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PA).
Ciascuno di noi ha diritto ad avere le informazioni che vuole da qualunque amministrazione pubblica italiana, tranne
quelle coperta da segreto e le informazioni che potrebbero svelare aspetti di riservatezza delle altre persone (dati
sanitari). Questo accesso è stato messo in piedi tra il 2013 e 2016 soprattutto per combattere la corruzione.
25/10
I segreti
Il segreto: categorie di limiti rispetto al diritto di informazione.
Non in contrasto con la Costituzione, ma non è principio o valore costituzionale unitario o autonomo.
E’ strumentale alla tutela e alla realizzazione di interessi diversi; dunque è necessaria per ogni disposizione.
- verifica della sua conformità a un diritto o a un valore costituzionalmente tutelato
- verifica dell’opportunità di sacrificio della l.m.d.p.
I segreti rappresentano un limiti riferibile alla libertà.
Attività di diffondere e di rilevare informazioni coperte da segreto.
Riflessiva di acquisire notizie
DI questo versante fanno parte le varie deroghe stabilite dal diritto di accesso agli atti e documenti pubblici, finalizzate
alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e considerati prioritari rispetto alla richiesta di trasparenza
avanzata dei cittadini.
Mentre il diritto della riservatezza riguarda i privati sia dal punto di vista del soggetto che può accedere ai dati che da
quello dell’oggetto (ogni aspetto della vita del privato stesso).
Il diritto alla segretezza riguarda la sfera pubblica, ma in sacrificio anche il depositario del segreto.
L’ordinamento penale tutela molteplici segreti. Difficile un'analisi generale della tematica dei segreti a causa della
diversità tra i diversi oggetti di tutela.
Due grandi categorie
1. tutela interessi di dimensione pubblica, in questo il segreto è l’eccezione:
- segreto di Stato
- segreto investigativo
- segreto d’ufficio
2. tutela di situazioni facenti capo a soggetti privati (connesse a riservatezza). In queste il segreto è la
regola:
- segreto professionale
- segreto scientifico e industriale
- segretezza delle comunicazioni
Il segreto di Stato
C. Cost. (il principio di segretezza può resistere anche dinanzi ad altri valori costituzionali solo quando sia fondato e
giustificato da esigenze proprie della costituzione).
Orientamento molto criticato: il segreto politico militare o di Stato è “il supremo interesse della sicurezza dello Stato
nella sua personalità internazionale, cioè l’interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria
indipendenza e al limite alla sua stessa sopravvivenza”. Come tale è presente e preminente su ogni altro interesse e si
fonda, in Italia, nell’art. 52 (dovere di difesa patria).
–
Art. 52 La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione
di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Inoltre riferimento all’art. 126 Cost. (sicurezza nazionale) e art. 87 Cost. (Consiglio supremo della difesa).
L. 26/12/77 n. 801, art. 12:
Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea
a recar danno all’integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle
istituzioni poste alla costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali,
l’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essa, alla preparazione e alla difesa militare dello
Stato.
In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale.
Nessun problema riguardo agli interessi alla sicurezza interna ed esterna dello Stato.
Difficilmente compatibili con la Costituzione il segreto posto a tutela del “libero svolgimento della funzione degli
organi costituzionali” (punto 2) e delle “relazioni con gli altri Stati” (punto 3).
L. 124 del 2007:
Con riferimento ai limiti materiali alla segregazione, la legge prevede che mai possano essere oggetto del segreto
notizie, documenti o cose, relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale, o a fatti costituenti i delitti
di strage, associazione mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso, ad esclusione dei nomi egli informatori della
polizia e dei servizi di sicurezza; è inoltre vietato coprire con il segreto condotto di appartenenti ai servizi di sicurezza
poste in essere in violazione della disciplina della speciale.
Il DPCM 8 Aprile 2008 presenta disposizioni di dubbia legittimità dal momento che applica l’ambito oggettivo di
operatività del segreto di Stato anche ad elementi non previsti della legge; ci si riferisce, in particolare, al generico
richiamo alla tutela di interessi economici, finanziari, industriali, scientifici, tecnologici, sanitari e ambientali”.
- Per quanto riguarda il segreto di Stato, unico soggetto titolare del potere di apposizione è il Presidente del
Consiglio dei Ministri (art. 1).
- Il Presidente del Consiglio ha il dovere di rimuovere il vincolo di segretezza quando vengono meno le esigenze
che ne avevano giustificato l’apposizione.
- Durata: 15 anni dell'apposizione del segreto di Stato, probabile dal presidente del Consiglio dei Ministri fino a
un massimo di 30 anni.
Riforma del sistema di sicurezza nella L. n. 124 del 2007
“Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disposizione del segreto”
Disciplina due tipologie di vincoli di segretezza:
- da un lato il sistema amministrativo delle classifiche di segretezza (art. 42*)
- dall’altro la disciplina del segreto di Stato (art. 39, 40, 41).
Art. 42 (classifiche di segretezza)
1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti,
attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie
funzioni istituzionali.
2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall’autorità che forma il documento, l'atto o
acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti,
atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono
attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.
4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono
essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.
5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi
cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni
vincolo di classifica.
La Corte Costituzionale, con sentenza dell’11 Marzo 2009 n. 106, si è pronunciata escludendo il sindacato giurisdizione
sull’individuazione delle notizie che possano costituire segreto di Stato. La pronunzia è stata definita scandalosa da
molti costituzionalisti.
Secondo la Corte, “l’individuazione degli atti, dei fatti, delle notizie che possono compromettere la sicurezza dello
Stato e che devono rimanere segreti” costituisce il risultato di una valutazione “ampiamente discrezionale”: Deve
pertanto escludersi ogni sindacato giurisdizionale. In quanto è inibito al potere giurisdizionale di sostituirsi al potere
esecutivo e alla pubblica amministrazione, e di operare il sindacato di merito sui loro atti”. L’esercizio del potere di
secretazione sarebbe quindi assoggettato al solo Parlamento, “sede normale di controllo nel merito delle più alte e più
gravi decisioni dell’esecutivo”, attraverso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
Con la stessa pronuncia, la Corte ha esteso anche agli agenti indagati quanto previsto dall’art. 41 della legge 124/2007,
ossia che “ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire
riguardo a fatti coperti da segreto di Stato”.
Critiche
A seguito della riforma del 2007, si era ritenuto che fosse compito della Corte Costituzionale sindacare le legittimità,
non solo formale, degli atti di apposizione e opposizione del segreto di Stato.
Tale orientamento giurisdizionale, tuttavia, è stato ribadito anche nelle sentenze n. 40 del 2012 e n. 24 del 2014.
L’eccessivo self-restraint adottato dalla Corte finisce per mettere in crisi il complessivo assetto dell’istituto, lasciando
campo libero ad arbitrii e abusi del Presidente del Consiglio. Inoltre, nella misura in cui rende possibile, per l’Esecutivo,
ostacolare l’accertamento di reati contro i diritti umani non garantisce il rispetto degli impegni … assunti.
La libertà della corrispondenza e delle comunicazioni
Art. 15 Cost.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro
limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Si parla di comunicazioni intersoggettive, quindi tra più (due) soggetti. In questa dinamica non siamo solo liberi ma
abbiamo anche la garanzia della segretezza di quello che ci diciamo. Sono due persone/soggetti ad essere tutelate:
mittente e destinatario. I limiti possono essere posti solo dall’autorità giudiziaria (magistrato).
Connessione con:
- art. 13 Cost. "La libertà personale è inviolabile"
- art. 14 “Il domicilio è inviolabile”
Si ritiene che gli articoli 13 (libertà personale) e 14 (inviolabilità del domicilio) sia insieme a questa libertà (di
espressione e manifestazione della nostra personalità).
“Minimo inviolabile della persona umana” nelle sue tre dimensioni:
- fisica
- spaziale
- spirituale (psicologica)
Nello Statuto Albertino: nessuna previsione
Esisteva un complesso di norme ordinarie o regolamentari o amministrative che disciplinavano solo il segreto
epistolare.
L’art. 15 Cost. allarga la tutela in due direzioni
- Ampliamento dell’oggetto della tutela alle comunicazioni
- Rafforzamento della tutela visto il carattere costituzionale della disciplina (se è inviolabile non è nemmeno
oggetto di revisione costituzionale).
Estensione soggettiva del diritto
Titolari – minori inclusi, stanti restrizioni in relazione al di