine” ed “entropia”. Uno dei compiti della
sociologia del diritto è anche quello di individuare le variabili che influiscono su
questa oscillazione.
- Quali fattori hanno apportato ordine, quali entropia?
- Non esistono anche fattori che apparentemente accrescono il livello di
entropia, ma in realtà operano in senso ordinatore?
- Siamo sicuri che l’ordine formale di un sistema giuridico sia preferibile a
un certo, ma non eccessivo, grado di entropia?
Non è detto che alcune incertezze interpretative, che per esempio siano
maggiore margine alla discrezionalità al giudice, non possano divenire, talvolta,
utili. Si è sufficientemente riflettuto sul fatto che le dittature spesso si
caratterizzano proprio per creare un diritto perfettamente ordinato e “certo”, a
uno e consumo del dittatore?
PER CONCLUDERE
Il sistema giuridico riferito all’ordinamento statale, dunque al diritto positivo, è
un sistema di azioni sociali, aperto ed elastico.
È un sistema caratterizzato dalla comunicazione, dunque si compone di azioni
comunicative (messaggi normativi).
È un sistema che si pone in un contesto di pluralismo giuridico.
Così concepito, il sistema giuridico è impiegato per l’assolvimento di una
serie di funzioni. 6/11/2024
SISTEMI GIURIDICI E FUNZIONI DEL DIRITTO – II PARTE
A cosa serve il diritto? A quali funzioni adempie il diritto?
L’osservazione di Bobbio erano i primi anni ’70 quando Norberto Bobbio
faceva notare che la differenza profonda tra la teoria generale del diritto, o
comunque la scienza del diritto positivo e la sociologia del diritto era nel fatto
che mentre la prima si occupa della struttura dell’ordinamento
giuridico, la seconda è tesa soprattutto a considerarne la funzione in
rapporto alla società. E continuava Bobbio dicendo che mancavano ancora
studi significativi sul problema della funzione del diritto.
Ferrari passa in disamina le concezioni funzionalistiche del diritto:
- La teoria funzionalistica, o struttural-funzionalista (Parsons) il diritto ha
funzione integrativa
- Il funzionalismo strutturale (Luhmann) il diritto ha funzione di riduzione
della complessità
La critica “eu-funzione” punto debole del funzionalismo sociologico.
Anche Merton, dice Ferrari, è un funzionalista, ma introduce accanto al
concetto di funzione positiva anche quelli di:
- Dis-funzione
- Funzione negativa
- Equilibrio precario l’equilibrio è sempre e comunque precario; i fattori,
ino